BORGHI E SALVINI, CON I LORO MINIBOT, SONO SOLO TOT0’ E PEPPINO?

Gli esilaranti personaggi della commedia cinematografica dei falsificatori di banconote da lire diecimila (che avrebbero speso per scacciare la fame), i quali agivano nottetempo dal “ Tipografo LoTurco” (che impartiva ordini da chirurgo: alcool..! alcool..), appendevano le banconote ad un filo stenditoio finché asciugassero, e poi tentavano goffamente di spacciarle, guardinghi diffidenti.
1. Borghi e Salvini gli somigliano nel (progettare di) fare altrettanto, ed in modo altrettanto comico, per la non subito percepibile adeguatezza al compito. Anzi in modo forse più comico, perché mentre quelli paiono consapevoli della delittuosità dell’opera, e di fatti agiscono segretamente, questi ne paiono inconsapevoli.
1.1 Se si appresterebbero a contraffare apertamente (la funzione di moneta di) banconote che hanno denominato “minibot”, giacche’ di piccolo taglio non produttive di interessi non scadenti, denaro ad ogni effetto che emetterebbe (si suppone) il ministero dell’economia quale mezzo di pagamento di debiti dello Stato verso fornitori; ma anche di debiti verso lo Stato; e, insomma, quale denaro via via astratto dal rapporto genetico, e polifungente nella interazione economica.
Se cioè batterebbero moneta per sdebitare lo Stato della somma di circa 75miliardi di euro verso imprese, con la prospettiva di estenderne il compito ad altri sdebitamenti dello Stato (verso impiegati pubblici pensionati e via estendendo); o verso lo Stato.
Se lo farebbero privi del potere giuridico relativo, poiché nella Unione Europea cui il loro Stato appartiene, solo la sua Banca, “Centrale”, potrebbe.
Se lo farebbero, quindi, in violazione patente (oltre che degli apparati normativi di quella Unione) della legge in art 453 del codice penale (che punisce la contraffazione di monete con la reclusione fino a dodici anni).
Se lo farebbero obbligando (o istigando) a commettere delitto, di acquisto detenzione spendita o messa in circolazione d’esse, puniti dalla legge in art 455 del codice (con reclusione ridotta rispetto alla precedente), coloro che fossero destinatari dei pagamenti o a loro volta autori d’essi.
In una circolarità  di devianza  nummaria, che  a quei comici non sfuggiva.
2. Ma se qui finiscono le differenze comportamentali, qui potrebbero avere inizio macroscopiche differenze effettuali. Dell’operato di agenti governativi di uno Stato Ue quali essi sono, nei rapporti istituzionali fra i due Enti. Di fatti se essi:
vulnerano la prerogativa esclusiva del conio della moneta e contaminano questa pesantemente.
Dichiarando di farlo per pagare debiti dello Stato ammettono insolvibilità e insolvenza.
Ammettendole suscitano allarme fra i finanziatori dello Stato, il loro recesso dall’ulteriore finanziamento e la esazione coattiva del pregresso.
Suscitano quindi illiquidità monetaria dello Stato e bisogno di conio di moneta propria.
In conseguenza, esodo dello Stato dalla moneta e dal sistema giuspolitico europei.
In conseguenza, acquisizione di ogni sovranità dopo quella monetaria, concentrazione oligocratica e autocratica d’essa (sebbene per Costituzione appartenga esclusivamente al Popolo).
Quindi nazionalizzazione della sovranità quale sua preparazione al controllo e alla repressione di tutto quanto ne dissentisse le si opponesse le si ribellasse la combattesse materialmente politicamente ideologicamente culturalmente.
Ebbene:
se ciò accadesse, che ne sarebbe del rapporto istituzionale Stato Ue, e inoltre, dell’originario volto costituzionale del primo?
Pietro Diaz

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