UNA CORTE DI ASSISE,  GIUDICANTE  DELITTO DI OMICIDIO  VOLONTARIO A CARICO  DI  DETENUTO IN CARCERE, INVESTITA DELLA RICHIESTA DI SOSTITUZIONE DELLA MISURA CON QUELLA DI ARRESTI DOMICILIARI, HA OSSERVATO

l’a. 299 C.P.P., comma 3, stabilisce che nei procedimenti aventi ad oggetto delitti commessi con violenza alla persona la richiesta di revoca o sostituzione della misura deve essere notificata, a cura della parte richiedente ed a pena di inammissibilità, presso il difensore della P.O., o se questo manca alla P.O.; inoltre, l’a. 90 C.P.P., comma 3, prevede che se la P.O. sia deceduta in conseguenza del reato, le facoltà e i diritti previsti dalla legge sono esercitati dai prossimi congiunti di essa; nel caso di specie, non risulta tuttavia che parte richiedente abbia adempiuto al proprio onere notificando la richiesta in parola presso i difensori dei prossimi congiunti della P.O. che sì sono costituiti parti civili (non figurandone altri che abbiano “interloquito nel processo nominando un difensore ovvero depositando un atto contenente le indicazioni necessarie all’esecuzione della notificazione”: C. 51402/16);
ne discende, quale conseguenza, l’effetto della inammissibilità dell’istanza, che preclude l’esame del merito;
visto l’a. 299 C.P.P. ……………………………p’.q.m.dichiara l’istanza inammissibile.

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IL difensore, reiterando l’istanza tutioristicamente notificandola alle parti civili costituite, in premessa ha obiettato:

Il ragionamento sviluppato da questo difensore per ritenere insussistente l’onere di notificazione ( e irrituale questa ) della richiesta di modificazione delle misura della carcerazione, è stato:

  1. l’area impositiva dell’onere è quella dei delitti “commessi con violenza alla persona”.

La quale violenza implica estrinsecazione di energia materiale (intenzionale in specie) verso la persona, che generi qualsiasi (di quelli tipizzati dalla legge penale, ovviamente) evento, eccetto quella della soppressione della sua vita.

1.1.Ciò non solo perché 1’ occasione e la ragione della legge, di prevenzione di reiterazione di delitti con violenza alla persona, in danno di “vittime di violenza”, implicano la permanenza di in vita, e quindi l’attualità del pericolo per l’incolumità, della                           persona offesa.

La implicano insieme alle funzioni delle misure sostitutive di quella richiesta (vd.le in art. 299. 2 bis), le prime due anzitutte, peraltro, chiaramente estensive di quelle ragioni             alle altre.

1.2 Non solo perciò, si diceva, ma perché, la permanenza in vita, è postulata (giuslogicamente e testualmente) dalle previsioni introduttive di quell’onere: in art

299.2.bis, 3. cpp..

1.3 Che prevedendo quale destinatario della notificazione della richiesta (di modificazione della misura restrittiva) la persona offesa (il suo difensore quando lo abbia nominato), la suppone in vita (tanto che, la notizia della richiesta deve essere data anche ai “servizi socio- assistenziali” , che hanno in cura -non solo morale- la persona offesa).

E tanto la suppone in vita che, ad essa, o al suo difensore, assegna un termine per la interlocuzione sulla richiesta ex art 299 cpp..

2. Se ciò è vero, ciò non è variabile con l’applicazione della previsione in art. 90 .3 cpp. Poiché:

-a parte che, essa, neppure immaginava, ratione temporis, di correlarsi a quella dell’onere sopra visto;

-a parte che il decesso, della persona offesa, “in conseguenza del reato” ha poco a che fare, penalisticamente, col decesso quale “morte” da “omicidio” (non conseguenza ma), ex art 575 cp., elemento costitutivo del reato;

– a parte che, la previsione, si propone di rinvenire eccezionalmente, nel solo caso indicato, e di attivare ove occorra, i sostituti della “persona offesa” (tanto che li indica anche in soggetti estranei alla sfera dei “successori”);

la sua applicazione sopprimerebbe le precedenti, nel testo e nelle ragioni (dunque è necessario escludere dalle facoltà o diritti dei sostituti, quella alla notificazione ed alla interlocuzione indicate).

D’altro canto:

3. le notificazioni de quibus furono previste per le persone offese, per i loro sostituti, e i loro difensori.

Esistono oggi processualmente (scilicet: formalmente) i suddetti? Giacché:

la persona offesa è deceduta, i sostituti sono parti civili costituite quali successori ex art 74 cpp; i difensori sono tali in quanto rappresentanti della parti civili…

3.1 dunque, se non risultassero, oggi, i suddetti, nelle vesti indicate, l’onere sub 1 non sarebbe adempibile, l’inadempimento non potrebbe essere addebitato all’onerato.

Pertanto….

 

pietro diaz

 

 

 

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