Un “autistico” davanti la procura della repubblica il giudice per le indagini preliminari il tribunale del riesame…

Da un ricorso per Cassazione avverso l’ultimo loro prodotto…

Corte di Cassazione Penale

Ricorso per annullamento della ordinanza (………) di Tribunale (Riesame) ….(e art 309 cpp) che, il giorno confermava ordinanza cautelare del GIP presso il tribunale medesimo che, addì 18 2 15, disponeva la misura di sicurezza provvisoria della libertà vigilata a carico di … indagato per delitto ex art 628.2.3 cp. 

 

MOTIVI

Inosservanza della legge penale (di cui infra), mancanza e contraddittorietà (ad atti del processo infra indicati) della motivazione ela ordinanza : ex art 606.1 b) e) cpp.

 

1. Il ricorso per riesame prospettava i seguenti motivi in diritto ed in fatto.

“1. Corrispondendo la misura di sicurezza cautelare, applicabile durante il processo (quella di specie), alla misura di sicurezza attuale, applicabile concluso il processo, corrispondono i presupposti, di esse, (oltre altri) quello della pericolosità sociale (presunta o da provarsi giudiziariamente), intesa come probabilità di commissione di (nuovi fatti preveduti dalla legge come reati (artt. 203 c.p., 313.1 c.p.p.);
1.1 peraltro, se la pericolosità sociale (suddetta) si identificasse in quella descritta all’art. 274 c) c.p.p., dato il richiamo (sia pur vagamente) sistematico alla disciplina d’ambito, dagli artt. 312, 313 (soprattutto ult. co.) c.p.p., l’oggetto diagnostico e quello prognostico del relativo giudizio sarebbero assai più intensi e limitativi, la probabilità di commissione giuridicamente rilevante sarebbe quella che si proiettasse su i gravi delitti (v.d. in art. 274.c) cit.);
1.2 mette conto sottolineare che trattasi di pericolosità per altri non per sè (che la personalità dell’indagato potrebbe evocare), concernendo (comunque) il processo penale, di specie, pericolosità o dannosità oggettive o soggettive, verso beni, individuali o collettivi, altrui;
2. ciò posto, va osservato che, nella perizia posta a base della ordinanza, nel giudizio relativo, è rilevata “pericolosità sociale” e niente più, generica dunque, non specifica (l’aggressività dell’indagato sarebbe comunque generica, non mirata ad un evento di reato: la rapina sarebbe consumata con la presa minacciosa del coltello secondo l’accusa, ogni altro gesto, esagitativo dello strumento verso l’alto, non ha mirato eventi di reato, di fatti non contestati dall’accusa);
2.1. Dal relativo giudizio, dunque, è escluso l’oggetto diagnostico e prognostico della pericolosità (arg. ex artt. 273, c.p.p., 202, 203 c.p.);
2.2. per tanto, si acquisisce (tosto) l’assenza del presupposto, in esame, della applicazione (cautelare o finale) della misura di sicurezza, la quale, già per ciò, dovrebbe essere revocata;
2.3. peraltro, (pur minimamente) esaminando l’oggetto della pericolosità nella prognosi, “nuovi fatti di reato” (sub 1), alla stregua della situazione socioindividuale, ipoteticamente criminogenetica, e della eventuale abilità criminopoietica, quale capacità di agire penale specifica, dell’indagato, pur scisse (qui per comodità argomentativa) dalla matrice (qualiquantitativa) d’esse, dalla capacità di intendere e di volere (dalla perizia esclusa), ci si dovrebbe domandare rispetto a quali reati, delitti, Tizio sarebbe abile (sia pure solo possibilmente, non anche probabilmente: sia pure non pericolosamente, abile);
2.4. del Codice Penale (Libro II Dei Delitti) andrebbero senz’altro esclusi quelli contro la Personalità internazionale o interna dello Stato (Titolo l); quelli contro la Pubblicai Amministrazione (Titolo II), ivi compresi, all’incirca, quelli dei privati contro questa; quelli contro la Amministrazione della Giustizia (Titolo III); tutti, o quasi tutti (nulla potrebbe escludere una bestemmia vilipendiosa contro una religione od un culto, ma non sarebbe applicabile, per grado sanzionatorio, una misura cautelare personale), quelli contro il Sentimento Religioso… (Titolo IV); quelli contro l’ordine Pubblico (Titolo V); quelli contro l’incolumità Pubblica (Titolo VI); quelli contro la Fede Pubblica (Titolo VII); quelli contro la Economia Pubblica…. (Titolo VIII); quelli (restanti, dopo l’abrogazione) contro la Moralità Pubblica ed il Buon Costume (Titolo IX), financo il più disinvolto atto osceno che ledesse il pudore sessuale (mai traccia di sessualità in potenza o in atto (immediatamente o mediatamente) sessuale fu stata rinvenuta nelle numerose osservazioni dell’indagato); quelli contro la Famiglia (Titolo XII, saltato l’abrogato); quelli contro la Persona (eccetto forse una percossa, od una ingiuria: Titolo XII); quelli contro il Patrimonio (Titolo XIII).
Inutile la considerazione dei reati del Libro Terzo del Codice, perchè Contravvenzioni precludenti l’esercizio del potere cautelare sulla persona; inutile, per la stessa ragione, la considerazione della legge penale complementare contravvenzionale.
Quanto a quella non contravvenzionale, alfabeticamente scorrendola, dai primi (delitti), in materia di Armi e di Esplosivi, agli ultimi, in materia di ViolazioniFinanziarie, passando per il Blocco Stradale, la Discriminazione Razziale, il Genocidio, la Mafia, la Pirateria, la Prostituzione, il Riciclaggio, gli Stupefacenti, etc.,: anche questi delitti, come quelli, andrebbero esclusi, dall’oggetto prognostico del giudizio concreto di pericolosità, per inadeguatezza criminopoietica dell’individuo, della sua condizione situazionale, rispetto alla crescente complessità delle azioni e delle omissioni costitutive dei reati, dei fatti derivanti; tale che, egli, inadeguato quale agente, sarebbe adeguato solo quale paziente.
3. Ciò dato, è da escludersi la pericolosità in questione, e da revocarsi la misura applicata.
4. Il processo all’incapace è sospeso quando non si possa prosciogliere o non procedersi (art. 71.1 c.p.p.), attivando le formule in fatto (sussistenza, commissione, costituzione, scriminazione ) o in diritto (previsione del fatto come reato), o in rito ( estinzione);
4.1. Formule da mobilitarsi anche nel processo all’incapace, se la incapacità (sotto specie di inimputabiltà al momento del, e nel, fatto: art. 88 c.p.) accede al trattamento giuridico e giudiziario (sostanziale e processuale) solo quando (e dopo che) quelle formule non fossero attivabili; lo segnalano:
la presunzione di innocenza, anzitutto rispetto al rapporto dell’accusato col fatto, valente ovviamente anche per l’incapace;
l’anteposizione, in ogni luogo processuale, delle formule di proscioglimento o di non procedimento sopra dette a quelle per incapacità (ess.: art. 529.ss, 129, cpp);
l’anteposizione (stessa) del reato al reo nella codificazione (L. I, tit. III, tit. IV cp).
4.2. Ebbene, in specie il fatto non sussiste ( o non costituisce reato).
Per la assoluta (vd perizia) inidoneità fisiopsichica dell’imputato a porre (ed esporre) atti, di rapina (esecutivi di violenza o di minaccia, esecutivi inoltre di furto, che siano) materialmente e psichicamente idonei, che siano inoltre diretti, come tali, ed in modo non equivoco, a causare i subeventi relativi, integrativi dell’evento complesso, del reato.
4.3. Lo stato fisiopsichico dell’imputato, di “autistico” (cioè, scisso dal mondo materiale e immateriale (esterno), escluso da ogni relazione, da ogni relabilità ad esso (dalla nascita), mai educato a, e in, esso, (pressochè totalmente) ignaro di esso, per conseguenza escluso dalla possibilità di agire, in, per, esso, nella dimensione stessa dello spazio-tempo, nelle sue strumentalità finalità prassi, leggi; (tale stato) porta ad escludere la complessità oggettiva e soggettiva, causale e teleologica, del delitto.
D’altronde se:
4.4. la azione e la omissione, quali condotte del reato a qualsiasi titolo di imputazione soggettiva: doloso preterintenzionale colposo oggettivo, si hanno (materialmente) ove possiedano il requisito della coscienza e della volontà (sono inscindibili oggettività e soggettività d’esse), ex art 42.1 cp;
4.5. l’azione e la omissione quali condotte del delitto doloso (quello di specie) ad evento esterno (veniente per giunta dalla congiunzione di subeventi: su cennati), preparano oggettivamente (causalmente) prevedono soggettivamente (art 43.1 cp), intenzionalmente, e ad un tempo vogliono (idem) dolosamente, quegli eventi;
4.5.1. preparano prevedono e vogliono, quegli eventi, senza errore (di fatto: art 47 cp) sulla situazione (con)causale assunta (dall’agente) a condizione della esecuzione del delitto (l’errore non potrebbe cadere nemmeno sulle circostanze aggravanti del delitto, per art. 59.2 cp: nella specie concreta: l’arma):
nessuna delle componenti oggettive e soggettive, delle condotte degli eventi della relazione etiologica tra essi, sussiste (in rapporto alla condizione fattopoietica di Tizio).
D’altronde, se lo sventurato:
5. volgerebbe il coltello (che non sarebbe arma per artt 4 L 110/85, 80 RD 635/40) verso il (venditore) cinese per colpirlo;
Inseguirebbe (la passante) Caia per colpirla;
Inseguirebbe (il passante ) Sempronio per colpirlo;
5.1 a parte che, quel fine, parrebbe mancato (tanto che non fu contestato): perchè, cosi inestricabile teleologicamente, aprassico, esso, sarebbe stato (in realtà)?
5.2. che, Tizio, abbia restituito al cinese, lo strumento, toglie ogni possibile risposta pratica, all’interrogativo.
6. per tali motivi, si chiede la riforma della ordinanza.
7. quando si ritenga che il fatto (tipico sussistente costituente reato e da lui .commesso), del non imputabile, sia fatto non punibile (vd dogmatica in art 85 cp), si avrebbe la condizione, ostativa della applicazione provvisoria della misura di sicurezza, ex art 273.2 cpp (vd art 312 cpp). Anche per ciò da riformarsi, quindi, l’ordinanza.”

2. ebbene, per tutta risposta la ordinanza ricorsa (saranno numerati i passi interessanti la critica, ad agevolarne i riferimenti al ricorso per riesame). 

La richiesta non appare meritevole di accoglimento.
Ricorrono, nella specie, i presupposti normativamente postulati per l’applicazione provvisoria dell’imposta misura di sicurezza della libertà vigilata.
1. A carico dell’indagato sussistono gravi indizi di commissione del reato, evincibili dalla informativa 19.01.15 Commissariato di _____, nella quale risultano dettagliatamente descritti i fatti in contestazione, giuridicamente configurati – pur nella fluidità dell’imputazione provvisoria – in termini di rapina e minacce aggravate.
E’ emerso, in particolare, che Tizio, trentacinquenne di rilevante complessione fisica, giunto nei pressi del supermercato ________ nella via _______ di _______ in compagnia dei genitori, sfuggito al loro controllo, dopo aver sottratto un coltellino ad un rivenditore di nazionalità cinese, successivamente identificato, aveva minacciato, cercando di colpirlo, quando questi aveva tentato di recuperarlo.
L’uomo, in evidente stato di agitazione, aveva, di seguito ed ininterrottamente, minacciato alcuni passanti, tra i quali Caia riuscita ad allontanarsi sulla propria bicicletta, e Sempronio, persona affetta da cardiopatia, aggredita con il predetto coltellino e riparatasi dai fendenti con le buste della spesa rimaste danneggiate, il quale, profondamente scosso per l’accaduto e colto da malore, era stato ricoverato nel locale nosocomio.
Soltanto a seguito dell’intervento dei genitori il giovane aveva posto termine all’azione violenta e minatoria, restituendo al cittadino cinese il coltellino come sopra sottratto.
Dagli espletati accertamenti peritali (dott. _____) è emerso che Tizio è affetto da ritardo mentale – grave disturbo autistico tale da determinare incapacità di intendere e volere al momento del fatto.
2. L’esperto ha, inoltre, ravvisato pericolosità sociale, a motivo dell’imprevedibilità dell’indagato, incapacità di discernimento, “indole … orientata all’ottenimento immediato dello stimolo” … con possibilità di “passaggio all’atto”, tale da ritenere sussistente “un certo grado di pericolosità anche potenziato dalla mole fisica dello stesso …”.
Sulla base delle considerazioni in merito al possibile contenimento della pericolosità sociale, a presidio del quale il requirente aveva richiesto la misura della casa di cura e custodia, il giudice di prime cure, condividendo le precise valutazioni dell’esperto, ha disposto l’inserimento di Tizio nella struttura comunitaria – individuata al di fuori di ambienti familiari in qualche modo condizionanti – idonea a garantire le esigenze di cura dell’indagato e, nel contempo, fronteggiare la predetta pericolosità.
3. Nel delineato contesto ricostruttivo, secondo una lettura costituzionalmente orientata della disciplina normativa di riferimento (Corte Cost. 367/2004), la misura della libertà vigilata, non segregante, applicata in via provvisoria, appare allo stato perfettamente calibrata a garantire, come detto, le esigenze di cura del ____ ed al contestuale contenimento della pericolosità atteso che, grazie alle prescrizioni che il giudice può imporre a norma dell’ art.228, c. 2, c.p (tale misura) consente nello stesso tempo di attuare interventi terapeutici più idonei alla cura dell’infermo di mente e di disporre le opportune cautele per controllare e contenere la sua pericolosità sociale (Corte Cost 253/2003).
Allo stato paiono ipotizzabili misure diverse, insufficienti a tutelare le predette esigenze,”
Or bene
3. quanto sub 1 risponderebbe ai motivi sub 4? Con semplificazione che non si discosta dalla mancanza quale apparenza della motivazione. E inoltre, con motivazione contraddicente atti del processo (indicati sub 5 e qui allegati);
3.1 quanto sub 2risponderebbe ai motivi sub 1., 2. Con semplificazione che non si discosta dalla mancanza quale apparenza della motivazione.
3.2 quanto sub 3 risponderebbe al motivo sub 7. , ed all’insieme dei motivi dell’atto di ricorso? Con motivazione nemmeno apparente, bensì mancante finanche materialmente.
4. per i motivi indicati, si chiede l’annullamento della ordinanza.                                                                                                                                     

PDiaz

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