(Da una memoria di costituzione in giudizio su)Conflitto di interessi e danno patrimoniale, ex art 2475 ter.2 c.c.

Il conflitto di interessi (della  specie) 

3. Si ha conflitto di interessi quando due o più interessi, divergenti causalmente e finalisticamente, investano taluno;

3.1 Il conflitto è reale quando gli interessi, investenti taluno, agiscano al presente, è potenziale (o virtuale) quando potrebbero  agire al presente o in futuro;

3.2 La rilevanza giuridica della realtà o della potenzialità del conflitto dipende esclusivamente dalle norme che le regolino.

3.3 Le norme giuridiche sul conflitto evocate in ricorso (e in decreto) non regolano conflitto potenziale bensì reale, per quanto chiaramente è detto (“in “ conflitto: art. 2475 ter c.c.),  e che non è contraddetto dal fatto che taluna norma (comma I art. cit.) escluda il danno (quale requisito del trattamento o della repressione del conflitto) e tal’altra  (comma II art. cit.) lo includa (è, in vero, palese che il danno possa attenere,  potenzialmente o realmente, sia al conflitto potenziale che al conflitto reale, pur dovendo essere potenziale, ovviamente, il danno che attenga al primo).

3.4 quelle norme, dunque, esigono (inderogabilmente) che più interessi divergenti  investano realmente taluno; non solo ciò, tuttavia, giacchè, esse, inoltre esigono:

3.4.1 che costui sia mosso ad agire, e che, agendo, arrechi “danno” (non meno reale, effettivo) “patrimoniale” all’interesse (e l’interessato) prevalente (giuridicamente protetto);

Il giudizio sul conflitto (in astratto e nel ricorso)

4. ogni  giudizio sul conflitto (al pari di quello in ricorso o  quello in decreto) è  frutto della propria “base” (l’insieme degli “elementi situazionali” conferenti al contenuto del giudizio), esso, come ogni altro giudizio, diagnostico o prognostico, di qualsiasi sfera del sapere (naturale o umano), deriva dal contenuto della relativa base, in termini quantitativi (quanto più esteso sia il contenuto d’essa, tanto più esteso o estendibile è il contenuto del  giudizio), ma anche in termini qualitativi (il genere e la specie del contenuto del giudizio deriva tipologicamente dal genere e dalla specie del contenuto della base).

4.1 peraltro, ogni giudizio è “fattuale” (laddove, ad esempio, l’oggetto del giudizio in ricorso, pare  formale: dati amministratori portatori di  interessi non omogenetici – di M o di C-  ma eterogenetici –di M e di C- dato,  per ciò (e solo per ciò), l’orientamento, degli interessi,  a divergere, da ciò il  conflitto..), “di merito”:

non solo perché, nella eterogenesi degli interessi, potrebbe aversi omogenesi (e omologia) dei (loro) fini, e, la possibilità di ciò, non potrebbe essere accertata che “in fatto” (nel merito);

4.1.1. ma anche perché, se il conflitto non basta alla sua rilevanza giuridica, non è rilevante in sé, ma lo è in quanto esiti in danno (reale) “patrimoniale” (o in pericolo di danno certo probabile o possibile, di altre fattispecie di conflitto: art 2391 1.2.3 c.c.), ricognizione e cognizione di questo postulano esplorazione di tutti gli “elementi situazionali” (cennati) ipoteticamente retrostanti il conflitto, e formanti la base del giudizio: postulando così la “totalità di questa” (quale corretta funzione del giudizio fattuale di merito);

4.2 ebbene, il giudizio del ricorso, sul conflitto, e, prima, la affermazione di questo, furono emessi a “base” deviante dalla, o carente della, reale, cioè, a base “parziale”, per falsità o per lacunosità (per tutta esemplificazione: la alterità degli intestatari degli interessi, avanzata in ricorso, ha soppresso l’identità, organizzata, dei loro fini; ha soppresso, anzi, l’ “unità” genetica e funzionale dell’impresa M- C, la “immedesimazione” d’esse, anche per vincolo di, e da, plurimi rapporti giuridici, mutui e correlativi e corrispettivi, e durevoli, dall’origine congiuntamente istituiti);

4.2.1 devianze, e carenze, della “base”, che, se omesse (o rimosse), avrebbero acclarato M e  C invariabilmente e completamente cointeressate, mai e neppure minimamente controinteressate (ad interessi in conflitto); ed avrebbero escluso, conseguentemente,  conflitto, di interessi, non solo reale (attuale) ma anche potenziale (probabile o possibile);

4.2.2. come avrebbero escluso “danno patrimoniale”, dell’una, da assistenza dell’altra, anche per la costante loro mutualità reciproca (come avrebbero escluso, se necessario, pericolo di danno);

 il giudizio sul conflitto dannoso (sul danno) 

5. il giudizio sul conflitto di specie è giudizio sul conflitto dannoso, sul danno (all’interesse giuridicamente protetto) di genere e specie “patrimoniale”;

5.1 danno attuale (o certamente imminente), reale non potenziale, danno eveniente non pericolante (pericolo di danno);

5.1.1 il giudizio sul quale, cennavasi, al pari di quello sul conflitto, è a “base totale” (è nutrito dalla totalità degli “elementi situazionali”);

5.2 ora, già nel ricorso:  “Per espressa dichiarazione rilasciata dal  dr A…vi è la possibilità che tali garanzie vengano escusse, con conseguente immediato incremento del passivo patrimoniale della società”

5.2.1  già nel ricorso, cioè, il danno è  ravvisato  possibile e futuro-remoto ( d’altronde, così lo ravvisa anche il decreto, ove osserva: “Si prospettano delle “ricadute positive” sulla M ad oggi incerte ed indefinite”; giacchè, incertezza e indefinitezza, delle “ricadute positive”, includono probabilità o possibilità, d’esse, escludendo, per conseguenza, certezza dell’opposto: “ ricadute negative”;

5.2.2. e comunque marcando, il ricorso, il danno, come “incremento del passivo patrimoniale della società”), da un lato inverte un attivo in passivo (ut supra, nel “racconto dell’amministratore…”: all’assunzione cognitiva, qui,  della inversione, basta la sua possibilità logico-economica);

5.2.3 da altro, non ne misura l’entità, certamente diversa (tuttavia) da quella che suppone (o che dà ad intendere), giacchè, quell’incremento, andrebbe commisurato ad altri incrementi (storici, ut supra nel, “racconto dell’amministratore…”), e ad altri “decrementi” (il supporto garanziario è sostenuto anche da, e distribuito fra, i soci C M in proprio, e da Me, e in impegno  fideiussorio non (“inertemente”) ipotecario;

5.3 oppure osservando, il ricorso, che “l’iscrizione di una ipoteca per € 7.000.000 sull’immobile sociale rende tale cespite incommerciabile e …di qui l’ulteriore danno immediato dato dalla perdita di valore commerciale e finanziario dell’immobile sociale”;

5.3.1 a parte che, mutatis mutandis, sarebbe opponibile quanto sub 5.2.2.:

quel (giudizio sul) “valore” (a sua volta) amputa (la propria base, de) l’”utile” (vd il “racconto di M……”supra);

sull’interesse sottovalente (“per conto proprio” o di “terzi”?) e ancora sul “danno”

6. nel ricorso: B, S e M (peraltro inesistente come amministratore: ndr) “sono direttamente o indirettamente portatori dell’interesse di C, in conflitto con l’interesse di M…le delibere impugnate recano un danno patrimoniale alla società, là dove espongono il patrimonio sociale ad una responsabilità per debiti di terzi..a titolo gratuito e senza alcuna controgaranzia del soggetto garantito” (“grassetto” dello scrivente);

ebbene:

6.1 se i predetti sarebbero “portatori” anche “indirettamente” (dell’interesse di C), (se non sfugge il senso dell’avverbio, congiunto modalmente al suo inverso), come, essi, non  porterebbero interesse “proprio” (necessariamente diretto), così non porterebbero “interesse di terzi” -accampato dal ricorso- (altrettanto necessariamente diretto, nel portatore, benchè, e perché,  per “conto di terzi”);

6.2 e comunque se, essendo privato l’interesse proprio non potrebbe non esserlo quello di “terzi” (se il primo ha indole privata, anche il, secondo la ha (o interpretativamente) deve averla, se essi  hanno pari (dis)valore nella “economia” della fattispecie);

6.2.1 e al postutto se, quello di costoro, “terzi”, non potrebbe appartenere a “parti” (di un rapporto giuridico omogenetico omologante e omofungente), quali sono (per il “racconto di M….” supra),  M e C;

allora

6.3 manca a priori (ex ante) l’interesse sottovalente, manca il suo portatore, il conflitto, la sua dannosità (dell’interesse prevalente);

nondimeno

7. laddove, detto interesse, potrebbe muovere l’agente “per conto di terzi”, nel comma primo dell’art. 2475 ter cit., altrettanto non è previsto nel comma secondo della disposizione (mentre, ovviamente, nei due comma, è previsto che l’agente sia mosso da interesse proprio, “per conto proprio”: altrimenti sarebbe escluso il “conflitto di interessi”);

7.1 se ciò è assumibile (non si ignora che da taluno e talora ciò non è stato assunto, ma per inadeguata riflessione sistematica, giacchè la tassatività della interpretazione della disposizione in esame è imposta non solo dall’art. 12 “preleggi” ma anche (soprattutto) dall’art. 2634 cc, disposizione penale sul reato di “Infedeltà patrimoniale”, certamente soggiacente a tassatività, e stretta legalità, della previsione, ed avente a suo “elemento normativo extrapenale” – descrittivo di uno o più dei propri “elementi costitutivi” -, il comma secondo suddetto), (se ciò è assumibile) l’interesse movente l’agente “per conto di terzi”, evocato nel ricorso, è (completamente) “fuori gioco” (del tutto escluso finanche dalla possibilità di fondare causa petendi);

7.2 ma se ciò fosse assumibile, si avrebbe anche altro:

7.2.1 che, l’interesse privato proprio (o “per conto proprio”) essendo contra jus, altrettale è il “danno patrimoniale” che esso generi, “danno ingiusto”;

7.2.2. danno ingenerabile (anzi impensabile) nella interazione giuridico-economica sub 4.2, 5.2.3 (oltre altri): si osservi, per giunta,  che “la prestazione di garanzie” è nell’oggetto sociale di M, nascente con Ce (anche) a prò di questa, nonché di sé, possedente (e “negoziante”) l’infrastruttura immobiliare (sicchè , B e S, amministratori di C e di M, ad un tempo soci dell’una e dell’altra, portatori – anche- dell’interesse di M, sarebbero  coordinatori, non scoordinatori, dei loro interessi: quando lo fossero, ciò sarebbe estraneo, è ovvio,  alle norme del trattamento e della repressione del conflitto );

7.3 e, comunque, non sarebbe “danno patrimoniale” “…. a titolo gratuito e senza alcuna controgaranzia del soggetto garantito (vd sub 6), per quanto sub 4.25.2.3 (oltre altri) e sub “racconto di M… “  supra,

7.3.1 e, comunque, non sarebbe danno attuale (o certamente imminente), se “B,  S… espongono il patrimonio sociale ad una responsabilità”: esposizione a pericolo, cioè, e nemmeno di “danno” bensì di “responsabilità” (pericolo di danno giuridicamente mediato);

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