Su una contestazione di illecito colposo

Il caso: una “esondazione” ed una “piena”,  investenti un territorio comunale, avrebbero cagionato le morti di alcune persone, secondo l’assunto dell’organo dell’accusa, che ha ritenuto di “contestare” questa, ex art 113, 434, 589 cp, al modo risultante dalla memoria  difensiva seguente:

 Procura della Repubblica presso il

Tribunale di………

procedimento n…..

memoria, con richieste, del difensore di…

ex art 415 bis. 3cpp

1. l’ “avviso di conclusione delle indagini preliminari”, del procedimento in epigrafe, sul reato di cooperazione colposa, elenca diciassette (tolto ….) indagati, e ne espone le rispettive qualità funzionali all’interno della Pubblica Amministrazione e di vari suoi Settori nel Comune di______

1.1 implicando che, esse, anche in insieme cooperativo ex art 113 cp, sarebbero state l’origine, e la condizione, della ascrizione delle condotte che avrebbero cagionato gli eventi letali del reato in art 589 cp, quindi, la condizione della ascrizione di questi;

1.2 affermando, inoltre, che, le condotte sarebbero state di omissione (non di azione), “omissive” (vd avviso predetto);

1.3 e che, le omissioni, sarebbero consistite:                   

-di “imperizia e negligenza (perchè) permettevano la progettazione e la realizzazione delle modifiche ai ponticelli lungo… in assenza di un accurato studio… determinando così la piena che ha travolto…(e che) cagionava il decesso per annegamento….”;

-di “imperizia e negligenza (perchè non) installa(vano) una idonea barriera o parapetto di protezione tra il ciglio superiore del canale…, la cui presenza avrebbe evitato la caduta della autovettura con a bordo…(e il) dece(sso degli occupanti)”;                                                

orbene, se la omissione (quale condotta tipica del reato) non adempie ad un dovere di azione intestato all’omittente:

2.come, a ciascuno degli indagati, ed al loro insieme cooperativo, come a ciascuna delle loro qualità funzionali ed al loro insieme cooperativo, sopra indicate, si serebbe intestato quel dovere, è taciuto;

2.1 ma se il dovere non è intestato, nemmeno il suo inadempimento è intestato;

per ciò:

– è inaffermabile che ciascuno degli indagati abbia commesso l’omissione;

– è inaffermabile che l’insieme cooperativo degli indagati abbia commesso l’omissione (sia che, il dovere, fosse il medesimo, sia che non lo fosse, purché inadempiuto da omissione causante al medesimo modo l’evento medio e finale: su ciò vd dopo);

2.2 è quindi inaffermabile che ciascuno degli indagati e che l’insieme cooperativo di essi, abbia commesso il reato;                        

d’altronde, anche                                                                                                                     

3. quando, a ciascuno degli indagati, ed al loro insieme cooperativo, quando a ciascuna delle loro qualità funzionali ed al loro insieme cooperativo, si sarebbe intestato quel dovere, è taciuto;                                                                                  

3.1 e taciuto quando, il dovere si sarebbe intestato, è taciuto quando, esso, sarebbe stato inadempiuto, cioè, quando l’omissione sarebbe stato commessa, da ciascuno degli indagati e dal loro insieme cooperativo;                  

3.1.1. cioè, è taciuto il “tempo del commesso delitto”, essenziale a qualunque enunciazione-contestazione del fatto di reato (nonché alla efficienza di parti innumerevoli del diritto penale e processuale…);

– mancando essa, è inefficace o nullo l’atto processuale (l’”avviso” in esame) che dovrebbe averle (“inefficace” quale atto propulsivo d’ altri, presupponenti formalmente esso, poiché difforme dal rispettivo modello legale, “nullo” perché trasgressivo di diritti della difesa, come di doveri della accusa, ex artt 415 bis.2, 178.1 b) c) cpp);

3.1.2. mancando esse, peraltro, nel caso di specie erompe l’assurdo, giacché (per esempio fra i tanti):

se doveri di azione, loro inadempimento, relative omissioni sarebbero (anche) anteriori all’anno 2011 (vd accusa a….), l’ing….  allora, era privo della qualità funzionale attribuitagli (la assume a febbraio 200..), cioè, neppure ipoteticamente intestatario o inadempitario di quei doveri;                                                     

3.2 è, quindi, inaffermabile che, egli, solo o in insieme cooperativo, abbia commesso il reato;                                                                                                            

d’altronde anche                                                                                              

4. come, ciascuno degli indagati e il loro insieme cooperativo avrebbero inadempiuto il dovere di azione omettendola, è taciuto;                                

4.1 ciascuno l’avrebbe omessa con “imperizia e negligenza”:                  

ma se, queste, designano (in negativo, non altro che) generi di condotte incaute, in attesa di specie che le concretino (imperizia per inadempimento di una  regola particolare,  scientifica tecnica d’arte…negligenza per inadempimento di una regola particolare usuale… esse, inoltre, locate nel tempo e nello spazio), allora:                                                     

come,  ciascuno degli indagati, avrebbe inadempiuto al dovere di azione, omettendola, è taciuto;                                                                                                                

4.1.1 è quindi inaffermabile che, egli, abbia commesso il fatto (anzi, che il fatto di lui  sussista);                                                                                

4.2 mentre del loro insieme cooperativo, come, questo, avrebbe omesso l’azione (adempitiva del dovere), tutto è taciuto, anche il richiamo ai “generi” (della imperizia e della negligenza) delle incautele delle condotte;                                                                               

4.2.1 è, quindi, (a fortiori) inaffermabile che, esso, abbia commesso il fatto (anzi, che il fatto d’esso sussista);

4.3 peraltro, se l’ “avviso” non ne avesse taciuto, avrebbe dovuto dire, anche, come, la condotta di ciascuno degli indagati si sarebbe posta in contatto, e avrebbe interagito, con le altre: come, essa, avrebbe cooperato, per la ascrizione collettiva (degli eventi, medio e finale, vd dopo) del reato, passante necessariamente per quella individuale;

4.3.1 è, quindi, inaffermabile che l’insieme degli indagati abbia cooperato  alla integrazione del fatto, che il fatto d’esso sussista;                     

d’altronde anche                                                                                           

5. per quale causa, ciascuno degli indagati, il loro insieme cooperativo, avrebbe cagionato gli eventi finali (letali) e, medi, di “esondazione e di “piena” (vd ancora “avviso”), è taciuto;                                                                                                         

5.1 non solo perchè, taciuto il tempo e il  modo dell’inadempimento, della omissione della azione cautelativa, a fortiori è taciuto per quale causa, essa, avrebbe cagionato (non avrebbe impedito che evenissero) gli eventi (medi) “di esondazione”, di “piena”, e gli eventi (finali) letali;                                                                                   

5.2 ma anche perchè è (inoltre) taciuta la “regolarità”, della successione causale degli eventi medi (predetti) dalle condotte individuali e dal loro insieme, taciuta la “tipicità”  del loro rapporto, elemento (normativo e materiale) costitutivo  di ogni  illecito colposo  e della sua enunciazione-contestazione (ogni specie, di incautela,  dei generi della negligenza della imprudenza della imperizia, della cd “colpa generica”, o del genere della inosservanza di leggi regolamenti ordini o discipline, cd “colpa specifica”, ex art 43.3 cp, d’altronde, cagiona, o minaccia di cagionare, una serie, di eventi, limitata dalla omogeneità  intrinseca ed immancabile della causa e dell’effetto, ed è essa la base e l’origine della “regolarità”, della “tipicità”, suddette. Ogni evento fuori serie sarebbe incausato, da esse, per principio, etiologico e giuridico, avrebbe altre cause );                                                          

5.3 e perchè è (inoltre) taciuta la “regolarità”, della successione causale degli eventi finali  (predetti) dalle condotte individuali e dal loro insieme, la “tipicità” del loro rapporto, elemento (normativo e materiale) costitutivo di ogni illecito colposo e della sua enunciazione-contestazione (per le ragioni poc’anzi illustrate in parentesi);

5.4 e perchè, infine, è taciuta la “regolarità”, della successione causale fra gli eventi predetti, medi e finali, la “tipicità” del loro rapporto, a fortiori imponentesi per la (tendenziale in concreto) eterogeneità intrinseca della causa e dell’effetto, la (tendenziale in concreto) estraneità dell’evento finale alla serie causabile dall’evento medio: elemento (normativo e materiale) costitutivo di ogni illecito colposo e della sua enunciazione-contestazione (per le ragioni poc’anzi illustrate in parentesi);

5.5 è, quindi, inaffermabile (giuridicamente) la sussistenza del fatto (o che il fatto costituisca reato, secondo la particolare visione  della formula assolutoria pertinente al  caso di mancanza del rapporto di causalità fra la condotta e l’evento);

6. peraltro, è completamente omessa, ogni analisi di causalità alternative, “preesistenti simultanee o sopravvenute”, “da sole sufficienti a determinare  l’evento” (art 41.1.2. cp), sia rispetto agli eventi medi (solo un esempio: eccezionalità ed ingovernabilità dei fattori causali  della “esondazione” e della “piena”), che  rispetto agli eventi finali (solo un esempio: esposizione a rischio, mancanza di controllo del rischio, indebite, degli eventi, dai pazienti essi):

causalità alternative, componenti negativamente la causalità adottata, e, quindi, elementi della enunciazione-contestazione dei fatti;

6.1 è, quindi, inaffermabile (giuridicamente) la sussistenza del fatto (o che il fatto costituisca reato, secondo la particolare visione della formula assolutoria pertinente al  caso di mancanza del rapporto di causalità fra la condotta e l’evento);                                                  

7. 7. per le ragioni sintetizzate sub  2.2., 3.1.1., 3.2, 4.2.12, 4.3.1 5.5, 6.1, si chiede che il procedimento a carico dell’ing. … sia avviato ad archiviazione;

7.1 in subordine, che, per la ragione sub 3.1.1, l’atto di conclusione delle indagini preliminari ed art 415 bis cpp, de quo, sia dichiarato inefficace, o annullato.

Sassari ….. 9 12 14                                                          

                                                                                          Avv Pietro Diaz

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