BOCCIA è DA PROMUOVERE?

“deve essere chiaro alle Regioni che le misure restrittive poste da parlamento e dal governo devono essere rispettate”. Tuttavia Saprebbe, il ministro, indicare (almeno) una misura posta da quei due organi? 1. Poichè, dalla Dichiarazione governativa (antivirus) dello “stato di emergenza” del 31 gennaio ’20, nessuno dei decreti legge governativi ha posto una misura – se non sanzionatoria di illeciti recuperati dall’ordinamento ( art 650 cp.), o appositamente istituiti (illeciti amministrativi etc)-. I decreti, nelle disposizioni dedicate alle misure (generalmente i primi due articoli) han prefigurato, mai posto, misure. Ed allora per conseguenza : 1.1 nessuna delle leggi parlamentari antivirus che han convertito in legge (alcuni di) quei decreti (in attesa degli altri), ha posto misure: ne ha esclusivamente confermato la prefigurazione. Ed è utile ricordare che Governo a Parlamento, in materia antivirus, dal quel dì ad oggi, hanno operato esclusivamente nelle occasioni normative indicate: decreti legge e conversione d’essi in legge. Pertanto: 2. Boccia lo ignorava mentre spavaldamente minacciava le Regioni? Se sì, dovrebbe dubitare autocriticamente della permanenza nel  ruolo. Se no, nasconde o rimuove che: 2.1 tutte le misure, prefigurate da decreti legge e leggi di conversione, sono state concretizzate (nei contenuti) e applicate da dpcm (decreti del presidente del consiglio dei ministri); cioè da atti unilaterali e discrezionali, (perciò) monocratici e autocratici, di taluno, che con essi, per tali caratteristiche, ha assunto, ed esercitato, “pieni poteri”. Assunto pieni poteri esercitati con atti amministrativi – nemmeno giudiziari ed ancor meno legislativi-, sebbene comprimessero o sopprimessero diritti personali (individuali o collettivi) diritti reali (spazi interclusi all’uso pubblico o privato) diritti economici, sociali , estetici, edonistici, morali, culturali, di ogni genere e specie pubblici e privati, la cui manipolazione, tuttavia, è riservata alla giurisdizione e alla legge. 2.2 Sebbene comprimessero o sopprimessero, cioè, diritti instaurati ed assegnati al Popolo (molti con il marchio della inviolabilità, cioè della intangibilità assoluta, dovunque comunque da chiunque in qualunque tempo), da una Costituzione tecnicamente antifascista (vd sua XII Disposizione transitoria e finale..). E per conseguenza compressi o soppressi da attività governativa o legislativa tecnicamente fascista? Da governo e parlamento della repubblica, che limitatisi a normare la prefigurazione delle misure in vista della loro determinazione ed attuazione dai dpcm, pieni poteri, ovviamente, han conferito al decretante… 2.3 E per colmo, tecnicamente, con l’avallo del presidente della repubblica, il quale, pur  in grado di discernere fra normazione non manifestamente incostituzionale e (manifestamente) incostituzionale, più volte la ammessa: emanando i decreti legge, promulgando le leggi di loro conversione. Ripetesi,  attribuenti “pieni poteri” al capo del governo ed ai suoi dpcm. 2.4 Quindi è  probabile che, Boccia, abbia voluto nascondere o rimuovere l’attività di (ri)produzione della monocrazia (pieni poteri) e della autocrazia (poteri discrezionali)? Un ultimo rilievo 3. Si è sostenuto che l’operare e l’operato dei dpcm sarebbero legittimi perché “delegati” dai decreti legge . E tuttavia: a parte che, se i decreti legge avessero, indirettamente o direttamente, conferito “pieni poteri”, l’attacco (tecnicamente) fascista alla costituzione antifascista non sarebbe venturo ma già avvenuto ( e difatti, in questo momento, compressione e soppressione delle libertà, come nel famigerato ventennio, sono in corso). Per cui, sostenere la legittimità dei dpcm perché “delegati” da dl, ne comporterebbe platealmente la totale illegittimità giuspolitica. A parte che l’elucubrazione sulla delega pare puntare alla conversione dei dpcm, atti amministrativi – impugnabili davanti le giurisdizioni ammnistrative od ordinarie- , in atti normativi ( per derivazione dai deleganti), in norme del decreto legge (!) – inoppugnabili davanti quelle giurisdizioni. Puntare quindi alla irresponsabilità giuridica del decretante e alla irrisarcibilità dei “decretati”. A parte che, essendo il “decreto legge”, atto “provvediment(o)” (così art 77 cost. ) in quanto norma esclusivamente situazioni apparse improvvisamente; ” casi straordinari di necessità e d’urgenza”, specifici irripetibili concreti attuali: se ciò non facesse, evaderebbe dalla attribuzione costituzionale! E certo non lo fa, demandando ai dpcm la normazione concreta, futura e perfino incerta! E con ciò inoltre smentendo la necessità e l’urgenza del provvedere! Pertanto il decreto, munito (straordinariamente: art 77) del solo potere di provvedere (con urgenza) ad un caso concreto (presente non futuro come si diceva), privo quindi di ogni altro potere, è privo tanto più del potere di conferire poteri a sé o ad altri (al presidente del Consiglio con i suoi dpcm?) ! A parte tutto ciò: se l’elucubrazione sulla delega punta a riportare, alla specie, lo schema del “decreto legislativo” (art 76 cost., che il Governo ha il potere di emanare ma per delega della legge che determini “principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetto definito”): essa dovrebbe almeno sospettare, se non immediatamente cogliere, che sta innovando nelle fonti costituzionali del diritto, senza previa (pur necessaria) revisione della costituzione (art 138 cost.)! pietro diaz

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