E’ STATO DETTO CHE “L’EMERGENZA” E L’”ECCEZIONE” (in seguito a questo termine è stata annessa una funzione solo retorica) GIUSTIFICHEREBBERO EVENTUALI ILLECITI PENALI COMMESSI NELLA DECRETAZIONE D’URGENZA…

TUTTAVIA

Se si intende dire che il reato di violenza privata (art 610 cp), di colui che “con violenza o minaccia” (nel caso nostro la minaccia di sanzione amministrativa e, prima del decreto legge 25 marzo n. 19, col decreto 23 febbraio n. 6,   di sanzione penale ex art 650 cp), “costringe altri a fare tollerare od omettere qualche cosa ” (nel caso nostro stare a casa o chiudere il bar) sarebbe “giustificato”, dallo stato di “eccezione” o dallo stato di “emergenza”, si potrebbe notare che :

le circostanze che escludono  il  reato (artt 59.1 , 119 cp) al pari delle “circostanze “ che costituiscono il  reato (at 40 ss cp), soggiacciono al principio di legalità (art, 1 cp 25.2 cost), e sorgono in riserva assoluta (non relativa,  checchè altri ne dica..) di (atto avente  valore e forma, ex artt  71 ss Cost.,  di)  legge.

Sia perché, se le prime non soggiacessero, ( in ipotesi) mosse da  fonti inferiori alla legge, potrebbero (anarchicamente)  disattivare le seconde e loro fonti.

E sia perché,  le circostanze di esclusione del reato rappresentano limiti di efficacia delle  circostanze di inclusione del reato, cioè, partecipano della medesima norma,   incriminatrice e  scriminatrice al contempo.  Norma della quale, quindi, una eterogeneità  di fonti sarebbe (anche fisicamente) impensabile.

Ciò posto, decreti e ordinanze, amministrativi o normativi o misti,  quando fossero più che amministrativi, possedessero maggiore forza (efficacia: di che genere non è chiaro ), comunque non modificherebbero  quella della loro fonte, stabilmente espressiva   di potere  amministrativo. Fonte  nemmeno secondaria ma “terziaria”, che (come che fosse) mai perverrebbe ad essere primaria, “legge”. E  nemmeno ad essere atto avente  forza di legge (il decreto legge ex art. 77 cost.)-  peraltro inammissibile alla normazione penale, sia esclusiva che inclusiva di circostanze del reato (vd sopra) , riservata assolutamente (non relativamente),  come detto, alla legge.

Quindi decreti e ordinanze amministrativi non giustificherebbero (o spunirebbero) i reati di violenza privata che fossero stati commessi.

Tanto meno potrebbero farlo gli stati, di “emergenza” o di “eccezione”, che li ospitassero.
Non il primo,   formalmente ( e legalmente: ex Dlgs n.1 2018) ) posto ( nella vicenda normativa antivirus)  il 31 gennaio ’20,  da  Dichiarazione del Consiglio dei ministri. Poiché, quale che sia la sua forza giuridica (la Dichiarazione è elemento prodromico  della fattispecie complessa di Protezione civile ex Dlgs cit. Elemento peraltro non unico, poiché la Fattispecie, prevede, prima d’esso,  la Dichiarazione dello “stato di mobilitazione” , in specie mancato…!),  non integrerebbe, neanche remotamente, la circostanza di esclusione del reato (in parola) che sarebbe integrata soltanto dall’attività (poterata) di  comando concreto :  “stai a casa, chiudi il bar, altrimenti….”.

Non il secondo, lo “stato di eccezione”, materialmente  sorto dalla evasione traumatica, del Consiglio dei ministri e del suo presidente, dall’ordine giuridico (emergenziale: 31 gennaio-31 luglio 2020)  instaurato con la suddetta Dichiarazione e la prima Ordinanza (3 febbraio n. 630),  dell’organo normativo (generale) d’esso ( il Capo della Protezione civile onniprovvedente,  con altri organi anche locali,  solo con  “ordinanze”),  verso l’ordine giuridico eccezionale, sovrapposto (ex auctoritate principis), al precedente, col (primo) decreto legge antivirus 23 febbraio n.6 ( e suoi dpcm), e i suoi  nuovi organi normativi (Consiglio dei ministri e suo presidente): il tema potrebbe vedersi, volendo,  illustrato in http://www.giustiziarepubblicana.org/2020/04/24/conte-antivirus-poteva-non-differenziare-popolazioni-differenziate-dal-virus-cenni-sul-passaggio-dallo-stato-di-emergenza-allo-stato-di-eccezione/.

Nemmeno esso, si diceva, per la ragione precedentemente  indicata (a parte la questione della “legittimità” di tale “stato”.

E comunque perché, un solo “stato” è previsto come circostanza di esclusione del reato, dalla legge penale in art 54 cp.:
Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo.

Ed esso è visibilmente estraneo alla specie

Pietro Diaz

Lascia un commento