PROVVEDIMENTI GOVERNATIVI SULLA SCIA DI ORBAN? IL DECRETO LEGGE 24-25 MARZO 2020 N.19 9

1. E’ del Parlamento della repubblica il potere di emettere atti normativi di situazioni concrete, con previsioni “generali” ed “astratte” (:tutte le situazioni politicamente adocchiate, riprese nei caratteri essenziali e non accidentali), nelle materie spettanti (poteri simili, regionali, emettono atti simili ): con “forma” e “forza” di “legge ordinaria” (:inferiore alla “legge costituzionale”). 1.1.Tuttavia, atti normativi con “forza di legge” (non con “forma”: non col procedimento legislativo ex art. 71 cost..) può emetterne anche il Governo. Ma poiché, questi, sono atti “provvedimento” (cioè non generali né astratti), e di fatti sono denominati (dall’art 77 cost. ) “provvedimenti provvisori”, essi normano esclusivamente situazioni concrete (mancanti di relative previsioni giuridiche, apparse improvvisamente). Anzi, più esiguamente e restrittivamente (rispetto alla “legge”) normano ” casi straordinari di necessità e d’urgenza”, e solo se e quando essi appaiano – i “provvedimenti”, del Consiglio dei ministri, son presentati, per la emanazione (dopo vaglio di non manifesta incostituzionalità), al Presidente della Repubblica col nome di “decreti-legge”, e “perdono efficacia sin dall’inizio” se non convertiti in legge dal Parlamento (che può emendarli) entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione (vigendo frattanto)-. 1.2 Il Governo può anche emettere altri atti normativi con “forza di legge”, detti “decreti legislativi”, se delegato a farlo, dal Parlamento (art 76 Cost), con “determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti”. In sostanza, lo fa espletando in dettaglio un potere normativo riservato alla legge ordinaria, che questa reputa di condividere col Governo (:“riserva di legge relativa”). 1.3 Ora, tornando al decreto-legge, normativo per “necessità e urgenza” (: inomissibilmente e indifferibilmente ) di “casi straordinari”, cioè specifici concreti irripetibili ed attuali ( a scanso, come si diceva, di normazione “generale ed astratta”, riservata alla legge ordinaria), se esso ciò non facesse, se superasse il limite, distorcerebbe la funzione ed il potere sotteso. Talmente da autorizzare il sospetto dell’abuso legislativo, se non della sua pretestuosità, della destinazione del mezzo normativo a fine non proprio (pur non potendosi escludere l’imperizia del decretante, che, in tal caso, andrebbe espulso dalla sfera della normazione). ……Il sospetto dell’abuso legislativo, si diceva, ad alta intensità sociopolitica, ove si rammenti che, il “decreto-legge”, fu introdotto nell’ordinamento Statutario (“albertino”) della monarchia (non solo “costituzionale” ma già) “parlamentare”, nell’anno fatidico 1926 (con Legge n. 100, che lo appellava Regio Decreto), quello dell’esordio ufficiale della Dittatura mussoliniana, dal ben noto portato istituzionale e sociale. Fu introdotto per (ri)mescolare potere legislativo ed esecutivo, per conferire “pieni poteri”, uscire dalle istituzioni della “democrazia liberale” e ( ovviamente) andare ben oltre la “democrazia illiberale” (secondo l’eufemismo della Dittatura orbaniana recentemente instaurata in Ungheria, a protezione, si è detto, da Covid 19). 1.3.1 Tutto ciò, d’altronde, mostra la diffidenza della Costituzione (anni 1947-1948) nell’assegnare “forza di legge” ad atti normativi del Governo. Perciò circoscritti a “provvedimenti provvisori” (situazionali, contingenti, unici). Diffidenza tuttavia malaccorta, insufficiente, avrebbe dovuto escludere quella “forza”. Che di fatti è talmente dilagata politicamente istituzionalmente, oltre che giuridicamente (con fare leonino, negli “incontri” con gli atti normativi di pari forza e perfino d’altra forma, la “legge”), da annettere al Governo il potere normativo del Parlamento. Rimescolando Esecutivo e Legislativo, riunendo poteri separati da multisecolari dottrine della democrazia politica, annettendo subito il potere normativo del parlamento di conversione (politicamente discrezionale e indipendente, tecnicamente critica) del decreto legge. Invero annesso già dalla formazione del Governo (oramai consolidata, storica) mediante parlamentari (e da ciò: governo di parlamentari, parlamento di governanti: più che inseparazione, collusione corruttiva dei poteri), dove è impossibile l’avverarsi della nota cautela montesquieina: “perché non si possa abusare del potere, occorre che il potere arresti il potere”. Insomma, divelto oramai da tempo un cardine della democrazia italiana, ne sarà possibile il ripristino solo dopo l’abolizione delle “forza” suddetta (per art 138 cost). Orbene e comunque 2. Se si va a vedere il decreto legge 24 marzo 2020 n. 9, d’altronde redatto, in materia, a ricalco del predecessore (decreto 23 febbraio 2020 n.6: talis pater talis filius; in altra occasione si parlerà, d’esso, quale ponte per il transito dallo “stato di emergenza” – correttamente dichiarato dal Governo, addì 31 gennaio 2020, alla stregua del D.lgs n.1 2018 sulla Protezione civile-, allo “stato di eccezione”, mai dichiarato perché costituzionalmente indichiarabile, e tuttavia ben avviato se non instaurato…):si constata che, nel preambolo, esso indica non altro che le ragioni ed i fini della propria normazionè: IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICAVisti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;Visto l’articolo 16 della Costituzione, che consente limitazioni della libertà di circolazione per ragioni sanitarie;Tenuto conto che l’organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato la pandemia da COVID-19; Preso atto dell’evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e dell’incremento dei casi e dei decessi notificati all’Organizzazione mondiale della sanità;Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di emanare nuove disposizioni per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, adottando adeguate e proporzionate misure di contrasto e contenimento alla diffusione del predetto virus.Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 24 marzo 2020; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;EMANAil seguente decreto-legge…. 2.1 E poiché già nel preambolo, che delinea contesti ed orizzonti della imminente normazione, non vi è traccia di “ casi straordinari” necessitanti urgente provvedimento (si accenna appena, in punto, al dovere del Governo, decretante, di dare “ l’indicazione, nel preambolo, delle circostanze [: “casi”]straordinarie di necessita’ e di urgenza che ne giustificano l’adozione”, ex art 15. L. n 400, 1988). E comunque, non avrebbero potuto essere “casi” urgenti e necessitanti. Giacchè, il giorno della emanazione del decreto, tutte le normazioni primarie e secondarie (rectius “ terziarie”: dpcm, ordinanze ministeriali e di protezione civile), erano operanti (nel quadro delle ragioni e dei fini del prologo). E ciò non era ignoto al decretante, che di fatti scrive: “ART. 2.(Attuazione delle misure di contenimento)3. Sono fatti salvi gli effetti prodotti e gli atti adottati sulla base dei decreti e delle ordinanze emanati ai sensi decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, ovvero ai sensi dell’articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Continuano ad applicarsi nei termini originariamente previsti le misure già adottate con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri adottati in data 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 per come ancora vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le altre misure ancora vigenti alla stessa data continuano ad applicarsi nel limite di ulteriori dieci giorni e, entro tale termine, sono sottoposte a verifica di persistente adeguatezza e proporzionalità ai fini della loro conferma con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 ovvero, per le ordinanze dei comuni, per la loro eventuale conferma secondo quanto previsto dall’articolo 3.”:(già nel preambolo si diceva) il decreto distoglie dallo scopo il potere che gli è conferito. Gli sovrappone il potere di fatto che si arroga, sebbene escluso dalla Costituzione, contrario ad Essa, e lo esercita. 2.2. Ma che fa, definito il preambolo? 3. Nel suo primo articolo, centrale ad ogni altro, al comma 2, espone ( e istituisce) la serie dei mezzi al raggiungimento dei fini in sintonia con le ragioni (in preambolo): “2. Ai sensi e per le finalità di cui al comma 1, possono essere adottate, secondo criteri di adeguatezza specifica e principi di proporzionalità al rischio effettivamente presente su specifiche parti ovvero sull’intero territorio nazionale, una o più tra le seguenti misure:a) limitazione della circolazione delle persone, anche prevedendo limitazioni alla possibilità di allontanarsi dalla propria residenza, domicilio o dimora, se non per spostamenti individuali, limitati nel tempo e nello spazio e motivati da esigenze lavorative, da situazioni di necessità, da motivi di salute o da altre specifiche ragioni;b) chiusura al pubblico di strade urbane, parchi, aree gioco, ville e giardini pubblici o altre aree analoghe;c) divieto di allontanamento e di ingresso in territori comunali, provinciali o regionali;d) applicazione della misura della quarantena precauzionale ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva; e) divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone fisiche sottoposte alla misura della quarantena perché risultate positive al virus;f) limitazione o divieto delle riunioni o degli assembramenti in luoghi pubblici o aperti al pubblico;g) limitazione o sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni altra forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo, ricreativo e religioso;h) sospensione delle cerimonie civili e religiose, limitazione dell’ingresso nei luoghi destinati al culto, nonché completa chiusura degli stessi; i) chiusura di cinema, teatri, sale da ballo, discoteche, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, centri culturali, centri sociali e centri ricreativi o altri analoghi luoghi di aggregazione;l) sospensione dei congressi, di ogni tipo di riunione o evento sociale e di ogni altra attività convegnistica o congressuale, salva la possibilità di svolgimento a distanza; m) limitazione o sospensione di eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina in luoghi pubblici o privati, ivi compresa la possibilità di disporre la chiusura temporanea di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori e impianti sportivi, anche se privati, nonché di disciplinare le modalità di svolgimento degli allenamenti sportivi all’interno degli stessi luoghi;n) limitazione o sospensione delle attività ludiche, ricreative, sportive e motorie svolte all’aperto o in luoghi aperti al pubblico; o) possibilità di disporre o di affidare alle competenti autorità statali e regionali la riduzione, la sospensione o la soppressione dei servizi di trasporto di persone e di merci, automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo, nelle acque interne, anche non di linea, nonché di trasporto pubblico locale;p) sospensione o chiusura dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché delle istituzioni di formazione superiore, comprese le università e le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, o di altri analoghi corsi, attività formative o prove di esame, ferma la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza;q) sospensione dei viaggi d’istruzione, delle iniziative di scambio o gemellaggio, delle visite guidate e delle uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sia sul territorio nazionale sia all’estero;r) limitazione, sospensione dell’apertura al pubblico o chiusura dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’art. 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;s) limitazione o sospensione delle attività delle amministrazioni pubbliche con possibilità di fare salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità; t) limitazione o sospensione delle procedure concorsuali e selettive finalizzate all’assunzione di personale presso datori di lavoro pubblici e privati, con possibilità di esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati è effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero con modalità a distanza;u) limitazione o sospensione delle attività commerciali di vendita al dettaglio, garantendo in ogni caso un’adeguata reperibilità dei generi alimentari e di prima necessità da espletare con modalità idonee ad evitare assembramenti di persone, con obbligo a carico del gestore di predisporre le condizioni per garantire il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio;v) limitazione o sospensione delle attività di somministrazione al pubblico di bevande e alimenti, nonché di consumo sul posto di alimenti e bevande, compresi bar e ristoranti;z) limitazione o sospensione di ogni altra attività d’impresa o di attività professionali e di lavoro autonomo con possibilità di esclusione dei servizi di pubblica necessità previa assunzione di protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non sia possibile rispettare la distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio come principale misura di contenimento, con adozione di adeguati strumenti di protezione individuale;aa) limitazione o chiusura di fiere e mercati, garantendo comunque un’adeguata reperibilità dei generi alimentari;bb) specifici divieti o limitazioni per gli accompagnatori dei pazienti nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS);cc) limitazione dell’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non;dd) obblighi di comunicazione al servizio sanitario nazionale nei confronti di coloro che sono transitati e hanno sostato in zone a rischio epidemiologico come identificate dall’Organizzazione mondiale della sanità o dal Ministro della salute; ee) disporre misure di informazione e di prevenzione rispetto al rischio epidemiologico;ff) consentire o comunque regolamentare la modalità di lavoro agile per ogni rapporto di lavoro subordinato anche in deroga alla disciplina vigente;gg) previsione che le attività consentite si svolgano previa assunzione da parte del titolare o del gestore di misure idonee a evitare assembramenti di persone, con obbligo di predisporre le condizioni per garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio; per i servizi di pubblica necessità, laddove non sia possibile rispettare tale distanza interpersonale, previsione di protocolli di sicurezza anti-contagio, con adozione di strumenti di protezione individuale. 3.1 Mezzi che, come si vede, non son altro che poteri giuridici di sottomissione di persone fisiche e giuridiche, uffici, organi privati e pubblici, e delle loro possibilità facoltà attività (economiche etiche estetiche politiche sociali amministrative fisiche ludiche sportive e di vario altro genere e specie…), dei loro poteri o diritti. Insomma di sottomissione di (pressochè) tutte le funzioni di (pressochè) tutte la parti del Corpo Sociale (compresi i suoi beni privati e pubblici) generate nutrite plasmate dalla tradizione e dalla storia. 3.2 Ora anzitutto, il decreto munito (straordinariamente: art 77) del solo potere di provvedere (con urgenza) ad un caso concreto presente (come si diceva), privo quindi di ogni altro potere, tanto più del potere di conferire poteri ( a sé o ad altri), esorbita macroscopicamente dalla investitura. 3.3 Inoltre, istituzione conferimento (e investitura) di poteri giuridici (:che dichiarano e attuano il diritto, perché fatti di diritto), spettano alle fonti primarie del diritto “primario” che li sottende (legge ordinaria o costituzionale, decreto legislativo: richiamando, qui, soltanto fonti interne). E d’altronde, solo siffatte fonti potrebbero dare, al Potere Esecutivo ad esse sottoposto nello Stato di diritto, i poteri giuridici che non avesse. 3.4 E comunque perché, gran parte (vd. sub 4.1) di quegli specifici poteri, di specifiche sottomissioni, la Costituzione li ha riservati alla legge (“riserva di legge”). Alla legge formale, nemmeno al decreto legislativo, avendo disposto in materia riserva assoluta (formale), non relativa (materiale). Poiché trattandosi di poteri di sottomissione delle funzioni del popolo, ha voluto che questo, sia pure per rappresentanza parlamentare, li determinasse). 3.5 Quindi, il decreto ha fatto irruzione nell’ordinamento costituzionale e istituzionale, e saccheggiandone poteri assegnati ad altri, lo ha sovvertito cominciando dall’art 77. 3.6 E in ogni caso, non adottando alcun provvedimento concreto a caso concreto (come detto sub 2.1, nemmeno configurato ed anzi inconfigurabile), oltre che esorbitare dal proprio sottosistema, ha inadempiuto apposito dovere attivo, quello di cui all’art. 15. 3 L. n.400 ’88 cit.: “I decreti devono contenere misure di immediata applicazione e il loro contenuto deve essere specifico”. Ma non solo 4. La sottomissione rimessa ai poteri istituiti dal decreto ha gli oggetti esposti sub 3.Uno d’essi è evocato nel preambolo sub 2), la “libertà di circolazione”, che, lì si dice (ed è vero) è limitabile per “ragioni sanitarie” (rectius: “per motivi di sanità”: art 16 cost.). 4.1 Ora, a parte che (vd sub 3.3), quella libertà (insieme a quella “ di soggiorno”, che il preambolo dimentica ma che l’art 1 comma 2 sottomette in ogni modo), sarebbe limitabile dalla “ legge” (riserva assoluta di legge formale) non dal decreto legge e tanto meno da fonti normative di gran lunga inferiori ad essa (vd dopo sub 5):tutti gli altri oggetti della sottomissione (qui i salienti): la libertà di riunione (art. 17 cost.), la libertà di professare la propria fede religiosa (art. 19 cost.), il diritto all’istruzione e alla cultura (artt. 9-33-34 cost.), la libertà personale (art. 13), la libertà del domicilio da accertamenti e ispezioni [anche per “droni”…] per motivi di sanità…(art 14,2 cost.) la libertà da imposizioni di prestazioni personali o patrimoniali (art 23) , la libertà d’iniziativa economica privata (art. 41 cost.), il diritto al lavoro (artt. 4 e 35 ss. cost), il diritto all’attività della pubblica amministrazione (art.97 cost.). Questi oggetti, si diceva, non sono limitabili per ragioni di sanità. Inoltre, alcuni di essi, limitabili per legge (artt. 13, 14, 23) lo sono concretamente dalla Autorità giudiziaria, perché “in riserva di giurisdizione” (artt. 13,14), non dalla Autorità amministrativa (dpcm, ordinanze ministeriali…). 4.2 E se il contenuto del preambolo ha funzione abilitativa e giustificativa della istituzione dei poteri, quelli sottomettenti oggetti diversi dalla “libertà di circolazione” sono inabilitati e ingiustificati già all’interno del decreto. Cioè, questo sovverte la propria interna sequenza. Ma fa ben altro 5. Si è visto che ha istituito poteri assegnandoli a sé stesso. E intravisto che ha istituito e assegnato poteri ad altri.Si è inoltre visto che, nemmeno individuando né indicando “casi straordinari di necessità e di urgenza”, ha lasciato del tutto indeterminata la normazione concreta. La ha rimessa ad altre fonti. 5.1 Quali sono queste? Dal lato soggettivo, il capo del governo, organo esecutivo, sentiti altri organi esecutivi regionali o transregionali. Dal lato oggettivo, dpcm (decreti presidente consiglio ministri): art 2. 1.; o (nei “casi di estrema necessità e urgenza per situazioni sopravvenute” , e con efficacia “ non oltre sette giorni” (art. 2.2), ordinanze di ministro della Sanità o di presidenti di giunta regionale o di sindaci. E come si vede, anche la normazione “terziaria” è nel potere esclusivo del Capo del Governo: “art.2 (Attuazione delle misure di contenimento)1. Le misure di cui all’articolo 1 sono adottate con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sentiti il Ministro dell’interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell’economia e delle finanze e gli altri ministri competenti per materia, nonché i presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l’intero territorio nazionale; ovvero su proposta dei presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero del Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l’intero territorio nazionale, sentiti il Ministro della salute, il Ministro dell’interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell’economia e delle finanze e gli altri ministri competenti per materia. Per i profili tecnico-scientifici e le valutazioni di adeguatezza e proporzionalità, le misure di cui al presente comma sono adottate sentito il Comitato tecnico scientifico di cui all’ordinanza del Capo del dipartimento della Protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630.2. Nelle more dell’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 e nei casi di estrema necessità e urgenza per situazioni sopravvenute, le misure di cui all’articolo 1 possono essere adottate ai sensi dell’articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, eventualmente anche d’intesa con le regioni o con i ministri interessati. Le misure adottate ai sensi del presente comma restano efficaci per non oltre sette giorni e quelle regionali sono immediatamente comunicate al Ministro della salute per la valutazione della loro conferma con i decreti di cui al comma 1, ovvero, quelle locali, al Presidente della Regione interessata per la loro eventuale conferma secondo quanto previsto dall’articolo 3. Le ordinanze del Ministro della salute sono comunicate alle Regioni interessate.” 5.2 Ed è il caso di notare che, come nell’autoattribuzione di poteri legislativi all’Esecutivo e poi al suo capo, il decreto ha scavalcato il parlamento, così nella attribuzione di poteri normativi amministrativi ha scavalcato i poteri esecutivi regionali o comunali. Di fatti: ART. 3(Misure urgenti di carattere regionale o infraregionale)1. Fermo quanto previsto dall’articolo 2, comma 2, le regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento ovvero di attenuazione del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre ovvero sospendere, limitatamente a detti ambiti territoriali, l’applicazione di una o più delle misure di cui all’articolo 1, comma 2. Qualora tali misure si applichino su tutto il territorio regionale, ovvero su oltre la metà di esso o a oltre la metà della popolazione residente nella regione, la loro efficacia è limitata a sette giorni e, entro ventiquattro ore dalla loro adozione, è formulata proposta al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, per la loro conferma con il decreto ivi previsto. Le misure di cui al periodo precedente non possono essere in alcun caso reiterate e, ove non confermate dal decreto ivi previsto, perdono comunque efficacia allo spirare del settimo giorno. Le misure reiterate in violazione di quanto disposto dal precedente periodo sono inefficaci.2. Il Sindaco, negli stessi casi di sopravvenienze cui al comma 1, può introdurre ovvero sospendere nel territorio comunale, con propria ordinanza, l’applicazione di una o più delle misure di cui all’articolo 1, comma 2. L’ordinanza, efficace per sette giorni, entro ventiquattro ore dalla sua adozione è comunicata alla Regione che, negli stessi sette giorni, può confermarne l’efficacia per trenta giorni, rinnovabili nei casi e con i limiti di cui all’articolo 1, comma 1. Le misure di cui al periodo precedente non possono essere in alcun caso reiterate e, ove non confermate dalla regione secondo quanto ivi previsto, perdono comunque efficacia allo spirare del settimo giorno. Le misure reiterate in violazione di quanto disposto dal precedente periodo sono inefficaci. Alle misure assunte da più comuni e confermate dalla Regione che abbiano effetto su oltre la metà del territorio di quest’ultima, ovvero su oltre la metà della popolazione residente nella regione stessa, si applica altresì quanto previsto dal comma 1. Fermo quanto previsto presente comma e dall’articolo 2, comma 2, per le situazioni sopravvenute, dopo l’adozione del decreto di cui all’articolo 2, comma 1, non possono essere adottate, e ove adottate sono inefficaci, le ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l’emergenza predetta in contrasto con le misure statali. 5.3 Ma (tornando a sub 3.6, 5.), lasciando indeterminata la normazione concreta, più implicativamente ha: sospeso la funzione normativa del decretante. Rimesso la normazione concreta ad un potere diverso dal proprio. La ha rimessa ad un potere minore del proprio. La ha rimessa anche (sia pure provvisoriamente) a poteri locali anziche’ nazionali. La ha rimessa nemmeno ad atti normativi secondari ma addirittura terziari, così violando (oltre le riserve di legge sopra viste) la “riserva di decreto legge” in materia (perché Esso regola il caso che gli si presenti, non altra fonte; perché esso non può delegare ad altra fonte la normazione propria…) . Addirittura:programmata la normazione di materie oggetto di riserva di legge, la ha affidata nemmeno al potere che lo ha emesso (il Governo) ma al suo capo. Cioè, pur potendo fingere, affidando la normazione a sé stesso, di rispettare un “riserva di legge” non formale, di cui la prassi lo ha (indebitamente) accreditato, la ha affidata al suo capo… 5.3.1 Peraltro, delegando ad altra fonte (come fosse legge delegante (art 76 cost.) il decreto legislativo), ha turbato lo spirito, se non la lettera, del divieto al Governo (in art. 15. 2 L. 400 ’88 cit) “mediante decreto-legge [di] a) conferire deleghe legislative ai sensi dell’articolo 76 della Costituzione. 5.4 E infine, se la normazione, propria o mediante altra fonte, degli oggetti sub 4.1, avesse a che fare con la “materia costituzionale” in art. 72.4 cost., il decreto avrebbe violato il divieto (in art. 15.2 b) L. n. 400 ’80, cit.), di “provvedere nelle materie indicate nell’articolo 72, quarto comma, della Costituzione.” 6. Ma è nella tipologia dei poteri istituzionali, che il decreto legge 24 marzo 2020 fa la sua maggiore performance, avendo puntato: a conferire il potere di sottomissione concreta ad un organo monocratico, il presidente del consigli dei ministri. Che per di più lo eserciti con atti non giuridici ma amministrativi, cioè con atti a contenuto discrezionale (nei proverbiali: se, dove, quando. quanto. qualmodo). Perciò ad un organo autocratico. Lo sguardo ai “pieni poteri” non potrebbe essere più intenso. La illegittimità non potrebbe esser più manifesta. Tuttavia, ll presidente della repubblica emanante, non la ha colta. pietro diaz

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