Sulla falsità ideologica ex art 479 cp mediante “attestazione implicita” e sul concorso dell’abuso d’ufficio ex art 323 cp a quella: in una accusa formulata da PM in avviso ex art 415 bis cpp.

1. M. è incolpata di avere partecipato alla formazione della deliberazione di Giunta n. ., ed a connesso atto abusivo dell’ufficio, in qualità di “Assessore” del Comune di……
1.1 Partecipava alla deliberazione suddetta avente ad oggetto “Programma di Sviluppo Rurale……..– Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale –BANDO PUBBLICO PER L’AMMISSIONE AI FINANZIAMENTI AZIONE 3– Conservazione e recupero degli elementi architettonici tipici del paesaggio rurale……..– APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO – ESECUTIVO -€.84.700,00 -” e “approvare il progetto definito-esecutivo relativo al Programma di Sviluppo Rurale – Di dare atto che la spesa complessiva di €. 84.700,00 trova(va) copertura con i fondi assegnati a questo Comune ed iscritti nel bilancio al Titolo……..– 3) Di dichiarare la presente, con successiva ed unanime votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.lgs 18/8/2000 n° 267 stante l’urgenza di consentirne l’operatività.
1.2 E, rispetto a siffatto oggetto della deliberazione, è incolpata ( oltre che del reato ex art 323 cp, di cui dopo), di avere, in concorso con altri, ex art 479 cp, “…formato un atto pubblico nell’esercizio delle relative funzioni e attestato falsamente fatti dei quali l’atto stesso era destinato a provare la verità. Ciò in quanto, con l’adozione della delibera n……., quali componenti della giunta comunale, approvavano il progetto definitivo dei lavori di manutenzione straordinaria nella locale strada di …..……..Con tale delibera implicitamente attestavano falsamente l’esistenza del progetto definitivo-esecutivo e il relativo deposito presso gli uffici del Comune da parte di P, alla quale erano stati affidati, nell’ambito di tale stessa procedura, gli incarichi di progettazione, direzione e contabilità dei lavori e adempimenti in materia di sicurezza del cantiere, con determinazione n……, nonostante, a quella data, lo stesso progetto non fosse ancora pervenuto agli Uffici Comunali. In……..
È da notare fin d’ora che, fra l’oggetto della deliberazione (sub 1.1.) e l’oggetto della “falsa attestazione” (sub 1.2) manca ogni corrispondenza formale, tanto che, questa ed il suo oggetto sono delineati come impliciti. Sarà discusso più avanti se la falsificazione ideologica di un fatto (o di un atto) possa essere implicita, col suo oggetto.
Ma adesso:
2. ex art. 2699 cc, “il documento redatto, con le richieste formalità, da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l’atto è formato“; e che, ex art. 2700 c.c., “fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti“:
è l’atto pubblico categorialmente probatorio erga omnes.
Di fatti, quando ricalchi (oggettivamente soggettivamente contestualisticamente funzionalmente) il procedimento formativo suddetto, è prova legale. Tale (comunque e sempre) per destinazione (del potere dell’autore e dell’atto): è scolastico l’assunto per cui secondo l’ordinamento giuridico l’attestazione fa prova legale di fatti o atti giuridici in quanto redatto, con le prescritte formalità, da un funzionario pubblico o da un privato che esercita una funzione pubblica, al quale l’ordinamento ha attribuito la relativa potestà.
2.1 ebbene precisamente esso, non altro, è l’atto richiamato dall’’ art 479 cp, in accusa. Esso, non altro, va cercato e rinvenuto (accusatoriamente), nel genere di attività e/o di atto sub 1.1 :
l’assunto vale ovviamente in concreto, alla stregua della accusa, non in astratto o in genere, giacchè, qui, la nozione penalistica di atto pubblico probatorio può anche differenziare quella civilistica e penalistica appena detta (in art 479 cit.), sia dal lato soggettivo, perché dell’atto potrebbe essere autore, oltre il pubblico ufficiale, anche il pubblico impiegato incaricato di pubblico servizio (sempre con le prescritte formalità, la stessa destinazione probatoria, lo stesso per uno scopo di diritto pubblico inerente la propria funzione o il proprio servizio): art 493 cp. Sia dal lato oggettivo, perché funzione e servizio plasmano a loro modo valore e scopo dell’atto: al punto che esso, ad esempio, potrebbe non essere fidefacente al modo sub 2 (vd l’indicazione in art 476.1.2 cp). La nozione penalistica in questione comprende dunque gli atti pubblici probatori di cui agli artt. 2699 2700 cc, e quelli, differenti soggettivamente e oggettivamente al modo detto, da essi.
2.2 va ora specificato che tutti e solo gli atti indicati sono “attestativi”, formalmente ed espressamente (e per destinazione d’atto e di autore), cognitivi accertativi e assertivi del vero, di un fatto o di un atto, veritativi di questi. Penalisticamente si rinvengono negli artt 478.3, (479), 480, 481, 483, 491 bis, 495, 495 bis cp, (con pari denominazione ma con differenti oggetti e differenti ambiti funzionali sono rinvenibili in altre aree dell’ordinamento, qui non rilevano).
Orbene:
3. l’ atto pubblico 29 9 14 è costituito da una “deliberazione” della PA esercente attività (funzionalmente e con natura) di amministrazione, la quale, nel suo moto, innova il mondo fattuale e giuridico amministrandolo appunto, non provandolo e per ciò probatoriamente non attestandolo. Pur se le sue premesse o i suoi presupposti, fattuali e giuridici, potessero o dovessero essere veri. Quell’atto, pubblico e di pubblici ufficiali in (e per) esso, è segmento della attività amministrativa dell’interesse pubblico competente all’organo che li assembra (la Giunta Comunale in specie); e coerente gli è la destinazione, a scopo rigorosamente amministrativo, tutt’altro che probatoria (eccetto quella, riflessiva, di provare se stesso).
Atto deliberativo (decisorio e prescrittivo o propulsivo), non è quindi attestativo. Non è (risolutivamente quindi) nemmeno lessicalmente (tanto meno concettualmente e funzionalmente) riconducibile alla categoria degli atti attestativi (civili o penali ) sopra visti (che innovano il mondo fattuale e giuridico esclusivamente dando prova di un fatto o di un atto, dichiarandoli pubblicamente certi, veri, ad opera di un organo appositamente preposto a farlo). Per ciò non avrebbe potuto né dovuto essere condotto ad una accusa penale che fosse al seguito, oltre che delle regola tecniche di dettaglio, del principio di legalità, e di riserva di legge.
Insomma manca ogni corrispondenza strutturale e funzionale oggettiva e soggettiva e contestuale fra questo atto, deliberativo, e quello attestativo (malgrado la contraria pretesa del PM).
4. In concreto comunque:
la deliberazione impresse ulteriore corso alla attività amministrativa dell’Ente assumendo premesse fattuali e giuridiche allegandole indicandole, esponendole, presupponendole (“visto”), mai attestandole nel senso proprio sopra illustrato. Anche perché la prova del loro contenuto era data dai referenti esse, estranei all’atto e all’attore deliberativo, intranei alla attività di sua istruzione – unica attestazione appartenente all’atto di deliberazione (ma non ad esso, essendo autonomo) ha avuto ad oggetto l’affissione all’albo pretorio d’essa (ed è stata fatta dal segretario comunale).
Altrettanto è il rapporto logico e funzionale fra la deliberazione ed il particolare elemento, premesso, dato dall’esistenza del progetto definitivo-esecutivo e il relativo deposito presso gli uffici del Comune da parte di P.…….
Esso è portato da attività allegativa indicativa probativa altrui, e quale suo prodotto è assunto dalla deliberazione. La quale, ripetesi, nulla attesta, visibilmente, d’esso.
Ciò è tanto vero, sopra cennavasi, che PM è costretto ad evocarne attestazione implicita ( peraltro, nemmeno essa rintracciabile, se, premettere, non implica attestazione di quanto premesso, se mai supposizione se non ipotizzazione: nemmeno quando il premettere suonasse “visto”, o equivalente, giacchè la visione non è attestazione).
Ma non (può) esiste(re) nell’ordinamento un atto attestativo implicito o implicitamente attestativo. Giacchè esso è atto giuridico, come tale necessariamente formale, espresso esplicito. Poi è atto solenne (della solennità in art 2699 s. cit; ma anche in articoli sub 2.2 citt), perchè postulando un soggetto in posizione e funzione (esclusivamente e finalisticamenrte) attestatorie, percepibili visibili e assumibili come tali, insieme al loro prodotto (attestare origina dal “testa a testa”, dell’assertore e dello spettatore, come dal testare- testimoniare, del teste, che a sua volta solennizzava il suo dire ponendosi le mani in data parte del corpo, etc.). Tanto che l’attestazione implicita è una contraddizione in termini, e relative immagini, giacchè la sua inesplicitazione, inespressione, è mancanza di forma, cioè di consistenza (nel mondo dei segni), di atto (quod actum sit, visibile necesse est) in definitiva. Nessuno attesterebbe nulla se non agisse appositamente esclusivamente e manifestamente. E competentemente (per competenza funzionale specifica assegnatagli dalla legge (civile penale amministrativa etc.): talchè “l’attestazione” che non scaturisse dalla competenza dell’”attestatore”, se falsa, non sortirebbe la falsità in art.479 cit o altrove.
4.1. dunque il fatto non è previsto dalla legge come reato, prima ancora che essere insussistente.
5. e comunque, l’accusa avrebbe dovuto cogliere la fattispecie più consona alla sua (pur) giuridicamente sviata logica: quella di falsa attestazione sul contenuto di atti, in art 478.3 cit.,: se la falsità è commessa …in un attestato sul contenuto di atti pubblici o privati la pena è della reclusione da uno a tre anni .
Di fatti la Giunta “attestante” quanto sub 4 primo cpv, “attestava” sul contenuto di atti pubblici e/o privati, e su questi. Non attestava cioè quanto della realtà extradocumentale apprendesse de visu aut auditu (art 479 cit.), falsificando l’atto formato direttamente, per ciò ideologicamente, e così trasmettendolo al pubblico. Ma falsificava, per ciò materialmente, quanto posto in atti da altri, il contenuto di altro atto, la realtà documentale, e così trasmettendolo al pubblico.
5.1 quindi il fatto, se mai, sarebbe stato dalle legge previsto come altro reato.
D’altro canto:
6. così previsto, con quella pena edittale (vd sopra), la intercettazione telefonica (o ambientale…), come sarebbe stata inammissibile, ex art 266 cpp (ad occhio di giudice autorizzante e di PM richiedente…si tralascia qui l’osservazione di altri vizii della decretazione in materia, causa di inutilizzabilità, eccetto uno: fu intercettazione “preventiva”, perché avviata prima della notizia di reato, enucleante anziché probante questa…), così sarebbe stata inutilizzabile, ex art 268 cpp:
e da essa non sarebbe stato estrapolabile quanto elucubrò, accusatoriamente, la cnr (vd dopo).
Onde allo stato è totalmente inaffermabile la falsità dell’elemento sopra indicato: sia contro i conversanti (presenti in Giunta), sia, tanto più, contro altri, totalmente ignari o comunque da presumersi tali.
6.1 a parte che l’intercettazione sarebbe stata inutilizzabile (lo è stata tacitamente nella determinazione di PM ex art 415 bis 1: cpp) perché non trascritta ex art. 268.6.7.8 cpp (avrebbe dovuto esserlo prima di quella determinazione, a pena di nullità ex art 178.1 c) cpp: senza rinuncia alla eccezione, si chiede che lo sia ex 1 art. 415 biss.3 cit..
E comunque
6.2 tornando alla falsità in parola, se nella cnr si narra che tra P ed S (Responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di..) sarebbe stato concordato l’invio, dalla prima, di una fittizia lettera di trasmissione del progetto definitivo/esecutivo, la quale sarebbe stata messa agli atti dal tecnico e successivamente corredata dal resto della documentazione occorrente (cfr, pag.):
sta in fatto che, in allegato n. 19 del presente fascicolo si rileva una comunicazione di P del ……indirizzata al Sindaco del Comune di ……ma anche al Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale (S ), avente per oggetto “Progetto definitivo – esecutivo per i lavori di rifacimento di un muro a secco su due lati di una strada che va verso la……..”, contenente un elenco di allegati con un timbro recante “Pervenuta il Prot. N..
6.3 e comunque della falsità in parola nulla che induca a ritenerne la percezione la rappresentazione, neppure il sospetto, in M è rinvenibile nel processo: che, si noti, attribuisce reati a dolo generico e specifico, del fatto in ogni sua componente, molto intenso, e la cui supponibilità in capo al totalmente estraneo al compendio probatorio accusatorio (le intercettazioni di conversazioni e di comunicazioni), è assai problematica, la supposizione irraggiungibile (la giurisprudenza traduce che in tema in tema di falsità documentali, ai fini dell’integrazione del delitto di falsità, materiale o ideologica, in atto pubblico, l’elemento soggettivo richiesto è il dolo generico, il quale, tuttavia, non può essere considerato in “re ipsa”, in quanto deve essere rigorosamente provato, dovendosi escludere il reato quando risulti che il falso deriva da una semplice leggerezza ovvero da una negligenza dell’agente, poiché il sistema vigente non incrimina il falso documentale colposo: sez. 3 n. 30862 del 14/05/2015, Rv. 264328).
Non è inopportuno evidenziare, al fine della determinazione del grado di cognizione del merito della deliberazione de qua e dell’atto d’ufficio or detto, che, la predetta, ricopriva la carica di “Assessore ai…..” presso il Comune di. Tutt’altra competenza rispetto a quella della materia.
D’altronde, va posta in risalto la peculiarita dell’oggetto del dolo in specie, l’”attestazione implicita” di una realtà documentale inesistente o incompleta, che dal lato della condotta come da quello del suo oggetto e dell’evento, sarebbe afferrabile, raggiungibile, solo da dolo implicito: in re ipsa, ut supra inammissibile.
7. Quanto al reato di abuso d’ufficio ex art 323 cp, M è accusata di avere, in concorso  con altri nelle rispettive qualità di….”nello svolgimento delle relative funzioni procurato a P..un vantaggio ingiusto, in ottemperanza dell’accordo concluso tra Pe e S (di cui ai capi…)consistito in una remunerazione per complessivi euro 7000.
Orbene:
– l’ingiustizia (quale contrarietà a norme giuridiche ed economiche) del vantaggio, e questo stesso, non si vede come siano stati colti, nella retribuzione congrua di una prestazione lavorativa professionale, compiuta o compienda.
Quindi manca un elemento del reato.
-se il mezzo della commissione dell’abuso è dato dalla “ottemperanza all’accordo…”, non da altro. Per ciò non è dato da “violazione di norme di legge o di regolamento…,, pretesa dall’art 323 cit.:
manca un altro elemento del reato (a proposito dell’elemento di fattispecie ora indicato, della violazione di norme di legge, neppure pare che, l’accusa, lo abbia ricondotto alla violazione ex art 479 cp; d’altronde esattamente intuendo che, questa specie di legge, non corrisponde affatto a quella in art 323 cit., sia perché, se così non fosse, ogni reato del p.u o del i.p.s. integrerebbe il reato di abuso d’ufficio. Cioè, questo sarebbe in perenne concorso formale con quello. Assurdo. Sia perchè sarebbe antitetico alla nozione e la funzione della legge, o del regolamento, richiamati art 323 cit. quali norme della funzione e/o del servizio amministrativi: norme di azione lecita, non illecita, della PA.
Mancano quindi tutti gli elementi del reato (il riferimento alle ”rispettive qualità”, di Sindaco etc.. è totalmente inconferente, perché nella falsità in atti o nell’abuso d’ufficio de quibus è la qualità funzionale o serviziale che rileva):
perciò il fatto non sussiste.
E comunque:
7.1. poichè l’elemento integrativo della accusa di abuso d’ufficio, della totalità degli elementi della fattispecie di reato, come si è visto mancanti o irrilevanti, sarebbe dato dal “vantaggio ingiusto”:
non può essere tralasciato che, vantaggio o danno, sono elementi impliciti costanti, intuitivamente, del reato di falsità in atti, pur essendo rimasti alla stadio economico, non giuridico, pur non essendo stati formalizzati. E’ quindi verosimile che PM abbia voluto formalizzare il vantaggio, renderlo giuridico, applicandolo all’art. 323 cit. avrebbe violato, gravemente, sia la fattispecie del falso ideologico (o materiale sopra indicata), addizionandola ab externo, sia quella dell’abuso di ufficio, detraendola ab interno, sia entrambe in combinato disposto, componendo esse un ibrido del tutto alieno alla legge penale.
Pietro Diaz

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