Sull’introduzione della testimonianza indiretta (art. 195 c.p.p.)

Corte di Appello di Cagliari – Sez. Distaccata di Sassari, Pres Azzena, sentenza n. 674 16.10.12

il procedimento trae origine dalla denuncia presentata C, avente ad oggetto presunti abusi sessuali che il marito M. avrebbe compiuto ai danni della comune figlia, durante uno degli incontri disposti con provvedimento del Tribunale per i Minorenni;

Su l’art 195 c.p.p…

al riguardo non è condivisibile l’interpretazione dell’art 195 cpp fornita dalla difesa, secondo la quale tale norma detterebbe una rigida e assoluta sequenza cronologica, nel senso che il teste diretto dovrebbe essere sentito dopo quello indiretto…

1. Ma in verità, la difesa aveva sostenuto che teste indiretto è colui che, (immancabilmente) dedotto (solo così è deducibile) quale teste diretto (su fatti da lui visti o uditi), giacchè la testimonianza ha ad oggetto “circostanze” (art 468 cpp) quali fatti (art 499 cpp), non altre testimonianze o dichiarazioni personali, potrebbe divenire teste indiretto quando riferisca di avere appreso da altri quanto oggetto della prova), e lo diviene sempre nel corso della sua testimonianza (supposta diretta), davanti a giudice della cognizione di merito (art 195 cpp);

1.1 e aveva sostenuto che, quando accada, la testimonianza sarebbe efficace se le parti od il giudice non postulino la testimonianza diretta; che, per ciò, la sua efficacia è nella disponibilità delle parti, o del giudice, e che viene meno quando questi postulino quel mezzo di prova;

1.2 e aveva sostenuto che, per ciò, è inammissibile la deduzione (all’esordio del giudizio) della testimonianza indiretta come tale; tanto più quando sia dedotta quella diretta; perché, in questo caso, la indiretta sarebbe irrilevante ex art 190 cpp, perché non pertinente all’oggetto della diretta, o superflua, ancora ex art 190 cit;

1.3 peraltro, in specie, essa era stata dedotta per contraffare la diretta, che negava il reato, affinchè lo affermasse, mediante sostituzione della propria dichiarazione all’altra, e come emessa dalla diretta stessa, per contraffazione appunto, e per interposizione di altro mezzo (di prova), un medium che parlasse con la voce dell’altro, in una forma proceduralmente obbrobriosa, anche perché responsabilizzante il testimone diretto per dichiarazione altrui, non propria, pur essendo giuridicamente responsabile (anche penalmente) della propria (la deduzione di più testimoni sullo stesso fatto, d’altronde, vuole che abbiano il medesimo rapporto, di vista o di udito, con esso);

1.3.1 era stata dedotta, insomma, come prova illegittima, se non illecita; dedotta inammissibilmente, da dichiararsi inammissibile, se non inattendibile;

1.4 d’altronde, allorchè la sentenza (4.2, 4.3) individua la condizione (unica) di inutilizzabilità (formale) della indiretta ove non fosse addotta la diretta benchè richiesta, e lo fa richiamando apposita Cassazione, è totalmente sul modello procedurale sub 1, benché non lo intenda, con illogicità manifesta;

1.5 Illogicità, per giunta, rincarata dal richiamo di altra Cassazione, la quale nettamente subordina l’utilizzabilità della indiretta al caso che “non si faccia luogo …all’esame”del testimone diretto(vd ivi); caso estraneo a quello di specie;

1.6 ed allorchè (5) la sentenza nega che assurga a principio il divieto di testimonianza della p.g., perchè esso sarebbe limitato alle informazioni “formalmente verbalizzate” , e rileva che i familiari della bambina non avrebbero avuto obbligo di verbalizzazione, trascura che, il limite evocato, ricorre puntualmente nella specie, giacchè, i predetti, furono dedotti a testimoniare su dichiarazioni, della bambina, (iper) verbalizzate (nell’incidente probatorio); per cui l’obiezione potrebbe poggiare solo sul rilievo che, quei familiari, non sarebbero p.g.; ma sarebbero pari alla pg, davanti alla ratio del divieto su questa (che perciò, se non fosse esteso a quelli, innescherebbe irragionevolezza della disciplina ex art 3 cost, la renderebbero costituzionalmente illegittima).

Pietro Diaz

 

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