…l’omicidio del suicida…

Una psichiatra, che non sarebbe riuscita a trattenere nel luogo di cura, per quanto abbia fatto materialmente e farmacologicamente, uno schizofrenico paranoico in fuga da esso travolgendo chiunque la ostacolasse, e poi gettantesi da un ponte cittadino e lì moriente, è accusata di omicidio colposo (per “negligenza imprudenza imperizia” e per violazione del dovere di protezione).
Senonchè:
1. Nel sistema penale relativo, omicidio è “cagiona(mento) (ess. artt 575, 579, 584, 589 cp)  de “la morte di un uomo” (ivi) o “persona” (art 589 cp), per causazione materiale ( art 40.1,  41.1 cp)  “a forma libera”, transitiva, di evento mortale estrinseco all’autore.
Esso è  tale costantemente.
Sia nella forma commissiva mediante azione (supra), sia nella forma omissiva propria (ex multis art 591.1.3 cp), sia nella forma commissiva mediante omissione (es.  art 589, 40.2).
E sia nella forma tentativa (art 56.575 cp), sia nella forma attentativa (ex multis art 276 cp): queste, ovviamente, ad evento mortale potenziale, nella morfologia genetica, tuttavia, interamente corrispondente all’evento mortale attuale.
Esso, inoltre, nella causazione immateriale, anch’essa transitiva, può essere volontario,  preterintenzionale, colposo (vdsupra le relativa disposizioni).
2. Se omicidio e’ uccisione dell’ altro da‎ se’, “suicidio” è uccisione di se’, per autocausazione materiale intransitiva, di evento mortale intrinseco all’autore.
E’ tale costantemente.
Sia nella forma commissiva mediante azione (supra), sia nella forma commissiva mediante omissione (di chi non inibisca il fattore letifero).
Esso, d’altronde, se avesse forma tentativa o attentativa, le avrebbe naturalisticamente, perché irrilevanti giuridicamente (essendo forme anticipative della condizione della punibilità, in esso mancante).
E, nella causazione immateriale, anch’essa intransitiva, è solo “doloso”.
3. Omicidio e suicidio sono dunque entità irriducibili, intrinsecamente ed estrinsecamente, materialmente e immaterialmente. Tanto quanto lo sono nominalmente; e, quindi, nella tipicità rispettiva, ciascuna infungibile ed inscambiabile. Insomma, sono reciprocamente irriducibili, il cagionamento dell’omicidio e del suicidio.
3.1. D’altronde, ove il suicidio sia passibile di causazione transitiva, questa avrebbe ad oggetto  la  autocausazione del suicidio, non l’omicidio.
Come quella di “istigazione e  aiuto”, al suicidio, ex art 580 cp.
Conseguentemente, non potrebbe avere ad oggetto l’omicidio la causazione materiale assimilata (quella di specie, di omicidio colposo, ex art 589 cp, del suicida…).
Anzi, essa, sarebbe inammissibile, se, la causazione (transitiva) del suicidio, tipizzata, è “a forma vincolata” materialmente: “determinazione al, rafforzamento del proposito del, agevolazione ..della esecuzione del, istigazione eccitamento al suicidio (così analiticamente l’art 580 cp). E, inoltre, è a forma vincolata immaterialmente: dolo.
5. E, ammessa, violerebbe i principii della applicazione della legge penale: tipicità, tassatività, stretta legalità.

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