Appello avverso sentenza per reato ex art. 392 c.p.

Corte di Appello di Cagliari – in Sassari
Appello avverso sentenza

Appello avverso la sentenza, ed alcune precedenti ordinanze, del Tribunale di Tempio Pausania che, il giorno …………, condanna ……………. per il delitto di cui all’art. 392 c.p. ;
1. A ………….., affetto da morbo di Dipuytren, trattabile solo mediante ospedalizzazione e chirurgia, e mediante convalescenza ambulatoriamente controllata (con medicazioni: vedi allegati), è prescritto “riposo”;
1.1 il quale, per ciò, genera, e offre al Giudice, risultanza di “impossibilità di comparire”, ovviamente intesa non come possibilità di “raggiungere il Tribunale” (come parrebbe fare la sentenza) bensì come possibilità di compiere “fattiva e consapevole partecipazione” (ancora sentenza, che nondimeno trascura la corretta esplicazione interpretativa), possibilità di difendersi, direttamente e indirettamente, in un contesto accadimentale intricato e impervio (culturalmente), esigente adeguatezza psicofisica (per cominciare);
1.2 comparizione ovviamente non equiparabile ergonomicamente, nemmeno, alla “partecipa(zione) ad uno dei festeggiamenti di Carnevale” (cosi’ la sentenza, sul conto di chi, l’imputato, tornando da un trattamento ambulatoriale, sarebbe meramente transitato sul luogo della festa), equiparabile solo, effettivamente, al “raggiungere il Tribunale”;
1.3. per ciò l’ordinanza (reiettiva della domanda di rinvio del processo e) disponente il processo contumaciale malgrado la risultanza della prova della “assoluta impossibilità di comparire” per “legittimo impedimento” è nulla (art. 420.quater. 4 c.p.p.), e nullifica gli atti consecutivi e dipendenti (tutti compresa la sentenza, non solo quelli precedenti la comparizione dell’imputato, perchè è stato comunque precluso il controesame, o l’esame per inziativa della difesa, del testimone ………….., con vulnerazione del diritto al contraddittorio nella formazione o nella introduzione della prova;
2. contestualmente, con altra ordinanza, è negato al difensore di ufficio (nominato per l’assenza del difensore di fiducia, che a sua volta confidava nel rinvio), appositamente richiedente, termine a difesa;
2.1 con tale ordinanza, dunque, è impedita sia la difesa indiretta che la difesa diretta, dell’imputato, è permessa, solo (dell’insieme delle attività delle parti), l’accusa (doppiamente in concreto, perchè agente anche la “parte civile”);
2.2 al canto della sottile esegesi dei casi di somministrazione del (predetto) termine, in art. 108 c.p.p., che tuttavia ha negletto:
2.3 i casi analoghi (come quello di specie), esibenti la stessa ragione normativa e postulanti la stessa norma (di atto processuale), anche, se necessario, nel quadro in art. 3 cost.;
2.4 il caso (sistematicamente) ulteriore, espressamente previsto in art. 111.3 cost. (diritto a disporre “del tempo e delle condizioni necessarie per preparare la difesa”);
2.5 i casi previsti in art. 178.1 c) c.p.p., per cui, va assicurata la difesa in ogni situazione processuale (non predeterminabile legislativamente per la mutevolezza dei suoi contenuti), al punto che, quando non lo fosse, sarebbe invalidato il processo (talora insanabilmente);
2.6 (tralasciato il rilievo se sia, e possa essere, terzo, e imparziale, il giudice che interagisse, e fosse agito da, una sola parte), è certamente invalido, e nullo, il processo che, come quello di specie, avesse, ad opera del giudice, capillarmente escluso una parte;
3. non è stato “sbarrato” un “accesso”, sono state riapposte le sbarre ad una “luce” (giuridicamente e materialmente inaccessibile);
3.1 il ripristino, peraltro, non si sussume essenzialmente ai modelli di condotta tipizzati (art. 392.2 c.p.);
3.2 in concreto nemmeno a quello del mutamento della destinazione, mai essendo questa insorta (l’accesso di …………… avveniva per altra via),
3.3 dunque è mancata la condotta tipica;
3.4 non è stato impedito l’”accesso” (quale evento concreto della concreta condotta), giacchè …………. contemporaneamente accedeva, e poteva accedere, da altra via;
3.5 dunque è mancato l’evento materiale (e mediatamente tipizzante);
3.6 non si è agito “al fine di rientrare in possesso di tale locale ceduto in comodato a detta società”: poichè l’agente era in possesso, del locale;
3.7 dunque è mancato il dolo concreto (e mediatamente tipizzante);
3.8 onde l’affermazione della sussistenza del fatto (e del reato), in sentenza, evidentemente ha prescisso tutti i contenuti della fattispecie giudiziaria (concreta): ha evocato un fatto orbato degli elementi costitutivi concreti;
4. d’altronde, …………… aveva dovere di ripristino, perchè gravato di obbligo di garanzia della incolumità pubblica (potenzialmene vulnerabile da quella breccia), e della incolumità privata (frequentatori dell’immobile che avessero fantasiosamente ritenuto di entrarvi passando per la luce, non per la porta, e volando per quattro metri!!); perfino di quella di ………… (art, 59.1, 51 c.p.);
4.1 poteva comunque supporre, e suppose, pur erroneamente, di avere dovere di ripristino (art. 59.4, 51 c.p.);
4.2 mirando all’adempimento del dovere, peraltro, mancava del finalismo in art. 392.1 c.p.;
5. onde si chiede riforma della sentenza, per insussistenza del fatto, o perchè non punibile il fatto, o perchè non costituente reato (alla stregua dei motivi pertinenti esposti);
6. in subordine, annullamento della sentenza (alla stregua dei motivi pertinenti esposti).
Sassari 5.2.03