Cassazione penale: nella concussione ex art 317 cp, la “induzione” può essere “costrizione”??!!

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sezione sesta, indicendo apposita seconda udienza previo rinvio della prima dopo la sua conclusione, ha invitato la parte a discutere se, nella concussione ex art 317 cp, la “induzione”  potesse essere  “costrizione”??!! Dopo il 319 quater sarebbe stata tenuta ad applicare la prescrizione del reato, maturata tra il primo ed il secondo grado del giudizio??!!  

1. sorgerebbe  questione, secondo la Corte, sul fatto se,  la concussione imputata a Tizio  sia della specie per costrizione o per induzione;

1.1 ma la questione parrebbe risolta ex ante, prima che sia posta ( e, anzi, che sia  ponibile), dalla imputazione, che rivolge all’imputato concussione della seconda specie:

dacchè era “notizia di reato”, dalla fase della sua “registrazione” (ex art 335 cpp),  allorchè,  peraltro,  non fu  mutata (pur potendo  esserlo: art 335 cit);

dopo questa,  nella fase della “descrizione sommaria del fatto….”,  ex art 292 cpp;

dopo questa, nella fase della “sommaria enunciazione  del fatto”  ex art 415 bis cpp (ove ancora non fu mutata, pur potendo esserlo: vd  disp cit);

dopo questa, nella fase della “enunciazione in forma chiara e precisa del fatto” (e stavolta quale  “imputazione”),  ex art 405-417 cpp;

dopo questa, della fase della “enunciazione in  forma chiara e precisa del fatto” ( in forma di “imputazione” presentabile al giudizio di merito) ex art 429 cpp (ove ancora non fu mutata, pur potendo  esserlo:  ex art 423 cpp);

dopo questa, nella fase della imputazione ritenuta (pur potendo non esserlo, potendo essere modificata ex artt 516 , 521.2 cpp) quale contenuto di prima sentenza, ex art 533 cpp, di seconda sentenza ex art 605 cpp;

1.2 e tal “sedimento”, della concussione per induzione, (per tale “traversìa” processuale), nella  imputazione,  non parrebbe  rimovibile (o modificabile) nella fase del giudizio di codesta Corte, per giunta sospinto (solo) da ricorso del difensore, quindi non “peggiorabile” (rispetto ad alcun profilo giuridicamente rilevante) per l’imputato;

1.3 non lo parrebbe, a meno che fosse negata la sedimentazione procedimentale del “fatto” (attribuito), negato che sia avvenuta, e  che, quindi, si imponga;

1.3.1 ciò che non sarebbe inipotizzabile, ma nel regime della disgregazione delle forme delle essenze del processo, della loro proliferazione accidentale, eventuale, occasionale (retto unilateralmente, creativamente, paragiuridicamente);

1.4 ed alla condizione che sia disgregato il “fatto”, la sua forma e la sua essenza giuridiche (la sua stessa conoscibilità giudiziaria, supponente la prefigurazione normativa);

 ed alla condizione che siano disgregate le sottoforme e le sottoessenze giuridiche  di esse (nella concussione, ad esempio, le azioni di costrizione o di induzione, i gerundi dell’abuso di qualità o di poteri del PUIPS, che le modella[va]no, gli eventi da essi generati…), disgregate insieme ai loro tipi e prototipi normativi (la costrizione è, nell’ordinamento giuridico generale e storico, iussiva, mentre la  induzione  è suasiva, e, anche per ciò, esse,  sono reciprocamente irriducibili);

1.5 ed alla condizione che siano disgregati tipologicamente gli impianti (stessi) delle previsioni, con i loro referenti materiali e teorici: la concussione sta(va) dentro una “norma a più fattispecie” (equivalenti ed) alternative, inattuabili simultaneamente,  inconfondibili formalmente, infungibili attivamente, la fattispecie per costrizione e la fattispecie per induzione:

aventi in comune la qualità dell’autore (PUIPS),  i modi della condotta ( abuso di qualità o di poteri) il presupposto di essa (metus publicae potestatis), ma aventi in proprietà  (esclusiva) le specie rispettive;

1.5.1 oggi, peraltro, le due specie,  della condotta, compongono ciascuna una fattispecie ed (e ad) una (sola)  norma (art 317, 319 quater cp) cpp (vd anche sub 3);

2. orbene solo alle or dette  condizioni sarebbe ponibile la questione de qua ; ma, esse, infrangerebbero, col subordinamento giuridico de quo,  l’ordinamento “generale” del codice (Libro Primo);

3. che l’ art 319 quater cp abbia preso il proprio “fatto” dall’art 317 cp, lo abbia denominato “induzione indebita…”  togliendolo al genere della concussione, facendone un altro genere (parente o affine  a quello della “corruzione”); che esso, oggi,  esponga  una fattispecie incriminatrice dell’indotto, oltre che dell’induzione, e dei loro autori, non pare neutralizzare l’efficacia della superiore argomentazione;

3.1 la successione  di leggi ex art 2.4 cp nella “concussione per” induzione, malgrado la sottrazione  di questa al genere originario e la sua (probabile)  immissione (quale specie) in altro genere  non può essere dubitata:

le fattispecie precettive sono conformi, conformi sono anche le loro situazioni oggettive e soggettive, punitorie e tutorie, di contesto e di  contorno;

difformi sono le fattispecie sanzionatorie ( e, ovviamente, i loro portati  effettuali, quando siano elementi di fattispecie sostanziali modificative od estintive: ad es. quella de qua agitur, della  prescrizione); ma proprio tale difformità, nella restante conformità, parrebbe indicare la successione sub 3.1;

3.2 d’altronde, la successione di leggi non ha nemmeno toccato la monosoggettività, della fattispecie precettiva e sanzionatoria della induzione (tanto che, questa, può divenire  eventualmente plurisoggettiva ex art 110 cp);

3.2.1 ciò,  nonostante che anche la fattispecie dell’indotto,  e del suo autore, sia, oggi, precettiva e sanzionatoria (parrebbe stare qui l’indice del mutamento del genere della induzione, non concussione ma “corruzione”, nella crescita della pariordinazione della induzione e dell’indotto, con i loro autori, nella decrescita della originaria subordinazione di essi, nella trasformazione  dell’indotto, e del suo autore, da evento e da soggettività passiva (da induzione) in azione ed in soggettività attiva;

3.2.2 ed anche questa, fattispecie  (che ovviamente non potrebbe regolare i fatti a sé  precedenti, soggiacendo al principio in art 2.1 cp),  è monosoggettiva (tanto da potere divenire eventualmente plurisoggettiva,  ex art 110 cp);

3.4 quella trasformazione non ha rimosso e nemmeno intaccato la immanenza morfologica e  assiologica della induzione,  sub  3.1, nella  successione di leggi ex art 2.4 cp; e questa pare ferma;

3.5 d’altronde, la  immanenza non sarebbe colpita dalla congettura (teorica) dell’avvento, con l’art 319 quater cp, di una “fattispecie necessariamente plurisoggettiva”, in luogo della precedente (solo eventualmente plurisoggettiva…);

3.5.1  sia perchè  la plurisoggettività ( necessaria, ma al pari di quella eventuale),  della materia, è attributo delle condotte (esecutive) dei reati, in specie monosoggettive, solo eventualmente plurisoggettive, per quanto sub 3.2, 3.2.2); 3.5.2 e per ciò la congettura sarebbe errata, si avrebbe in effetti una fattispecie ad eventi convergenti, e (in concreto) interagenti, da azioni monosoggettive (eventualmente plurisoggettive), all’esito delle quali la plurisoggettività sommerebbe  descrittivamente gli autori d’esse (ed i rispettivi eventi), ma non definirebbe la struttura della fattispecie;

4.  d’altronde, il disattendimento di quanto sub 3, non potrebbe non condurre alla rilevazione della abrogazione della “concussione per induzione”, con  la conseguenza ex art 2.2 cp (si chiede che sia eventualmente pronunciato);

                                                                                                                                    P.  Diaz

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