Su uno dei sempre più numerosi segni, e non dei maggiori, dello straripamento del potere della magistratura sulla avvocatura, passando per la procedura…

di Pietro Diaz

Consiglio di Disciplina

Distretto della….. 

c/o Palazzo di Giustizia

 

DEDUZIONI

ex art. 50, l. n. 247/2012

 

Oggetto: Consiglio dell’Ordine Forense di …..Prot. n….., deduzioni ex art. 50, l. n. 247/2012, 

 

Addì…….2016 è pervenuta la comunicazione ex art. 50 l.n. 247/2012, del  Consiglio dell’Ordine Forense di….., contenente  il verbale dell’udienza nel Tribunale di ……trasmessogli addì 2016 mediante pec della Cancelleria del Tribunale di ……, e ipotizzante un addebito disciplinare.

Il verbale attiene un processo penale il cui accusato è difeso dallo scrivente. Il processo è incardinato presso il Tribunale di…..,  la prima udienza si è tenuta addì…..2016. Trattandosi di una sede assai distante da quella dello Studio, si è incaricato l’avv……, in ….., di svolgere funzioni di sostituto.

L’avv…… è intervenuto fin dalla fase delle indagini preliminari; addì ….2016 è stato incaricato del ritiro (doc. 1) e della trasmissione delle copie informali degli atti ex art. 415 bis c.p.p., ha adempiuto tale compito (doc. 2) ed è stato avvisato telefonicamente (di ciò che già sapeva fin dal primo contatto) che l’udienza si sarebbe tenuta addì…..2016 alle ore 09:00 presso quel  Tribunale. 

Il giorno prima d’essa, peraltro, gli è stata inviata e-mail (doc. 3) riepilogante i dati del procedimento penale, il numero di cellulare a cui rivolgersi per ogni evenienza e due allegati: la dichiarazione di mancato accordo delle parti (doc. 4) e la nomina a sostituto processuale per l’udienza del……2016 (doc. 5). Poi si è appreso che, all’udienza, egli è mancato (subito interpellato ha spiegato che non aveva visto la e-mail, e che, nel medesimo giorno, era stato presso il Tribunale di…..).

D’altro canto

1. La dr.ssa ….., giudice presso quel Tribunale apparso nell’aula dell’udienza, non lo ha fatto per tenerla, poiché, ha detto, il processo era stato assegnato al G.O.T……. E di fatti la ha “rinviata” ad altra, che, tuttavia, ha solamente indicato, giacché, non essendo investita del processo, era priva di poteri (deliberatorii, istruttorii) ordinatorii, priva della facoltà di compiere alcun atto d’esso (alla categoria appartiene “il rinvio”); possedendo ella (con, e per, per ciò), qualità, non funzione, di giudice; equivalendo, in ciò che facesse, a funzionario dell’Ufficio che desse istruzioni, agli astanti, sulle attività future. 

1. 1 Peraltro, in tale qualità senza funzione, ha programmato, per la udienza successiva: 

-l’”apertura del dibattimento” – ma senza passare per gli “atti introduttivi” ( Libro VII, Titolo II, Capo II cpp), saltandoli – ; 

-la citazione, per la escussione, di 2 testi del PM – ma senza passare per le “richieste di prova” e per la loro ammissione (artt 493, 495 cpp), saltandole; 

1.2 ha controllato, prima, “la regolare costituzione delle parti” (art 484 cpp),  pur non potendo né dovendo dare inizio al dibattimento (ivi), pur non compiendo (e comunque mancando) “atti introduttivi” (compibili dal giudice d’esso): ciò, come se, in processo assente per assenza del giudice, le parti potessero “costituirsi”, e, ancor prima, “comparire”- (processo e parti mutuano reciprocamente la giuridicità formale propria e dei loro atti);

– ha, di conseguenza, dato causa alla inefficacia dei suoi “atti”, o perché saltuari (essi non progredirono da altri, indefettibili, li scavalcarono); o perché afunzionali (essi non derivarono dal funzionario); e dato causa alla invalidità, d’essi (la omissione dei loro antecedenti ha leso diritti, a questi, delle parti); 

1.3 infine, entro la stessa (sur)realtà giuridica: 

– constatando la mancata comparizione (ma vd quanto sub 1.2. ) del difensore, e l’assenza di deduzione di impedimento ( tuttavia esigibile solo da chi potesse “ comparire”: vd ancora quanto sub 1.2.);   

– delibando (tacitamente invero) che egli avrebbe mancato o ritardato o negl(etto) atti inerenti al mandato o alla nomina, (per) non scusabile e rilevante trascuratezza degli interessi della parte assistitaex art. 26 ncdf (lunico verosimilmente pensato, non essendo manifestamente ravvisabili i casi di abbandono della difesa, rifiuto della difesa dufficio, violazione dei doveri di lealtà e di probità del difensore, nonché del divieto di cui allart . 106.4 bis cpp,   ex art 105.4 cpp: vd infra);

ne ha riferito all’Organo disciplinare (senza nemmeno declinarne il potere, non tanto, quello particolare, assente nel giudice senza funzione, ma quello generale, se il potere previsto dall’art 105.4 cpp, sorge da casi differenti da quelli in art 26 ncdf (come sopra visto); 

1.4 Visibilmente, in uno scenario pseudoprocessuale oggettivamente e soggettivamente simulativo, ma (verosimilmente) utile, informalmente, ad esonerare l’Ufficio dalla rinnovazione degli avvisi della udienza alle parti non comparse né costituite (ut supra, sub 1.2), da supporre assenti anziché   presenti (art 148.5 cpp).

2. E’ per ciò comprensibile che, ad una scenario meteorale  (si apre alle ore 10:02 e si chiude alle ore 10:07): 

– non possa appartenere (nemmeno) l’ipotesi, pur immancabile sulla terra, che, il difensore “non comparso”, viaggiando da ……(la dr.ssa ben lo sa, poiché è a verbale), possa essere in ritardo (sui tempi d’arrivo, non sull’atto della comparizione), possa comunque non versare in non scusabile e rilevante trascuratezza degli interessi della parte assistita (…….); possa perciò non permettere, se non vietare, di affermare il contrario, e di insinuarlo (nel senso veterogiudiziairio del termine) presso l’Organo disciplinare. 

E tanto meno possa appartenere, a quello scenario, che il difensore abbia tatticamente deliberato, d’intesa con l’assistito, di non comparire, esercitandone legittimamente la facoltà. E, forse ancor meno, che la distinzione concettuale, fra quell’esercizio e “l’abbandono” (così, sommariamente, la prassi sintetizza l’art 26 cit.), è stata colta ed affermata (e differenziata effettualmente) da altri giudici (Cass., sez. V, n. 21889 del 2010; Sezioni Unite dalla Corte di Cassazione, 13 giugno 2011, n. 12903).

Peraltro l’art 26 cit censura, del difensore di fiducia, l’inescusabile mancato, ritardato o negligente compimento di atti inerenti al mandato, e solo del difensore di Ufficio il mancato adempimento a singole attività processuali, prescrivendogli, in caso di impedimento a comparire, di darne i congruo avviso alla autorità giudiziaria; così che la mancata attività (di partecipazione alla udienza) del difensore di fiducia, neppure pare inscrivibile nella violazione in art 26 cit.. E non ècerto causale che l’art 26, tipizzando i principi in artt 10, 11 e 12 del codice, sia collocato nel titolo II relativo al rapporto con il Cliente e con l’assistito, non nel titolo IV disciplinante le condotte doverose nel processo; ciò a marcare la rilevanza del rapporto interno, così che la mancata partecipazione del difensore di fiducia alla udienza parrebbe rilevare solo nel caso in cui essa integri abbandono di difesa (giacchè il fatto rilevante in vario modo, lo sarebbe anche disciplinarmente). Ed èescluso, in specie, che la condotta abbia violato i principi suddetti. 

E tanto meno, dicevasi, possa appartenere, a quello scenario, l’offesa, non solo economica, che sarebbe stata inferta al difensore (ed al difeso) che, illuso dal mancato preavviso che il processo non sarebbe mancato, fosse salito fin sotto le Alpi……, partito dall’isola del Mar…….;

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3. tale il fatto ed il diritto: 

4. si chiede archiviazione del procedimento

5. Si allega in copia:

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………………2016 

Con deferenza

Avv. ……

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