“Femminicidio” e “Omicidio di identità”

Il termine omicidio viene alla nostra lingua dalla composizione della parola latina caedes, poi “cidio“, strame (letteralmente “strage”) di un corpo, ‎con la parola latina hominis, poi “omi“, dell’uomo: strame dell’uomo (pur se, “omi“, sarebbe piaciuto venisse da “omos“, in greco “simile“, strame del proprio simile).
Il nome composto, omicidio, significa uccisione dell’uomo (dall’uomo).
Così pervenne ai codici penali italiani preunitari, al codice vigente (per es. agli art 575, 579, 584, 589), ed è compiutamente spiegato nel primo d’essi: “chiunque cagiona la morte di un uomo è punito…”.
L’inattesa intrusione nella materia penale di torme di dilettanti, vogliose di castigo (non meno che di delitto, di cui cianciare all’infinito) e misantrope, linguisticamente sprovvedute (avvenimento storico reazionario e controriformatore, sfuggito alla maggiore e migliore parte degli “osservatori”), dopo un trentennio di incubazione, (oltre altro) ha proliferato:
una accolta “di genere” (femminile), talmente altezzosa da reputare di non dovere aggettivare il sostantivo: genere maschile, femminile? E talmente ignara da nemmeno sospettare il terzo genere, il neutro. Ebbene essa, forse temente che la punizione, nel codice, di chi “cagiona la morte di un uomo” lasci impunito chi cagioni la morte di una donna (ciò temente perché insciente che i contenuti del codice si enucleano anche estensivamente, per estensione logica delle sue parole: “uomo” per “genere umano”). Essa, dicevasi, ha fervorosamente estruso, in plurimi coaguli legislativi ( tramite un Parlamento “rappresentativo”, cioè ricalcante la sprovvedutezza linguistica dei rappresentati?),- il “femminicidio” (la logica degli abbinamenti avrebbe preferito “donnicidio“, uccisione della donna, corrispondente femminile di uomo…). Infiltrandolo qua e là subdolamente, senza nominarlo esplicitamente, ma tenendolo a base della interpolazione giuridica complessiva (aggravante pene ristrutturante delitti irrigidente le procedibilità etc).
Con un primo contorcimento, dell’organismo giuridico:
l’ipertutela penale della “femmina”, distinta, dalle altre specie del genere umano (il maschio, l’ermafrodito, il “transessuale”, l’omosessuale, l’asessuale ..), per il sesso; cioè, per il modo ed il mezzo che violano i principii di “pari dignità sociale” e di “ugua(glianza) davanti alla legge”, ai quali la Repubblica sussume “tutti i cittadini”(art 3 Costituzione), e che espressamente vieta (al primo comma: “…senza distinzione di sesso…”).
Ed un secondo contorcimento, più sconcio, dell’organismo politico:
l’accolta contendente la “parità di genere” è pervenuta a legiferare (addirittura penalmente), la suaimparità…..
Ed un terzo contorcimento, turpe, della pedagogia sociale: tanto abbrutimento della lingua (comune e giuridica) ha fatto scuola, ha suscitato imitazione, fino a precipitare in un composto verbale inudibile. Di fatti.
Come si notava, omicidio è uccisione dell’uomo, e di ogni altra specie del genere umano. Esso sopprime la vita: d’altronde, è detto, nel codice, “delitto contro la vita”.
Ora, potrebbe, l’omicidio che si attenesse diligentemente al proprio significante, non cagionare la morte di una persona?
La domanda, balorda, avrebbe una risposta beffarda.
Tuttavia, una nuova accolta, di origine prevalentemente parlamentare (anzi, una coalizione di tutte le componenti del Parlamento), si accinge a legiferare l’ “omicidio di identità ”:
evidentemente convinta che debba appartenere, all’elenco codicistico degli omicidi, il fatto di chi, non annientando la vita umana, non cagionandone la morte, ma sfregiandone o deformandone o alterandone l’esteriorità (della “femmina” in particolare, si dice o si implica), ne “ucciderebbe” “l’identità”.
Eppure, se l’esteriorità integrasse “identità” (il codice penale ha in mente identità tutt’altre, o “stati” o “qualità personali”…: artt. 494 ss. , 566 ss….):
non sarebbe adeguato il sostantivo soppressione, il verbo sopprimere, o il sostantivo alterazione, il verbo alterare, a descrivere quella offesa (così, peraltro, restando nel sistema linguistico e giuridico)?
No, per niente…
Essa, che non cagionerebbe la morte e conserverebbe la vita, e che, al più, ne modificherebbe una espressione somatica, sarebbe “omicidio” (senza il morto…).
Per afasia linguistica (e concettuale) pronta a competere con quella che generò “femminicidio”.
Della accolta, per giunta, farebbe parte una pattuglia di “avvocati”, ai quali, pertanto, è da ritenere sia ignoto che l’ “omicidio di identità“, in effetti la lesione della incolumità della persona e della sua integrità esteriore, è già previsto dal codice penale. Esattamente all’art. 583. 1 n. 4., che punisce l’autore della “deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso” con la reclusione da tre a sette anni.
Reclusione che, d’altronde, potrebbe andare oltre, con circostanze aggravanti, fino alle quantità volute dai predetti. O che potrebbe appagare ogni concupiscenza castigatoria, innestata in un “titolo autonomo di reato” (reato a sé stante, ma dentro il sottosistema codicistico).
Ciò, peraltro, eviterebbe l’ennesimo scempio di un codice, benché “fascista”, monumento della sapienza giuridica italiana (fra le prime al mondo e le prime del mondo) nel suo primo quarantennio, fino alle incursioni iconoclaste, lanzichenecche, di un inatteso legislatore-giudiziario.

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