AL GIP, PER RIGETTARE UN’ISTANZA, BASTA UNA SOLA FRASE CON UNA QUINDICIINA DI PAROLE…

CHIESTA, CON ISTANZA ADEGUATAMENTE CONGEGNATA IN FATTO E IN DIRITTO, LA REVOCA DEL SEQUESTRO PREVENTIVO DI UN APPARATO  MOBILIARE E IMMOBILIARE COMMERCIALE E RESIDENZIALE (disposto per reati ex  artt. 81, 110 c.p.,  256, comma 1 e comma 2 del D.lvo 152/06: per “sversamento di liquidi sul suolo e sul mare”), UN GIP RISPONDE:

considerato il giudicato cautelare (ord. Trib. Riesame 0O.O0.2000), richiamata l’ordinanza del 00.00.. 20Oi, di rigetto di analoga istanza, in assenza di elementi sopravvenuti in fatto e in diritto”;

1.Varrebbe la pena di discutere a fondo del cd “giudicato cautelare”, peraltro formularmente ignoto alla legge processuale penale (sebbene noto alla sua
giurisprudenza).
In  una  materia a trattamento (giudiziario) “cautelare”;  cioè prevenzionale; cioe presuppositivo di rischi  da contenere (se non elidere);  cioè operante
per   diagnosi  di “pericolosità” (reali o personali  o miste):
intrinsecamente  implicanti  fluidità, del suo stato,  mobilità e mutabilità costanti di questo.
Implicanti quindi  affermazioni e giudizi (“giudicato”) solo “allo stato”, della materia,  sua costante (ri)giudicabilità.

D’altronde, di quel trattamento e dei relativi presupposti, è  riflesso (solo sintetico) l’art 299 cpp.
Insieme alla già rilevata  assenza formulare (“giudicato cautelare”).
Insieme, essi a loro volta, alla assenza della più eloquente “segnaletica”  procedurale, le “preclusioni processuali”.
Preclusioni  sia a (ri)chiedere  che a (ri) emettere giudizio nella materia , (preclusioni)  che il “giudicato” classicamente implica, e che d’altronde soggiacciono al principio di tassatività.

1.1 Ma come che sia  la questione,  pare obiettabile,  alla ordinanza appellata,  alla luce dei rilievi (di fatto e di diritto) superiormente stanti (omissis),   che infondatamente ha invocato il giudicato cautelare:
se la “exceptio judicati” implica, costitutivamente, ipsità almeno fattuale (se non anche  giuridica) del suo  oggetto e di quello  giudicando.

E per ciò pare obiettabile che  la  supposizione fallace della ipsità dei due oggetti, (ripetesi) sopra indiscutibilmente esclusa,  implichi (radicale ) difetto di motivazione in punto.

1.2 E pare obbiettabile che altrettanto infondatamente essa ha  negato la sopravvenienza “di elementi …in fatto e in diritto”. E ciò in conseguenza sia  della inidentificazione dell’oggetto del “giudicato”, sia del disconoscimento degli “elementi”  in sé.
Appena rilevando, d’altro canto, che se il disconoscimento  è stato “naturalistico” ,  è stato anche “cognitivistico”. Indebito allo stesso modo, se può essere anche solo tale,  cognitiva (per differente o integrante o novante  prospettazione, in logica fattuale o giuridica: vd sopra: omissis…) la sopravvenienza degli “elementi in fatto e in diritto”.

E per ciò pare obiettabile che  la  negazione fallace della sopravvenienza non solo “naturalistica” ma anche “cognitivistica” degli elementi, (ripetesi) sopra diffusamente dimostrata,  implichi (radicale ) difetto di motivazione in punto.

1.3  E pare obiettabile che altrettanto infondatamente l’ordinanza ha   “richiamata l’ordinanza del 00.00.2000, di rigetto di analoga istanza”,  a mò di preclusione a (ri)chiedere (revoca).
Giacchè se il richiamo ha supposto  ipsità degli oggetti,  della “ordinanza” e della “istanza”, alla luce dei superiori rilievi (di fatto e di diritto),   lo ha fatto fallacemente.

E per ciò pare obiettabile che  la  supposizione fallace della ipsità dei due oggetti, (ripetesi) sopra diffusamente mostrata,  implichi (radicale ) difetto di motivazione in punto.

1.4 Pare obiettabile, per ciò, mancanza anche grafica (nella poca grafia esistente, sta solo apparenza) della motivazione.

Con seguente nullità della ordinanza (ex art 125.3 cpp).

Pietro Diaz

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