Tribunale civile di Sassari; Giudice Dott.ssa Deiana, in memoria ex art.183, co. 6 n. 2 c.p.c.

– sulla deduzione della prova contraria civile

1. cosa dire se il convenuto, Ditta Alfa, onde dimostrare che il sinistro patito dall’attore non sia avvenuto in luogo sottoposto alla sua custodia, chiede l’audizione di teste (oculare) del cennato fatto contrario (infra capi a), Tizio, e, di teste indiretto (capo b), Caio, investigatore incaricato dalla Ditta Alfa, a cui Tizio avrebbe riferito il fatto or detto, contemporaneamente, peraltro, interrogando Tizio sulla circostanza d’avere raccontato a Caio il fatto de quo (nello stesso capo b):

1.1. “vero che il tale giorno  – alla tale ora – lungo la strada ubicata all’esterno del piazzale di proprietà della Ditta Alfa.,  Tizio cadeva al suolo” (capo a);

1.2. “vero che in  data X, nella propria abitazione, Tizio dichiarava a Caio che il tale giorno, all’ora detta, egli si trovava all’interno del piazzale della Ditta Alfa, allorché nella strada esterna  sentì Tizio chiedere aiuto” (capo b);

2. anzitutto, se la testimonianza deducibile è sempre diretta (su fatti visti o uditi o comunque percepiti dal testimone); se, per ciò, la testimonianza indiretta è (sempre) accidentale, se ne conosce processualmente la deducibilità assumendo la testimonianza (presupposta) diretta:

allora è inammissibile la deduzione contemporanea dell’una e dell’altra (in specie: Tizio, Caio), o, al meno, è inammissibile (per superfluità) la testimonianza indiretta (Caio);

2.1 peraltro, se la testimonianza deducibile ha l’oggetto sopra indicato (sub 2), esso non corrisponde a quello sub 1.2 (rispetto a Tizio), constante di un “fare” (in specie: avere detto….a Caio), e di un “fare proprio”, non altrui; perché inattestabile dal (p.u) testimone, attestabile solo dal p.u. che  avesse il potere, perché all’uopo conferitogli, di attestazione del fare proprio (oltre che altrui): art. 2699 c.c.;

2.2 peraltro, la testimonianza sul fare proprio del testimone, coinvolgendo necessariamente interesse proprio a lui, discosterebbe dalla terzietà (statutaria) d’esso;

2.3 e comunque, se il fare proprio del testimone fosse un dire, di lui, a qualcuno (Caio), ove questi non avesse alcun potere giuridico di documentazione, del dire, la testimonianza sul proprio avere detto sarebbe inammissibile per irrilevanza; ove avesse quel potere, la testimonianza sarebbe inammissibile per superfluità;

2.4 d’altronde, sarebbe inammissibile la testimonianza non dativa di informazione ai soggetti del processo, ma dativa di altra testimonianza (Caio) perché informi i predetti, non solo per la condizione giuridica del suo oggetto (sub 2), ma anche, perché non è prevista legalmente, rispetto alle parti e al giudice, la formazione originaria della testimonianza indiretta (è solo prevista la formazione successiva, alla constatazione, ripetesi, della testimonianza diretta quale indiretta);

 2.5 peraltro, la deduzione della testimonianza diretta deve qualificare il mezzo, d’essa, mediante precisazione della sua facoltà: se taluno sarebbe testimone di fatti per averli visti o uditi o in altro modo percepiti; giacché (anche) da  tale qualificazione dipende l’allestimento della prova contraria (diretta e indiretta);

2.5.1 la deduzione della testimonianza di specie (Tizio sub 1.1) non qualifica, al modo detto, il mezzo; e anche per ciò è inammissibile;

3. in altre parole: se la narrazione della circostanza sub “a” è inclusa in quella sub “b”, in essa implicata e ampliata dalla testimonianza de relato di Caio su ciò che dovrebbe deporre il teste di riferimento (Tizio) rispetto alla circostanza sub a e, simultaneamente, dalla richiesta di conferma rivolta al teste di riferimento (Tizio) sulla testimonianza de relato (di Caio), diviene superfluo, da un lato, l’audizione del teste indiretto (Caio), giacché non rileva sentire costui, nella disponibilità del teste diretto, da altro lato, risulta altresì irrilevante l’audizione del teste di riferimento (diretto) rispetto a entrambe le circostanze sub “a” esub “b”, se le stesse indagano due volte su un’unica circostanza dirimente (la presenza di Tizio all’interno o all’esterno del piazzale della Ditta Alfa.);

3.1. d’altro canto, il capo “b” è assegnato a “propaggine” della parte (fungente ad un tempo da testimonianza de relato e da vincolo alla precedente testimonianza diretta), Caio, investigatore incaricato dalla Ditta Alfa di indagare sui fatti per cui è causa, la cui deposizione è introdotta, parrebbe, per confutare eventuali dichiarazioni sgradite del teste diretto (Tizio), l’intero capo “b” diviene inammissibile;

Carlo Manca e Simona Todde con Pietro Diaz

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