Archivio mensile:Maggio 2019

“Modelli criminali…” secondo il titolo del libro dei due magistrati antimafia Pignatone e Prestipino, in tema di “Mafia Capitale”.

Grammaticalmente sostantivo e aggettivo, il primo ed il secondo termine, letteralmente denotano che i modelli sono criminali.
E’ possibile che sia stata un svista.
Ma comunque, se i modelli, cioè le prefigurazioni delle realtà cui pensano, sono criminali, ciò invera la teoria per cui non c’è crimine nè criminalità senza il previo modello, essi stanno anzitutto nel modello.
E’ poi ovvio che abbiano un qualche rapporto con la realtà. Di fatti i modelli sono concepiti per regolarla.
Ma quando la regolazione sia il mezzo ed il modo dell’attacco ad essa, della “lotta” ad essa (è sempre tale la regolazione penale, per definizione repressiva e menomativa o annientativa di essa), allora i modelli la hanno in odio.
E quando ciò sia, è altamente probabile che, essi, siano modelli di etnizzazione, di etoizzazione, di razzizzazione, del sociale (la criminazione, col suo modello, è del tutto equivalente e corrispondente ad esse).
E’ quindi probabile che essi contengano ed esprimano il risentimento etnico, etoico, razziale (o criminoico), del modellatore.
Che essi quindi siano etnisti o razzisti. e possano quindi preludere a regolazioni da pulizia etnica o razziale.
Probabile tanto più, quando siano intenti a colpire etnie o razze, o stili di vita, non altro. Come fanno i “modelli criminali” che attaccano esclusivamente formazioni, gruppi sociali, aggregati umani, associazioni.
Ciò anche perchè quell’indole è storicamente provata.
La ebbero i “modelli criminali” della cultura penale nazionalsocialista, paradigmaticamente etnista e razzista, clamorosamente realizzativa d’essi. Il “modello criminale” in art 416 bis cp non se ne discosta.

MATTARELLA E LA LEGITTIMA DIFESA OMICIDIARIA .…

1.Per art 74 della Costituzione, il PdR (presidente della repubblica) che ravvisi la illegittimità di una legge parlamentare al momento della sua promulgazione, la rinvia alle Camere – con messaggio motivato- per una nuova deliberazione.
La disposizione è chiara sul da farsi, sebbene non lo sia sui presupposti.
Presupposti che Mattarella (in alcuni precedenti obiter dicta: rilievi incidentali, di passaggio) ha indicato nella “manifesta incostituzionalità” della legge. Che altri PdR hanno dilatato (o non ne hanno parlato) . E che Cossiga PdR ha esteso fino alla tutela di “altri interessi e valori costituzionali quali.. coerenza e correttezza istituzionale…con particolare riguardo all’attuazione della Costituzione”.
E difatti rinviò leggi in fase di promulgazione 22 volte, a differenza degli altri PdR, il più attivo dei quali, sei volte.
1.1 Il rinvio d’altronde è obbligatorio se la illegittimità della legge potrebbe attentare alla Costituzione (il delitto in art 90 cost.); ciò che il PdR non potrebbe permettere senza andare sotto processo (messo in stato di accusa dal Parlamento e giudicato dalla Corte Costituzionale integrata da non togati: artt. 90, 135 cost..).
Ed è tanto obbligatorio da escludere che possa avvenire una sola volta -art 74 cit.2-, come pure la disposizione sembra dire. Giacchè il rinvio è dovuto quante volte la legge attenti alla Costituzione. E se al limite dell’attentato le posizioni della parti (PdR e Camere) si irrigidissero, una delle due potrebbe sollevare “conflitto di attribuzione” davanti la Corte Costituzionale (art 134 cost.).
1.2 Orbene, è andata a promulgazione dal PdR la legge gialloverde sulla “legittima difesa”, la quale al ladruncolo domiciliare nega il diritto alla vita o alla incolumità personale, beni (naturalistici e giuridici) tra i più protetti dalla Costituzione, che solo una legge costituzionale (art 138 cost), non ordinaria (art 73 cost.) come la suddetta, potrebbe intaccare (anzi nemmeno essa, essendo beni protetti anche da Carte internazionali e sovranazionali cui la Costituzione non potrebbe derogare).
Glieli nega opponendo il diritto alla integrità del patrimonio privato (pur se bene assolutamente sottovalente in Costituzione: art 42), e anzi, addirittura, opponendo la immunità del domicilio da intrusioni solo tentate.
Inoltre, glie li nega senza processo pubblico, ma solo individuale, privato, che lì per lì celebri il titolare del domicilio.
Cioè, glie li nega non in “riserva di giurisdizione” (costituzionalmente imposta): funzione dello Stato che in pubblico processo e nel contraddittorio delle parti interessate dà o toglie un diritto (si noti peraltro che nemmeno questo processo potrebbe togliere il diritto la vita perché vietato dalla Costituzione: art 27; e nemmeno l’incolumità personale perché vietato dal diritto penale generale).
E glie li nega non in “riserva di legge”, perché manca nella legge sulla legittima difesa ogni indicazione casistica dell’esercizio del diritto d’uccidere o menomare l’altrui incolumità. Per per cui esso è rimesso al titolare del domicilio, alla sua legge…!
Insomma nega quei diritti opponendogli quello di “ritorsione” o “rappresaglia” o “vendetta”- avverso l’offesa anche minima solo minacciata o rientrata o consumata (in un furto del ladro in fuga, ad esempio) -, arcaici istituti giuridici (variamente sparsi nel continente europeo), i quali peraltro, al tempo loro, sebbene istituti di offesa corrispettiva (come è, dopotutto, quello della legge in questione) non di difesa, seguivano assai più i principii di proporzione e di necessità.
1.3 Ma non si ferma qui la illegittimità della legge.
Perché essa nega non soltanto quei diritti, ma anche il diritto alla risarcibilità della loro perdita, a chi li avesse persi o ai loro eredi (coniuge figli fratelli nipoti…).
Ciò per “intentio legis” (la intenzione non scritta ma esternata dal legislatore mentre approva la legge, e apparsa chiaramente a chi avesse seguito il dibattito parlamentare), sebbene discutibile in sede di interpretazione applicativa (ma per argomenti e ragioni che qui è impossibile anche solo cennare).
Diritto al risarcimento del danno -patrimoniale morale etc- purtuttavia protetto tanto quanto i correlativi, in Costituzione (artt 24 113 Cost.). E la cui negazione, quindi, attenta parimenti ad essa.
In altre parole, la legge andante a promulgazione non avrebbe potuto attentare di più alla Costituzione della Repubblica, essere più conforme ad istituti arcaici, più premoderna, atavica, regressiva.
2.E tuttavia il PdR non la ha rinviata a chi glie l’aveva trasmessa. Non le ha impedito la elisione, per mano privata, del diritto alla vita o alla incolumità personali (diritti naturali, umani prima che costituzionali, della persona).
E, mimeticamente, ha disciolto un pò di inezie pseudogiuridiche, per di più in gran parte non attinenti alla legittima difesa ma ad altro della legge in questione (la parte relativa agli aumenti di pena per alcuni reati).
Ad esempio:
– la sospensione condizionale della pena (a seguito di comportamento risarcitorio) concedibile al ladro dovrebbe esserlo anche al rapinatore (al Pdr è sfuggito che il livello sanzionatorio minimo della rapina aggravata mai potrebbe scendere, e assai imperviamente lo farebbe quello della rapina semplice, a quello sospendibile!);
-il “grave turbamento” (psichico) inducente alla uccisione o al ferimento dell’intruso sia “oggettivo”, ha raccomandato il PdR (intendeva  dire oggettivabile, nel senso di provabile, non potendo essere che soggettiva, in sé, una turba psichica…?);
– “Va preliminarmente sottolineato che la nuova normativa non indebolisce né attenua la primaria ed esclusiva responsabilità dello Stato nella tutela della incolumità e della sicurezza dei cittadini, esercitata e assicurata attraverso l’azione generosa ed efficace delle Forze di Polizia”. Certo, ma  l’autodifesa privata sopravvisse storicamente alla assunzione, dagli Stati, della difesa del privato, proprio per la sua urgenza, indifferibilità, cui lo Stato non potrebbe accudire…!
E discioltele in un “messaggio” indirizzato al presidente del consiglio dei ministri e ai presidenti delle Camere:
sebbene inconferenti, non solo perché inezie, ma perchè prive di valore o di forza di legge, di normatività;
e sebbene il “messaggio”, per art 74 cit., accompagni il rinvio della legge, non la sua promulgazione (peraltro, è discusso fra i costituzionalisti se altri messaggi, a parte quelli in art. 87.2 cost. – i “messaggi alle Camere” del Pdr quale rappresentante dell’unità nazionale-, a malgrado delle loro prassi, siano legittimi).
Discioltele, dicevasi, ha promulgato siffatta legge…
Pietro Diaz