Appello avverso sentenza per reato ex art. 73 D.P.R. 309/90

Corte di Appello di Cagliari
Appello avverso sentenza di condanna

Appello avverso sentenza del Tribunale di Sassari, in giudizio abbreviato, che, il giorno 16.11.2000, condanna …………… ad anni quattro mesi sei di reclusione, e ad altro, per delitto ex art. 73 tust;
1. il delitto si esegue nel momento della interazione plurisogettiva sulla compravendita; ovviamente (in quel momento, di fatti, si compiono condotta ed evento di esso);
2. ogni momento antecedente, che non si identificasse con quello degli atti di avvio della esecuzione predetta, da ravvisare secondo il parametro in art. 56 c.p. (e che ovviamente sarebbero consunti da quelli di esecuzione), registrerebbe atti di mera preparazione;
3. ……………è collocato dinamicamente in questa fase, e prima che essa si concluda, diserta l’insieme (oggettivo e soggettivo: sent. p. 5, che individua l’accadimento, ma non lo apprezza adeguatamente; d’altra canto, gli accadimenti che segnalerebbero il contrario, il concorso di ……………, riferiti alle pp., 13 e 14 della medesima, sono parimenti inadeguatamente apprezzati: commento in discussione);
4. diserta in fase antecedente l’avvio della esecuzione, onde (propriamente) non commette il fatto (piuttosto che desistere dalla sua esecuzione), non potendosi equiparare tale diserzione a desistenza (efficace a condizione che egli avesse impedito l’esecuzione altrui del fatto), poichè questa postula che la esecuzione sia iniziata;
5. d’altronde, non è ravvisabile alcuna (con)causazione (da …………) del fatto, registrante interamente causazione altrui, nè è ravvisabile previsione e volizione dell’evento concreto, noto geneticamente solo ad altri (…………. ignora luogo tempo modo e fattore di tutto il fatto);
5.1 per ciò, egli non commette, nè ha dolo che si commetta, il fatto (concreto); per ciò, è stato responsabilizzato per fatto altrui (contro previsione in art. 27.2 cost.);
6. se così non fosse, tuttavia, essendo nondimeno minima l’importanza dell’opera di ………….. alla esecuzione del fatto (per quanto sopra), ciò avrebbe dovuto essere intercettato ex art. 114 c.p.;
6.1 e avrebbe dovuto esserlo ex art. 73.5 tust (salvo a ritenere assorbimento delle due circostanze), pienamente idoneo a misurare (distintamente da ogni altro) il fatto del singolo concorrente (a stregua dei parametri propri, pienamente coerenti alla specie, per quanto sopra);
6.2 e avrebbe dovuto esserlo anche dalla commisurazione della pena (base), nel minimo piuttosto che ben (scandalosamente!!) oltre esso, e dall’aumento massimo di ogni attenuazione, piuttosto che ben meno di esso;
6.3 e avrebbe potuto esserlo anche dalla attenuazione (assoluta e non relativa a ………….) della fattispecie contestata, ex art. 73.5 tust., tenuta lontana attraverso la mirabolante prestidigitazione impressionistica della conversione in migliaia di dosi di pochi etti di droga, e da collaterale aberrante interpretazione della norma (commento in discussione);
7.peraltro, se tutta l’esecuzione è pedinata da polizia, non può compiersi l’evento consumativo, se non apparentemente e inoffensivamente; con seguente impunità ex art. 49.2 c.p.; o seguente punibilità per delitto tentato (non essendosi, per quanto detto, “verificato l’evento”: art. 56.1 c.p.);
8.si impugna anche l’ordinanza che ha rigettato la questione di incompetenza territoriale, nella supposizione che il locus sia quello del rinvenimento della droga (!); laddove è indubitabilmente quello della compravendita di essa, o quello dell’inizio della detenzione di essa (certamente non Sassari, e nemmeno Olbia, e nemmeno Genova, bensì dintorni di Bolzano (s.e.); con implicazioni ex art. 24 c.p.p.;
9.onde si richiede assoluzione per non avere commesso il fatto, o perchè il fatto non costituisce reato (mancanza di dolo), o perchè non punibile (art. 49.2 c.p.); ovvero annullamento ex art. 24 c.p.p.; ovvero qualificazione di delitto tentato (perchè incompiuto l’evento, per il motivo indicato); e, in questo caso, e anche in quello di delitto consumato, attenuazione mediante gli strumenti indicati.
Sassari 28.02.2001