Archivio mensile:Dicembre 2014

Indeducibilità della testimonianza indiretta come se fosse diretta..

Corte di Appello di Cagliari – Sez. Distaccata di Sassari, Pres Azzena, sentenza n.  ___ del 16.10.12

Il procedimento trae origine dalla denuncia presentata da _______ avente ad oggetto presunti abusi sessuali che il marito _______ avrebbe compiuto ai danni della comune figlia, durante uno degli incontri disposti con provvedimento del Tribunale per i Minorenni; il seguente è uno stralcio dell’atto di appello.

Sull’ art. 195 cpp…

al riguardo non è condivisibile l’interpretazione dell’art 195 cpp fornita dalla difesa, secondo la quale tale norma detterebbe una rigida e assoluta sequenza cronologica, nel senso che il teste diretto dovrebbe essere sentito dopo quello indiretto…”

1. Ma in verità, la difesa aveva sostenuto che teste indiretto è colui che, (immancabilmente) dedotto (solo così è deducibile) quale teste diretto (su fatti da lui visti o uditi), giacchè la testimonianza ha ad oggetto “circostanze” (art 468 cpp) quali fatti (art 499 cpp), non altre testimonianze o dichiarazioni personali, potrebbe divenire teste indiretto quando riferisca di avere appreso da altri quanto oggetto della prova), e lo diviene sempre nel corso della sua testimonianza (supposta diretta), davanti a giudice della cognizione di merito (art 195 cpp);

1.1 e aveva sostenuto che, quando accada, la testimonianza sarebbe efficace se le parti od il giudice non postulino la testimonianza diretta; che, per ciò, la sua efficacia è nella disponibilità delle parti, o del giudice, e che viene meno quando questi postulino quel mezzo di prova;

1.2 e aveva sostenuto che, per ciò, è inammissibile la deduzione (all’esordio del giudizio) della testimonianza indiretta come tale; tanto più quando sia dedotta quella diretta; perché, in questo caso, la indiretta sarebbe irrilevante ex art 190 cpp, perché non pertinente all’oggetto della diretta, o superflua, ancora ex art 190 cit;

1.3 peraltro, in specie, essa era stata dedotta per contraffare la diretta, che negava il reato, affinchè lo affermasse, mediante sostituzione della propria dichiarazione all’altra, e come emessa dalla diretta stessa, per contraffazione appunto, e per interposizione di altro mezzo (di prova), un medium che parlasse con la voce dell’altro, in una forma proceduralmente obbrobriosa, anche perché responsabilizzante il testimone diretto per dichiarazione altrui, non propria, pur essendo giuridicamente responsabile (anche penalmente) della propria (la deduzione di più testimoni sullo stesso fatto, d’altronde, vuole che abbiano il medesimo rapporto, di vista o di udito, con esso);

1.3.1 era stata dedotta, insomma, come prova illegittima, se non illecita; dedotta inammissibilmente, da dichiararsi inammissibile, se non inattendibile;

1.4 d’altronde, allorchè la sentenza (4.2, 4.3) individua la condizione (unica) di inutilizzabilità (formale) della indiretta ove non fosse addotta la diretta benchè richiesta, e lo fa richiamando apposita Cassazione, è totalmente sul modello procedurale sub 1, benché non lo intenda, con illogicità manifesta;

1.5 illogicità, per giunta, rincarata dal richiamo di altra Cassazione, la quale nettamente subordina l’utilizzabilità della indiretta al caso che “non si faccia luogo …all’esame”del testimone diretto(vd ivi); caso estraneo a quello di specie;

1.6 ed allorchè (5) la sentenza nega che assurga a principio il divieto di testimonianza della p.g., perchè esso sarebbe limitato alle informazioni “formalmente verbalizzate” , e rileva che i familiari della bambina non avrebbero avuto obbligo di verbalizzazione, trascura che, il limite evocato, ricorre puntualmente nella specie, giacchè, i predetti, furono dedotti a testimoniare su dichiarazioni, della bambina, (iper) verbalizzate (nell’incidente probatorio); per cui l’obiezione potrebbe poggiare solo sul rilievo che, quei familiari, non sarebbero p.g.; ma sarebbero pari alla pg, davanti alla ratio del divieto su questa (che perciò, se non fosse esteso a quelli, innescherebbe irragionevolezza della disciplina ex art 3 cost, la renderebbero costituzionalmente illegittima).

Pietro Diaz 

Se il patrigno non sta lontano dalla figliastra…

Se un patrigno non sta lontano dalla figliastra…lex anterior: posterior; lex posterior: anterior; e tante altre ineffabilità…: purche assicurino o aggravino la condanna penale, andando giù dritte, ma non in diritto, sulla sessualità riprovata….

il ricorso è stato dichiarato, da Cassazione, inammissibile perchè “manifestamente  infondato” ..rispetto al suo diritto, ovviamente, non a quello legale, dottrinale, il rapporto col quale è agevolmente calcolabile alla stregua del seguente ricorso…                                      

Corte di Cassazione Penale

Ricorso per annullamento della sentenza di Appello  …. che, il giorno conferma sentenza di Tribunale di______ che, il giorno 25 7 07, condanna …….ad anni sei di reclusione (e ad altro) per delitti in materia sessuale e per altri.

1. i fatti “da quando la …..aveva nove anni” (secondo una imputazione che suppone che più reati istantanei facciano un reato permanente, o che comunque tratta più reati istantanei come se fossero uno permanente:  art. 606.1 b), per la violazione di legge penale, c) per la violazione di legge processuale: nessuno dei reati istantanei è ubicato nel tempo di ciascuno, anzi il tempo di essi è unico), dicembre 1994, fino a febbraio 1996 (vigenza della L. 66), non sono regolati dagli artt. 609 bis, 609 ter….(quelli al Capo A della imputazione) cp, sibbene dagli  artt. 521-519 cp;

1.1. i quali non portano le  pene, le circostanze aggravanti, i fatti (atti di libidine ex art. 521 non sono “atti sessuali” ex art. 609 bis) dei primi;

1.2 i quali pertanto sono stati applicati retroattivamente, pur essendo sfavorevoli (art. 2.4 cp), se non fossero innovativi (atti sessuali, meno, naturalisticamente e valorialmente, di “atti di libidine”, e dunque atipici al tempo in parola: art. 606.1 b) cpp (per violazione della legge penale particolare (art. 521.519 cit, e generale: art. 2.4 o 1 cit.);

1.2.1 per cui l’impianto sanzionatorio della sentenza è (comunque) errato (perché non distingue e accumula: perché nemmeno vede la questione dell’indulto, applicabile ai reati della lex anteriorart. 606.1 b) cpp);

1.2.2 peraltro i reati ex art. 521-519 cp erano estinti da decorso del tempo di prescrizione, fossero titoli autonomi (certamente lo sono) fossero titoli circostanziati: composto quel tempo computando le circostanze attenuanti di lex anterior e la misura di lex posterior (art. 606.1 b) cpp); 

1.3 e lo sono stati supponendosi procedibilità di ufficio,  per contro (art. 542 cp), al tempo, a querela (inesistente): art. 606.1 c) se non anche b) (la querela condizione anche di punibilità) cpp; 

1.4 i fatti successivi a febbraio 1996 (L. 66), e fino al  quattordicesimo anno di …..(dicembre 1999), che fossero stati “atti sessuali” (punibili con maggiori pene anche aggravate) sarebbero stati procedibili per età (di p.o.) e non per altro (art. 609 septies cp), non per rapporti tra “offeso” e “colpevole”, essendo….., nella imputazione, qualificata non più che “figlia della sua (di…..) convivente” (disp. ult. cit);

1.5 quelli con ……ultraquattordicenne, improcedibili per la ultima ragione indicata;

1.6. ragione tuttavia colpita dalla contestazione “suppletiva”, della relazione di convivenza tra i due ( e inoltre di affidamento per ragioni di cura di educazione di custodia);

1.6.1 relazione tuttavia, la prima, contestabile solo per la sopravvenienza, ai fatti (ed alle procedibilità relative), della L. 6.2.2006 n. 38;

1.6.2 la seconda contestabile anche prima d’essa, e tuttavia nettamente incongruente, giuridicamente e logicamente, alla prima: per la alternatività ovvia delle due (art. 606.1 b), c) e) cpp); 

1.6.3 la prima, comunque, inefficacemente contestata, essendo condizione di procedibilità innovativa (legge processuale, irretroattiva, per coincidenza inomissibile tra atto e suo tempo), e anche se fosse, in ipotesi, condizione di punibilità (legge sostanziale, irretroattiva perché sfavorevole: art. 606.1 b), c) cpp);

1.7 contestazioni d’altronde tese, con strumentalità palese (abuso del mezzo,  dunque, e del potere relativo: artt. 606.1 b) cpp: le contestazioni pioveranno dal cielo dopo la critica difensiva dell’unico fattore di procedibilità di ufficio contestato: la connessione del fatto con delitto procedibile di ufficio (fattore valente non solo ex art. 609 septies, ma anche ex art. 542, cp; e dopo quella della tipicità dei fatti (ex art. 609 quater cp) con …..quattordicenne ed in alcuna relazione qualificante, con…….., e “tipizzante”,  un fatto altrimenti atipico;

1.8 in relazione al quale fattore (la connessione con delitto procedibile di ufficio) restava (e resta) da spiegare come, dalla azione modellata per ledere la libertà personale  e lesiva di questa (in Tit XII L II) e constante di “atti di libidine” o di “atti sessuali“,  potesse sorgere un evento lesivo della assistenza famigliare (in Tit XI L.II), quello del delitto di maltrattamenti, al di fuori delle relazioni familiari di cui sopra, senza una azione tipica (non potendo mutuare tipicità da quella dell’altra, assolutamente propria), una azione tipicamente adducente ad esso (evento), e, infine, ma anzitutto, abbinando mostruosamente una azione istantanea ed un azione abituale ..(art. 606.1 b), e) cpp);  

1.9 la (es)agitazione della sentenza ricorsa su affidamenti, di Poma, a Zedda, dal Tribunale per i minorenni, mentre non considera la informalità del linguaggio “affidatorio”, dunque la inedificabilità su esso delle relazioni costituenti in materia di procedibilità e talora di tipicità (vd sopra), ignora assolutamente che, quella pronuncia, era perfettamente nota al formulatore della imputazione, il quale, non impiegandola, segnalava difformità, se non totale parziale,  tra la realtà e quella (art. 606.1 e) cpp);

2. che la dichiarazione, di……, chiamata a rispondere di calunnia, sia, per sentenza,  “grottesca”, mentre da un lato evidenzia l’apriorismo cognitivo, per cui, essa, non è nemmeno mezzo di prova diretta di quanto afferma e contraria di quanto nega, evidenzia la sua adialetticità sul contraddittorio probatorio, il deficit di terzietà e di imparzialità, del giudizio;

2.1 e da altro (evidenzia) la astrazione dalla realtà particolare, “grottesca” semmai per eccesso di scostume sessuale (individuale o gruppale) e della sua verità;

2.2 e da altro ancora evidenzia la insensibilità giuridica alla atipicità del contesto dichiarativo rispetto a quello del reato di calunnia, sia rispetto ai  mezzi di questa (notizie di reato formali veicolanti la incolpazione, strumentalità di questa, al completo della oggettività e della soggettività previste, alla “calunnia” di taluno) sia all’evento di questa (pericolo di incriminazione nella incerta procedibilità di ufficio);

2.3 da altro infine evidenzia la maggiore insensibilità alla (questa sì) grottesca predisposizione, o destinazione, dei delitti contro la giustizia, per cui essi sono lì prevalentemente a basare o accrescere a dismisura, il potere di una sola parte del processo, quella di accusa, titolare di prova diretta, per battere la controparte, titolare di prova contraria, semplicemente incriminandone questa, e senza mai possibilità di inversione, irreversibilmente….;

2.4 con la maggiore mancanza di motivazione del contrario, in punto, rilevante ex art. 60.1 e) cpp;

3. se uno solo, secondo imputazione, sarebbe il fatto di violenza sessuale (di atti sessuali compiuti mediante violenza loro mezzo), la sentenza, per cominciare, non dovrebbe neppure minimamente appellare “violenza” o “violenze” tutti i fatti, essendo tutti senza violenza, “condivisi”, tutti ex art. 609 quater, non bis, cp, quando non atipici, a rispetto anche, e anzitutto, linguistico, delle fattispecie che manipola;

3.1 e quanto al fatto, “violento”, perché attuato con minaccia, mentre non sarebbe stato improficuo argomentare, inferire probatoriamente, dalla assenza di violenza o minaccia in ogni altro, sarebbe stato indispensabile notare che …….(non tanto, “legando” i due fatti,  avrebbe dovuto essere verificata probatoriamente, avendo troppe volte legato e slegato altri fatti: vd registrazioni isp…….), quanto che, “legare” una minaccia a fatti sessuali del futuro remoto, non comporta innesto (materiale) di essa nella azione di “atti sessuali”, imprescindibile condizione tipica, di essa quale mezzo coevo del fatto, della condotta causativa (art. 606.1 e) b) cpp.);

4. non paiono motivanti i rilievi della sentenza disattendenti l’appello sui reati ex art. 388, 612 cp (art. 606.1 e) cpp).

5. per i motivi indicati (graficamente anche marcati) si chiede l’annullamento della sentenza.

…….                                                                                 

Prescrizione presente: assente; prescrizione assente: presente…

In una cava di granito avviene una frana che seppellisce (alcuni operai e) due visitatori (uccidendoli). Il processo, complesso, ha tempi lunghi, la prima sentenza condanna alcuni accusati, rigettando la richiesta di applicazione della prescrizione al reato imputato; la seconda accoglie quella richiesta, e dichiara prescritto il reato fin dalla prima sentenza. La parte civile ricorre per Cassazione, che dichiara il ricorso inammissibile per “manifesta infondatezza”. Rispetto al suo diritto, ovviamente, il rapporto del quale con quello legale, dottrinalmente elaborato, è facilmente calcolabile alla stregua del contenuto del ricorso.

Corte di Cassazione Penale

Ricorso (agli effetti civili) della parte civile (S e D, rappresentate e difese, per procura in atti, dall’avv….) per annullamento della sentenza (n) di Corte di Appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, che, nel processo a Sa e altri, imputati di delitto ex art 589 cpv cp, proscioglieva gli imputati e rigettava l’appello della parte civile, applicando la causa di estinzione del reato della prescrizione (e revocando precedente condanna civile anche provvisionale).

                                                                          Motivi

Violazione o falsa applicazione della legge penale (di seguito indicata), mancanza di motivazione (giuridica), ex art 606.1 b) e) cpp

1. Già con memoria depositata nel primo grado del giudizio (poi ripresa nel grado di appello anche in discussione), era stato obbiettato, alle eccezioni di prescrizione del reato sollevate dalla difesa degli imputati:

“ Sulla prescrizione

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. l’evento ulteriore, reiterativo (nel genere o nella specie: altro omicidio, lesioni oltre omicidio: ex omnibus: art. 589.3 cp) dell’evento essenziale, non specificando (“specializzando”) questo, bensì moltiplicandolo, non agendo cioè da “circostanza del reato” (art. 59 ss cp, nell’intera gamma degli elementi oggettivi e soggettivi ex art. 70 cp) che specializza, è “evento aggravatore” del reato (che, in tal caso, suol dirsi “reato aggravato dall’evento”), (evento) conseguentemente inseparabile da esso (giacchè costitutivo, non accidentale appunto), inseparabile in qualunque teorizzazione o applicazione penalistiche (ess.: da quella, sanzionatoria, che operasse comparazione tra circostanze, ex art. 69 cp, a quella, estintiva, che calcolasse la prescrizione del reato, ex art. 157 cp: d’altronde, sarebbe mai “espungibile” un morto?); 

2.1 lo implica, d’altronde, la difesa, suffragata inoltre dalla letteratura che richiama, escludendo che, quell’evento, integri circostanza “aggravante speciale”;

2.2. ma integrando “evento aggravatore”, sia nel caso in cui esso, come (con) l’evento essenziale, venga immediatamente dall’azione (o dall’omissione), che nel caso in cui venga mediatamente da essa (attraverso l’evento essenziale: quando sia cioè “evento conseguenziale”), integrando elemento costitutivo (ripetesi) di “reato aggravato dall’evento”, esso potrà forse emulare o imitare il funzionamento sanzionatorio del “concorso formale” o “continuato” (art. 81.1.2 cp) di reati (che la difesa nota), ma non si sottomette, col tutto di cui  è parte, al suo presupposto; 

2.3 quello della pluralità dei reati, sia pure solo (nel concorso formale) per pluralità degli eventi; 

2.4 laddove l’evento aggravatore non costituisce reato (diversamente da ogni evento di reato del concorso formale o continuato, con le azioni che lo causano), ma solo parte, con altre, di esso (che appunto aggrava);   

2.5 tanto che la sua “disciplina” (il trattamento sanzionatorio) non è quella in art. 81 cit, bensì, e solo, quella in art. 589.3 cit.; 

2.6 peraltro, quale evento ulteriore, al meno quando sia “conseguenziale” (vd sub 2.2), si sottomette a regole di attribuzione personale diverse da quelle dell’evento essenziale (generalmente “soggettive:” art. 42.2 cp): a regole di attribuzione (generalmente) “oggettive” (art. 42.3 cp); 

2.6 per ciò tra l’evento in parola e quelli dei reati concorrenti (sopra cennati) non esiste alcun rapporto, né estrinseco, né intrinseco, né statico né dinamico; 

 2.7 e proprio per la ragione in 2.4 la causa di estinzione del reato che dipenda anche dalla quanti e qualità della sua pena, (come) la prescrizione, non può scinderlo dal tutto, assumerlo come (distinto) reato, relarsi alla sua pena (che, oltretutto, dovrebbe “creare”, giacchè la pena per l’evento ulteriore è espressa solo dalla norma “ulteriore e aggravatrice”, non da quella “essenziale”: fino ad anni dodici di reclusione quoad speciem); “

2. alle questioni poste, la sentenza risponde che “il reato di omicidio colposo plurimo non costituisce un reato unico ma un concorso formale di più reati…con unificazione unicamente quoad poenam”; ove:

2.1 a parte che non spiega, l’enunciato:

2.1.1 come e perché concorrano “più reati”, se per concorso di condotte e di eventi, se per concorso delle prime e non dei secondi, per concorso dei secondi e non delle prime (secondo la legge, dottrinale,  del concorso formale dei reati);

2.1.2  o come, concorrendo più reati, ciò produca “unificazione quoad poenam”;

2..2 esso non risponde affatto ai motivi della negazione del “concorso formale di più reati”, come sopra esposti (e, anzitutto, al motivo che raffigura come evento aggravatore l’accadimento in art 589 cpv cp);

2.3 e mentre, con l’enunciato sub 2.1.1., la sentenza viola o compie falsa applicazione della legge penale;

2.3.1 con la omissione sub 2.2, essa viola l’obbligo di motivazione (anche ex art 125.3 cpp);

3.  d’altronde, rispetto al calcolo, in sentenza, del tempo necessario alla prescrizione, che “le attenuanti generiche (benchè) non siano state formalmente dichiarate equivalenti…. la diminuzione della pena a motivo di esse depone inequivocamente nel senso indicato”, non pare potere surrogare la mancata applicazione, nella prima sentenza (e nella seconda),  dell’art 69 cp,  (condizionante, in concreto, ex art 157.3 cp preriforma, quel calcolo) ;

3.1 e la “depo(sizione) inequivoca nel senso indicato è affatto immotivata se, la applicazione (nella prima sentenza) delle “attenuanti generiche” è stata attuata (non ex art 69 cit sibbene) ex art 65.1 n3 cp;

3.2 e mentre, con l’enunciato sub 3, la sentenza viola o compie falsa applicazione della legge penale (ivi indicata);

3.3 con la omissione sub 3.1, essa viola l’obbligo di motivazione (anche ex art 125.3 cpp);

4. per i motivi indicati, si chiede l’annullamento della sentenza.

Sassari ……

Preterintezionale o colposo? Oscuro, in Cassazione…

Una carrozzella portante un invalido scivola per una pista insufficientemente bordata  e,  uscendo da essa,  cagiona la morte di un invalido.  Colui che avrebbe impresso una spinta alla carrozzella fu dapprima condannato per omicidio volontario poi per omicidio preterintenzionale. La seconda sentenza è stata ricorsa per Cassazione.

Il suo ragionamento in diritto è riportato nel ricorso. Questo, da  Cassazione, è stato dichiarato “inammissibile”, per “manifesta infondatezza”….  Di fronte al suo diritto, evidentemente, il cui rapporto con quello legale, e con la scienza dottrinale relativa, può essere facilmente calcolato alla stregua del contenuto del ricorso.

“Corte di Cassazione Penale

Ricorso per annullamento della sentenza (….) di Corte di Appello di Cagliari, Sezione di Sassari, che, il giorno….., in parziale riforma della sentenza di Corte di Assise di Sassari, condannava L a pena di anni nove di reclusione e ad altro per delitto di omicidio preterintenzionale in danno di S

Erronea applicazione della legge penale ex artt 584, 43.1. 2.3, 589 o 586, 40, 41 cp, rilevante ex art. 606.1 b) cpp; illogicità manifesta della motivazione ex art 606.1 e) cpp

1. se per sentenza (p 37) L è “una persona che agisce per scherzo, per divertimento…escluso ogni impulso di cattiveria specifica, marcata ed evidente…ridendo come per farsi beffe di (S) portava ripetutamente avanti e indietro la carrozzina prima di lasciare la presa e fare cadere la carrozzina lungo la rampa…dimostra(ndo) che non avesse in mente di provocare la morte di S……(tanto che) il comportamento successivo tenuto dal prevenuto era stato quello di una persona visibilmente spaventata che chiede l’intervento dei presenti per soccorrere Satta ..atteggiamento difficilmente conciliabile con la condotta di colui che si era rappresentato e aveva voluto la morte della vittima…”…:

1.1 dove sarebbero l’elemento oggettivo e soggettivo degli “atti diretti a commettere uno dei delitti preveduti dagli articoli 581 e 582 …(art 584 cp)? (art 606.b) cpp);

1.2 atti che d’altronde la sentenza postula, allorchè si pone sulla scia di Cassazione …(p 43)“ l’o.p.[omicidio preterintenzionale, ndr]si configura allorquando “l’azione aggressiva sia diretta soltanto a percuotere la vittima o a causarle lesioni, così che…; è sufficiente che l’agente abbia porto in essere atti diretti a percuotere o ledere una persona….; mentre proprio l’azione violenta (che può esser costituita anche da una spinta…ove consapevole e volontaria è rivelatrice della sussistenza del dolo di lesioni…)? (art 606.e) cpp);

1.3 e dove sarebbero, quegli atti, sia nell’elemento oggettivo che in quello soggettivo (la direzione degli atti, quando quei delitti non si consumino, è quella, mista, oggettiva e soggettiva, in art 56.1 cp) se la evoluzione, dal “lasciare” ( che non sarebbe nemmeno “spinta”, ma fosse pure spinta, del) la carrozzina, di questa, avrebbe potuto variare multiformemente, e altrettanto imprevedibilmente: ( p 39) “più, S si sarebbe procurato delle ferite…ma mai da tale eventualità avrebbe potuto conseguire la morte come ribaltandosi lungo la discesa con la carrozzina, strisciando lungo la parete laterale per poi fermarsi, oppure andando a sbattere contro la parte esistente del cancelletto presente alla fine della rampa, è chiaro che al conseguenza prevedibile...”? (p40) tanto che “i primi verbalizzanti non avevano proceduto ai rilievi del caso trattandosi di lesioni colpose”? e, per giunta ( p 41) “non è stata la caduta che ha cagionato la morte di S, ma altro…(p42) e che la rappresentazione del prevenuto potesse spingersi fino a tale particolare …è conclusione arbitraria..” ? (art. 606.e) cpp)

1.4 e , per ulteriore giunta, (dove sarebbero quegli atti sia nell’elemento oggettivo che in quello soggettivo) se (p 42) S “era astrattamente in grado di porre in essere una qualche manovra di contrasto…(di) agire sull’impianto di frenatura della carrozzina..o frenare la discesa e evitare di cadere nel vuoto…anche tale prevedibile comportamento della vittima ..ha fatto parte della rappresentazione di L….il quale ha considerato il fatto che, nonostante la spinta, …S…avrebbe potuto opporsi a essa e governare la carrozzina senza riportare danni…(L ha fatto ) “affidamento nella condotta di colui che è oggetto delle beffe magari vederlo goffamente agitarsi per sottrarsi a una caduta...”? (art. 606.1 e) cpp);

1.4.1 se, cioè, da un lato, e perfino, avrebbe potuto mancare la evoluzione della carrozzina sub 1.4 , da altro, L, se pure ne avesse antevisto una forma, d’essa, avrebbe creduto che sarebbe mancata? (art. 606.e) cpp);

1.5 altrimenti, se quegli atti, per la sentenza, vi sarebbero, della loro forma giuridica essa avrebbe una nozione del tutto intraibile dalla legge penale (in epigrafe): art 606.1 e) cpp;

2. e comunque se (p43) “dato atto delle considerazioni sopra svolte deve trarsi l’importante conclusione secondo cui il prevenuto si è sicuramente rappresentato e voluto l’evento lesivo, ma non anche quello della morte…tutte le ipotesi di conseguenze ordinarie derivate dalla azione criminosa non potevano non contemplare che Satta rimanesse ferito…”;

2.1. allora “l’evento lesivo” e “quello della morte” non differiscono (in specie) nell’avvenimento fisico dal quale evolvano, nella caduta…;

2.2 e se (p 43) “ …esclusa ogni forma di dolo per difetto di rappresentazione e quindi di volizione, si deve concludere che la morte di S si è verificata per colpa posta in essere dal prevenuto e consistita nel non essersi peritato con un atteggiamento evidentemente negligente di controllare che alla fine della rampa vi fosse per intero la barriere protettiva...”

2.2.1 come è possibile, della caduta, e del suo effetto concreto, affermare, ad un tempo e ad un fatto, il dolo e la colpa? (art. 606.1 b) e) cpp);

2.3.affermarlo della caduta, e, necessariamente, della condotta causativa d’essa? (art 606.1 b) e) cpp);

2.4 dolo e colpa essendo alternativi, affermata questa il fatto ad unico evento si qualificava ex art 589 cp (art. 606.1 b) cpp);

3. peraltro, se (p 43) “il fatto rientra nello schema classico dell’o.p. nel quale l’evento del primo reato- le lesioni- è voluto mentre quello del secondo reato..non è voluto ma si è verificato per colpa dell’agente, oltre l’intenzione, ossia come sviluppo ordinario e naturale (del) primo reato..”:

3.1 mentre, per quanto sub 2, non sarebbe ravvisabile un doppio evento di reato, tanto meno un doppio reato (anche perché quello di omicidio preterintenzionale è reato unico, benchè complesso ex art 84 cp), se l’evento “del secondo reato si è verificato per colpa dell’agente”, esso non potrebbe avvenire “oltre l’intenzione” (art. 43.2 cp), dovendo avvenire “contro l’intenzione” (art. 43.3.cp);

3.2 ma, avvenuto per colpa, contro l’intenzione, la norma cui sussumerlo non è quella in art 584 cp, bensì quella in art 586 cp (il prodromo previsto dal quale, peraltro, potrebbe senz’altro cogliersi nella molestia e nella minaccia, scherzose, vd sub 1, quando se ne postulasse la eterogeneità, nel bene giuridico, rispetto a quello della vita che poi offenda): art 606.1 b) cpp in relazione all’art 586 cp;

4. se (p 34) “il consulente ha messo in evidenza l’eccedenza delle lesioni rispetto all’impatto del volto su una superficie piana”, e dunque non fu (probatoriamente) quell’impatto a cagionare le lesioni (che avrebbero cagionato la morte), è ignoto o dubbio il rapporto causale tra la caduta, la condotta produttiva di essa, le lesioni, la morte; la motivazione in punto è mancante o insufficiente, ex art 606.1e) cpp;

4.1 ma, ancor prima, se la statistica offerta dagli esperimenti compiuti dalla difesa sulla possibilità della corsa e della caduta della carrozzella, tutti escludenti essa, è disattesa in sentenza (p 33) sulla base della possibilità che la condizione dell’occupante concreta fosse stata diversa da quella dell’occupante “medio”, della possibilità neppure della probabilità e ancora meno della certezza, rimarcasi, che fosse stata diversa, certezza, è ignoto o dubbio il rapporto causale tra la presenza di L presso S e la corsa e la caduta dette; la motivazione in punto è mancate o insufficiente, ex art. 606.1 e) cpp;

4.2 la valutazione probatoria della testimonianza di S in relazione ai risultati della sua verificazione medianti le rilevazioni tecniche o sperimentali sub 4, 4.1, la conclusione della mancata falsificazione di essa mediante quella verificazione, ha motivazione (p 31 ss), in punto, mancante o insufficiente, ex art 606.1 e) cpp;

5. per i motivi esposti si chiede l’annullamento della sentenza

Sassari

Su una contestazione di illecito colposo

Il caso: una “esondazione” ed una “piena”,  investenti un territorio comunale, avrebbero cagionato le morti di alcune persone, secondo l’assunto dell’organo dell’accusa, che ha ritenuto di “contestare” questa, ex art 113, 434, 589 cp, al modo risultante dalla memoria  difensiva seguente:

 Procura della Repubblica presso il

Tribunale di………

procedimento n…..

memoria, con richieste, del difensore di…

ex art 415 bis. 3cpp

1. l’ “avviso di conclusione delle indagini preliminari”, del procedimento in epigrafe, sul reato di cooperazione colposa, elenca diciassette (tolto ….) indagati, e ne espone le rispettive qualità funzionali all’interno della Pubblica Amministrazione e di vari suoi Settori nel Comune di______

1.1 implicando che, esse, anche in insieme cooperativo ex art 113 cp, sarebbero state l’origine, e la condizione, della ascrizione delle condotte che avrebbero cagionato gli eventi letali del reato in art 589 cp, quindi, la condizione della ascrizione di questi;

1.2 affermando, inoltre, che, le condotte sarebbero state di omissione (non di azione), “omissive” (vd avviso predetto);

1.3 e che, le omissioni, sarebbero consistite:                   

-di “imperizia e negligenza (perchè) permettevano la progettazione e la realizzazione delle modifiche ai ponticelli lungo… in assenza di un accurato studio… determinando così la piena che ha travolto…(e che) cagionava il decesso per annegamento….”;

-di “imperizia e negligenza (perchè non) installa(vano) una idonea barriera o parapetto di protezione tra il ciglio superiore del canale…, la cui presenza avrebbe evitato la caduta della autovettura con a bordo…(e il) dece(sso degli occupanti)”;                                                

orbene, se la omissione (quale condotta tipica del reato) non adempie ad un dovere di azione intestato all’omittente:

2.come, a ciascuno degli indagati, ed al loro insieme cooperativo, come a ciascuna delle loro qualità funzionali ed al loro insieme cooperativo, sopra indicate, si serebbe intestato quel dovere, è taciuto;

2.1 ma se il dovere non è intestato, nemmeno il suo inadempimento è intestato;

per ciò:

– è inaffermabile che ciascuno degli indagati abbia commesso l’omissione;

– è inaffermabile che l’insieme cooperativo degli indagati abbia commesso l’omissione (sia che, il dovere, fosse il medesimo, sia che non lo fosse, purché inadempiuto da omissione causante al medesimo modo l’evento medio e finale: su ciò vd dopo);

2.2 è quindi inaffermabile che ciascuno degli indagati e che l’insieme cooperativo di essi, abbia commesso il reato;                        

d’altronde, anche                                                                                                                     

3. quando, a ciascuno degli indagati, ed al loro insieme cooperativo, quando a ciascuna delle loro qualità funzionali ed al loro insieme cooperativo, si sarebbe intestato quel dovere, è taciuto;                                                                                  

3.1 e taciuto quando, il dovere si sarebbe intestato, è taciuto quando, esso, sarebbe stato inadempiuto, cioè, quando l’omissione sarebbe stato commessa, da ciascuno degli indagati e dal loro insieme cooperativo;                  

3.1.1. cioè, è taciuto il “tempo del commesso delitto”, essenziale a qualunque enunciazione-contestazione del fatto di reato (nonché alla efficienza di parti innumerevoli del diritto penale e processuale…);

– mancando essa, è inefficace o nullo l’atto processuale (l’”avviso” in esame) che dovrebbe averle (“inefficace” quale atto propulsivo d’ altri, presupponenti formalmente esso, poiché difforme dal rispettivo modello legale, “nullo” perché trasgressivo di diritti della difesa, come di doveri della accusa, ex artt 415 bis.2, 178.1 b) c) cpp);

3.1.2. mancando esse, peraltro, nel caso di specie erompe l’assurdo, giacché (per esempio fra i tanti):

se doveri di azione, loro inadempimento, relative omissioni sarebbero (anche) anteriori all’anno 2011 (vd accusa a….), l’ing….  allora, era privo della qualità funzionale attribuitagli (la assume a febbraio 200..), cioè, neppure ipoteticamente intestatario o inadempitario di quei doveri;                                                     

3.2 è, quindi, inaffermabile che, egli, solo o in insieme cooperativo, abbia commesso il reato;                                                                                                            

d’altronde anche                                                                                              

4. come, ciascuno degli indagati e il loro insieme cooperativo avrebbero inadempiuto il dovere di azione omettendola, è taciuto;                                

4.1 ciascuno l’avrebbe omessa con “imperizia e negligenza”:                  

ma se, queste, designano (in negativo, non altro che) generi di condotte incaute, in attesa di specie che le concretino (imperizia per inadempimento di una  regola particolare,  scientifica tecnica d’arte…negligenza per inadempimento di una regola particolare usuale… esse, inoltre, locate nel tempo e nello spazio), allora:                                                     

come,  ciascuno degli indagati, avrebbe inadempiuto al dovere di azione, omettendola, è taciuto;                                                                                                                

4.1.1 è quindi inaffermabile che, egli, abbia commesso il fatto (anzi, che il fatto di lui  sussista);                                                                                

4.2 mentre del loro insieme cooperativo, come, questo, avrebbe omesso l’azione (adempitiva del dovere), tutto è taciuto, anche il richiamo ai “generi” (della imperizia e della negligenza) delle incautele delle condotte;                                                                               

4.2.1 è, quindi, (a fortiori) inaffermabile che, esso, abbia commesso il fatto (anzi, che il fatto d’esso sussista);

4.3 peraltro, se l’ “avviso” non ne avesse taciuto, avrebbe dovuto dire, anche, come, la condotta di ciascuno degli indagati si sarebbe posta in contatto, e avrebbe interagito, con le altre: come, essa, avrebbe cooperato, per la ascrizione collettiva (degli eventi, medio e finale, vd dopo) del reato, passante necessariamente per quella individuale;

4.3.1 è, quindi, inaffermabile che l’insieme degli indagati abbia cooperato  alla integrazione del fatto, che il fatto d’esso sussista;                     

d’altronde anche                                                                                           

5. per quale causa, ciascuno degli indagati, il loro insieme cooperativo, avrebbe cagionato gli eventi finali (letali) e, medi, di “esondazione e di “piena” (vd ancora “avviso”), è taciuto;                                                                                                         

5.1 non solo perchè, taciuto il tempo e il  modo dell’inadempimento, della omissione della azione cautelativa, a fortiori è taciuto per quale causa, essa, avrebbe cagionato (non avrebbe impedito che evenissero) gli eventi (medi) “di esondazione”, di “piena”, e gli eventi (finali) letali;                                                                                   

5.2 ma anche perchè è (inoltre) taciuta la “regolarità”, della successione causale degli eventi medi (predetti) dalle condotte individuali e dal loro insieme, taciuta la “tipicità”  del loro rapporto, elemento (normativo e materiale) costitutivo  di ogni  illecito colposo  e della sua enunciazione-contestazione (ogni specie, di incautela,  dei generi della negligenza della imprudenza della imperizia, della cd “colpa generica”, o del genere della inosservanza di leggi regolamenti ordini o discipline, cd “colpa specifica”, ex art 43.3 cp, d’altronde, cagiona, o minaccia di cagionare, una serie, di eventi, limitata dalla omogeneità  intrinseca ed immancabile della causa e dell’effetto, ed è essa la base e l’origine della “regolarità”, della “tipicità”, suddette. Ogni evento fuori serie sarebbe incausato, da esse, per principio, etiologico e giuridico, avrebbe altre cause );                                                          

5.3 e perchè è (inoltre) taciuta la “regolarità”, della successione causale degli eventi finali  (predetti) dalle condotte individuali e dal loro insieme, la “tipicità” del loro rapporto, elemento (normativo e materiale) costitutivo di ogni illecito colposo e della sua enunciazione-contestazione (per le ragioni poc’anzi illustrate in parentesi);

5.4 e perchè, infine, è taciuta la “regolarità”, della successione causale fra gli eventi predetti, medi e finali, la “tipicità” del loro rapporto, a fortiori imponentesi per la (tendenziale in concreto) eterogeneità intrinseca della causa e dell’effetto, la (tendenziale in concreto) estraneità dell’evento finale alla serie causabile dall’evento medio: elemento (normativo e materiale) costitutivo di ogni illecito colposo e della sua enunciazione-contestazione (per le ragioni poc’anzi illustrate in parentesi);

5.5 è, quindi, inaffermabile (giuridicamente) la sussistenza del fatto (o che il fatto costituisca reato, secondo la particolare visione  della formula assolutoria pertinente al  caso di mancanza del rapporto di causalità fra la condotta e l’evento);

6. peraltro, è completamente omessa, ogni analisi di causalità alternative, “preesistenti simultanee o sopravvenute”, “da sole sufficienti a determinare  l’evento” (art 41.1.2. cp), sia rispetto agli eventi medi (solo un esempio: eccezionalità ed ingovernabilità dei fattori causali  della “esondazione” e della “piena”), che  rispetto agli eventi finali (solo un esempio: esposizione a rischio, mancanza di controllo del rischio, indebite, degli eventi, dai pazienti essi):

causalità alternative, componenti negativamente la causalità adottata, e, quindi, elementi della enunciazione-contestazione dei fatti;

6.1 è, quindi, inaffermabile (giuridicamente) la sussistenza del fatto (o che il fatto costituisca reato, secondo la particolare visione della formula assolutoria pertinente al  caso di mancanza del rapporto di causalità fra la condotta e l’evento);                                                  

7. 7. per le ragioni sintetizzate sub  2.2., 3.1.1., 3.2, 4.2.12, 4.3.1 5.5, 6.1, si chiede che il procedimento a carico dell’ing. … sia avviato ad archiviazione;

7.1 in subordine, che, per la ragione sub 3.1.1, l’atto di conclusione delle indagini preliminari ed art 415 bis cpp, de quo, sia dichiarato inefficace, o annullato.

Sassari ….. 9 12 14                                                          

                                                                                          Avv Pietro Diaz