Appello avverso a sentenza per reato ex art. 589 c.p.

Corte di Appello di Cagliari
Appello avverso sentenza di condanna

di …………, nato in……… il …………, difeso dagli avv.ti ……………, (a seguito di ordinanza 18.1.2001, depositata il 19.1.2001, comunicata il 5.2.2001, di accoglimento dell’istanza di rimessioni in termini) avverso la sentenza del Tribunale di Tempio Pausania, in Olbia, che, il giorno 20.9.00, condanna ……………… predetto (e altri) a pena di anni due di reclusione, e ad altro, per delitto ex art. 589 c.p.;
1. la concausalità, materiale e giuridica, della condotta di …………, nel raffronto a quella delle condotte altrui, ammessane in tesi la sussistenza, sia in sentenza, che nella realtà, è inferiore;
2. essa, di fatti, anzitutto sopravviene, alla concausalità altrui, e inoltre questa, sia in quanto immanente alla violazione del divieto primario di inizio di lavori pericolosi in assenza del piano di sicurezza, sia in quanto immanente alla violazione del divieto secondario di instaurazione della sicurezza nel corso dei lavori, assume indubitabile preponderanza, se non autosufficienza determinativa, rispetto a quella successiva, di …………, oltretutto priva di materialità, giacchè profilata esclusivamente in una omissione, di azione impeditiva di evento, causalmente avviato da condotte altrui;
3. in tale contesto, minorante il disvalore di azione di ………… rispetto a quello delle azioni altrui, e quindi la gravità oggettiva del (suo) reato, prioritariamente commisurante la pena nell’ordine assiologico in art. 133 c.p., è aberrante, della sentenza, sia la parificazione della pena inflitta al predetto a quelle inflitte agli altri, sia il disconoscimento, in tale circostanza, oggettiva, di una circostanza, determinabile discrezionalmente, ma doverosamente applicabile quando fosse riconosciuta, capace di agire sulla commisurazione ex art. 62 bis c.p.;
4. aberrante malgrado la evocazione della soggettività, sotto specie di prevedibilità ed evitabilità dell’evento, che, per un verso, nell’ordine assiologico in art. 133 cit., ha posizione inferiore (la soggettività, nel diritto penale materiale quale il nostro, postcede la oggettività), per altro verso, è incongrua all’enfasi commisurativa della sentenza, giacchè non è stata nemmeno idonea ad iscriversi nel valore in art. 61.3 c.p.;
5. inoltre, la sentenza ha trascurato un’altra circostanza attenuante, quella ex art. 62.6 c.p., la cui materialità è stata a dibattimento opportunamente documentata; circostanza peraltro estendibile a tutti i concausatori dell’evento, ex art. 118 c.p., essendo oggettiva ex art. 70. 1. 1) c.p.;
6. l’omissione di impedimento dell’evento, addebitata a …………, sarebbe qualificata da obbligo inerente il ruolo di datore;
6.1 di datore cui è dato lavoro, in verità, di datore fruente del dovere di sicurezza, primario e secondario, gravante altri, di “datore” non soggiacente a quel dovere di sicurezza, nemmeno nella forma negativa dell’impedimento dell’evento che scaturisse dalla sua violazione;
6.1.1 e di fatti a ……… non si addebita, a ben vedere, di non avere impedito l’evento, bensì, di non avere impedito che altri si esponesse al rischio dell’evento, in virtù di un potere di impedimento issato sulla predetta qualità, che in quanto, tuttavia, non soggiacente al dovere anzidetto, svuotata della sua essenza, qualità di datore sui generis, essenzialmente non differenziabile dalla vittima, e perciò dalla titolarità passiva, di obbligo, di incerta genesi e natura;
6.2 tanto che ……… si avvince ad ……………, al postutto, per contratto di appalto di mano d’opera (dal lato fenomenico: l’attrezzatura di ……… è di scarso valore e minima, assolutamente sottovalente rispetto al lavoro; lui stesso è operatore manuale, eterodiretto assolutamente, da …………, insieme ai “suoi” operai; ……… che impiega propria attrezzatura nella esecuzione dell’opera di questi);
6.3 in tale contesto, di imperscrutabilità della fonte effettiva della titolarità passiva, e quindi, probatoriamente, di insussistenza di essa, …………. non ha commesso il fatto, essendo condizione della commissione, e della sua affermazione giudiziaria, l’interferenza naturalistica nella causalità, omissiva, che si qualificasse nella violazione di un obbligo;
7. onde si chiede riforma della sentenza, assoluzione di ………… con la formula indicata, in subordine, applicazione delle attenuanti generiche su una pena che, per quanto sopra, fosse commisurata nel minimo, applicazione su questa anche, o solo, della attenuante della riparazione del danno.
8. si allega ordinanza di rimessione in termini comunicata il 5.2.2001.
Sassari 7.2.2001