Un caso di calunnia per minaccia

PROVA DIRETTA E CONTRARIA IN MATERIA DI CALUNNIA, LORO OGGETTI, ONERI, STANDARD. RISULTATI DI PROVA. TRAVISAMENTI FRAINTENDIMENTI AGGIRAMENTI INADEGUATEZZE DELLA GIURISPRUDENZA.

Da una memoria ex art 121 cpp a sostegno di un atto di appello

1. L’oggetto della prova diretta.
Se il fatto di calunnia (verbale) consiste della incolpazione di alcuno di un reato di cui egli sia “innocente”,  l’oggetto della prova diretta (accusatoria e condannatoria) è:
la insussistenza del fatto, oppure
la non commissione del fatto dall’incolpato, oppure
la non costituzione di reato dal fatto (per le ragioni e oggettive e soggettive che la formula implica), oppure
l’accompagnamento del fatto da circostanze di esclusione della pena (oggettive o soggettive).
Mentre va esclusa, dall’oggetto in questione, la conformità del fatto incolpato ad una previsione di legge incriminatrice, giacchè in questo caso l’incolpazione innescherebbe un reato impossibile per inesistenza dell’oggetto (art 49.2 cp).
(Ovviamente è oggetto della prova diretta anche) il mezzo della incolpazione, la denunzia, la querela, la richiesta, l’istanza, anche esso elemento costitutivo del (la condotta del) reato.
2. L’oggetto della prova contraria diretta
Esso corrisponde a quello sopra esposto, invertito ovviamente (fatto sussiste, l’incolpato lo ha commesso, il fatto costituisce reato, il fatto non è stato accompagnato da circostanze oggettive o soggettive di esclusione della pena; l’incolpazione non è avvenuta mediante presentazione di denunzia, querela,  richiesta, istanza).
3. Il grado della prova diretta in genere e in specie
La prova diretta accusatoria è  condannatoria ex 533 cpp quando, in sé o per interazione della prova contraria,  ex art 530.1 cpp, non evidenzi  le varie ipotesi dell’oggetto della prova contraria  sub 2;  o  non evidenzi, ex art. 530.2 cpp, che è mancante o è insufficiente o è contraddittoria rispetto alle varie ipotesi dell’oggetto della prova diretta sub 1. E quanto all’accompagnamento del  fatto da circostanze di esclusione della pena (la cui negazione basasse l’accusa di calunnia), è condannatoria solo se essa le escluda, giacchè negli altri due casi di prova diretta insufficiente o contraddittoria, varrebbe la regola di giudizio in art. 530.3 cpp, per la quale le circostanze di esclusione della pena  si suppongono quando siano incerte).
E secondo la terminologia in art 533 cpp novellato (art 5 L.46/2006), quando evidenzi che, rispetto all’oggetto della prova diretta sub 1, sia andata “al di là di ogni ragionevole dubbio”. In proposito va tuttavia notato che il grado, della prova diretta, risultante dalla dicitura della novella, in effetti è inferiore al grado segnato dalla prova diretta in art 530.2. nelle due ipotesi della prova insufficiente o contraddittoria. Giacchè questa potrebbe aversi anche nel dubbio irragionevole (“irragionevolezza” del dubbio è scientificità della insufficienza o della contraddittorietà della prova, quando la ragione scientifica sormonti la ragionevolezza comune o parascientifica, sono compatibili).
3.1  Il grado della prova contraria in genere e in specie
La prova contraria difensiva è assolutoria ex art 530 cpp quando evidenzi ex art 530.1 cit  le varie ipotesi dell’oggetto della prova contraria sub 2; o evidenzi l’insufficienza o la contraddittorietà della prova diretta (o che questa non è andata “al di là di ogni ragionevole dubbio” ex art 533 cpp,  rispetto alle varie ipotesi dell’oggetto di questa sub 1..
E quanto all’accompagnamento del  fatto da circostanze di esclusione della pena (la cui negazione  basasse l’accusa di calunnia), quando evidenzi ex art 530.1 cit  la relativa ipotesi dell’oggetto della prova contraria sub 2; o evidenzi sulla stessa l’insufficienza o la contraddittorietà della prova diretta (valendo la regola di giudizio in art. 530.3 cpp, per la quale le circostanze di esclusione della pena  si suppongono quando siano incerte).
4. L’onere della prova  diretta ed il suo oggetto in specie
Onerato della prova dell’oggetto sub 1,  e in particolare di quello sopra indicato,  è l’organo pubblico e quello privato dell’accusa. Quando l’onere non sia eseguito, opera la regola  di giudizio in art 530.2 cit. Quando sia eseguito, nel grado della  prova diretta oltre quello delle due ipotesi della sua insufficienza o contraddittorietà, o, almeno, nel grado “al di là di ogni ragionevole dubbio” in art 533 cpp, opera la regola di giudizio qui prevista.
Oggetto della prova diretta di specie era la insussistenza del fatto incolpato e che la incolpazione costituisce reato):
Ciò premesso:
4.1 Nella specie hanno agito sia la prova diretta (di genere personale orale: testimoni) ad opera del suo onerato, sia la prova contraria (di genere personale orale; esame dell’imputato) ad opera del suo onerato, sia la prova “terza”, “del giudice” ad opera di una perizia che ha enucleato il contenuto di un documento sonoro rappresentativo degli elementi della situazione fattuale.
Premesso inoltre
4.2 Che la prova (personale orale) testimoniale è rappresentativa (all’opposto  di quanto profilato in art 530.2 cit. rispetto alle due ipotesi  sopra indicate della insufficienza e della contraddittorietà della prova) in modo certo, “oltre ogni ragionevole dubbio”,  di ognuno dei profili dell’oggetto della prova diretta sopra esposto. Cioè essa immediatamente, senza necessità di mediazione logica, nel suo “risultato di prova” (artt 192.1, 546.1 e) cpp1), esprime il fatto di cui sia chiamata a dire. La prova testimoniale d’altronde è detta “storica” perchè istoria, raffigura “iconicamente” il suo oggetto. E in ciò differisce dalla prova “logica”, che porta all’oggetto, al  fatto di cui sia chiamata a dire, al proprio “risultato, compiendo una  desunzione logica (art. 192.2 cpp) da una premessa minore attraverso l’applicazione ad essa di una premessa maggiore.
Tutto ciò premesso
5.Le prove dirette  testimoniali di specie:
5.1 D. nelle pagine 19 e 20 del verbale di udienza (Vds. All. 1 l_pagg. 19 e 20 verbale udienza…), alla domanda del P.M. “Lei si ricorda queste frasi che le disse la B per chiederle di fare allontanare il signor A, c’era un tono minaccioso?’\  risponde: “Non ricordo”: alla domanda del P.M, “Ricorda se ha fatto riferimento ad armi?”,  risponde “Non me lo ricordo”, prosegue il P.M. “Cioè se il fatto che avesse armi in casa potesse essere collegato…” risponde “Non me lo ricordo perché c’era molto trambusto, molte persone che parlavano accavallare l’una all’altra”. chiede il P.M. “Non si ricorda che cosa gli ha detto o esclude che possa aver fatto riferimento ad armi?”, i risponde “‘Non mi ricordo cos’ha detto e neanche se abbia fatto riferimento ad armi“: il P.M. prosegue facendo presente al D quanto dallo stesso affermato in sede di sommarie informazioni “Le venne chiesto: Invitava il signor A. ad andare vìa e chiedeva agli agenti di Polizia l’allontanamento dello stesso perché vi erano armi in casa? Lei risponde: Non  ricordo nulla dì tutto ciò e ripeto che la signora fin dalle prime fasi si era dimostrata collaborativa. Non ricorda cosa gli ha detto la signora o non ricorda che sì fosse parlato dì armi?”, il teste risponde ‘Non ricordo innanzitutto le frasi esatte della signora B, ma anche questa storia delle armi non me la ricordo (osserva l’appellante: Sì tratta dì una. serie: di “non ricordo” pronunciati dal testimone D, ben sei….perciò: non è chiaro sulla base di quale logica, il primo giudice affermi che’ dalla stessa,, emerge che la frase incriminata non è stata pronunciata : pag. 6 sentenza, appellata).
Ora
Se il testimone non ricorda il fatto per cui è interpellato non ne dice. Se non ne dice non lo rappresenta. Se non lo rappresenta egli non esplica la funzione di (mezzo) di prova rappresentativa. Tale è il risultato (art 192.1 cit, art 546.1 e) cpp) completamente  negativo dell’attesa della prova.  L’ascrizione al testimone di un risultato di prova inverso o diverso da quello emerso è manifestamente illogica, e illegittima perché travisa il risultato effettivo. (quel)La  prova è mancante e innesca la regola di giudizio art 530.2 cpp. ben opposta a quella in art 533 cpp.
5.2 F : ”Mi pare molto improbabile che l’A. possa aver udito simili frasi‘, anche perché quando la signora B è uscita, dalia sua casa è rimasta, all’interno del cortile, mentre l’A. si trovava  in strada a molti metri di distanza’’.. A tal riguardo il F risponde “Perché mi era stato  chiesto se era possibile che l’A avesse sentito qualcosa? (Vds., All. 17_pagg. 8 e 9 verbale dì udienza db! …). Osserva l’appellante: Peraltro é lo stesso F ad affermare che l’ A. si trovava davanti all’ingresso del cortile della proprietà M — B” (Vds. All. 18_pag. 4 verbale di udienza….).
Ora
Il testimone non dice del fatto su cui è interpellato direttamente. Dunque  non esplica la funzione rappresentativa del  mezzo di prova che incarna.
Ne dice indirettamente, soffermandosi  sulla impossibilità (a suo avviso) che la minaccia potesse essere udita da A (impossibilità peraltro insussistente, per le ragioni di cui all’atto di appello), Ma se  il rilievo “acustico” ha logicamente, a premessa la minaccia, con quel rilievo, col  suo complessivo dire, il testimone non la esclude. Cioè non ne adduce  l’insussistenza.
Quindi, dell’insussistenza del fatto, se la prova non fosse in ipotesi  mancante, sarebbe insufficiente – e se non fosse mancante sarebbe inoltre contraddittoria a prova contraria- vd dopo- .
Con seguente innesco della regola di giudizio in art 530.2 cit..
5.2.1 Peraltro, disatteso in ipotesi quanto tratto dal rilievo precedente, cioè ritenuto che il testimone abbia escluso la minaccia, l’esclusione, poiché indiretta, da un lato sarebbe indebolita dal modo di compierla in sé (per implicazione). Da altro lo sarebbe dalle note di inattendibilità soggettiva del testimone, evidenziate nella sua inclinazione a favorire  (e sfavorire sull’opposto versante) contro i fatti. (Come osservato dall’appellante): “A tal riguardo dovrebbe raffrontarsi quanto sopra affermato con il tentativo del F di sminuire h gravità della condotta del figlio della B. Significativo a tal riguardo è il fatto che all’udienza del…, quando è stato sentito il F, non era ancora stata, trascritta la registrazione fonografica, da cui si sentono: in maniera distinta e assolutamente comprensibile le gravi parole proferite ad alta, voce – ovvero ad urla dal F M nei confronti dell’A. Il tentativo del F di edulcorare l’accaduto rispetto a tale episodio; è significativo- dell’attendibilità dei teste, che, lo si ripete, non era a conoscenza, della sussistenza di una prova certa idonea a rappresentare i fatti come realmente avvenuti. Se il F ha senza ombra di dubbio, edulcorato, nel suo racconto in dibattimento, la. posizione del figlio della B, in base a quale logica si potrebbe invece escludere che il medesimo tentativo sia stato posto in essere anche in relazione al comportamento della B stessa?”
5.3 Dunque il risultato di prova dice e non dice dell’ insussistenza della minaccia. E’ ambiguo e tale condizione non è contestabile. Per ciò la prova,  ripetesi, se non fosse mancante sarebbe insufficiente.
Ma (ripetesi)  se il risultato non fosse ambiguo, se escludesse la minaccia, la sequenza espressiva d’esso sarebbe fortemente minata dai fattori, accertati, di inattendibiltà soggettiva del testimone. Oltre che, aggiungasi, minata internamente dalla sua composizione, fatta di apprezzamento personale (delle possibilità acustiche), proceduralmente inibito ex art 194. 3 cpp:
Onde la prova tornerebbe ad essere insufficiente. Con innesco della  regola di giudizio in art. 530.2 cpp..
5.3.1. Alla domanda della difesa “Ha sentito per caso o potuto apprezzare cosa riferisse l’’Ufficiale al dottor A?”,  risponde ‘‘Più che altro l’ufficiale Giudiziario gli diceva di allontanarsi e di andare via” (Vds. All. 23_pag. 8 verbale udienza….). Alla domanda della difesa ‘”Lei cosa ha percepito nella circostanza? Cioè qual era la sensazione che lei ha materialmente percepito?”, risponde “E beh, sicuramente come erano agitati qualcosa c’era”. La difesa prosegue ‘’Lo traduca in parole, ho capito che erano agitati” e L risponde “Non lo so, gli ha detto di andarsene che boh, non l o so” (Vds, All. 22).
Alla domanda della difesa “Anche la signora B diceva ai signor A. dì andarsene?” il L risponde “Di non avvicinarsi, quindi sicuramente gli ha detto di andarsene via, spostati da qui prima che succeda danno insomma” (Vds. All, 24_pag. 9 verbale di udienza….).
Alla domanda dell’avvocato di parte civile “ci ha detto che non è in grado di dire chi sia stato a parlare di armi, quindi non è in grado neanche di escludere che sia stato l’A a parlare di armi?” il teste risponde “No, l’A. era già spostato perché mi ha lasciato il posto’‘ (Vds. All. 25 jag. 15 verbale di udienza del 10 novembre 2014).
Ora
Anzitutto il testimone riferisce di tensioni e fermenti, del contesto e delle persone a varie e diverse ragioni lì presenti ed agenti, del tutto propizi, poichè altamente conflittuali, a suscitare la minaccia in questione. Essi potrebbero assumersi quali robusti indizi d’essa. corroborati d’altronde da una circostanza verificata e assai eloquente. Presso B, nella sua abitazione, stavano armi formalmente detenute da suoi familiari, di fatto esclusivamente da lei ed a sua disposizione.
Persuasivi indizi d’essa, peraltro, decisamente confermati dalla testimonianza in esame, ad esplicito tenore della quale, come da interlocuzione fra domanda (della parte civile) e risposta (del predetto):
qualcuno ha parlato di armi, certamente, benchè il testimone non sia in grado di dire chi ma tendendo ad escludere A.
Cioè, mediante questa prova diretta (dedotta dall’accusa) si produce il fenomeno (sopra cennato) di cui all’art. 530.1 cpp, per cui è affermata la sussistenza del fatto incolpato, la minaccia (la conseguente insussistenza del reato di calunnia).
Ma se ciò, benchè indubitabile, fosse dubitato, la prova diretta sarebbe in ogni caso insufficiente (a parte la sua contraddittorietà alla prova contraria: vd dopo) alla rappresentazione del fatto suo oggetto.
Con seguente innesco della regola di giudizio in art 530.2 cpp.
5.4 B. osserva l’appellante: “Sentita come testimone all’udienza…., da un lato, riferisce di avere detto quello cosa ci fa qui? ma se ne può anche andare da casa mìa, o te ne puoi anche andare, se ne può anche andare” (Vds. All. 14_pag. 5 verbale di udienza….), dall’altro, aña domanda del proprio avvocato se si fosse mai rivolta direttamente all’Ai” o ci avesse “in qualche modo parlato”, risponde assolutamente no, ho evitato di guardarlo71 (Vds. All, 15_pag. 8 verbale di udienza…..). Tale ultima affermazione da parte della B è evidentemente menzognera oltreché contraddittoria rispetto a quanto dalla stessa precedentemente affermato. Infatti dalla registrazione fonografica in atti e dalla sua trascrizione (Vds. All. 1) risulta pacificamente che la B si è rivolta direttamente all’ A contestando fortemente la sua presenza. Alla domanda del P.M. se lei (la B) sapesse il perché della presenza dell A durante il pignoramento, la B rispondeVeramente non ci faceva niente perché chi doveva fare il compito, cioè il Periti e le altre persone, penso che erano abbastanza, lui non ci faceva niente lì. al che sono stata meravigliata, cosa, ci faceva lui a casa mìa”.
5.4.1 dunque B per un verso è insofferente della presenza di A, per altro verso tenta di occultare l’insofferenza, perfino mentendo. Quando si ritenga da lei esclusa espressamente  la minaccia (non lo ritiene la sentenza p.1) : “La B continuava dicendo di avere visto l’imputato…e che aveva detto, senza urlare, che se ne poteva andare dalla sua abitazione, pur non ricordando con certezza le frasi pronunciate, e sentendo dire da qualcuno che lo stesso poteva assistere, negava…”, dovrebbe tuttavia ritenersi, essa, fortemente indiziata dalle affettività  della indicata situazione. Soprattutto alla stregua della caratterizzazione in senso fortemente causale (del proferimento della minaccia), fatta dal sentenza, onde:
A sul posto “rappresentava ai suoi occhi un comportamento irridente e provocatorio” (pag. 6 sentenza appellata). Per cui era “del tutto comprensìbile e giustificata la sua (di B ndr) richiesta volta all’allontanamento dell’imputato” (pag. 6 sentenza appellata).
Causale se non atta probatoriamente ad imporre la minaccia, certo atta a porre in dubbio la sua negazione. Atta quindi ad evidenziare l’insufficienza della prova diretta in punto, oltre che la sua contraddittorietà, sia agli elementi di fatto e  alle testimonianze sopra viste, che all’esame dell’imputato (di cui dopo),
Tanto più, come rilevato dall’appellante, alla luce della irresistibile spinta di B a tacere di avere minacciato, non solo a salvaguardia dell’esito del processo in corso, ma anche ad elusione di altro processo contro, per reato di minaccia.
E, anzi, è la  possibilità d’esso che impone di riscontrare la irritualità  della assunzione a testimone della predetta, per vizio  dell’origine. Di fatti:
querelata da A, non avrebbe potuto, B,  non essere processata, essendo l’azione penale obbligatoria, salva inazione ma per archiviazione demandata al giudice.
Cioè  B avrebbe potuto  essere  testimone solo dopo avere lasciato il suo processo (o perché definito nel merito o perché archiviato). Essere testimone, così,  sgusciando tra le maglie, di ammissione della testimonianza, ex artt. 197, 197 bis cpp..
Irritualità, perché trasgressiva di divieto espresso,  certo producente oggi inutilizzabilità della sua testimonianza. Ma producente anche (alternativamente) sua nullità (tuttora rilevabile e dichiarabile ex artt 179 180 cpp), perché esitante da vizio della iniziativa della azione penale — estendibile alla inazione questa essendo l’opposto inscindibile di quella – rilevante ex art 178.1 b) cpp.
E in ogni caso:
quando il vizio procedurale fosse disconosciuto, esso non potrebbe non lasciare lo strascico del vizio di merito, della inattendibiltà per ragione genetica (su esposta) della testimonianza della suddetta.
La quale quindi non è immune dalle caratteristiche della prova diretta in art 530.2 cpp. e ne innesca la regola di giudizio.
6. La prova contraria (personale orale, in esame e controesame) di specie.
A: “Mi sembra che veramente […] me l’hanno consigliato i poliziotti per evitare problemi” Osserva l’appellante: L’A, che in quel momento aveva già percepito il riferimento alle armi in casa fatto dalla B (come dallo stesso più volte affermato nel corso di giudizio, sia in sede di spontanee dichiarazioni che in sede di esame), rispondeQuesto ha armi in casa” (Vds. All. 3). La replica dell’ufficiale Giudiziario è eloquente: “Sì. sì. apposta per quello”. Tra l’altro, la rilevanza assoluta di tale frase emerge ancora di più laddove si percepisca il tono con il quale la stessa è stata pronunciata (min. 8.38 registrazione fonografia di cui a Cd-rom in atti).
Ora
Ecco un risultato di prova univoco, sulla minaccia per allusione alle armi (definizione della minaccia assolutamente debita, rispetto ad altre sparse dappertutto e da un pò tutti, dinanzi alla espressione usata all’origine da A. (esposto .., p. 1), la quale non dice che fu minacciato uso delle armi, bensì : “B…mi invitava ad andar via e chiedeva agli agenti di polizia il mio allontanamento facendo presente che vi erano armi in casa...”., espressioni e che integrerebbero semmai minaccia indiretta e indirettamente rivolta (esigente quindi, in sede di ricostruzione, logica desuntiva (art 192.2 cpp) del fatto alluso ( la minaccia) su base (il fatto alludente) rappresentativa (: art 194 cpp). Fatto alluso e alludente, qui si rammenta e si ribadisce, dei quali non s’è vista traccia, nei risultati delle prove dirette sopra viste.
Risultato di prova (contraria), si diceva, mediante la quale si produce il fenomeno (sopra cennato) di cui all’art. 530.1 cpp, per cui è affermata la sussistenza del fatto incolpato, la minaccia (la conseguente insussistenza del reato di calunnia), quello indicato.
Risultato, peraltro, epistemologicamente più forte di ogni altro (che in ipotesi lo contraddicesse: ma in proposito vd sopra), giacchè sostenuto valorialmente dalla presunzione costituzionale di attendibilità fino a prova contraria (va letta così la presunzione di non colpevolezza in art 27.2 cost.), quale presunzione anche probatoria di verità fino a prova contraria, di tutto quanto, sostanziale o processuale, favorisse l’accusato (e presunzione inversa di tutto quanto lo sfavorisse).
E che tuttavia la sentenza ha ignorato, nella funzione probatoria in sè e in quella dialettica con gli altri risultati di prova, e, ove necessaria, in quella di contraddizione ad essi, da istituire immancabilmente nella cognizione e da giudicare probatoriamente secondo la regola in art 530.2 cit..
Ora
Quel risultato il suo valore le sue funzioni non hanno nemmeno sfiorato la sentenza, che quindi ha accantonato non solo l’ermeneutica generale della prova, ma anche la regola positiva – art 546.1 e) cpp novellato- del suo trattamento, mediante anzitutto censimento ed esposizione dei suoi risultati, quindi confronto d’essi, quindi soppesamento disgiunto e congiunto d’essi (alla luce dei criteri valutativi in artt 530 533 citt. (vd sopra), quindi determinazione probatoria, e infine illustrazione delle ragioni del disattendimento della “prova contraria” soccombente (nell’accertamento dei fatti in imputazione o di altro).
Screditandosi nel merito (basti la semplice lettura della motivazione della sentenza lente dei principii indicati: visibile mancato censimento esponimento soppesamento di ogni risultato di prova, mancato confronto d’essi) se non annullandosi ex art 125. 3 (caratterizzato qui dall’art 546.3 cpp). Si chiede che la nullità eventualmente ravvisata sia dichiarata (non essendo ancora scaduto il tempo della rilevazione e della deduzione. prescindendo peraltro, la rilevabilità della nullità, dalla devoluzione in atto di appello).
6.1 a stregua di ciò potrebbe dirsi che il processo disponeva della prova diretta e contraria della insussistenza del fatto, per la via in art 530.1 cpp. E che la sentenza la ha dispersa.
7. il documento fonico.
Prova documentale rappresentativa (peraltro confutativa delle varie capziosità accusatorie per le quali a A non avrebbe potuto udire la minaccia a causa della distanza fra lui e la fonte sonora: se l’apparato di registrazione, da A tenuto addosso, ha captato B mentre ne pretende l’allontamento, captava A disponendo di almeno la stessa sensibilità acustica (se media) del registratore. del predetto).
Ebbene in quel documento, in prossimità delle pretese di allontanamento di A che B avanza, vi sono “inc.”, incomprensibili suoni. I quali, da un lato, ben potrebbero contenere la minaccia in forza delle causali sopra indicate (sub 5.3, 5.4). Da altro ben la contengono, poichè affermata da A (per le ragioni ante, sub 6 prima parte).
8. L’insussistenza a priori del fatto.
Questo, commesso mediante querela secondo imputazione il giorno 15 12…, non rinviene quel mezzo quel giorno, negli atti. Gli impulsi al processo di A, di fatti, sono del giorno 19 12 … (vd il foglio denominabile esposto, nello stesso giorno confermato come “querela” in altro foglio allegato). E del giorno e 9 gennaio … (vd dichiarazione intestata “querela”).
Cioè, nessun atto di impulso processuale, mezzo della condotta commissiva del reato di calunnia, fu formato o presentato il giorno 15 12 …
Dunque in quel giorno il fatto non fu commesso nè sussistette. Rispetto a quel giorno risulta evidente che il fatto non sussiste. La risultanza va trattata ex art 129.2 cpp (è rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del processo).
si chiede che (in riforma della sentenza) sia dichiarato.

Pietro Diaz

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