Archivio mensile:Dicembre 2017

III° – EL codigo penal y constitucional Mariano

III (ultima parte)

Quanto al delito de Sedición (Delito contra el orden publico, Lib. II Tit. XXII, Cap.   I, art 544): Son reos de sedición los que, sin estar comprendidos en el delito de rebelión, se alcen pública y tumultuariamente para   impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las Leyes o a cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario público, el legítimo ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de sus acuerdos, o de las resoluciones administrativas o judiciale: sono rei di sedizione coloro che, non avendo commesso delitto di ribellione, si sollevino pubblicamente e tumultuosamente per impedire, con la forza o fuori delle vie legali la applicazione delle leggi a qualche autorità..il legittimo esercizio delle loro funzioni, o l’adempimento degli accordi e delle risoluzioni amministrative o giudiziali.

I caratteri della sollevazione, dalla tumultuosità all’impiego della forza, ben disegnano il delitto, e ad  essa paiono adeguati i rilievi svolti in tema di rebelion . Compreso quello che la sollevazione deflagri, ex art 479 cit.,  dinanzi l’autorità  governativa chiamata a  sedarla o dissolverla (con effetti sulla punibilità e sulla pena),  giacchè, per  Artículo 549: .Lo dispuesto en los artículos 479 a 484 es también aplicable al delito de sedición). Mentre i fini, della sollevazione, si   dirigono verso l’ opposizione a comandi della legge o di altra autorità nel legittimo esercizio delle sue funzioni, o all’adempimento di accordi o di risoluzioni giudiziali.

E se i   comandi  sarebbero stati  quello  della legge (costituzionale) vietante il referendum; quello delle risoluzioni del Tribunal Constitucional che il giorno sette di  settembre,  su ricorso di Rajoy,  sospese la Ley del referendum de autodeterminacion approvata dal Parlamento il giorno prima,  e l’annullò il 17 di ottobre (perché avrebbe invaso  competenze statali e leso il principio costituzionale dell’ unità della nazione spagnola: art 2);   comandi che sarebbero stati disattesi, oltre che dalle manifestazioni e deliberazioni di settembre, dalla  dichiarazione di indipendenza fatta ( e invero sfatta nel contesto) dal presidente della Generalitat Puigdemont davanti il parlamento catalano il dieci di ottobre:
essi, palesemente, non furono opposti con modi e mezzi corrispondenti a quelli incriminati;  giacche interamente riconducibili, come sopra detto, a quelli di attività istituzionali di relativi organi. La sollevazione di popolo erompente tumultuosamente, non è visibile in alcuno dei fatti  addotti dalla Fiscalia e dal juez ad arresto dei membri della Generalitat.
Ed invero, nemmeno in quelli che hanno ispirato, nel juez  Lamela, l’arresto, per delito de sedicion, il 16 di ottobre, di Jordi Cuixart (presidente di Omnium Cultural) e di Jordi Sanchez (presidente della Assemblea Nacional Catalana), accusati di avere  organizzato e coordinato la manifestazione di protesta, di migliaia di persone, per l’arresto di 14 funzionari catalani ( sopra cennato),  nel corso delle  perquisizioni del 20 settembre, dalla  Guardia Civil, di alcuni edifici pubblici in cui si sospettava fosse custodito il materiale per il referendum (nell’occasione, Puigdemont ha denunciato il ritorno in Spagna di «presos politicos” e «vertenza (vergogna) democratica». E per quella manifestazione, che non avrebbe impedito ( secondo  questa magistratura,  un reato “commissivo, attivo”, quale è la sedizione, potrebbe avere forma “omissiva, passiva”!!), ha rischiato l’arresto (chiesto da La Fiscalia), Josep Trapero, il capo dei Mossos d’Esquadra, la polizia catalana, accusato appunto di sedizione (ma l’Audiencia Nacional ha concesso il ritiro del passaporto e l’obbligo di firma ogni 15 giorni).

Per cui valgono le conclusioni tratte sulla rebelion, e valgono anche le considerazioni sui delitti attribuibili a coloro, delle istituzioni spagnole, che agirono sulla “sedizione”, perquisendo, sequestrando, inibendo, coercendo fermando, incriminando, arrestando …sopra esposte……

Quanto infine al delito de Malversacion (Libro II, Tit. XIX, CAP.VII,  art 432): 1. La autoridad o funcionario público que cometiere el delito del artículo 252 sobre el patrimonio público, será castigado con una pena de prisión de dos a seis años, inhabilitación especial para cargo o empleo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de seis a diez años (l’autorità o il funzionario pubblico che commette il delitto di cui all’art 252 sarà punito…). Per l’art 252 d’altro canto: 1. Serán punibles con las penas del artículo 249 o, en su caso, con las del artículo 250, los que teniendo facultades para administrar un patrimonio ajeno, emanadas de la ley, encomendadas por la autoridad o asumidas mediante un negocio jurídico, las infrinjan excediéndose en el ejercicio de las mismas y, de esa manera, causen un perjuicio al patrimonio administrado (saranno puniti…coloro che, avendo facoltà  di amministrare un patrimonio altrui, per legge o per mandato della autorità o per negozio giuridico, eccedano dalle medesime cagionando un pregiudizio al patrimonio amministrato…). Ora,  se il reato è nucleato sulla alienità, altruità, del patrimonio rispetto al suo autore.

E se, per art. 156 de la Constitucion : 1. Las Comunidades Autónomas gozarán de autonomía financiera para el desarrollo y ejecución de sus competencias con arreglo a los principios de coordinación con la Hacienda estatal y de solidaridad entre todos los españoles: Le comunità autonome hanno autonomia finananziaria, cioè patrimonio proprio, per l’espletamento delle loro funzioni in armonia con i principii dell’erario dello Sato e di solidarietà  fra tutti gli spagnoli.

E se  “Sobre la malversación”, l’ordine di arresto di Lamela adduce que los querellados “han hecho posible la realización de pagos para llevar a cabo un acto no ya contrario a Derecho, sino constitutivo de delito en tanto vulnerador de la declaración de inconstitucional acordada por el Tribunal Constitucional”:  che gli incriminati hanno realizzato pagamenti per il compimento di un atto, il referendum, non solo  contrario al diritto ma anche costituente delitto di inosservanza della pronuncia del tribunale costituzionale:
quando la spesa, in tesi, fosse stata sviata dallo scopo, fosse stata illegittima per ciò, avrebbe pur sempre attinto a patrimonio dello spenditore, non di altri. Non avrebbe malversato.
Dunque, Mariano Rajoy, impregnato di franchismo, attaccata militarmente la dirigenza politica della Catalogna, occupatene le istituzioni, rimossa la soluzione giuridica della vertenza (già avvenuta con le deliberazioni del Tribunal Constitucional che hanno  annullato  quelle della Generalitat ),   insieme alla  possibilità della sua soluzione politica, rotti  i limiti delle leggi vigenti, compresi quelli  autoimpostisi (il  codigo penal vale dal 1996, anno del governo e del parlamento geriti dal Partido Popular allora guidato dal similpoliticante – si è detto – Jose Maria Aznar),  como  golpista ha jugado con la vida de otros…..
Pietro Diaz