Archivio mensile:Agosto 2019

SALVINI SULLA “MOTO D’ACQUA” DELLA POLIZIA

Subodorato il rischio di essere accusato di “peculato d’uso” (art 314.2 c. p.), per avere fatto proprio (momentaneamente) un veicolo appartenente alla pubblica amministrazione (ma il peculato minore potrebbe divenire maggiore, ben più gravemente punito, se l’uso non fosse stato momentaneo o il veicolo non fosse stato restituito subito dopo esso).

Accusato di quel reato sia che avesse permesso, sia che non avesse impedito (art. 40.2 cp), al proprio figlio, quale conducente o condotto da un poliziotto, di montare una moto d’acqua della polizia di Stato.

E accusato in concorso (artt. 110, 314.2 c.p.) col poliziotto (e col superiore in grado che lo avesse permesso o non lo avesse impedito), che, sebbene affidatario esclusivo della “moto”, vi avesse condotto o accompagnato suo figlio.

E accusato (ovviamente) in concorso col “bambino” (così detto dal “ papà”): invero, un sedicenne dotato di “capacità penale” (se non esclusa in concreto) per art. 98 c. p. , e quindi anch’egli accusabile di peculato.

Subodorato quel rischio, si diceva, tanto prontamente da avere ordinato, o avere permesso, o non aver impedito, ai poliziotti astanti, di distogliere, seppur mediante violenza corporale e minaccia morale, un giornalista “ videomaker” presente alla trasgressiva scena, dal farne “ripresa”.

E subodorato il rischio così lucidamente da ammettere lì per lì (certo in un fugace cedimento) : “mi scuso, errore di papà” .

Ebbene costui, riavvicinato dal giornalista mentre esercita, su un arenile assordato da musica “dance”, il suo ufficio ubiquitario di ministro dell’Interno , e interpellato sull’accaduto, alla fine di una giaculatoria a risposta fissa è sbottato:

“vada a fotografare i bambini visto che le piace tanto”.

Un insulto fra i più alla moda e cocenti del lessico poliziesco: quello di “ pedofilo” voyeur. Nel senso di fruitore , se non di “produttore” (art 600 ter cp) di “pornografia minorile”, di colui che goda (se non attui “producendole”) riprese di atteggiamenti o simulazioni di minori di anni diciotto a ciò preparati.

Materia che il ministro ben conosceva.

Dato che il suo partito, con altri dell’auge legislativa berlusconiana in coalizione fra le più penofile della “seconda repubblica”, a preservazione dei minori da sessualità “diseducative” , ha previsto reati di “pornografia minorile” (in artt. 600 ter ss. c.p., sebbene già repressi, ma, si disse, clementemente e insufficientemente, dalla legge sull’Osceno in artt 527 ss. c.p.).

E lo ha fatto con tale ossessione della inibizione della sessualità del minori, non solo da punire (non essi ma) i realizzatori e produttori e distributori e diffusori e mercatori e detentori e contemplatori etc., delle relative immagini, del “materiale pornografico” (art. 600 ter cit.-). Ma da prescindere totalmente da essi, cioè da non preservarli nemmeno indirettamente (punendo quelli).

Poiché è giunto a colpire (in art. 600 quater c.p.) la “pornografia virtuale”. Per la quale non occorre che il minore disegni pornografie in carne ed ossa, basta che lo faccia nella fantasia esclusiva del disegnatore.

E facendolo in ossessione talmente accecante, da nemmeno avvertire, laicamente, di colpire il “peccato”, quell’evento tutto interiore trasgressivo di un divieto, quella entità (solo) moraleggiante che l’evoluzione storica del diritto penale ha inteso separare dal reato quale evento tutto esteriore.

E da colpirlo con reclusione fino a dodici anni. Pena pari a quella del reato di “violenza sessuale”, estrinseca e carnale. Pari a quella di taluni omicidii.
A sanzione di una sessualità puramente mentale, Da fondamentalismo penale .di tipo religioso.

Tutto ciò, peraltro, senza considerare l’indotto. Il rischio della proliferazione del voyeurismo pedofilo dalla legge indirizzata al suo annientamento!
Perché la predisposizione legislativa degli strumenti per la ricerca della prova dei reati di pornografia minorile, mediante ispezione e visione d’essi, e la pubblicazione intra ed extra processuale dei loro risultati, certo sono rimaste indifferenti al rischio della collettivizzazione del voyeurismo “pedofilo”.

SALVINI E LE LEGGI SULLA INTEGRITA’ DELLA PERSONA DELL’ACCUSATO

  1. Per art 13 Costituzione “è punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà” ( disposizione programmatica generale, concernente ogni persona in potere di polizia giudiziaria, pubblico ministero, giudice: la persona in ogni stato e grado del processo a carico).
    D’altronde per art 608 cod pen “il pubblico ufficiale che sottopone a misure di rigore non consentite dalla legge una persona arrestata o detenuta di cui egli abbia la custodia anche temporanea” è punito con reclusione.
    D’altronde per art 610 cod pen, chi costringa “con violenza altri a…tollerare…” (anche una postura o un attrezzo, le manette, la benda agli occhi) è punito con reclusione.
    D’altronde per art 572 cod pen, chi “maltratta un persona …sottoposta alla sua autorità….o custodia…’ è punito con reclusione.
    D’altronde per art 605 cod pen, chi compia restrizione (aggiuntiva: ammanettando, bendando gli occhi) della libertà della persona non libera di evadere da uno spazio circoscritto ma libera entro esso, è punito con reclusione.
    D’altronde per art 613 bis cod pen, “tortura” chi agendo “con crudeltà…” infligga trauma psichico…” o chi comunque infligga “un trattamento degradante per la dignità” a “persona privata della libertà personale”. Ed è punito con reclusione. Va ricordato che il divieto di tortura e di trattamento degradante (o “inumano”) della persona fu prima (1948) affermato da art 5 Dichiarazione universale diritti umani. Poi (in Italia 1955) da art 3 Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.2.  D’altronde per artt 2043-2059 cod civ è obbligato al risarcimento di ogni danno alla   persona ( o sue cose) chi lo abbia cagionato commettendo un fatto ingiusto.

    3.D’altronde per art 188 cod proc pen “non possono essere utilizzati neppure con il consenso della persona interessata metodi e tecniche idonei ad influire sulla libertà di autodeterminazione o ad alterare la capacità di ricordare e di valutare” (accecamento con bendatura, costrizione a sedere ammanettato dietro spalliera e schiena, inibizione a percepire il circostante l’incombente l’imminente, le intenzioni di chi abbia imposto la condizione, oltre che atterrire, sopprimono coscienza e autodeterminazione).
    D’altronde per art 64 cod proc pen, riaffermato (testualmente) il divieto in art 188 cit., è aggiunto che all’interrogatorio ( di PG, di PM, di Giud. ), pur se irrituale (o che facevano o tentavano di fare le Divise del noto fotogramma: esercizi di puro sadismo?) l’accusato si presenta “libero nella persona”.
    Vuole altrettanto l’art 474 cod proc pen, sullo condizione dall’accusato a dibattimento (interpretativamente: è “libero nella persona” chi non abbia addosso strumenti limitativi: manette, benda …).

    4.D’altronde per art 386 cod proc pen, la polizia giudiziaria che abbia taluno in stato di arresto o di fermo (oltre che dargli la più estesa informazione sui diritti difensivi), lo pone “a disposizione del pubblico ministero” (del luogo ove l’arresto o il fermo siano stati eseguiti) “mediante conduzione nella casa circondariale o mandamentale” (di quel luogo), salvo che il magistrato disponga che egli sia custodito altrove (a domicilio ….). Dunque l’americano non era detenibile nella caserma, comunque non lo era nella condizione di cui al fotogramma spettacolarizzato dal suo detentore (che avrebbe potuto lecitamente scattare una sola foto, quella segnaletica…).

    5. Ora Salvini che lo riproduce nei suoi media rispettacolarizzando la mortificazione dell’americano in palese ritorsione (per ora iconica) del suo malfatto (il presunto concorso nell’accoltellamento del carabiniere).
    Che quindi mima il comportamento delle Divise e lo accredita culturalmente.
    Mentre, ministro dell’ordine e della sicurezza pubblici, ignora che questi interessi (oggetto funzione e scopo del suo ministero) si nutrono, concettualmente e operativamente, (anche) della mole di materia normativa sopra esposta.
    E quindi ignora che ogni discostamento dai precetti d’essa (espliciti ed impliciti) è illecito, illecito penalmente (oltre che civilmente).
    E quindi ignora di stare da nomoclasta (devastatore di norme) nell’’ordinamento giuridico e nelle istituzioni relative.

    Ebbene costui, riproponendo la sfida di maggiore successo mediatico – “è peggio essere ucciso o essere bendato”? -, (più radicalmente) ignora che, posti a confronto i due fatti, postili in competizione sul (dis)valore, li omologa culturalmente.
    E con ciò ne sopprime l’eterologia, l’alterità, la discontinuità.
    Giacchè il primo è individuale e privato, il secondo è collettivo e pubblico, giudiziario.
    E in quanto tali rinviano a sistemi di produzione differenti: l’uno naturalmente sociale, l’altro artificialmente statale, giuridico.
    E a sistemi di funzione differenti: l’altro per processare giudiziariamente l’uno, non per imitarlo (se non voglia disidentificarsi anche storicamente).

    Eppure Salvini si è posto alla guida “populistica” della imitazione dell’uno dall’altro.