Bongiorno stalking

1.Con l’approvazione dell’art 162 ter cp (che, collocato dal codice fra le cause di estinzione del reato, ne introduce una propria – rubricata “estinzione del reato per condotte riparatorie”- per la quale, “nei casi di procedibilità a querela soggetta a remissione, il giudice dichiara estinto il reato, sentite le parti e la persona offesa, quando l’imputato ha riparato interamente, entro il termine massimo della dichiarazione di apertura del dibattimento, il danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento e ha eliminato, ove possibile, le conseguenze dannose o pericolose del reato…..” (notisi che i casi di procedibilità a querela soggetta a remissione sono sempre più infrequenti, al pari di quelli di procedibilità a querela anziché “d’ufficio”.
Perché lo Stato Penale dell’ultimo ventennio, dall’avvento del potere legislativo forzitalico e pidiessino, della sua Polizia e Magistratura, ha puntato ad appropriarsi, espropriandole al popolo, delle condizioni della procedibilità dei reati, monopolizzando l’iniziativa penale ed il suo controllo.
E così, quando la procedibilità a querela non abbia potuto essere sostituita da quella d’ufficio, è stata resa irremissibile la querela, perché non sfuggisse la -ambita- preda, una volta afferrata.
E ciò benché la querela fosse indice e testimonianza, e retaggio, della attribuzione al popolo della iniziativa penale; benché democratizzasse l’ infernale meccanismo, unico dopo quello bellico, della persecuzione e dell’afflizione d’esso stesso).
Con l’approvazione di quella disposizione, per quei casi, dicevasi, è stata chiamata ad estinguere i reati (cioè a fermarne il processo e, quindi, a prevenire sentenze assolutorie o condannatorie) l’attività dell’accusato (restitutoria del bene offeso o risarcitoria del suo danno) che per oltre cinquant’anni fu chiamata ad attenuare (fino ad un terzo di quella inflitta) la pena del reato (con l’art 62.n.6 del codice, che comunque continua ad agire nei reati “contro il patrimonio o che comunque offendono il patrimonio”, procedibili di ufficio o a querela irremissibile).
Quindi, considerato, da un lato, che il reato di “stalking” (in art 612 bis cp) contiene già la possibilità della sua estinzione nei casi di querela remissibile e di remissione d’essa (la remissione, di fatti, è una causa di estinzione del reato –per art 152 cp- , indifferenziabile, giuridicamente, da qualsiasi altra avesse lo stesso effetto, come quella in parola), da altro lato che, criminologicamente, quel reato è stato ritenuto adeguato ad interagire con una causa di estinzione del reato.
Considerato, d’altronde, che, questa, avendo contenuto patrimonialmente riparatorio, cioè espropriatorio del patrimonio del riparatore, è sanzione ad ogni effetto, sia dell’ordinamento civile (il più realistico ed utilitaristico, umanistico), che dell’ordinamento penale (il più irrealistico ed inutilitaristico, inumanistico), rigonfio di pene pecuniarie (“patrimoniali” appunto, pur se devolute, ma solo nell’era moderna, allo Stato).
Considerato tutto ciò, appare sconsiderato il baccano levatosi nel Paese per la sua applicabilità allo “stalking” (sulla cui genesi culturale e legislativa, la cui (dis)funzione sociale, sul cui ritorno propagandistico ai suoi operatori, sulla cui condizione giudiziaria, segnata da incontinenze e fanatismi accusatori tanto palesi quanto ignorati, peraltro, sarebbe molto da dire non conformisticamente)
2. Leggasi Il FattoQuotidiano.it /Diritti, forse il primo medium (con la edizione cartacea), di propaganda dello Stato Penale e delle sue autorità giudiziarie – polizia e magistratura- (attività mediatica che d’altronde, per lo più trascrittiva delle verbalizzazioni delle or dette, semplifica tanto il lavoro giornalistico quanto la realtà che esso dovrebbe esplorare e trasmettere): Stalking, Giulia Bongiorno “La riforma Orlando indebolisce il reato, sanzione riparatoria applicabile nel 50% dei casi”, “ nei casi in cui la querela si può ritirare lo stalker resterà impunito”. Dove, il timore dell’ “indebolimento del reato” (di cui, invero, uno che, in società fosse difensore anziché accusatore, dovrebbe rallegrarsi), pare sociologare (discutibilmente peraltro), piuttosto che dire diritto, che teorizzare giuridicamente l’evento legislativo. Di fatti: “Siccome la minaccia grave, se non viene reiterata, continua a rientrare tra le querele suscettibili di revoca, è ovvio che con il ddl Orlando alcune donne saranno indotte a rimetterla”.
Cioè, l’avvocato sembra ritenere che la estinzione del reato, di cui all’art 162 ter cit., avvenga se la querela sia stata rimessa. Non coglie che, se la querela fosse rimessa, prima di ogni altra (perché subito arrestante il processo, ogni attività di istruzione o di giudizio), opererebbe la causa di estinzione relativa, non quella di cui alla disposizione in parola. Anzi, questa potrebbe operare soltanto se la querela non fosse rimessa.
Ciò posto, è del tutto immaginifica la previsione che “le donne” (eppure, il reato potrebbe essere stato querelato da un uomo, perché la protezione che esso fornisce non è riservata “alle donne”: per ciò anche la soggettività passiva, il genere della persona offesa, non paiono adeguatamente percepiti) saranno “indotte a rimetterla”. Se mai sarebbero indotte a mantenerla, quando, realisticamente ed utilitaristicamente, volessero nutrirsi compensativamente di sanzioni solo patrimoniali, non personali (con sensibilità e misura differenti da altre).
Peraltro, il pensiero dell’avvocato è indubitabile : “La nuova legge prevede che in caso di remissione di querela ci siano condotte riparatorie e l’estinzione del reato”. Dunque, per lei, la remissione della querela è condizione di operatività (non della causa di estinzione inerente ma) della causa di estinzione per condotta riparatoria. Tanto che insiste, convinta della sua illazione: “Quindi, lo stalker, che solitamente ossessiona per amore, ossessionerà la vittima per indurre il ritiro della querela o meno? Forte della mia esperienza, dico di sì. Sarà facile ottenere il consenso della persona offesa”. Dove è manifesta la riduzione della nuova causa di estinzione del reato alla vecchia, della remissione della querela, l’annientamento di quella in questa. Lo evidenzia la illazione ulteriore sulla “facil(ità)” dell’ottenimento del “consenso della persona offesa”, che, quindi, ritiene indispensabile al funzionamento del meccanismo estintivo di art 162 cit.. Mentre esso, ovviamente essenziale nella remissione della querela (che consta di un atto giuridico valido ed efficace se volontario), è inessenziale nella condotta riparatoria, perché questa è operabile “sentite le parti e la persona offesa”, sentite ad integrazione, non a condizione, della valutazione decisoria del giudice. Or bene, a questo punto non sorprende che l’avvocato, in tale postura cognitiva, dia sfogo a locuzione pseudogiuridica, extracuriale, e ad un tempo (e forse per ciò) inesatta: e non è vero che l’autore della condotte riparatorie resterebbe “impunito”, perché, come dicevasi, la sua stessa condotta è pienamente sanzionatoria, punitoria (oltre che socialmente restauratoria della ”pace” : viene alla mente che, prima della statalizzazione della pena -d’epoca antecedente e successiva ma anche in parte contemporanea, al diritto penale romano statale- , valeva e vigeva un diritto penale privato, nel quale la pena per espropriazione o diminuzione del patrimonio dell’offensore – e sia nella “vendetta” dell’area mediterranea occidentale che nella “aida” dell’area germanica – era preminente e dominante: perché intenta, anzitutto, alla restaurazione della “pace” sociale). Quindi anche la prognosi di un ritorno al delitto, dell’ “impunito” appartiene speculativamente al livello linguistico dell’aggettivo. Non va tuttavia trascurato quanto l’avvocato, concludendo, coscienziosamente annota: “Non sarei affatto stupita se alcune donne che assisto mi dovessero chiedere di fare un passo indietro nei prossimi giorni non sentendosi tutelate”. A consolarla, comunque, giunge la lettura del pensiero di due legislatrici, due facitrici, prima che operatrici, del diritto, la seconda delle quali, per di più, un magistrato:Vanna Iori,”deputata del Pd e responsabile del partito per l’infanzia e l’adolescenza”: “Come ha spiegato la presidente della commissione Giustizia della Camera, Donatella Ferranti, la possibilità per il giudice di estinguere il reato in casa di riparazione del danno si applica solo ai reati procedibili a querela remissibile, tra i quali non figura quello di stalking”. Assunto che l’avvocato, giustamente, corregge “sanzione riparatoria applicabile nel 50% dei casi” (di“stalking” procedibile a querela remissibile, certamente previsti).

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