ARCELOR MITTAL E LO STATO (D’INCURIA GIURIDICA) DELLA POLITICA ITALIANA

1. Chi dubitasse che lo “scudo penale” sia appartenuto fin dall’origine al contratto Arcelor Mittal –ex Ilva e anzitutto chi lo negasse, potrebbe utilmente leggere quanto riferisce l’Atto di Citazione della prima avverso la seconda, avanzato per avere dal giudice “accertamento e dichiarazione della efficacia del diritto di recesso dal contratto “ o “accertamento e dichiarazione di avvenuta risoluzione del contratto “ per varie cause o altro. “7. Le vicende relative alla Protezione Legale 7.1 Le circostanze che hanno condotto all’adozione della Protezione Legale a. Nel 2012, considerando i gravi problemi ambientali esistenti (anche di rilevanza penale), il Giudice per le Indagini Preliminari di Taranto ha disposto il sequestro dell’area a caldo nello stabilimento Ilva di Taranto. b. Consapevoli dei dirompenti effetti occupazionali e sociali che la conseguente interruzione dell’attività produttiva avrebbe comportato, le competenti istituzioni si sono adoperate per consentirne la prosecuzione nonostante i sequestri e, al contempo, assicurare l’adozione delle misure necessarie a ripristinare la conformità con la normativa ambientale. c. Nel 2013, la gestione dello stabilimento è stata sottratta al management in carica e affidata a un commissario speciale di nomina governativa. d. L’andamento economico del Gruppo Ilva si è progressivamente deteriorato sino all’avvio della procedura di amministrazione straordinaria che, fra l’altro, era finalizzata a cedere gli stabilimenti al miglior offerente, al quale sarebbero stati richiesti anche investimenti volti ad adeguarli a tutte le applicabili normative ambientali e di sicurezza (come avvenuto grazie al Contratto). e. A tal fine, è stata introdotta la Protezione Legale di cui si discute nel presente giudizio. In particolare, l’art. 2, comma 6, del D. L. n. 1/2015 aveva previsto un “periodo di tutela” durante il quale i Commissari e poi l’aggiudicatario della procedura competitiva avrebbero potuto eseguire il Piano Ambientale senza incorrere in responsabilità penali conseguenti ai problemi ereditati dalle precedenti gestioni (che lo stesso Piano Ambientale era specificamente finalizzato a rimediare). In altri termini, la Protezione Legale costituiva una necessaria tutela per contemperare diversi diritti e interessi di rilevanza costituzionale: fra cui, da un lato, la protezione dell’ambiente, della salute e della sicurezza; dall’altro, le esigenze produttive e i connessi livelli occupazionali. f. Del resto, nel corso della gestione commissariale, i manager di Ilva sono stati sottoposti a procedimenti penali in relazione a situazioni preesistenti, che non sono sfociati in rinvii a giudizio proprio per effetto della Protezione Legale. g. Come si chiarirà meglio anche nel successivo paragrafo III. quindi, AM InvestCo ha accettato di partecipare all’Operazione e di stipulare il Contratto proprio nel presupposto e per l’esistenza della Protezione Legale.” 2. E chi dubitasse che lo “scudo penale” sia stato, con atto legislativo esterno e contrario ad esso, espunto dal contratto Arcelor Mittal –ex Ilva e anzitutto chi lo negasse, potrebbe utilmente leggere quanto riferisce l’Atto di Citazione al paragrafo 7.2: “7.2 Le vicende modificative della Protezione Legale e la Legge Abrogativa a. A partire dal 30 aprile 2019, la Protezione Legale ha subito diversi interventi normativi contrastanti che la hanno modificata, espunta, reintrodotta e, da ultimo, definitamente eliminata con la Legge Abrogativa dal 3 novembre 2019. b. Più specificamente, l’art. 46, comma 1, del D. L. n. 34/2019 aveva già introdotto alcune modifiche all’art. 2, comma 6, del D. L. n. 1/2015 e previsto l’eliminazione della Protezione Legale dal 7 settembre 201916. c. Il 6 giugno 2019, AM InvestCo ha comunicato alle Concedenti che tale modifica normativa avrebbe avuto effetti dirompenti sul Contratto e che, quindi, avrebbe esperito tutti i rimedi e le azioni disponibili (All. 7). In data 11 giugno 2019, AM InvestCo ha inviato un’analoga comunicazione anche al Ministro dello Sviluppo Economico (All. 8). d. Da quando hanno appreso che la Protezione Legale avrebbe potuto essere rimossa, numerosi responsabili operativi dello stabilimento di Taranto si sono rifiutati di lavorarvi per> non rischiare di incorrere in responsabilità penale (All. 9). e. Il 3 settembre 2019, il Governo italiano ha adottato l’art. 14 del D. L. n. 101/2019, ripristinando parzialmente la Protezione Legale. f. Tuttavia, all’esito di accesi dibattiti istituzionali che si sono susseguiti nei mesi successivi e a cui è stata data ampia eco mediatica (All. 10), la Legge Abrogativa ha soppresso il citato art. 14 del D. L. n. 101/2019 e, così, completamente eliminato la Protezione Legale. g. Con comunicazione del 4 novembre 2019, quindi, AM InvestCo ha esercitato il diritto di recesso dal Contratto in base al relativo art. 27.5 e, in subordine, il diritto di risolverlo (allegato 2).”. 3. E chi dubitasse della lesione del contratto dagli effetti di quella eliminazione, o chi arzigogolasse della pretestuosità della incidenza lesiva di quegli effetti sul contratto, potrebbe utilmente leggere quanto riferisce l’Atto di Citazione suddetto, in altro paragrafo di altra sua parte: ” 1. Gli effetti derivanti dall’eliminazione della Protezione Legale: 1.1 Il recesso ex art. 27.5 del Contratto a. In base all’art. 27.5 del Contratto, appositamente introdotto con la modifica del 14 settembre 2018, “l’Affittuario […], ha il diritto di receder[vi] […] qualora un provvedimento legislativo” comporti: – “l’annullamento in parte qua” del DPCM che ha approvato il Piano Ambientale in maniera “tale da rendere impossibile l’esercizio dello stabilimento di Taranto”; oppure – “modifiche al Piano Ambientale […] che rendano non più realizzabile, sotto il profilo tecnico e/o economico, il Piano Industriale” (allegato 1). b. L’eliminazione della Protezione Legale integra certamente una modifica al Piano Ambientale che rende “non più realizzabile” il Piano Industriale oltre che “impossibile l’esercizio dello stabilimento di Taranto”. c. Come notato, infatti, l’eliminazione della Protezione Legale impedisce persino di attuare il Piano Ambientale secondo le relative scadenze. Dato che il Piano Ambientale costitutiva il presupposto del Piano Industriale (a cui era indissolubilmente legato), l’abrogazione della Protezione Legale: – impedisce di svolgere l’attività produttiva nello stabilimento di Taranto; – ne compromette irrimediabilmente, quindi, la gestione. d. Tra l’altro, è divenuto impossibile gestire lo stabilimento di Taranto in conformità al Piano Ambientale e in esecuzione del Piano Industriale perché le attrici sono esposte a intollerabili rischi di responsabilità penali conseguenti ai problemi causati dalla precedente gestione (che avrebbero dovuto essere risolti proprio mediante l’attuazione dello stesso, concordato, Piano Ambientale). e. Per queste ragioni, come comunicato nella lettera in data 4 novembre 2019, le attrici hanno avviato le necessarie operazioni finalizzate all’ordinata e graduale sospensione delle attività produttive negli impianti dello stabilimento di Taranto, iniziando dall’area a caldo, anche considerando che numerosi responsabili operativi si rifiutano di lavorarvi per non rischiare di incorrere in responsabilità penale (allegati 2 e 9). f. Le autorevoli dichiarazioni di esponenti del potere legislativo ed esecutivo confermano che la Legge Abrogativa ha lo scopo o almeno l’effetto di interrompere l’attività produttiva nello stabilimento di Taranto (All. 28). Anche l’Ordine del Giorno G14.500, approvato dalle Commissioni Riunite del Senato il 21 ottobre 2019, mette in diretta relazione l’eliminazione della Protezione Legale con la richiesta al Governo italiano di garantire l’adozione di modalità produttive orientate alla decarbonizzazione dello stabilimento di Taranto (All. 29). Ciò conferma che la scelta legislativa di eliminare la Protezione Legale è stata assunta nella piena consapevolezza della conseguente, necessaria ed inevitabile chiusura dell’area a caldo nonché “riconversione e riqualificazione industriale” dello stabilimento. g. Insomma, è evidente che sia stata compiuta, per via legislativa, una consapevole scelta volta al superamento del Piano Ambientale e del Piano Industriale, che erano alla base dell’investimento effettuato dalle attrici e del Contratto, concretizzando pienamente i presupposti del diritto di recesso previsto dal richiamato art. 27.5.” “1.3 Lo scioglimento del Contratto per il venir meno di un suo presupposto essenziale (presupposizione) a. La Protezione Legale ha costituito, sin dall’inizio, un presupposto imprescindibile dell’Operazione: cioè, dalla partecipazione di AM InvestCo alla procedura competitiva fino alla conclusione ed esecuzione del Contratto b. Ciò è confermato, fra l’altro, dalle molteplici e concordanti circostanze di seguito descritte nonché dalle recenti dichiarazioni dell’ex Ministro dello sviluppo economico (On. Carlo Calenda), che, in tale veste, ha diretto la negoziazione del Contratto e che definisce la Protezione Legale come “una delle condizioni” (All. 30). c. Fin dall’offerta definitiva presentata il 6 marzo 2017, AM InvestCo ha chiesto che fosse eliminata l’apparente incongruenza tra il termine di vigenza della Protezione Legale e la durata del Piano Ambientale23: ha chiesto, cioè, di confermare che la Protezione Legale sarebbe rimasta in vigore fino al termine previsto per l’integrale esecuzione del Piano Ambientale (23agosto 2023; All. 31). d. I Commissari quindi si sono contrattualmente impegnati a chiedere al Ministero dello Sviluppo Economico di ottenere un parere dall’Avvocatura dello Stato per confermare che tali termini coincidessero; ossia, per confermare che AM InvestCo avrebbe potuto contare sulla Protezione Legale durante l’esecuzione del Contratto, fino al completamento del Piano Ambientale (Nota 23: In base all’ultimo paragrafo dell’art. 2, comma 6, del D. L. n. 1/2015, la Protezione Legale si sarebbe applicata per “un periodo […] non superiore ai diciotto mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore del” DPCM che ha approvato il Piano Ambientale. Invece, il termine per l’ultimo adempimento previsto dal Piano Ambientale era fissato al 23 agosto 2023. Nota 24: Prima del closing, in due occasioni, l’Avvocatura dello Stato ha effettivamente confermato che la durata della Protezione Legale si sarebbe estesa fino al completamento del Piano Ambientale (All.ti 32 e 33)). e. Insomma, come indicato fin dall’offerta definitiva e chiarito anche nell’art. 25.9 del Contratto, la Protezione Legale ne costituiva un presupposto essenziale in mancanza del quale AM InvestCo non avrebbe partecipato all’Operazione e instaurato il rapporto contrattuale avente ad oggetto l’attività produttiva dello stabilimento di Taranto. f. Del resto, il sinallagma e l’intero contenuto del Contratto poggiano sul presupposto che AM InvestCo avrebbe potuto continuare a gestire i Rami d’Azienda nella stessa situazione giuridica (con la Protezione Legale) di cui avevano beneficiato i Commissari nel periodo di loro gestione. g. Infatti, il Contratto prevede che il Piano Ambientale (e, dunque, il risanamento degli impianti) avrebbero dovuto essere eseguiti durante il periodo dell’affitto e contestualmente all’esercizio dell’attività produttiva. Ciò presuppone necessariamente la Protezione Legale, di cui hanno usufruito i Commissari durante la loro gestione e che era proprio finalizzata a consentire che l’esercizio degli impianti, parallelamente all’esecuzione del Piano Ambientale26, sarebbe rimasto inalterato dopo il subentro dell’affittuario nella gestione. Cfr. l’art. 25.9 del Contratto: “Le Concedenti si impegnano a formulare, nei 15 (quindici) Giorni Lavorativi successivi alla sottoscrizione del presente Contratto, una richiesta al Ministero dello Sviluppo Economico affinché il medesimo Ministero richieda all’Avvocatura dello Stato un parere in merito alla corretta interpretazione della modifica all’articolo 2, comma 6, del decreto legge 5 gennaio 2016, n. 1, introdotta dal decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito in legge 27 febbraio 2017, n. 19 in ordine alla estensione temporale delle esenzioni ivi previste” (allegato 1). La prima, in data 18 settembre 2017, quando l’Avvocatura dello Stato ha reso il parere richiesto in base all’art. 25.9 del Contratto; la seconda, il 21 agosto 2018, in risposta a uno specifico quesito che il Ministero dello Sviluppo Economico aveva formulato sul punto, nel contesto del procedimento di autotutela per l’eventuale annullamento del decreto di aggiudicazione (poi conclusosi con la conferma di quest’ultimo in data 7 settembre>2018). h. Pertanto, in subordine rispetto alle domande precedenti, si chiede all’Ecc.mo Tribunale di accertare e dichiarare che il Contratto si è sciolto perché è venuto meno un suo presupposto essenziale.” 3.1 Dunque l’eliminazione, a contratto in corso, della Protezione Legale lo ha certo (gravemente) leso, fino a permettere azione di recesso e azione di risoluzione. Della Protezione è’ utile richiamare qui le formulazioni susseguitesi, esposte in Note dello stesso Atto di Citazione: “(15) Nella formulazione in vigore all’epoca della procedura competitiva, l’art. 2, comma 6, del D. L. n. 1/2015 prevedeva che le condotte tenute in esecuzione del Piano Ambientale dai Commissari, dall’affittuario (e acquirente) dello stabilimento di Taranto e dalle persone delegate da questi ultimi non potessero “dare luogo a responsabilità penale o amministrativa” in materia ambientale, di salute e incolumità pubblica e sicurezza sul lavoro. Più specificamente, la norma prevedeva che la “osservanza delle disposizioni contenute nel Piano di cui al D.P.C.M. 14 marzo 2014, nei termini previsti dai commi 4 e 5 del presente articolo, equivale all’adozione ed efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione, previsti dall’articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, ai fini della valutazione delle condotte strettamente connesse all’attuazione dell’A.I.A. e delle altre norme a tutela dell’ambiente, della salute e dell’incolumità pubblica. Le condotte poste in essere in attuazione del Piano di cui al periodo precedente non possono dare luogo a responsabilità penale o amministrativa del commissario straordinario, dell’affittuario o acquirente e dei soggetti da questi funzionalmente delegati, in quanto costituiscono adempimento delle migliori regole preventive in materia ambientale, di tutela della salute e dell’incolumità pubblica e di sicurezza sul lavoro. Per quanto attiene all’affittuario o acquirente e ai soggetti funzionalmente da questi delegati, la disciplina di cui al periodo precedente si applica con riferimento alle condotte poste in essere fino alla scadenza del 30 giugno 2017 prevista dal terzo periodo del comma 5 ovvero per un periodo ulteriore non superiore ai diciotto mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di approvazione delle modifiche del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria secondo quanto ivi stabilito a norma del comma 5”.” “(16) l’art. 46, comma 1, del D. L. n. 34/2019 aveva già introdotto alcune modifiche all’art. 2, comma 6, del D. L. n. 1/2015 e previsto l’eliminazione della Protezione Legale dal 7 settembre 201916. La norma così disponeva: “L’osservanza delle disposizioni contenute nel Piano Ambientale di cui al D.P.C.M. 14 marzo 2014, come modificato e integrato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 settembre 2017, equivale all’adozione ed efficace attuazione dei modelli d organizzazione e gestione, previsti dall’articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, ai fini della valutazione delle condotte strettamente connesse all’attuazione dell’A.I.A. Le condotte poste in essere in attuazione del Piano Ambientale di cui al periodo precedente, nel rispetto dei termini e delle modalità ivi stabiliti, non possono dare luogo a responsabilità penale o amministrativa del commissario straordinario, dell’affittuario o acquirente e dei soggetti da questi funzionalmente delegati, in quanto costituiscono adempimento delle migliori regole preventive in materia ambientale. La disciplina di cui al periodo precedente si applica con riferimento alle condotte poste in essere fino al 6 settembre 2019”. Da ultimo, come sopra visto, la Protezione Legale è stata definitivamente eliminata con la Legge Abrogativa del 3 novembre 2019, che ha soppresso il citato (sopra in espositiva) art. 14 del D. L. n. 101/2019 ORBENE 4. Avrebbe potuto, la Protezione Legale , perseguire una differente strategia giuridica, che aprisse ad una prospettiva penalistica, a parte quella contrattuale, adeguatamente attrezzata? Cioè, si sarebbe potuto porre al riparo Arcelor Mittal (e chiunque altro nelle sua situazione) da accuse penali per la posizione in cui fosse o per quanto facesse nell’esercizio della azienda? IN TEMA DI REATO PERMANENTE (per cui, “chi ci metta il dito ci lascia il braccio…”) 5. Insistevano o incombevano, in ex Ilva, offese (giuridiche) in materia ambientale, di tutela della salute e dell’incolumità pubblica e di sicurezza sul lavoro, venienti da lontano, assumenti forme di reato e permanenti nel tempo. Cioè sussistevano “reati permanenti”. quelli che, oltre ad un’azione esecutiva (faccio una discarica non autorizzata) hanno la protrazione di essa nel tempo, una azione (anche eventualmente negativa: per “omissione”) continuativa della precedente. E come, in essi, è offensiva (dei beni suddetti) la prima, allo stesso modo è offensiva la seconda. 5.1 Il reato, inoltre, è definito permanente non solo perché, come si diceva, l’azione esecutiva non è istantanea o momentanea e dura nel tempo, ma anche per segnalare che, se l’azione che la protrae cessasse, cesserebbe il reato. Cioè per segnalare che è reato permanente quello la cui offesa, anziché irreversibile (come nell’omicidio nello stupro nella la rapina nel furto) è reversibile. E lo è grazie ad una azione uguale e contraria alla precedente (realizzo una discarica indi la rimuovo). Dove l’offesa cessa con la azione che la sostiene, cessa per azione inversa a quella che la sostiene, e cessando, i beni offesi sono ( e purchè siano) reintegrati, tornano come erano prima dell’azione esecutiva. 5.2 D’altro canto, nel reato permanente, tanto chi esegua l’azione quanto chi la protragga (se non si identificassero) ne è responsabile. Allo stesso modo lo è chi intervenga durante l’esecuzione o durante la protrazione. Ebbene 6. Questa era la posizione di Arcelor Mittal all’avvento alla gestione degli impianti. Essa si situava in una congerie di reati non in fase di esecuzione ma di protrazione di essa. E poiché, per l’istintivo detto (in paragrafo) per il quale chi metta un dito nella seconda fase (al pari di chi lo metta nella prima fase), ci lascia il braccio, si escogitò impulsivamente di contrattare e legiferare la Protezione Legale per chi, assumendosi l’onere (retribuito) della gestione delle aziende, se ne accollasse il risanamento (d’altronde inattuabile senza esercizio aziendale). 7. Disinvolti assertori della insussistenza o della irrilevanza contrattuale dello “scudo penale”, oltre che della pretestuosità della decisione di recesso e di risoluzione di Arcelor Mittal, hanno sostenuto che la sua abolizione per volontà del governo gialloverde (lo ha fatto da Gruber –a “Otto e Mezzo”- anche Carofiglio, lo “scrittore” già pubblico ministero), , era giuridicamente doverosa, perche’ le leggi sarebbero “generali ed astratte”, non già particolari e concrete. Evidentemente trascurando, costoro, che le fonti giuridiche conoscono leggi non solo “temporanee” (lo è, d’altronde, quella di cui si parla, scadente, nella edizione originaria, nell’anno 2023, quindi a settembre 2019: vd sopra in espositiva …), ma anche leggi “eccezionali”, tutte di origine casistica (particolare e concreta). E conoscono inoltre (ahinoi!) la decretazione governativa dei “casi straordinari di necessità e di urgenza” (art 77.2 cost.), perfino testualmente originante da casi. 7.1 Altrettanto disinvolti congetturatori del diritto hanno concepito: Il Gip a Taranto, che la Protezione Legale sarebbe una “scriminante speciale”. Con ciò ovviamente implicando che sia commesso reato e che il commettente non sia punibile. Ma che Arcelor Mittal commetta reato è discutibile (vd. dopo) Il Cinquestelle Lezzi, che, la Protezione Legale, sarebbe una “scriminante comune”, quella in art 51 cp, dell’adempimento del dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica autorità. Ma a parte l’obiezione appena fatta, poiché la scriminante preesiste al 2015, anno di esordio della Protezione Legale, perché questa sarebbe stata prevista? Oltre al rilievo che non si vede adempimento di (quel) dovere in chi contratti la gestione di una azienda e ne assuma gli obblighi relativi, perché adempirebbe questi, contrattuali, non doveri derivanti da norma giuridica od ordine della autorità. 7.2 Mentre ad alcuno è venuto in mente, nemmeno al tempo della concertazione della Protezione Legale (vd sub 3.1), che in base a quanto sopra premesso sul reato permanente, essa (Protezione) avrebbe potuto avere differenti cadenze organizzative. Che avrebbero portato alla superfluità della sua legiferazione, quando si fosse rilevato intepretativamente , riprendendo l’esempio della discarica, che, se è reato agire per la sua protrazione, non è reato i controagire, se si agisca all’inverso, rimuovendo la discarica a risanando il contesto…. . Esattamente il tipo di azione descritto nel Piano Ambientale come legittima e doverosa, un piano di reazione alla permanente offesa (dei beni suddetti), in vista della sua riduzione ed elisione. Il tipo di azione non concorrente alla protrazione del reato, di azione che “non commette il reato”. 8. Dove, in conclusione, il Piano Ambientale, eventualmente, avrebbe potuto assumere la funzione di chiarificazione della previsione contrattuale delle attività e delle attese della parti, la funzione di concerto d’esse, senza escludere, ove opportuna, la partecipazione consultiva della Avvocatura dello Stato, se non direttamente quella, sempre consultiva, della Procura della repubblica competente.

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