Sorte dibattimentale, in prognosi ex art 425.3 cpp, della sommaria informazione dell’informatore deceduto e della dichiarazione del terzo anch’egli deceduto, ivi contenuta.

Giudizio causale e condizionale, rispetto ad evento letale, sull’ “abbagliamento” da veicolo incrociante (fermo o quasi alla destra della propria corsia), verso il quale l’”abbagliato”, su veicolo viaggiante alla velocità di 30 Km/h., mosse dalla opposta corsia.
Il conducente di questo, a causa di preesistente estrema fragilità (morbosa) del soma, non protetto da cinture di sicurezza né daairbag, all’impatto su uno pneumatico fu leso, poi decedette.

L’argomentazione difensiva nella udienza preliminare.

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Sulla prognosi di inidoneità degli elementi acquisiti a sostenere l’accusa in giudizio (art. 425.3 ult. parte).

Dal lato procedurale
1.La sommaria informazione di Mu. è “indiretta”.
Nel senso che riferisce una dichiarazione altrui (di Ma. p.o., dicente che il veicolo incrociante lo abbagliava).
Ora se l’elemento andasse a giudizio:
introdottovi che fosse il sommario informatore come testimone, da lui riferita la dichiarazione, chiamato (a richiesta di parte o di ufficio) che fosse il dichiarante a testimoniarla (art 195.1.2 cpp), risultandone il decesso, la dichiarazione sarebbe (probatoriamente) utilizzabile (art 195.3 cit.).
senonché:
E’ deceduto anche il sommario informatore (Mu.).
Il quale per ciò non sarebbe introducibile quale testimone, non riferirebbe la (suddetta) dichiarazione.
Nessuna dichiarazione per ciò, giacchè inesistente, sarebbe utilizzabile. Neppure per il decesso del dichiarante (vd sopra art. 195.3 cit.), giacchè la dichiarazione del deceduto è utilizzabile quando sia stata riferita.
1.1 Dunque, in giudizio, sarebbe integralmente inoperante la disposizione probatoria in art 195 cit.
2. Nè potrebbe utilmente notarsi la possibilità di acquisire per lettura, lì, ex art 512 cpp, la sommaria informazione del deceduto:
giacché la dichiarazione riferita sarebbe utilizzabile ove fosse attivabile, e attivato, il meccanismo in art 195 cit, per contro del tutto inoperante per i rilievi sopra svolti (la disposizione suppone al meno un testimone, una testimonianza, ignora il sommario informatore – tanto più se deceduto-, la sommaria informazione).
Varrebbe d’altronde, in specie, il principio di tipicità della prova, di cui all’art 189 cpp ove, regolandosi (per rinvio al concreto) l’assunzione della prova non disciplinata dalla legge, è implicata la legalità d’essa, d’altronde all’ esordio del Libro III, Prove (checchè ne pensi la giurisprudenza, che, tuttora, detipizza la prova – e cancella la disposizione inerente- col mezzo, “concettuale” e pratico, del “Libero convincimento”…).
3. Comunque, se per operazione probatoria sommaria (non ignota alla esperienza giudiziaria), la acquisizione della informazione ex art 512 cit comportasse quella della dichiarazione (lì contenuta), il valore (gnoseologico) di prova d’essa sarebbe prossimo allo zero. Non solo perché l’informazione sarebbe indiretta, ma anche perché la sua formazione non sarebbe avvenuta in contraddittorio con l’imputato. Ed il contraddittorio nella formazione della prova è la condizione della condanna (art 111.4 cost.). Prossimo allo zero, dicevasi, anche ove il contraddittorio fosse stato impossibile per il decesso del soggetto (mezzo) di prova, giacchè il valore d’uso dell’acquisito non potrebbe non commisurarsi, gnoseologicamente, alla mancanza del requisito formale del contraddittorio.
Dal lato del merito
4. La sommaria informazione suddetta, la dichiarazione da essa riferita –entrambe, d’altronde, inconvertibili mortis causa, per ciò non convertite, in testimonianze per l’udienza preliminare, ex art. 422 cpp) , hanno avuto una interferenza nel merito.
Dalla testimonianza di Mas. – passeggero nel trattore investito dalla vettura condotta dal deceduto – il quale, in conformità logica a due precedenti dichiarazioni (l’una, quale sommaria informazione acquisita dalla polizia giudiziaria, l’altra quale informazione acquisita dal difensore dell’(allora) iindagato), ha evocato attendibilmente la traiettoria della vettura, più volte in sbandata prima dell’impatto. Narrando in conformità alle risultanze del processo e della sua CTPM (insiste Mas. sul fatto che il trattore fosse fermo all’impatto, ma, quando non lo fosse stato, come il CTP ha sostenuto, sarebbe stato in lento moto -15Km.h)- alla destra rigorosa della propria corsia se non in banchina). Ed ha categoricamente escluso che il trattore viaggiasse con luci abbaglianti, all’incrocio con la vettura (d’altronde, se le avesse avute le avrebbe tolte, secondo il precedente: poco prima, all’incrocio con una pattuglia di carabinieri, il trattore, sollecitato da corrispettivo abbagliamento, le aveva tolte).
Ciò facendo quella testimonianza:
4.1 se la prova di accusa non fosse mancante, proceduralmente e nel merito (lo è, per quanto prima e quanto ora esposto) e non fosse (nemmeno) insufficiente (lo sarebbe, per quanto prima e per quanto ora esposto), comunque sarebbe contraddittoria.
Essa cioè non sfuggirebbe alle qualificazioni dello stato della prova o del rapporto tra prove in art 425.3 cit..
Prima conclusione
5. Con seguente emersione della condizione probatoria della sentenza di non luogo a procedere perchè il fatto non sussiste o non costituisce reato.
Sulla causa del fatto
6. Ma si inoltra (volontariamente) nel (l’area del) rischio di danno attivo e passivo da circolazione veicolare stradale:
impossibilitato o difficultato, fisicamente, a compiere manovre di emergenza (era stato esonerato dall’uso delle cinture di sicurezza in quanto la “deformazione” del rachide non gli consentiva una posizione ergonomica di guida; la patologia, spondilite anchilosante, gli causava rigidità- fusione delle vertebre cervicali per cui il collo -come pure la sede lombare- era rigido, tanto che una sua banale iperestensione ha fratturato il dente dell’epistrofeo: vd relazione di autopsia).
Vi si inoltra quindi con negligenza del possesso della condizioni fisiche atte alla guida e (comunque) a manovrare in emergenza (possibilità prevedibile e irrifiutabile).
E atte farlo con perizia.
Dunque già a priori (prima del fatto e in vista d’esso) la sua condotta è negligente e imperita, e per ciò imprudente (di fatti, pur dovendo, non la omette). E’ pienamente colposa (per previsione).
Tanto più perché, non impiegando cinture di sicurezza, non è nemmeno ancorato al sedile di guida nel modo e nel grado necessari a gestire perite manovre in emergenza.
Per di più ancora, vi si inoltra con parti del soma ipersensibili alla minima scossa (gli si frattura il dente dell’epistrofeo alla minima battura del l capo sul parabrezza, dicevasi).
Benchè, non essendogli stato vietato di indossare le cinture (essendone stato solamente esonerato), non le indossi.
6.1 Con ciò cagionando o non inibendo nè moderando:
la deviazione della traiettoria della vettura dalla propria corsia di marcia fino al punto in intersezione col trattore; l’impatto con questo, l’avanzamento del capo in avanti, l’urto col parabrezza (inibita inoltre la reazione del airbag dalla inattività delle cinture); il decorso causale successivo, fino all’evento mortale.
6.2 Insomma, munito di licenza di guida (?!), si inoltra nell’area del rischio completamente inidoneo alla guida prudente diligente perita, osservante delle norme della circolazione stradale; autoesponendosi (ed esponendo altri) al pericolo di danno alla persona (e alle cose) di ogni dimensione. Autocagionando interamente il danno su di sè.
6.3. Ciò pur se fosse stato abbagliato.
Non solo perché l’abbagliamento avrebbe potuto essere rintuzzato con effetto pari a quello conseguito dalla pattuglia dei carabinieri (di cui si è detto).
O perché, viaggiando a trenta Km.h (vd CTPM) avrebbe potuto avviare ed arrestare la vettura sulla destra della propria corsia (la manovra corrispondente a quella attuata dal trattore in vista dell’impatto).
O perché, a quella velocità, il lato nel quale era il veicolo “abbagliante” avrebbe potuto (e dovuto) essere l’ultimo sul quale dirigere la vettura (dirigibile agevolmente dal lato opposto o centrale alla strada).
O perché avrebbe potuto compiere qualsiasi altra manovra equivalente (le omissioni suddette ebbero causa nelle azioni ed omissioni sopra esposte).
Ma perché, nel contesto dato, l’abbagliamento era e restava non causa bensì condizione della traiettoria concreta della vettura verso l’impatto e gli eventi successivi:
causa essendone l’insieme multifattoriale sopra visto. Sono stati la condotta di Mu., prima della e durante la guida; lo stato fisico e funzionale di Mu. in essa impegnato, a causarli. D’altronde, se causa è quanto stereotipicamente, per rapporto costante e regolare, connetta un antecedente al susseguente (nella totalità degli elementi situazionali che si dessero), la causa di specie sorse alla prima manovra dopo l’abbagliamento.
Cosi che (con ciò riprendendo quanto il PM osservò in penultima udienza, onde il complesso causale somatico e funzionale del conducente la vettura sarebbe stato “causa preesistente”, e come tale non interruttiva del rapporto di causalità, poiché l’art 41.2 cp darebbe rilievo interruttivo soltanto alle cause sopravvenute – ma si obbietta tradizionalmente che se solo le cause sopravvenute interrompessero il rapporto si avrebbe disparità di trattamento di situazioni simili; a parte il fine rilievo per il quale, non vi è causa preesistente, all’evento, che determinando questo non sia ad esso concomitante-), quella causa (il complesso multifattoriale attivo e passivo relativo) è manifestamente sopravvenuta. E da sola sufficiente a determinare l’evento (art.41.3 cit. )
Seconda conclusione
7. Per ciò, “risulta(ndo) che il fatto non sussiste o non costituisce reato (art 425.1 mcpp: la prima formula è adottata dalla migliore dottrina quanto il rapporto di causalità fra condotta ed evento sia assente) si chiede sia emessa sentenza di non luogo a procedere.
Pietro Diaz

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