Una motivazione gip della restrizione della libertà personale

A. Al gip del Tribunale di Tempio Pausania era presentata la seguente richiesta:
...Addi 5 10 15. i predetti furono sottoposti a carcerazione cautelare per il delitto indicato, supposto commesso in danno del loro prossimo congiunto S. L. , ravvisato il pericolo di reiterazione del delitto ex art 274.1 c) cpp.
Tuttora sono detenuti nella Casa circondariale in…..

Ebbene:
L’eliminazione o la riduzione del pericolo di reiterazione del reato
1. sottomessisi (mai chiesero interventi del giudice sulla misura cautelare) a carcerazione per cinque mesi, è da presumere che la pericolosità sia stata esclusa, o che sia stata ridotta, dal essa (la presunzione, d’altronde, appartiene alla funzione legale delle misure cautelari, anche ex art 27.2 cost. -in accezione di “principio di diritto”-);

L’assenza del pericolo di reiterazione del reato
2. se, il pericolo, è traibile dal fatto concreto ed è predicibile rispetto ad un fatto simile:
poiché la causa prima (non solo nel tempo) d’esso (l’aggressione degli accusati e dei loro familiari da S. L. , non inibita da divieto di avvicinamento ad essi né da altro) è (ovviamente) solo possibile (e in astratto non in concreto), nemmeno probabile (il pericolo ex art 274.c) cpp postula probabilità del suo oggetto, vieppiù dopo l’ultima interpolazione legislativa);
2.1 poiché, d’altronde, anche la possibilità sarebbe escludibile:
se, ad esempio, gli accusati fossero allocati a debita distanza dall’aggressore, e/o questi fosse adeguatamente inibito (vd dopo);
2.2 poiché, inoltre, la possibilità e la probabilità, di quella causa, estrinsecando illiceità penale (l’aggressore ha reiterato il delitto, di maltrattamenti in famiglia, attribuitogli, e trasgredito, dicevasi, il divieto di avvicinamento alla abitazione dei maltrattati), peraltro indebitamente non repressa (in sede giudiziaria), non potrebbero gravare, giuridicamente, su chi ad esse reagisse (non potrebbero connotare negativamente la prognosi cautelare che lo riguardasse);
per tutto ciò
2.3 è ritenibile l’assenza, fattuale e/o giuridica, del pericolo del reato.

L’assenza o la riduzione del reato
3. se fossero ravvisabili “mezzi” omicidiari, non sarebbero ravvisabili “atti”, omicidiari (quelli in art 56-575 cp);
3.1 perché, il coltello (ma da cucina…), strumento “da punta e da taglio”, parrebbe essere stato usato, da S. S. , quale corpo contundente (sulla spalla e sulla mano della p.o.); e, di fatti, non risulta che abbia punto e risulta che avrebbe tagliato superficialmente (contundendo);
3.3 cioè, il mezzo, contundendo, non sarebbe passato all’atto (idoneamente) omicidiario;
3.4 quindi, parrebbero mancati atti idonei a commettere omicidio ( il coltello, d’altronde, non sarebbe stato usato in alcun modo da S. F.);
3.5 gli atti, d’altronde, nemmeno sarebbero stati “diretti ¡n modo non equivoco” a commettere omicidio: per quanto sub 3.1;
3.5.1 per ciò, sarebbe mancato il fatto di tentato omicidio (e comunque, se non fosse mancato, nulla indica che, S. F. , sarebbe concorso nella sua commissione);

In ogni caso
4. contro divieto giudiziario e contro divieto legale, commettendo delitto, S. L. (cennavasi) si introdusse nella abitazione degli accusati, e di altri familiari, per vessarli, materialmente e moralmente;
4.1 costretto (faticosamente) a lasciare l’abitazione, minaccia di ritornarvi, all’uopo “attrezzato”);
4.2 a prevenzione del pericolo attuale di offesa ingiusta, diretta a sé e ad altri familiari, S. S. , avrebbe affrontato, all’aperto, il minacciante (il quale, frattanto, si sarebbe munito di un pesante bastone, che avrebbe agitato minacciosamente);
4.3 ed egli avrebbe agito al modo sub 3.1, proporzionalmente al pericolo e necessitatamente; agito, cioè, ex art 52 (pur se, in tutto in parte, in ipotesi, ex art 59.4) cp;
4.4 quindi, avrebbe agito assistito da causa di giustificazione (reale o putativa);
5. mentre, a limitazione del confronto, cioè in difesa d’altri (parimenti giustificata penalmente), avrebbe agito, senz’armi, S. F. ; e comunque, anch’egli avrebbe agito in difesa propria ex art 52 cp;
6. ciò posto, la misura cautelare appare inapplicabile, ex art 273.2 cpp;
6.1 e comunque, quella corrente, appare sproporzionata all’entità del fatto, ex art 275.2 cpp (tanto più rispetto a S. F.);

delitto di rissa?
7. quanto precede, particolarmente sub 5. (4.2), ha il potere di evocare, in subordine, una fattispecie, di reato collettivo, atta più di ogni altra, a collettività ridotta o unilaterale, a tipizzare le intersoggettività la interattività la reciprocità, dell’accadimento (complessivo): quella in art 588 cp;

sui propositi omicidiari:
8. la ordinanza cautelare li evoca, a sostegno della affermazione del delitto di tentativo di omicidio;
senonchè:
8.1. a parte che il delitto potrebbe stare e risultare soltanto nella sua oggettività, materialità, e potrebbe essere tratto esclusivamente da essa, non da altro, non “aliunde” ( secondo l’intera dottrina; se così non fosse, d’altronde, si rischierebbe di obliare il disposto, e la implicazione sistematica, del primo comma dell’art 49.1 cp: “il reato putativo”);
8.2 se i propositi risultassero dalle verbalizzazioni di pg sul luogo e nella immediatezza del fatto, mentre, essi (raccolti in assenza del difensore), non avrebbero potuto essere documentati, tanto meno verbalizzati (e verbalizzati, come furono, hanno urtato le prescrizioni in art 30.5. 6. cpp.):
essi, tuttavia, non sarebbero utilizzabili contro i loro manifestanti (ex art 350 cit, 191 cpp);

conclusioni
9. per i motivi indicati, congiuntamente o disgiuntamente impiegati, si chiede la revoca della misura in corso o la sua sostituzione con altra più lieve (è riservata la indicazione dei luoghi, non olbiesi, di domiciliazione degli accusati eventualmente in arresto: oltre la allegazioni di loro dichiarazioni personali).
Tempio ….

B. Per tutta risposta il gip, rilevava:
“Vista l’istanza presentata in data dalla difesa dì S. S. e S. F. , letti gli atti;
considerato che nei confronti degli stessi è stato emesso il provvedimento coercitivo della custodia cautelare in carcere;
vista la richiesta volta ad ottenere la revoca della misura o la sua sostituzione con altra meno affittiva ritenuta idonea a salvaguardare le esigenze di tutela della collettività; visto il parere contrario espresso dal P.M. in ordine all’accoglimento della stessa;
rilevato che sussistano tuttora le esigenze cautelari e dì tutela della collettività poste a base dell’adozione della misura coercitiva imposta e che le stesse non risultano attenuate;
ritenuto che non appare adeguata altra misura a tutelare l’esigenza di impedire la reiterazione di ulteriori reati della stessa indole e specie di quello per cui si procede e ciò anche in considerazione della gravita dei fatti contestati agli indagati e dell’intenzionalità manifestata nella commissione degli stessi;
ritenuto pertanto che non sussistono i presupposti per l’accoglimento della richiesta avanzata da S. S. e S. F. , che pertanto va rigettata;
letti gli artt. 273,274,280,281,282,299,303 l. a) e b) n.2 e 308 c.p.p.;
P.Q.M,
rigetta la richiesta avanzata dalia difesa di S. S. e S. F.
Manda alla Cancelleria per le notifiche e gli adempimenti di rito.
Tempio Pausania,” 

B.1 con ciò omettendo di motivare il rigetto della richiesta rispetto a ciascuno e all’insieme dei motivi, in fatto e in diritto, posti a suo sostegno ‎;
benché non potesse farlo, ex artt 125.3 ‎cpp, 24. 2, 111.6 Cost.; inoltre, ex artt 292.2 c), bis) (quale tipo, normativo, della motivazione della restrizione della libertà personale); presidiati da nullità della restrizione che li violasse);
e benché desse a vedere che la motivazione, suddetta, potesse constare di enunciati (due soli) completamente aprioristici‎, e stilistici;
Se ne chiede l’annullamento.
C. Se (reputato l’appello, in questa materia, comunque devolutivo, al giudice del merito‎), per i motivi espressi nella richiesta, non ne fosse disposta la riforma, totale o parziale.
Pietro Diaz

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