Cassazione avverso sentenza appello per reato ex art. 73 D.P.R. 309/90

Ricorso per annullamento della sentenza di Corte di Appello di Cagliari in Sassari che, il giorno …………., riforma parzialmente sentenza di Tribunale di Sassari che aveva condannato ………….. a pena di reclusione per delitto ex art. 73 D.P.R. 309/90.

1. il sottrarsi “all’interrogatorio da parte dell’imputato o del suo difensore” di chi abbia reso dichiarazione accusatoria, quale limite alla funzione probatoria di essa contro l’accusato, ex art. 111.4 cost., dovrebbe costituire la causa e lo scopo esclusivi della diserzione processuale del dichiarante, non potrebbe costituire l’effetto, o uno degli effetti, di essa;
1.1 secondo l’avviso della sentenza, che da un lato ritiene di potere differenziare per tale quisquilia “idealistica” il valore e la funzione del “contraddittorio”, cardine del “giusto processo”, e questo stesso, dall’altro lo ritiene a fronte di dati testuali che neppure lo permettono, se non lo escludano;
1.2 peraltro, ancora ad avviso della stessa, non sarebbe evocabile, o trattabile, mediante l’art. 195 c.p.p., quel dichiarante, come se l’art. 210.1.5 c.p.p. non dicesse il contrario, e come se non lo dicesse la ragione, per cui il contraddittorio con la prova più infida (arg. ex art. 195.3 c.p.p.) sarebbe permesso o imposto meno che con la prova più fida (quella solo particolarmente, non sistematicamente, prevista in art. 195 cit.); e come se, quando questa norma sia richiamata per la evocazione del mezzo di prova, non fosse richiamabile allo stesso fine l’art. 111.4 cit.;
1.3 secondo altro avviso della sentenza, si diceva, che fa il paio con quello per cui, evocata che fosse, dall’accusa, con qualunque mezzo, anche un solo frammento orale di “intercettazione”, droga ( cocaina o altra sostanza), che essa sia un cavallo, che sia inerte, che sia appena o tanto “attiva”, che sia tenue, sarebbe oggetto della prova contraria, non di quella diretta: non sarebbe questa a dovere mostrare che essa non è un cavallo, è attiva, non è tenue, e quella, semmai, a contrariarlo;
1.3.1 così che, il processo di droga, già ampiamente peccaminoso per i raptus sanzionatori di reati senza offesa, o quasi, puniti come i più offensivi, sacrilega nell’atavismo del rito, inquisitorio per l’inversione totale dell’onere della prova della non colpevolezza, per la presunzione strutturale di questa;
1.4 avvisi che, nelle manifeste illogicità (del ragionamento giuridico), non potrebbero violare maggiormente le regole processuali, costituzionali ed ordinarie, e sostanziali, sopra viste; in modo rilevante ex art. 608.1 e) c) b) c.p.p.;
2. a parte che furono “monopolistici”, avendo tolto lo spazio ad altre in omissibili motivazioni (“estrinseche”), su altre questioni poste nei motivi in 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 8.ss., 9.ss, dell’atto di appello, e nemmeno considerate;
3. per i motivi indicati si chiede annullamento della sentenza.
Sassari 28.12.06

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