Sepoltura di ogni elemento giuridico, soggettivo ed oggettivo, dell’illecito colposo omissivo. Incolpazione personale di eventi naturali imprevedibili incontrollabili inarrestabili. E comunque di eventi dalle cause antecedenti o concomitanti l’infanzia stessa degli accusati. Magismo giudiziario

di Pietro Diaz

IMPUTATI
In ordine ai seguenti reati:
a. del reato di cui agli art 113, 434, 439, 449, 589 c.p., perché, A, S, B, M, C, V, U e T, in cooperazione tra loro, ognuno nell’esercizio delle rispettive funzioni (sotto ndr) indicate, contribuivano a cagionare per colpa l’esondazione dì alcuni dei principali rii, che attraversano la città di Olbia, denominati Rio G e Rio S, cooperando nella causazione dei decessi per annegamento di M, R, C, M e dei due bambini G ed  M.
I dirigenti e assessori del Comune di O  sopra indicati, con imperizia e negligenza autorizzavano la progettazione e permettevano la realizzazione delle opere di sistemazione idraulica del Rio S nonostante l’inadeguatezza dell’alveo, inoltre autorizzavano e lasciavano eseguire le modifiche ai ponticelli lungo il rio U N in assenza di un accurato studio idrologico ed idraulico riguardante la stima delle portate di piena defluenti nel rio e la sezione idrica necessaria a garantire il regolare deflusso delle acque.
L’Ing. S, dirigente del Settore Tecnico fino al 31 dicembre.., con imperizia e negligenza ometteva di programmare ed installare degli strumenti idonei per la messa in sicurezza del canale dì Via B, nella fattispecie ometteva di installare una idonea barriera o parapetto di protezione tra il ciglio superiore del canale denominato rio de T e la limitrofa Via B, la cui presenza avrebbe evitato la caduta dell’autovettura con a bordo C e la piccola G decedute all’interno dell’abitacolo per annegamento.
L’ing. U e Geom M entrambi R.U.P. del Comune di O per quanto attiene i “Lavori di sistemazione idraulica del rio S in cooperazione con gli ingegneri S e V rispettivamente, tecnico progettista direttore dei lavori di tombamento e collaudatore dei ‘‘Lavori di sistemazione idraulica del rio S”, consideravano, per la realizzazione delle opere uno smaltimento del deflusso delle acque di una portata massima con periodo di ritorno di circa 10 anni e quindi insufficienti a contenere piene appena maggiori determinando un inadeguata officiosità idraulica del rio e quindi l’esondazione del  novembre . In particolare, con imperizia e negligenza effettuavano la progettazione e la realizzazione delle modifiche ai ponticelli lungo il rio U N in assenza di un accurato studio idrologico ed idraulico riguardante là stima delle portate di piena defluenti nel rio e la sezione idrica necessaria a garantire il regolare deflusso delle acque, in quanto l’analisi idraulica ha evidenziato la massima portata transitabile (officiosità) delle luci dell’attraversamento pari a 9 metri cubi al secondo a differenza dell’analisi idrologica del 18 novembre… che presentava un valore di superamento pari a 42 metri cubi al secondo, determinando così la piena improvvisa che ha travolto  M ed il figlio E M dei quali cagionava il decesso per annegamento.
Gli assessori comunali Àvv, C e Avv. B, a seguito della comunicazione inviata in data 14.12. – prot. … – dall’allora dirigente del settore Urbanistica del Comune di O, con la quale venivano evidenziati gli elaborati relativi a: Studio generale per l’adeguamento del Piano Urbanistico Comunale al Piano Stralcio per l’assetto Idrogeologico e Studio relativo all’assetto ambientale e Paesaggistico, omettevano di prendere in esame il suddetto studio al fine di dotarsi di uno strumento di maggior dettaglio che contenesse un’analisi dettagliata delie aree a pericolosità idraulica presentì nel territorio comunale e la ridefinizione dei livelli di pericolosità e di rischio idrogeologico.
L/ing, A, attuale dirigente del settore Urbanistica subentrato nel corso dell’anno 2012, ometteva di sollecitare la parte politica affinchè lo Studio di adeguamento del Piano Urbanistico Comunale al Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico fosse sottoposto all’ esame degli organi collegiali regionali che governavano il territorio.
L’Ingegnere T affidatario dei Comune di Olbia dall’anno 206 all’anno 213 degli incarichi relativi la pianificazione delle scelte rivolte alla perimetrazione del territorio, alla valutazione del rischio sotto il profilo della pericolosità idraulica e all’adozione delle misure di salvaguardia da porre a protezione della popolazione e delle infrastrutture, nella redazione, del Piano Stralcio delle Fasce Fluviali del Comune di Olbia, non rilevava ne eccepiva la mancanza dell’analisi di rischio idraulico dei rii G e S, rendendo di fatto lo studio incompleto, studio che avrebbe costituito un approfondimento ed un’integrazione necessaria alla redazione del Piano di Assetto Idrogeologico, che è lo strumento per la delimitazione delle fasce fluviali, funzionale a consentire, attraverso la programmazione di azioni – opere, vincoli, direttive – il conseguimento di un assetto fisico del corso d’acqua compatibile con la sicurezza idraulica, l’uso della risorsa idrica, l’uso del suolo e la salvaguardia delle componenti naturali e ambientali.
In O in località Via B, Via L e Via R il 18 novembre.
In T in località P  novembre.
b. P.  del reato di cui agli art, 589 c.p., quale geometra progettista del fabbricato di Via R, per negligenza e imperizia non progettava una idonea protezione laterale dei gradini e un corrimano esterno della scala che collega al piano superiore, l’appartamento al piano terra abitato da M, la quale, in occasione dell’alluvione del 18.11.2013 del suo appartamento, non riusciva a salire le scale per mettersi in salvo, ma veniva travolta dalle acque senza potersi aggrappare ad un corrimano o alla protezione della scala.
In O in località Via R 18 novembre .

1.     l’”avviso di conclusione delle indagini preliminari”, del procedimento in epigrafe, sul reato di cooperazione colposa, elenca dieci indagati, e ne espone le rispettive qualità funzionali all’interno della Pubblica Amministrazione e di vari suoi Settori nel Comune di Olbia:
1.1     implicando che, esse, anche in insieme cooperativo ex art 113 cp, sarebbero state l’origine, e la condizione, della ascrizione delle condotte che avrebbero cagionato gli eventi letali del reato in art 589 cp. Sarebbero state, quindi,  la condizione della ascrizione di questi;
1.2     affermando, inoltre, che, le condotte,  sarebbero state di omissione (non di azione), “omissive” (vd sopra in epigrafe);
1.3     e che, le omissioni, sarebbero consistite:
-di “imperizia e negligenza (perchè) permettevano la progettazione e la realizzazione delle modifiche ai ponticelli lungo…in assenza di un accurato studio…determinando così la piena che ha travolto.. .(e che)  cagionava il decesso per annegamento….”;
-di “imperizia e negligenza (perchè non) installa(vano) una idonea barriera o parapetto di protezione tra il ciglio superiore del canale…, la cui presenza avrebbe evitato la caduta della autovettura con a bordo…(e il) dece(sso degli occupanti)”;
orbene, se la omissione (quale condotta tipica del reato) non adempie ad un dovere di azione intestato all’omittente:
2.     come,     a ciascuno degli indagati, ed al loro insieme cooperativo, come a ciascuna delle loro qualità funzionali ed al loro insieme cooperativo, sopra indicati, si sarebbe intestato quel dovere, è taciuto;
2.1 ma se il dovere non è intestato, nemmeno il suo inadempimento è intestato; per ciò:
– è inaffermabile che ciascuno degli indagati abbia commesso l’omissione;
– è inaffermabile che l’insieme cooperativo degli indagati abbia commesso l’omissione (sia che, il dovere, fosse il medesimo, sia che non lo fosse, purchè inadempiuto da omissione causante al medesimo modo l’evento medio e finale: su ciò vd dopo);
2.2 è quindi inaffermabile che ciascuno degli indagati e che l’insieme cooperativo di essi, abbia commesso il reato;
d’altronde, anche
3.     quando, a ciascuno degli indagati, ed al loro insieme cooperativo, quando a ciascuna delle loro qualità funzionali ed al loro insieme cooperativo, si sarebbe intestato quel dovere, è taciuto;
3.1 e taciuto quando, il dovere si sarebbe intestato, è taciuto quando, esso, sarebbe stato inadempiuto, cioè, quando l’omissione sarebbe  stata commessa, da ciascuno degli indagati e dal loro insieme cooperativo;
3.1.1 cioè, è taciuto il “tempo del commesso delitto”, essenziale a qualunque enunciazione-contestazione del fatto di reato (nonché alla efficienza di parti innumerevoli del diritto penale e processuale…);
– mancando esse,   è inefficace o nullo l’atto processuale (l’”avviso” in esame) che dovrebbe averle (“inefficace” quale atto propulsivo d’altri, presupponenti formalmente esso, poiché difforme dal rispettivo modello legale, “nullo” perchè trasgressivo di diritti della difesa, come di doveri della accusa, ex artt 415 bis 2, 178.1 b) c) cpp);
3.1.2 mancando esse, peraltro, nel caso di specie erompe l’assurdo, giacchè ( per esempio fra i tanti):
se doveri di azione, loro inadempimento, relative omissioni sarebbero (anche) anteriori all’anno 2011 (vd accusa a Ing S), l’ing. A, allora, era privo della qualità funzionale attribuitagli (la assume a febbraio 20012), cioè, neppure ipoteticamente intestatario o inadempitario di quei doveri;
3.2 è, quindi, inaffermabile che, egli, solo o in insieme cooperativo, abbia commesso il reato;
d’altronde anche
4.    come, ciascuno degli indagati e il loro insieme cooperativo avrebbero inadempiuto il dovere di azione omettendola, è taciuto;
4.1    ciascuno l’avrebbe omessa con “imperizia e negligenza”:
ma se, queste, designano (in negativo, non altro che) generi di condotte incaute, in attesa di specie che le concretino (imperizia per inadempimento di una regola particolare, scientifica tecnica d’arte…negligenza per inadempimento di una regola particolare usuale… esse condotte, inoltre, locate nel tempo e nello spazio), allora:
come, ciascuno degli indagati, avrebbe inadempiuto al dovere di azione, omettendola, è taciuto;
4.1.1    è quindi inaffermabile che, egli, abbia commesso il fatto (anzi, che il fatto di lui sussista);
4.2     mentre del loro insieme cooperativo, come, questo, avrebbe omesso l’azione (adempitiva del dovere), tutto è taciuto, anche il richiamo ai “generi” (della imperizia e della negligenza) delle incautele delle condotte;
4.2 1 è, quindi, (a fortiori) inaffermabile che, esso, abbia commesso il fatto (anzi, che il fatto d’esso sussista);
4.3 peraltro, se l’”avviso” non ne avesse taciuto, avrebbe dovuto dire, anche, come, la condotta di ciascuno degli indagati si sarebbe posta in contatto, e avrebbe interagito, con le altre: come, essa, avrebbe cooperato, per la ascrizione collettiva (degli eventi, medio e finale, vd dopo) del reato, passante necessariamente per quella individuale;
4.3.1 è, quindi, inaffermabile che l’insieme degli indagati abbia cooperato alla integrazione del fatto, che il fatto d’esso sussista;
d’altronde anche
5.    per quale causa, ciascuno degli indagati, il loro insieme cooperativo, avrebbero cagionato gli eventi finali (letali) e, medi, di “esondazione” e di “piena” (vd ancora “avviso”), è taciuto;
5.1    non solo perchè, taciuto il tempo e il modo dell’inadempimento, della omissione della azione cautelativa, a fortiori è taciuto per quale causa, essa, avrebbe cagionato (non avrebbe impedito che evenissero) gli eventi (medi) “di esondazione” , di “piena”, e gli eventi (finali) letali;
5.2     ma anche perchè è (inoltre) taciuta la “regolarità”, della successione causale degli eventi medi (predetti) dalle condotte individuali e dal loro insieme; è taciuta la “tipicità” del loro rapporto, elemento (normativo e materiale) costitutivo di ogni illecito colposo e della sua enunciazione- contestazione (ogni specie, di incautela, dei generi della negligenza della imprudenza della imperizia, della cd “colpa generica”, o del genere della inosservanza di leggi regolamenti ordini o discipline, cd “colpa specifica”, ex art 43.3 cp, d’altronde, cagiona, o minaccia di cagionare, una serie, di eventi, limitata dalla omogeneità intrinseca ed immancabile della causa e dell’effetto, ed è essa la base e l’origine della “regolarità”, della “tipicità”, suddette. Ogni evento fuori serie sarebbe incausato, da esse (per principio, etiologico e giuridico, avrebbe altre cause );
5.3     e perchè è (inoltre) taciuta la “regolarità”, della successione causale degli eventi finali (predetti) dalle condotte individuali e dal loro insieme, la “tipicità” del loro rapporto, elemento (normativo e materiale) costitutivo di ogni illecito colposo e della sua enunciazione-contestazione ( per le ragioni poc’anzi illustrate in parentesi);
5.4     e perchè, infine, è taciuta la “regolarità”, della successione causale fra gli eventi predetti, medi e finali, la “tipicità” del loro rapporto, a fortiori imponentesi per la (tendenziale in concreto) eterogeneità intrinseca della causa e dell’effetto, la (tendenziale in concreto) estraneità dell’evento finale alla serie causabile dall’evento medio: elemento (normativo e materiale) costitutivo di ogni illecito colposo e della sua enunciazione-contestazione (per le ragioni poc’anzi illustrate in parentesi);
5.5     è, quindi, inaffermabile (giuridicamente) la sussistenza del fatto (o che il fatto costituisca reato, secondo altra visione della formula assolutoria pertinente al caso di mancanza del rapporto di causalità fra la condotta e l’evento);
6.     peraltro, è completamente omessa ogni analisi di causalità alternative, “preesistenti simultanee o sopravvenute”, “da sole sufficienti a determinare l’evento” (art 41.1.2. cp), sia rispetto agli eventi medi (solo un esempio: eccezionalità ed ingovernabilità dei fattori causali della “esondazione” e della “piena” ), che rispetto agli eventi finali (solo un esempio: esposizione a rischio, mancanza di controllo del rischio, indebite, degli eventi, dai pazienti essi):
causalità alternative, componenti (negativamente) la causalità adottata, e, quindi, elementi della enunciazione-contestazione dei fatti;
6.1 è, quindi, inaffermabile (giuridicamente) la sussistenza del fatto (o che il fatto costituisca reato, secondo altra visione della formula assolutoria pertinente al caso di mancanza del rapporto di causalità fra la condotta e l’evento);
d’altronde infine
7. è completamente tralasciata ogni analisi delle possibilità, per le  causalità (delle azioni pretese e) omesse, di  prevenzione e di elusione degli eventi medi e finali sopra detti. Possibilità, peraltro,  da escludere assolutamente, giacchè esigenti  rimozione delle cause degli eventi  (e sostituzione con causalità contrarie), talmente strutturate da renderla irrealizzabile materialmente e irraggiungibile finanziariamente (dagli enti preposti). Per tutta la durata delle omissioni imputate.
7.1 è, quindi, inaffermabile (giuridicamente) la commissione del fatto.

 

Lascia un commento