SALVINI E IL “DECRETO SICUREZZA BIS”: PERSONALIZZAZIONE DELLA FUNZIONE LEGISLATIVA FINO ALLA ACQUISIZIONE DELLA IMPUNITA PER REITA’ PASSATE E FUTURE

“DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI CONTRASTO ALL’IMMIGRAZIONE ILLEGALE E DI ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA. Art. 2: (Modifiche al codice della navigazione) 1. All’articolo 83 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, sono apportate le seguenti modifiche: a) ………………b) dopo il primo comma è inserito il seguente: “Il Ministro dell’interno può limitare o vietare il transito e la sosta di navi nel mare territoriale per motivi di ordine e sicurezza pubblica ovvero quando si concretizzano le condizioni, limitatamente alle violazioni delle leggi di immigrazione vigenti, di cui all’articolo 19, comma 2, lettera g), della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del Mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, ratificata dalla legge 2 dicembre 1994, n. 689. Dei provvedimenti adottati sono informati il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministro della difesa.”.
Che cosa significa?
1. che con “decreto legge”, di un Consiglio dei Ministri costituzionalmente dissestato (art 95 ss):
-poiché dotato di tre presidenti (Di Maio, Salvini, Conte: detti, i primi due, ingannevolmente, “vicepresidenti” ).
– poiché quindi non deliberante in Collegio presieduto dal terzo. ma deliberante per triumviri, da triumvirato;
– per di più, soggiacendo alla prepotenza di uno dei tre, Salvini, deliberante per unumviro, da dittatura;
1.1 con siffatto decreto, dicevasi, Salvini:
-ha tolto al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ed al Ministro della Difesa, attribuzioni e competenze in materia di transito e sosta di navi nel mare territoriale;
– le ha assegnate a sé stesso Ministro dell’Interno, lasciando a quelli non altro che la prerogativa di essere “informati” delle deliberazioni del subentrante (per ciò la notizia, diffusa da Salvini ieri sera, dopo il fermo, da lui attuato, della nave Sea Watch, che quei Ministri lo avrebbero “controfirmato”, è falsa: hanno firmato di avere ricevuto da lui informazione del fermo, tuttavia intoccabile da loro..);
– assegnate al ministro dell’Interno quale ministro di Polizia, resa quindi, la materia, “di Polizia” per “ordine e sicurezza pubblica” e per “contrasto all’immigrazione illegale” (vd di fatti il titolo, sopra, del decreto);
– trasformatala quindi, da materia civile, del ministero infrastrutture e trasporti; da materia militare, del ministero della difesa (difesa da eventuale offesa militare…), in materia di Polizia. La sua, ove si è dato la facoltà di muoversi  a piacimento, poiché nessun limite ha posto all’esercizio del potere, avendolo subordinato a “motivi di ordine e di sicurezza pubblica”:
locuzione inafferrabile impalpabile manipolabile quanto aggradi ingiudicabile, trappola dello Stato di Polizia avverso lo Stato di Diritto;
1.2 con siffatto decreto, dicevasi, Salvini si è dato potere esclusivo in materia di transito e sosta (nel mare territoriale) dei natanti con a bordo migranti, ovviamente “clandestini” .
1.2.1 e con esso perpetrando illecitamente una duplice personalizzazione, attiva e passiva, della funzione legislativa:
la attribuzione a sé di una materia naturalmente altrui ( o anche altrui), la sottoposizione ad essa di una sola classe di persone, l’immigrante clandestino. Nel quadro manifesto della reificazione giuridica, attiva e passiva, del suo discriminazionismo (sebbene incondiviso dal divieto di legiferare ad personam et ad personas, fieramente espresso nella disposizione costituzionale in art 3.1).
Ma solo di ciò, seppure troppo, si sarebbe impossessato quell’acquisitore di poteri fattuali e giuridici che è il predetto?
2. E’ noto che la materia gli ha inflitto vari patemi giudiziari, lo ha sottoposto a processi per sequestro plurimo di persona, non ancora definiti (malgrado contrarie apparenze).
Ebbene, assegnatosi col decreto il potere, che non aveva, di impartire ordini in materia di transito e di sosta delle navi con immigranti:
i reati passati, ipotizzati anche per mancanza, nel reo, del potere giuridico di fermo (senza approdo e sbarco) dei natanti con immigranti, potrebbero essere divenuti non punibili perché “scriminati”. Scriminati da una norma scriminante (quella che ha dato il potere suddetto, esercitabile impunibilmente anche se sfociante, appunto, nel sequestro degli occupanti o in altro reato : art 51 cod.pen.). Norma certo posteriore al reato, ma retroagente fino ad esso perché favorevole al reo (art 2.4 cod.pen.).
Mentre i delitti futuri potrebbero essere scriminati a priori, in forza di quella norma, perché anteriore ad essi.
Pietro Diaz

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