Archivio mensile:Settembre 2017

Risposta a quesito su: proponibilità della opposizione a richiesta di archiviazione, ricorribilità per cassazione del decreto di archiviazione, dalla persona offesa che abbia depositato in Procura la dichiarazione di volontà di informazione sulla richiesta nel giorno della emissione del decreto?

La dichiarazione, della persona offesa, di volere informazione circa l’eventuale archiviazione (ex art 408. 2 cpp), giunse in Procura dopo la richiesta di archiviazione (la fase ex art 408.1cit).
Quindi, effettivamente estranea alla fase, non destinataria della notificazione della richiesta di archiviazione, condizione della opposizione (ex art 410 cpp), la p.o. non acquisì la facoltà di questa.
La dichiarazione, per di più, forse (ma è insostenibile l’opposto), giunse in Procura dopo il decreto di archiviazione (quella, e questo, del giorno 13 …; quella, peraltro, messa in circolo presso il GIP dalla Procura  il giorno seguente).
Pertanto, la estraneità della po alle due fasi, la seconda delle quali,  peraltro, definitoria del procedimento, rende improponibile, oggi, l’opposizione.
Ed improponibile anche il ricorso in  Cassazione, ex art 409. 6 cpp, del provvedimento.
Non solo perché, anche per quanto detto, mancata lesione del contraddittorio ex art 127.1 cpp (avviso alle parti della udienza in Camera di Consiglio, l’unica pertinente). Ma anche, e anzitutto, perché, la archiviazione, assunse la forma del decreto (art 409.1 cpp), laddove è ricorribile per cassazione soltanto l’ordinanza (artt 409.6 cit., 568.1 cpp).
Pietro Diaz