Imputazione della fattispecie astratta anziché concreta (della legge incriminatrice anziché del fatto), imputazione eteronoma (la formulerebbe anche la querela) non autonoma (la formula solo l’atto di imputazione, appunto), imputazione diffusa (in qualunque atto del processo), autoimputazione (se la formuli l’accusato leggendo gli atti del processo): lo stato della accusa penale nella giurisprudenza italiana, la condizione dell’accusato in balia d’essa.

L’imputazione (nella sentenza).

Delitto di cui all’art. 612 bis commi 1 e 2 cod. pen. per avere con condotte reiterate, minacciato e molestato Caia in modo da cagionarle un perdurante e grave stato d’ansia e di paura, ovvero, ingenerando un fondato timore per l’incolumità propria, costringendola altresì a modificare le abitudini di vita. Ciò in, quanto, con reiterate condotte, a seguito della decisione della Caia di interrompere la relazione sentimentale con conseguente dichiarazione giudiziale di separazione e poi di divorzio, l’indagato iniziava una continua attività di appostamento e pedinamento della persona offesa sia nei pressi dell’abitazione nonché pedinandola ed osservandola ovunque si recasse, con modalità sempre più intense ed aggressive, cagionava alla persona offesa un perdurante stato d’ansia e di paura, ingenerando in lei un fondato timore per la propria incolumità e costringendola ad alterare le proprie abitudini di vita, tanto che la stessa non usciva più di casa, se non accompagnata da persone dì fiducia.
In particolare l’indagato giungeva ad installare un rilevatore di posizione GPS sotto l’autoveicolo della persona offesa al fine di monitorarne continuamente la posizione e poterla seguire ovunque si recasse, attività che si interrompeva solamente quando tale dispositivo si distaccava dal veicolo permettendo di ricondurne l’uso allo stesso indagato, in quanto risultava che il segnale da esso trasmesso venisse indirizzato a schede sim intestate all’indagato stesso.
Con la circostanza aggravante ex art. 612 bis comma 2 cod. pen. di avere commesso ii fatto nei confronti di persona alla quale era stata legata da una relazione affettiva e da convivenza.
In Terra dei Frati da data successiva e prossima ai …..(data della separazione giudiziale) al ….. (data di esecuzione dell’ordinanza di applicazione della misura cautelare del divieto di avvicinarsi ai luoghi frequentati da persona offesa) e fino al……….”
Ndr.: Si segnala fin d’ora che l’ultimo periodo della esposta imputazione giunge ad essa dopo sua modificazione da PM in corso di dibattimento.
In origine l’imputazione chiudeva il periodo precedente così: accertato in data …….in Terra dei Frati e tuttora permanente”.

Il vano tentativo, della imputazione, di esposizione della fattispecie concreta.

1. Il primo periodo (della imputazione) è riproduttivo (sostanzialmente) dei termini della fattispecie astratta (art 612 bis cp) e pare fare da prologo alla imminente imputazione. Se e perché tale, potrebbe essersi esentato dal dovere di datare e locare le condotte e l’evento del reato (quelli cui si riferisce).
1.1 Il secondo periodo avvia la specificazione del precedente, contestualizzandolo ad altri fatti (la separazione dei coniugi e simili) e descrivendo le condotte in termini di pedinamenti appostamenti osservazioni; ma descrivendo gli eventi similmente a quanto fatto nel primo periodo.
Già in tale specificazione, non avrebbe potuto esentarsi dal dovere di datare e locare le condotte e gli eventi.
Tuttavia non lo fa. Tanto meno descrive le specie, delle condotte e degli eventi se non per generi.
Per ciò può dirsi che la specificazione del contenuto del primo periodo non basti all’uscita dalla (esposizione della) fattispecie astratta, ad esprimere la fattispecie concreta, che, indeterminata narrativamente, nei modi delle condotte e degli eventi, lo è perfino nei tempi e nei luoghi relativi.
1.2 Il terzo periodo avvia la “particolar(izzazion)e” dei due (se non tre) precedenti, indicando lo strumento (GPS), e la relativa istallazione, che sarebbe stato usato per le condotte del secondo periodo, e per il cagionamento degli eventi (assunti come) conseguenti. E benché non potrebbe esonerarsi dal dovere di datare (se non anche locare) l’adozione e l’istallazione dello strumento – così (almeno) indirettamente datando e locando le condotte or dette e ( almeno) indirettamente gli eventi – , tuttavia non lo fa.
2. dunque è omessa datazione e locazione dei fatti, sia come eventi sia come condotte (se fossero omissibili -non lo sono, vd dopo- date e luoghi di queste non lo sarebbero di quelli).
2.1. L’ultimo periodo espone la circostanza aggravante del fatto, perché commesso “nei confronti di persona alla quale era stata legata da una relazione affettiva e da convivenza”: con ciò retrodatando il fatto a tempo precedente il matrimonio, l’assunzione della qualità di coniuge (che pure avrebbe parimenti aggravato la commissione del fatto) e per ciò, poiché la qualità è supposta nel secondo periodo “…con conseguente dichiarazione dei separazione giudiziale e di divorzio”, vieppiù oscurando tempi (e luoghi) dei fatti.
2.2. L’imputazione (nella edizione originaria) si chiude indicando tempo e luogo dell’accertamento del fatto: i quali ovviamente nemmeno potrebbero proporsi di avere che fare con il tempo ed il luogo dei fatti. E quindi nulla dicono di questi.
2.3. I quali per ciò, insieme ai modi, sono completamente assenti.
3. Onde, in forza dell’organismo (artt. 335, 415 bis, 405, 417, 429 cpp in specie) regolativo della esposizione della fattispecie concreta, cioè della concrezione storiografica individualizzante della fattispecie astratta, dei suoi primari referenti della datazione locazione (e modazione) del fatto:
veicolanti la posizione dell’oggetto del processo per la complessiva attività (propulsiva propositiva queritiva e realizzativa) delle parti e del giudice, e per l’attività cognitiva di questo (sia preliminare -artt 425, 429 cpp- che postliminare -artt 484 ss cpp), la difesa eccepì (nella prima udienza del processo), coinvolgendo anche l’ordinanza di rigetto della eccezione emessa dal giudice della udienza preliminare (vdla in fdib), coinvolgendo per dipendenza da essa, e in sé, il decreto di rinvio a giudizio del predetto, coinvolgendo comunque l’imputazione al cospetto di quell’organismo normativo, la indeterminatezza (non relativa ma) assoluta della (almeno) datazione e locazione del fatto; e “dedusse” (rectiustrattandosi di nullità non relative – art 181 cpp – bensì “intermedie” e assolute) dicevasi:
– la nullità, per lesione del diritto della difesa ex art 178.1 c) cpp, del contenuto (temporolocomodale, precorritivo di quello della imputazione) dell’avviso ex art. 415 bis cpp; nullità trapassante nella (dipendente e consecutiva) richiesta di rinvio a giudizio ex art 417 cpp, nella ordinanza rigettante la deduzione, nel decreto che dispose il giudizio e negli atti preliminari del dibattimento;
– la nullità, per lesione del modo dell’esercizio della azione penale (supponente e postulante quell’organismo normativo), ex art 178.1 b) cpp, della richiesta di rinvio a giudizio; nullità trapassante nella ordinanza rigettante la deduzione, nel decreto che dispose il giudizio, negli atti preliminari del dibattimento;
– la nullità (“speciale” ma in effetti ricalcante tutte le ragioni, ed il valore, della generale) del decreto che dispose il giudizio ex art 429.1. c), 2 cpp (imponente “forma chiara e precisa” alla “enunciazione del fatto”), passante agli atti preliminari del dibattimento.

3.1 L’ordinanza (vdla in verbale in fdib) risponde:
ad analoghe considerazioni (decisione di rigetto ndr) deve pervenirsi anche in ordine all’eccepita genericità del capo di imputazione, posto che nel solco di un consolidato indirizzo interpretativo si veda ex (inc.) Cassazione, sezione V numero 10033 del 19 gennaio 2017, ai fini della completezza dell’imputazione è sufficiente che il fatto sia contestato in modo da consentire la difesa in relazione ad ogni elemento di accusa, sicché è legittimo il ricorso al rinvio agli atti del fascicolo processuale purché si tratti di atti intellegibili, non equivoci e conoscibili dall’imputato; considerato che applicando tali principi al caso di specie dalle querele utilizzabili ai fini della risoluzione delle sollevate eccezioni pienamente conoscibili dall’imputato, che i singoli episodi siano descritti analiticamente nelle loro coordinate spaziali temporali e modali tali da non pregiudicare il diritto di difesa; sottolineato inoltre che la locuzione tuttora permanente faccia riferimento agli ultimi episodi contestati e indicati a integrazione di querela sporta dalla persona offesa; non potendosi ipotizzare la forma permanente per un reato come quello contestato necessariamente abituale; evidenziato infine che la contestazione di un reato in forma permanente piuttosto che abituale non possa determinare alcuna nullità in ragione del principio di tassatività; ex art. 177 rigetta tutte le eccezione e dispone procedersi oltre (la distribuzione in capoversi dei periodi è fatta da questo scrivente per agevolare la propria argomentazione).

Orbene:
la soppressione della imputazione quale atto autonomo del processo, insieme all’oggetto del processo quale luogo di intersezione di tutte le attività processuali.

4. se al primo periodo (della ordinanza) basta che “il fatto sia contestato in modo da consentire la difesa”, cioè se esso reputa che la contestazione della accusa, la enunciazione del fatto (del sopra richiamato organismo) sia funzionale esclusivamente all’esercizio della difesa; e per ciò che esso non sia funzionale (o è irrilevante che lo sia) né all’esercizio della accusa né a quello del giudizio (dal giudice): è espulso, dall’insieme degli atti giuridici di contesto, l’imputazione, la sua autonomia concettuale funzionale e normativa, le prerogative che la hanno posta alla base, storica e culturale, del processo accusatorio (e, in parte, del processo tardoinquisitorio), l’essere l’organo che promuove l’azione penale, dal quale effluiscono (e si giustificano) le attività delle parti e del giudici, al quale affluiscono i risultati d’esse, per poi divenire l’oggetto (complesso) della deliberazione finale (oltre che delle decisioni intermedie e iniziali: basti pensare alle attività di introduzione e di ammissione delle prove secondo in criteri (di non irrilevanza delle prove, di pertinenza al contenuto della imputazione) in art 190 cpp, non sperimentabili se non alla stregua della imputazione. Espulso quest’atto sono espulsi oggetto e soggetti (interagenti esso) della cognizione.

La disidentificazione della imputazione e la sua immedesimazione in ogni atto del processo, fosse pure geneticamente extraprocessuale (querela)

4.1 d’altronde il secondo periodo (della ordinanza) concepisce ed evoca una imputazione per relationem ad altri atti, con ciò apertamente ri(n)negandola perché le preferisce altri atti, perfino “non atti”, documenti (originariamente) non giudiziari, le querele, per giunta derivabili da chiunque, unilaterali discrezionali liberi (concettualmente); col limite che siano “conoscibili dall’imputato”…, subito accidentato dal fatto che non sono conoscibili dal giudice dibattimentale (art 511 cpp), che quindi non potrebbe conoscere l’imputazione surrogata, da lui perciò inconoscibile e sconosciuta, pur se organo (ineliminabile) di efflusso e afflusso della sua attività cognitiva e decisoria.

La autoimputazione

Inconoscibile dal giudice, conoscibile dall’imputato (secondo la condizione posta dalla ordinanza in parola, e dalla massima che richiama), il quale per ciò dovrebbe enuclearla, lui non altri (e nemmeno in contraddittorio con altri), fattualmente e giuridicamente, e poi contestarsela. Anzi, poiché l’imputazione esercita l’azione penale (art 405 cpp): esercitando lui, non altri (benché monopolista: art 112 cost) l’azione penale. E poiché l’imputazione enuncia la fattispecie concreta alla stregua della fattispecie astratta (principio di legalità) calzante al caso: individuando lui la fattispecie astratta, compiendo lui la sussunzione imputatoria ??!!
4.2 peraltro, se condizione della (autoformulazione della) “imputazione”per relationem sarebbe “che i singoli episodi siano descritti analiticamente nelle loro coordinate spaziali temporali e modali tali da non pregiudicare il diritto di difesa”, quando si andasse a vedere le querele (due) in processo, oltre tre o quattro “singoli episodi” “coordinati” (della seconda querela) ogni altra evocazione fattuale è (completamente) scoordinata.
Per di più, è completamente irriconducibile a (le solo categorie de) gli episodi evocati nella imputazione (autentica ed esclusiva:pedinamenti appostamenti osservazioni stricto sensu): insomma con essa la autoimputazione non riuscirebbe.

Conclusione

4.3 dunque l’ordinanza è illegittima, avversando l’istituto giuridico della imputazione e comunque disconoscendolo, rimpiazzandolo con atti (qualunque) del procedimento, finanche postulando autoimputazione (abbattuto il monopolio pubblicoministeriale dell’esercizio della azione penale).
Illegittima inoltre perché intrisa delle invalidità, sub 1 ss, affettanti l’atto che dichiara valido (oltre che affetta, nella motivazione, da illogicità giuridica).
4.3.1. Se ne chiede la riforma, con annullamento degli atti del processo (tutti) dipendenti da, e consecutivi a, essa (fino alla sentenza).

Permanenza (del reato) policrona

4.4 Quanto all’ultimo periodo: sottolineato inoltre che la locuzione tuttora permanente faccia riferimento agli ultimi episodi contestati e indicati a integrazione di querela sporta dalla persona offesa; non potendosi ipotizzare la forma permanente per un reato come quello contestato necessariamente abituale; evidenziato infine che la contestazione di un reato in forma permanente piuttosto che abituale non possa determinare alcuna nullità in ragione del principio di tassatività; ex art. 177 rigetta tutte le eccezione e dispone procedersi oltre.

Ora:
mentre sarà discussa più avanti la natura del reato, si evidenzia che l’eccezione non attenne (se non incidentalmente) la natura del reato, bensì la sua datazione (e locazione) che mancando totalmente rispetto al fatto (del quale l’imputazione indicava il tempo dell’accertamento, non della commissione), era presente in vece rispetto alla sua permanenza, ma, da un lato, in modo inafferrabile, datandosi rispetto “alla attualità”, ogni giorno quindi il processo fosse trattato, da altro in modo contraddittorio, alla datazione della permanenza) che ne faceva l’atto ex art 415 bis cpp e che ne faceva, diversamente l’atto ex art 429 cpp: onde tra atti del processo nello stesso momento datavano diversamente (quanto a permanenza) il reato: con aggravio della indeterminatezza temporale eccepita (e di cui sopra). Il riferimento al reato abituale fu fatto per dire che, quel tipo di reato (così figurato correntemente) era stato temporizzato come se fosse permanente: ma pur se fosse stato reato permanente, anche la sua datazione sarebbe mancata, mancando la data della sua realizzazione, cioè dell’avvio dello stato di consumazione, della permanenza. Non fu affatto eccepita, quindi, la nullità di alcunché per essere stato qualificato permanente un reato abituale: nullità in effetti inesistente, indeducibile in mancanza della previsione e, ex art 177 (richiamato dalla ordinanza).
4.4.1 La quale quindi ha completamente mancato la motivazione in punto, con seguente sua nullità già per ciò, indipendente dalla nullità derivatale dallo stato temporolocale della imputazione. Si chiede che siano dichiarate.

A.2 Gli effetti della l’imputazione diffusa in qualunque atto del procedimento, perfino quello inconoscibile, inattingibile istruttoriamente, dal giudice.

1. La deliberata, dalla ordinanza, ipostasi della imputazione nella completa indeterminatezza, e il suo discioglimento negli atti del procedimento quali le querele, ha prodotto i suoi effetti: ha permesso l’uso (accusatorio) dei loro contenuti quali contenuti della imputazione. Pur se, per di più, fossero in contrasto con l’(embrione di) imputazione generato dal titolare della azione penale. L’oggetto della cognizione della istruzione della decisione processuali, l’imputazione, disseminato nella congerie degli atti, è stato liberato, rimesso alla discrezione ricognitiva del giudicante, ad ogni sua determinazione.
Pietro Diaz

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