Tentativo di omicidio, dolo alternativo e altro…

Fattispecie solo e tutta giurisprudenziale, anzichè legale, di tentativo di omicidio.
Sommersione da essa, per di più, della fattispecie solo e tutta giurisprudenziale, anziché legale, di lesione personale.
Scambio del dolo di questa col dolo di quella, o confusione d’essi.
Uso strategico, non logico, del “dolo alternativo”.
Esclusione della desistenza mediante abbreviazione a piacere della serie concreta degli atti di “tentativo di omicidio”

Da un ricorso per Cassazione avverso sentenza di Corte di Appello di Cagliari Sezione distaccata di Sassari

Sulla fattispecie di delitto di omicidio tentato

1. la sentenza che si impugna (pag. 7) ritiene che: “…la nozione di tentativo proposta dalla difesa, tanto nell’atto di appello quanto nelle conclusioni rassegnate in udienza, non risulta conforme agli insegnamenti della giurisprudenza di legittimità”;
1.1. non è inopportuno notare fin d’ora, per antivedere il tragitto giuridico della sentenza, che la conformità, della “nozione di tentativo proposta dalla difesa”, alla legge penale del tentativo di delitto di omicidio, pare fuoriuscire già programmaticamente dall’orbita cognitiva della sentenza, come se essa, sentenza,  non fosse anzitutto, prima che ad altro, sottoposta alla legge, ed alla scienza giuridica interpretativa d’essa;
2. e di fatti:  “Elementi inscindibili per la configurazione del tentativo sono dunque, una condotta, di tipo commissivo od omissivo, che sia astrattamente idonea a cagionare la verificazione dell’evento…” (pag. 7); ed ancora: “Sotto il profilo dell’idoneità della condotta, deve ulteriormente precisarsi come, ai fini della configurabilità del delitto tentato, l’art. 56 c.p. richieda un’idoneità necessariamente astratta e non concreta, giacché diversamente da quanto sostenuto dalla Difesa, pur essendo oggetto di valutazione a posteriori, la condotta deve essere sempre analizzata con prognosi ex ante ossia sotto il profilo della sua potenzialità a realizzare o meno un determinato evento…” (pag. 7);
2.1 ora già nelle espressioni utilizzate sparisce la formulazione giuridica del delitto tentato, con ovvie implicazioni sulla formulazione scientifica, che può essere tale solo in quanto agganciata alla prima.
Condotta”: cioè, se il tentativo è composto di “atti”?
Condotta “astrattamente idonea”: cioè, se l’idoneità è predicato degli atti non della condotta?
Astrattamente idonea”: cioè, se gli atti necessariamente convertono mezzi in attività, necessariamente concretizzante l’esito della conversione?
E inoltre, che fine ha fatto, nelle suddette espressioni del tentativo di delitto in  sentenza,   la direzione non equivoca degli atti a commettere il delitto, indubitabile  fattore (oggettivo sebbene soggettivabile, vd dopo) di ulteriore concrezione d’essi?
Insomma la sentenza riformula legislativamente il tentativo di delitto, e pro domo sua…?
E cosi riformula come reato di pericolo astratto il reato di pericolo concreto, per di più, in art 56 cp,  svolgente funzione  paradigmatica di ogni altro del genere?Riformula il delitto tentato come delitto di attentato?
Se nemmeno lo avverte e avanza imperturbata nella digressione dalla legge penale della fattispecie di delitto tentato, neppure giusdice, dice di qualunque cosa ma non certo del giuspenale di specie.
Tanto che non è neppure “astrattamente idonea” a considerare lo scolastico (quanto risolutivo in tema di  concretezza degli elementi del delitto tentato come tipizzati) esempio dello spillo, mezzo astrattamente inidoneo a cagionare la morte di un uomo ma atto concretamente idoneo allorché la vittima presa di mira sia affetta da malattia emofiliaca.
2.2. dunque idoneità in concreto, degli atti- diretti in modo non equivoco a commettere il delitto-.
Certo ex ante, perché è nella fase genetica degli atti di tentativo che la loro idoneità può esordire. E perchè non può darsi idoneitàex post che non fosse stata ex ante (salve variazioni essenziali del tragitto causale degli atti, cioè variazioni del tipo degli atti).
D’altronde la sentenza medesima, allorchè chiede potenzialità (della condotta) a realizzare o meno un determinato evento…” (pag. 7), postula accertamento prognostico, ex ante,  concreto (dovendo essere positivo o negativo).
3. gli elementi di fatto forniti dal fascicolo delle indagini (nell’instaurato giudizio abbreviato) evidenziano un episodio di aggressione fisica ai danni della p.o. che riporterebbe delle lesioni (delle quali, peraltro, nessuno ha mai potuto vedere documenti di esami strumentali quali radiografie, ecografie, tac, assenti in atti), nel corso del quale N… avrebbe utilizzato mezzi di peso e dimensioni comunque inadatti a porre in concreto pericolo la vita della p.o. che, difatti, appariva “fin dall’arrivo dei primi soccorsi e poi durante i controlli clinici presso il nosocomio di Sassari, sempre vigile e ben orientata nello spazio, non mostrando in nessuna circostanza segni di cedimento fisico tali da far presagire un imminente pericolo per la sua sopravvivenza” (come riportato anche in sentenza, pag. 8), nonostante la pluralità delle lesioni da pluralità dei colpi.
3.1. Ebbene è proprio l’esclusione concreta del pericolo di vita, con seguente esclusione della possibilità (stessa, prima della probabilità) di morte, a dire che mezzi e (loro messa in) atti non potevano cagionarla. A dire che gli atti concreti ed espressi dal fatto specifico erano inidonei a cagionarla. Cioè inidonei ad uccidere, a commettere delitto di omicidio (oltre che, anche per ciò, non diretti in modo non equivoco alla commissione d’esso).
Ed è dunque a causa della fenomenologia del concreto, che la sentenza si rifugia nell’astratto. Ma così facendo, oltre che (mostrando pregiudizio condannatorio) violare il principio giuridico di concretezza della idoneità degli atti del  tentativo, ha  violato  quello di motivazione del fatto alla stregua delle sue risultanze, quella sopra richiamata). Cui per ciò la motivazione contraddice, ad un tempo mancando a sé stessa.

Sulla fattispecie di delitto di lesioni

3.2 Peraltro, avendo davanti sé quel fatto, accingendosi alla sua sussunzione alla fattispecie inerente, essa, evocante (genericamente) una “condotta”, non avrebbe potuto non cogliere,  al più presto, altro che  una azione causalmente seguita da evento di lesione, animati  ipsa re  dall’elemento psicologico pertinente, il dolo. E non avrebbe potuto che dichiararlo.
Quindi, la sentenza  ha riformulato  la legge  del delitto di tentato omicidio (vd sopra) e  quella del delitto consumato di  lesioni. Al punto da avere fuso questa in quella, e irreversibilmente per la categoricità dei suoi enunciati. Ovviamente riformulando e fondendo i fatti di reato relativi. Con evasione inusitata dal metodo e dal merito della cognizione penale.

Sul dolo di tentativo di delitto di omicidio e di delitto di lesioni

4. “…indici rivelatori della idoneità degli atti a cagionare la morte della vittima sotto il profilo oggettivo oltre che, sotto il profilo soggettivo, della sussistenza di una volontà dolosa dell’agente alternativamente diretta in modo inequivoco a cagionare la morte o gravi lesioni alla p.o.” (pag. 8); inoltre: “Con riferimento all’elemento soggettivo, erra la Difesa nel ritenere come il dolo diretto alternativo, così come sopra ricostruito dagli elementi oggettivi della condotta, debba escludere la configurabilità del delitto tentato per carenza di direzione non equivoca degli atti al compimento del delitto. Ed invero, secondo la valutazione più garantista di tali atti, l’agente ha posto in essere la condotta penalmente rilevante non già accettando il rischio di cagionare la morte della persona offesa (dolo eventuale)…ma al preciso scopo di cagionare-alternativamente tra loro ma con lo stesso grado di probabilità-lesioni gravi o la morte della p.o. rappresentati entrambi gli eventi come effetti altamente probabili se non addirittura certi della condotta criminosa (dolo alternativo e diretto)”(pagg. 8-9); infine: “Dolo che, è bene ribadirlo, si distingue nettamente…dal dolo intenzionale, in relazione al quale non è stata raggiunta la prova al di là di ogni ragionevole dubbio, ed in tal senso-e solo in tal senso-divendosi concordare con la tesi difensiva, altrimenti priva di pregio e comunque non idonea a fondare una riforma, ancorché parziale, di tale punto della sentenza appellata” (pag. 9);
4.1. le sottolineature evidenziano come il dolo del delitto tentato che sarebbe stato accertato in specie, prenderebbe di mira più eventi (almeno due) definiti (in sentenza) come alternativi nella loro (pari) probabilità di verificazione definita anche come alta probabilità.
Ma la direzione degli atti a più eventi alternativi e con pari probabilità di verificazione (il che implica che gli atti siano parimenti idonei, e come possano esserlo in rapporti a fatti materialmente e tipologicamente differenti è incomprensibile) come potrebbe non essere equivoca (per riflesso anche  lessicale della alternatività stessa)? E tale rispetto all’uno ed all’altro evento, rispetto all’uno ed all’altro fatto implicato dall’evento? Come potrebbe non essere equivoca, la direzione, sia, d’altronde, nella proiezione oggettiva che in quella soggettiva suo (riflesso)?
Se equivoca, ovviamente, manca un elemento del delitto tentato.
Le incongruenze logiche della applicazione del dolo alternativo al delitto tentato – distinto costantemente da dolo intenzionale escludente  ogni altro fino all’artificioso recupero di taluno di questi (mistificatorio del dolo eventuale), del dolo alternativo appunto- sorgono dalla sottrazione di questo al suo campo tradizionale, quello del dolo indeterminato (questo o quell’evento per esso pari sono, ma prima dell’evento) e che si determina con l’evento (qui determinatur ab exitu):
in avvio non si sa che dolo sia ma lo si sa in arrivo; solo allora il dolo è determinabile, perchè solo allora si determina.
Basta ciò per constatare che non determinandosi con l’evento il dolo del tentativo, esso non è determinabile  se non alla stregua degli elementi materiali che lo supportano. E poiché questi sono tutti inequivoci e inalternativi (lo è anche l’idoneità degli atti qual supporto materiale della loro direzione), il dolo non potrebbe che essere altrettale, intenzionale appunto, cioè del reo intento alla produzione di atti che commettano il delitto voluto e previsto come conseguenza d’essi.
4.1.1. dolo intenzionale che, peraltro,  la sentenza esclude: “Dolo che, è bene ribadirlo, si distingue nettamente…dal dolo intenzionale, in relazione al quale non è stata raggiunta la prova al di là di ogni ragionevole dubbio, ed in tal senso-e solo in tal senso-divendosi concordare con la tesi difensiva, altrimenti priva di pregio e comunque non idonea a fondare una riforma, ancorché parziale, di tale punto della sentenza appellata”.
4.2 sono quindi del tutto improprie tecnicamente locuzioni del tipo:
sussistenza di una volontà dolosa (sic)  dell’agente alternativamente diretta in modo inequivoco a cagionare la morte o gravi lesioni alla p.o.” (pag. 8); inoltre: “Con riferimento all’elemento soggettivo, erra la Difesa nel ritenere come il dolo diretto alternativo, così come sopra ricostruito dagli elementi oggettivi della condotta, debba escludere la configurabilità del delitto tentato per carenza di direzione non equivoca degli atti al compimento del delitto. Ed invero, secondo la valutazione più garantista (sic) di tali atti, l’agente ha posto in essere la condotta penalmente rilevante non già accettando il rischio di cagionare la morte della persona offesa (dolo eventuale)…ma al preciso scopo di cagionare-alternativamente tra loro ma con lo stesso grado di probabilità-lesioni gravi o la morte della p.o. rappresentati entrambi gli eventi come effetti altamente probabili se non addirittura certi della condotta criminosa (dolo alternativo e diretto)”;
4.3.peraltro, ciò che la difesa ha detto in discussione in tema, è quanto sopra esposto. Non pare che lo confutino i precedenti passi della sentenza.

Sulla desistenza

5. perchè possa sussistere la desistenza è necessario che ci si trovi davanti a un tentativo incompiuto. Senza che sia stata posta in essere la sequenza causale idonea a  generare l’evento morte. Nel caso di specie appare chiaro come gli atti da cui sarebbe potuta derivare la morte della persona offesa erano già stati tutti realizzati, colpi inferti ad una distanza molto ravvicinata…diretti in zone del corpo ove sono presenti organi vitali…azioni che se si fossero pienamente concretizzate negli effetti oggi solo ipotizzabili, sarebbero state capaci di provocare il decesso della donna (sentenza pg.9);
5.1 cioè, gli “atti” (che peraltro, come si è detto sub 3.2, hanno composto, formalmente e funzionalmente, l’azione causante tipicamente l’evento di lesione e si fermarono a questo, non andarono oltre e non cagionarono altro che questo, cioè un fatto reato di lesione), quegli atti, se fossero stati animati da intenzione omicida non avrebbero potuto inoltrarsi verso l’evento letale, approssimarsi vieppiù ad esso, precorrerlo vieppiù?
Donde è tratta (materialmente tecnicamente logicamente) l’illazione, che essi non avrebbero potuto essere più e altri?
Per ciò a quale stregua e su quale base il tentativo non sarebbe stato incompiuto?
E se incompiuto, perché non sarebbe stato volontariamente desistito?
5.2 D’altra parte, se la desistenza è circostanza di esclusione della pena da affermarsi anche se dubbia, se solo probabile o possibile ex art. 530.3 cpp,, come ha potuto la sentenza escluderla?
5.3 E comunque, le “azioni non si furono pienamente concretizzate negli effetti…. e non furono incapaci di provocare il decesso della donna”, anzichennò (come con motivazione contraddittoria delle risultanze la sentenza sostiene)?
E non mostrarono per ciò l’idoneità degli atti componenti esse a cagionare la morte (atti quindi pienamente passibili di desistenza)?
Pietro Diaz

Lascia un commento