Cassazione avverso sentenza per reato ex art 588 c.p.

Ricorso per annullamento della sentenza di Corte di Appello di Cagliari, in Sassari, che, il giorno ……………., conferma sentenza di Tribunale di Sassari che, il giorno ………….., condanna …………… e …………… a pena di reclusione per delitto di rissa ex art. 588 c.p..
1. che non “pa(ia) conclusiva ai fini del decidere a fronte delle precise dichiarazioni del sottufficiale dei Carabinieri testimone”, la “documentazione tendente a dimostrare l’impossibilità del ………….di partecipazione alla rissa”;
1.1 non paia conclusiva, cioè, l’acquisizione della prova contraria diretta: è per un verso manifestamente illogico (art. 606.1 e) c.p.p.), per altro verso, disapplicativo delle norme processuali, di identificazione, nella dialettica probatoria, della prova contraria, di attribuzione e di riconoscimento del relativo diritto, a pena di nullità ex art. 178.1 c) c.p.p. ( art. 606.1 c) c.p.p.;
1.2 e, data la conclusività, avrebbe dovuto ritenersi “assolutamente necessaria” la sua acquisizione (art. 603.3., art. 178.1 c), art. 606.1 c) c.p.p);
2. l’appello (qui interamente richiamato anche perchè ne sia misurata l’omissione di motivazione della sua reiezione: art. 606.1 e) c.p.p.), poneva la questione se (in specie), la plurisoggettività non fosse eventuale, piuttosto che necessaria, poichè affluente distintamente a ciascun fatto (due) di autore, così da aversi due fatti di lesione, entrambi di autore, commessi, ciascuno, in concorso, senza che i rispettivi insiemi dei concorrenti interagissero conformemente al modello di interazione soggettiva in art. 588 c.p.;
2.1 la sentenza non si pronuncia, anzi lo disconosce (quando osserva che “il numero dei partecipanti” fu “non certo limitato ai soli due feriti, come vorrebbe la difesa”); non pondera se sia stata possibile duplice plurisoggettività, senza interazione tra i membri di ognuna (eccettuati gli autori dei fatti lesivi);
2.2 con ciò ha mancato la motivazione, e inoltre ha erroneamente applicato la legge penale (art. 588 c.p.), in modo rilevante ex art. 606.1 b) c.p.p.);
3. per ciò, se ne chiede l’annullamento.
Sassari 3.2.03

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