CHIESTA, CON ISTANZA ADEGUATAMENTE CONGEGNATA IN FATTO E IN DIRITTO, LA REVOCA DEL SEQUESTRO PREVENTIVO DI UN APPARATO MOBILIARE E IMMOBILIARE COMMERCIALE E RESIDENZIALE (disposto per reati ex artt. 81, 110 c.p., 256, comma 1 e comma 2 del D.lvo 152/06: per “sversamento di liquidi sul suolo e sul mare”), UN GIP RISPONDE:
“considerato il giudicato cautelare (ord. Trib. Riesame 0O.O0.2000), richiamata l’ordinanza del 00.00.. 20Oi, di rigetto di analoga istanza, in assenza di elementi sopravvenuti in fatto e in diritto”;
1.Varrebbe la pena di discutere a fondo del cd “giudicato cautelare”, peraltro formularmente ignoto alla legge processuale penale (sebbene noto alla sua
giurisprudenza).
In una materia a trattamento (giudiziario) “cautelare”; cioè prevenzionale; cioe presuppositivo di rischi da contenere (se non elidere); cioè operante
per diagnosi di “pericolosità” (reali o personali o miste):
intrinsecamente implicanti fluidità, del suo stato, mobilità e mutabilità costanti di questo.
Implicanti quindi affermazioni e giudizi (“giudicato”) solo “allo stato”, della materia, sua costante (ri)giudicabilità.
D’altronde, di quel trattamento e dei relativi presupposti, è riflesso (solo sintetico) l’art 299 cpp.
Insieme alla già rilevata assenza formulare (“giudicato cautelare”).
Insieme, essi a loro volta, alla assenza della più eloquente “segnaletica” procedurale, le “preclusioni processuali”.
Preclusioni sia a (ri)chiedere che a (ri) emettere giudizio nella materia , (preclusioni) che il “giudicato” classicamente implica, e che d’altronde soggiacciono al principio di tassatività.
1.1 Ma come che sia la questione, pare obiettabile, alla ordinanza appellata, alla luce dei rilievi (di fatto e di diritto) superiormente stanti (omissis), che infondatamente ha invocato il giudicato cautelare:
se la “exceptio judicati” implica, costitutivamente, ipsità almeno fattuale (se non anche giuridica) del suo oggetto e di quello giudicando.
E per ciò pare obiettabile che la supposizione fallace della ipsità dei due oggetti, (ripetesi) sopra indiscutibilmente esclusa, implichi (radicale ) difetto di motivazione in punto.
1.2 E pare obbiettabile che altrettanto infondatamente essa ha negato la sopravvenienza “di elementi …in fatto e in diritto”. E ciò in conseguenza sia della inidentificazione dell’oggetto del “giudicato”, sia del disconoscimento degli “elementi” in sé.
Appena rilevando, d’altro canto, che se il disconoscimento è stato “naturalistico” , è stato anche “cognitivistico”. Indebito allo stesso modo, se può essere anche solo tale, cognitiva (per differente o integrante o novante prospettazione, in logica fattuale o giuridica: vd sopra: omissis…) la sopravvenienza degli “elementi in fatto e in diritto”.
E per ciò pare obiettabile che la negazione fallace della sopravvenienza non solo “naturalistica” ma anche “cognitivistica” degli elementi, (ripetesi) sopra diffusamente dimostrata, implichi (radicale ) difetto di motivazione in punto.
1.3 E pare obiettabile che altrettanto infondatamente l’ordinanza ha “richiamata l’ordinanza del 00.00.2000, di rigetto di analoga istanza”, a mò di preclusione a (ri)chiedere (revoca).
Giacchè se il richiamo ha supposto ipsità degli oggetti, della “ordinanza” e della “istanza”, alla luce dei superiori rilievi (di fatto e di diritto), lo ha fatto fallacemente.
E per ciò pare obiettabile che la supposizione fallace della ipsità dei due oggetti, (ripetesi) sopra diffusamente mostrata, implichi (radicale ) difetto di motivazione in punto.
1.4 Pare obiettabile, per ciò, mancanza anche grafica (nella poca grafia esistente, sta solo apparenza) della motivazione.
Con seguente nullità della ordinanza (ex art 125.3 cpp).
Pietro Diaz