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La dispersione “giurisprudenziale” delle logiche elementari del diritto e del processo penale

Corte di Cassazione penale

Ricorso per annullamento della ordinanza del Tribunale di….in udienza ex art 309 cpp, che, il giorno ……., rigettava richiesta di riesame della ordinanza del GIP presso il medesimo, che aveva disposto la misura del divieto di avvicinamento…ex art 282 ter cpp, su …..

Inosservanza di norme processuali imposte a pena di inutilizzabilità o di nullità, inosservanza della legge penale, mancanza contraddittorietà illogicità manifesta della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato, dalla richiesta e dalla imposizione della misura, (rispettivamente) del PM e del GIP. : ex art 606.1 b), c) e) cpp

Sulla scia della motivazione della ordinanza (riportata in corsivo)

Ciò premesso è da rilevare quanto segue.
Le querele presentate dalla persona offesa sono tempestive.
11 delitto di cui all’art. 612 bis c.p. è infatti un reato necessariamente abituale che si consuma con al momento in cui è posta in essere l’ultima condotta.
Come affermato dalia Corte di Cassazione, “il carattere del delitto di atti persecutori, quale reato abituale a reiterazione necessaria delle condotte, rileva anche ai finì della procedibilità, con la conseguenza che, nell’ipotesi in cui il presupposto della reiterazione, venga integrato da condotte poste in essere oltre i sei mesi previsti dalla norma rispetto alla prima o alle precedenti condotte, la querela estende la sua efficacia anche a tali pregresse condotte, indipendentemente dal decorso del termine di sei mesi per la sua proposizione, previsto dal quarto comma dell’art. 612 bis cod, pen. (Cass., ru 20065/2015. Rv. 263552).

1. Che cosa, quale sarebbe   il “presupposto” della reiterazione?
1.1. Il primo atto, della attività persecutoria, l’ultimo atto?
1.2 Oppure, secondo la concettualizzazione de “il presupposto del reato”, una entità fattuale o giuridica o mista, estranea, a quegli atti, alla condotta del reato?
1.2.1. E, quindi, totalmente inconferente al ragionamento della ordinanza sul rapporto fra condotta del reato e querela?
1.3 l’enunciato, nei suoi termini, non permette di rispondere alla domanda;
1.4 ma se “il presupposto” rientrasse fra gli atti sub 1.1.:
se “il presupposto…ven(isse) integrato da condotte poste in essere oltre i sei mesi previsti dala norma…” ciò non implicherebbe, se ben si comprende un enunciato enigmatico,  che la querela  non ha espresso, in sé,  un fatto di reato, e che lo esprimerebbe medianti fatti fuori querela?
1.4.1 E che ciò comporterebbe la sua inefficacia quale notizia di reato?
2. e comunque, nelle sentenza che l’ordinanza richiama, non vi è traccia dell’assunto “che il reato si consuma al momento in cui è posta in essere l’ultima condotta”.
2.1 a parte che, se ve ne fosse traccia, non vi sarebbe traccia della nozione e del modo di indentificazione “dell’ultima condotta” (che potrebbe essere la prima di altro reato abituale in continuazione col primo: con varie implicazioni sostanziali- su tempus…, locus…– e procedurali –querela o simili-), di una fattispecie di reato senz’altro impervia, la cui connotazione e definizione, d’altronde, storicamente, furono rimesse alla letteratura, non alla legge, giuridica;

Per ciò che riguarda il caso di specie è dunque evidente che sia la querela del…., presentata il giorno successivo al rinvenimento dei GPS, che l’integrazione di querela del …., presentata in un momento nel quale il …. perseverava nelle proprie condotte moleste, siano tempestive.

3. Ma se la tempestività dipendesse dagli elementi indicati, il richiamo della sentenza sarebbe del tutto superfluo, perché la relazione temporale fra esse, querele,, ed i fatti, sarebbe tempestiva; laddove:
3.1 la questione che posta, in effetti, dalla difesa, fu che, con la seconda querela, furono evocati fatti precedenti la prima ed assenti in questa;
3.2 fu posta,  d’altronde,  la questione se, la prima querela non  recidesse, la abitualità del reato, e, quindi, se rispetto ai fatti precedenti essa, la seconda querela, di maggio 2016, distante un anno, non fosse intempestiva.
3.2 L’ordinanza scansa le due questioni, non le discute né le risolve.

E’ poi palesemente infondato l’argomento della difesa secondo il quale la querela, non essendo fonte di prova, non sarebbe utilizzabile ai fini del riconoscimento dei gravi indizi di colpevolezza. Ai fini del riconoscimento dei gravi indizi di colpevolezza sono infatti utilizzabili tutti gli atti acquisiti nel corso delle indagini preliminari, ivi compresa la querela, con le sole limitazioni di cui all’art. 273 comma 1 bis c.p. p.

4. ma se per “atti acquisiti nel corso delle indagini preliminari” si intende, atti di indagine, la querela,  certamente,  non sarebbe fra essi;
4.1 e se solo essi sono fonti di prova, la querela non lo sarebbe;
4.2 e se non è fonte di prova, resta da spiegare come possa generare “grave indizio di colpevolezza” , che contiene (e  matura) fonte di prova; 

Nel caso di specie inoltre, quanto riferito dalla persona offesa in sede dì querela ha trovato un riscontro nel sequestro del GPS e nell’esito della consulenza tecnica disposta sullo stesso oggetto. Al riguardo è in primo luogo da rilevare come sia stato provato che tale apparecchio fosse collocato su … autovettura della….i. La donna infatti lo rinvenne sulla pubblica via in prossimità del paraurti posteriore della sua macchina. Sul GPS vi erano tre strisce di nastro biadesivo. Pezzi di nastro biadesivo furono inoltre rinvenuti anche sotto la parte interna targa della stessa autovettura, dove era stato creato un alloggiamento compatibile con le dimensioni dell’apparecchio. Inoltre essendo il GPS uno strumento dì localizzazione è evidente che, per poter corrispondere alla sua funzione, dovesse essere collocato sulla persona della quale si volessero seguire gli spostamenti o su un veicolo in uso alla stessa.
La consulenza tecnica ha poi consentito di accertare che tale GPS funzionava trasmettendo, automaticamente o a seguito dell’invio di un SMS di richiesta a secondo dell’impostazione, le coordinate di localizzazione. E’ stato poi accertato un intenso scambio di SMS tra il GPS e due utenze che sono poi risultate in uso al…..
Vi è dunque ia prova che a collocare il GPS su autovettura delle…. sia stato l’ex marito al fine di controllarne gli spostamenti.

4.3   Ma quando fosse provato, e non lo è, che il gps fu apposto (potrebbe essere stato smarrito, d’altronde, i segni estrinseci della apposizione non furono repertati da PG il giorno (all’atto) del sequestro, bensì, dopo lungo tempo, esibiti ad essa dalla p.o. asserente di averli raccolti sotto la sua vettura in quel giorno) da….:
non sarebbe provato che lo fosse stato un solo giorno prima di quello del suo ritrovamento;  che avesse “pedinato”  la vettura della p.o. prima d’esso (il “traffico” registrato non è minimamente riconducibile, peraltro e per ct pm,  a quella apposizione).
4.4 D’altronde, quella apposizione, non identifica “atti persecutori”:
non solo perché non “pedinò” reiteratamente, per quanto detto, ma anche perché, operante in modo del tutto impercepibile, inavvertibile, dal “pedinato”, non produsse l’evento psicofisico in art 612 bis cp (d’altronde, nemmeno quello di interferenza in luogo di privata dimora,  quale gps appostato all’esterno della  vettura);
4.5 e, non identificando atto persecutorio, non poteva essere impiegato per dedurre altri atti persecutori, come pure reputa potesse fare l’ordinanza; né impiegato, quindi, per costituire fonte di prova (operante indiziariamente)  sui fatti della prima e della seconda querela;
4.5.1 i quali, restano quello che furono, notizia di reato bisognosa di atti di indagine (tutt’altro che “fonte di prova” e, “grave  indizio di colpevolezza”). 

Il fatto che il ….. sia arrivato ad utilizzare uno strumento tecnologico così complesso ed invasivo per poter verificare in ogni momento dove si trovasse l’ex moglie, porta ad escludere che i continui incontri tra t due ex coniugi fossero casuali e dovuti esclusivamente alla vicinanza tra i due studi.
Deve dunque ritenersi che il …. non essendosi rassegnato alla fine della relazione sentimentale con la …., pose nei suoi confronti una continua e molesta attività di pedinamento.
Tale attività di pedinamento fu accompagnata da ulteriori comportamenti molesti quali il continuo invio di email e di lettere ingiuriose, prima alla persona offesa e poi ai suoi genitori, e la pubblicazione di contenuti offensivi su facebóok. Il…. inoltre, in diverse occasioni, lasciò nel tergicristallo dell’autovettura della…..  fotografìe ritraenti la coppia ed altri disegni, con ciò contribuendo a creare nella donna  ansiogena consapevolezza di essere tenuta sotto controllo dall’ex marito.
Il fatto, per come accettato, integra gli estremi del reato di cui agli art. 612 bis c.p.

5. senonché sono inemissibili (giuridicamente) i su esposti enunciati probatori, poiché inesistente qualunque fonte di prova, esistenti solo notizie di reato (oggetto, non soggetto,  di fonti di prova): benché sulla scorta di notizie di reato del tutto incontrollate, tanto meno indagate, di mere denunce querele di chicchessia, UN PM abbia chiesto restrizione della libertà personale; ed un gip la abbia disposta..; 

Le sopraindicate condotte moleste tenute dal….., le quali comportarono una insistente ed inopportuna interferenza nell’altrui sfera di libertà produttiva di una fastidiosa intromissione nella vita privata della persona offesa, cagionarono infatti alla …..un grave stato di ansia e la costrinsero ad alterare le proprie abitudini di vita. La persona offesa fu infatti costretta a modificare i propri percorsi abitali per sfuggire ai controllo del …. e fu persino costretta a modificare la collocazione dei mobili all’interno del suo studio per evitare che l’odierno indagato, dalla pubblica via, potesse accorgersi della sua presenza. Considerato che il … protrasse il proprio comportamento delittuoso in un rilevante arco temporale nonostante la diffida del legale della …. e nonostante l’invito fatto dal Maresciallo ……ad eliminare i contenuti offensivi da facebook, deve ritenersi sussistente un concreto ed attuale pericolo che l’indagato perseveri nella propria condotta persecutoria.

6. si riproduce qui il rilievo, critico, sub 5.  

Per consolidata e condivisìbile giurisprudenza di legittimità “rigetto dell’appello in materia cautelare comporta la condanna al pagamento delle spese processuali” in applicazione del principio generale stabilito in tema di impugnazioni daU’art. 592 c.p.p. (ex plurimis Cass. n. 3233/1996).
11 ricorrente pertanto deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.

7. “appello” cautelare, una “richiesta di riesame”?
7.1 condanna alle spese non per legge ma “per consolidata giurisprudenza”?
7.2 per applicazione del “principio generale in tema di impugnazioni dell’art 592 cpp”? questo sarebbe un “principio generale” e non una disposizione di legge, sulla condanna alle spese nelle impugnazioni  dei procedimenti principali?
E  sarebbe fra questi il procedimento incidentale di specie?
7.2.1 basti leggere detta disposizione, peraltro, in ogni comma, per apprenderne la specificità;  e basti leggere le disposizioni in materia di riesame di ordinanze cautelari, per apprenderne altra differenziale specificità….;
8. per i motivi indicati, si chiede l’annullamento della ordinanza.
(…)

Pdiaz

Memoria del difensore su una accusa extratemporale, su una condotta (omicidiaria) extracausale, su una imputazione senza indagato e indagine nel Tribunale di Tempio Pausania.

Sulle mancate enunciazioni del fatto, e sugli effetti di diritto processuale.

1.1 Egli è accusato di avere, per condotta omissiva (pura: lo autorizza  l’ultimo cpv del Capo a) della richiesta di rinvio a giudizio) indipendente (dalle numerose condotte imputate ad altri, ciascuna a  sua volta omissiva pura e indipendente dalle altre), “cagionato” la morte di C A (operatore che si era arrampicato su un macchinario per attuarne la pulizia):  secondo la prima frase  del Capo a). o, con altri termini, secondo quel  cpv:  “in conseguenza delle quali…derivava la morte…”;

1.2 a ciascuna condotta è assegnata la medesima  “data”, quella dell’evento letale, (“il …. maggio 20…”);

1.2.1  per cui, se non vi fosse (non vi è) coincidenza temporale fra condotte ed evento, esse  mancherebbero della “data”. Pur non potendo, ex artt 415, 417 cpp (inter alios);

1.3 e invero, lettene le narrazioni che ne fa la contestazione, si apprende che, esse, coincidono temporalmente con le attività, imprenditoriali o tecniche, ascritte ad ogni autore; e che ne sono parti; e che nessuna di esse, forse nemmeno l’ulltima, è contemporanea dell’evento;

1.3.1 e che, esse, si sono susseguite fasicamente, dalla produzione alla attivazione alla manutenzione del macchinario cagionante l’evento (fabbricazione, allestimento installazione avvio, etc, );

1.3.2 e  si apprende, d’altronde, che nessuna delle rispettive “date” fu designata; ancor meno le date delle omissioni, comprese nelle attività  ma in termini non necessariamente coincidenti;

1.3.3. o, se coincidenti, omissioni (certamente) cessanti al cessare delle attività ricomprendenti; cessanti quindi nella eventuale permanenza (convertentesi,  in ipotesi, in permanenza degli effetti);

1.3.4 cessanti, collateralmente,  al cessare della (vana) attesa della azione dovuta: ove il  tempo della omissione coincide quello della attesa;

1.4 ebbene, tutte le “date” di quelle entità sono state e sono rimaste inenunciate; tali  furono,  comunque, quelle delle omissioni,  sia dalla contestazione della accusa,  ex art 415 bis cpp, sia dalla contestazione della imputazione ex art 417 cpp:

1.4 1 ciò benchè le enunciazioni fossero inomissibili, secondo quelle disposizioni, affinche non fossero inibite le attività di accusa e di difesa dialetticamente congegnate su un oggetto; affinchè non fossero precluse la enucleazione e la posizione della regiudicanda,  indispensabile, oltre a  quelle due attività, alla attività di giudizio, del  giudice;

1.5 con una lacerazione talmente estesa, del tessuto processuale legale e giudiziario, da generare, non solo, nullità , sia del modo di esercizio della azione penale (art 178.1 b) cpp) sia della possibilità di esercizio della difesa personale e tecnica (art 178.1 c) cpp), sia, strutturalmente, del modo di esercizio  della funzione di giudizio, davanti al giudice cui fosse presentato un fatto storico (coordinato allo spazio-tempo);

1.5.1 giudice cui,  quindi, non resti che dichiarare la insussistenza del fatto;

1.6 onde, si conclude per la declaratoria di nullità degli atti, di contestazione, indicati, e di  quelli derivati ex art 185 cpp. . Se non fosse dichiarata la insussistenza del fatto, ex art 129, 425 cpp.

Sulle mancate enunciazioni del fatto, e sugli effetti di diritto sostanziale.

2, d’altronde, la omissione della enunciazione storiografica del fatto, inibisce quella giuridica. Invero:

2.1  plurime condotte reciprocamente indipendenti furono contestate (con le mancanze sopra  viste), dicevasi. Ciascuna con un suo autore, ognuno indipendente dall’altro,

2.2 ora, se ognuna, d’esse,  fu  distintamente locata nel tempo (quale che sia stato, qui non importa);  susseguendosi, esse, (reciprocamente) indipendenti: per il principio in art 41.2 cp,  solo la condotta sopravvenuta  potrebbe essere  causa dell’evento.

2.2.1 perché, essa, necessaria e sufficiente perché “indipendente”, avrebbe interrotto la causalità della precedente, la quale, a sua volta, avrebbe interrotto quella della precedente…., fino all’ultima (regredendo);

2.3  ora, quale sarebbe stata  la condotta sopravvenuta?

2.3.1 si coglie, così, più internamente,  che la omissione della “data” (artt 415, 417 citt) della omissioni agisce al fondo della materia controversa, giacchè impedisce la applicazione, inomissibile  a stregua delle premesse, del principio indicato;

2.4 e ovviamente, data la causalità esclusiva della omissione sopravvenuta, le altre omissioni, non sarebbero concause (indipendenti) ma, se mai, condizioni, di quella causalità. E  solo la causalità, non anche la condizionalità, delle azioni o delle omissioni, è attributiva della responsabilità penale;

2.5 or bene, la omissione dell’ing … è fra le più remote, nel tempo, nelle fasi della produzione del rischio di evento,  del suo (ipotetico) innalzamento; anzi  essa, con la attività ricomprendente,  la sua (eventuale) permanenza, è cessata nell’anno 2009 (progettazione e direzione dei “lavori di completamento e potenziamento delle sezioni di compostaggio di qualità  della piattaforma di trattamento delle frazione secche…”: a monte di tutto, e, comunque, de la fabbricazione l’installazione l’assemblamento la manutenzione la assicurazione la vigilanza ….,  del  macchinario materializzante l’evento: sull’uso del quale dall’operatore deceduto,  sia detto incidentalmente,  l’ultimo cpv del Capo a) cit…, impianta l’unica condotta attiva, di tutte le altre esclusivamente omissive e, si rimarca implicativamente, pure);

2.5.1 allorchè cessò, financo, ogni possibilità di condizionamento dell’evento del 2013 (quando  avvenne  la completa fuoriuscita dal contesto, fattuale e normativo, causale, del reato; passando, l’ingegnere,  ad altro plesso amministrativo).

2.6  onde  si chiede che l’imputato sia prosciolto per non avere commesso il fatto, se non fosse dichiarata  la insussistenza del fatto (alla luce della illustrazione antecedente).

Sulla mancata  enunciazione del fatto,  per  illogicità (materiale e giuridica) manifeste.

3. manca per altro verso, l’enunciazione del fatto, tanto piu ”in forma chiara e precisa” (ex art 417 cpp), dal lato materiale e da quello normativo; invero:

3.1 mentre, nel Capo a ), la causazione e la commissione, materiali e immateriali,  dell’evento letale, sono dirette e colpose, ex artt 589, 43.3, cp; nel Capo b) esse sono indirette e “oggettive”:  della specie di quelle “derivanti” e “derivate”, dove l’evento letale “deriva” da altro illecito, quale suo evento aggravatore, responsabilizzabile “oggettivamente” (non per colpa, né per preterintenzione o per dolo), ex art 437.2, 42.3 cp;

3.2 causazione e commissione, del medesimo evento letale, radicalmente eterogenee ed eteromorfe, (“antilogiche”), quella dei due Capi;  tanto da rendere altrettale, in insieme,  la contestazione del fatto;  per ciò non enunciato, o,  comunque,  enunciato in forma inversa  a quella debita (“chiara e precisa”/  oscura e imprecisa);

3.2.1 e che ripropongono le nullità ex art 178.1 b), c) cpp;

3.3. che si chiede siano dichiarate (se non assorbite dal altre pronunce, priori);

Sull’ ing….. indagato inesistente

4. come agevolmente si trae dagli atti del processo, l’ing …. appare  in esso ad indagini concluse; ne fa menzione per la prima  volta l’atto (recettizio) ex art 415 bis cpp; nessun altro  (pari)  antecedente (s.e.o.o.);

4.1 non (comunque) l’atto (di indagine) essenziale, dialettico (anche perché fungente da prova in ogni modello  di giudizio di merito, compreso codesto, ex art 360 cp):
formato senza lui ( o  suo difensore), per ciò inidoneo a fungere da accusatore (l’art 415 bis raffigura, e dà impulso alla posizione di, “persona sottoposta alle indagini”,  previamente gravata di accusa di reato, rispetto alla quale, istruita, non si formuli richiesta di archiviazione in vista dia  avvio ad imputazione);
e a fungere da imputatore (l’art 416 cpp, rinvia a giudizio chi sia stato debitamente accusato nella fase delle indagini preliminari; e sulla base degli “elementi di prova” che siano stati debitamente acquisiti in essa fase);

4.2 laddove l’ing…. sortisce dal nulla  procedurale; nella (inedita) menzione che ne fa l’art 415 bis cpp è accusato  da  quel nulla;  nella menzione che ne fa  l’art  416 cpp, è imputato dal medesimo:

4.2.1 onde, se non fosse prosciolto ex art 129, 425 cpp, per insussistenza o non commissione  del fatto, dovrebbero essergli annullati i due atti or detti (e quelli derivanti), ex art 178.1 b) c) cpp;

4.3 si chiede che sia pronunciato (se non assorbito da altre pronunce).

Pietro Diaz

Una motivazione gip della restrizione della libertà personale

A. Al gip del Tribunale di Tempio Pausania era presentata la seguente richiesta:
...Addi 5 10 15. i predetti furono sottoposti a carcerazione cautelare per il delitto indicato, supposto commesso in danno del loro prossimo congiunto S. L. , ravvisato il pericolo di reiterazione del delitto ex art 274.1 c) cpp.
Tuttora sono detenuti nella Casa circondariale in…..

Ebbene:
L’eliminazione o la riduzione del pericolo di reiterazione del reato
1. sottomessisi (mai chiesero interventi del giudice sulla misura cautelare) a carcerazione per cinque mesi, è da presumere che la pericolosità sia stata esclusa, o che sia stata ridotta, dal essa (la presunzione, d’altronde, appartiene alla funzione legale delle misure cautelari, anche ex art 27.2 cost. -in accezione di “principio di diritto”-);

L’assenza del pericolo di reiterazione del reato
2. se, il pericolo, è traibile dal fatto concreto ed è predicibile rispetto ad un fatto simile:
poiché la causa prima (non solo nel tempo) d’esso (l’aggressione degli accusati e dei loro familiari da S. L. , non inibita da divieto di avvicinamento ad essi né da altro) è (ovviamente) solo possibile (e in astratto non in concreto), nemmeno probabile (il pericolo ex art 274.c) cpp postula probabilità del suo oggetto, vieppiù dopo l’ultima interpolazione legislativa);
2.1 poiché, d’altronde, anche la possibilità sarebbe escludibile:
se, ad esempio, gli accusati fossero allocati a debita distanza dall’aggressore, e/o questi fosse adeguatamente inibito (vd dopo);
2.2 poiché, inoltre, la possibilità e la probabilità, di quella causa, estrinsecando illiceità penale (l’aggressore ha reiterato il delitto, di maltrattamenti in famiglia, attribuitogli, e trasgredito, dicevasi, il divieto di avvicinamento alla abitazione dei maltrattati), peraltro indebitamente non repressa (in sede giudiziaria), non potrebbero gravare, giuridicamente, su chi ad esse reagisse (non potrebbero connotare negativamente la prognosi cautelare che lo riguardasse);
per tutto ciò
2.3 è ritenibile l’assenza, fattuale e/o giuridica, del pericolo del reato.

L’assenza o la riduzione del reato
3. se fossero ravvisabili “mezzi” omicidiari, non sarebbero ravvisabili “atti”, omicidiari (quelli in art 56-575 cp);
3.1 perché, il coltello (ma da cucina…), strumento “da punta e da taglio”, parrebbe essere stato usato, da S. S. , quale corpo contundente (sulla spalla e sulla mano della p.o.); e, di fatti, non risulta che abbia punto e risulta che avrebbe tagliato superficialmente (contundendo);
3.3 cioè, il mezzo, contundendo, non sarebbe passato all’atto (idoneamente) omicidiario;
3.4 quindi, parrebbero mancati atti idonei a commettere omicidio ( il coltello, d’altronde, non sarebbe stato usato in alcun modo da S. F.);
3.5 gli atti, d’altronde, nemmeno sarebbero stati “diretti ¡n modo non equivoco” a commettere omicidio: per quanto sub 3.1;
3.5.1 per ciò, sarebbe mancato il fatto di tentato omicidio (e comunque, se non fosse mancato, nulla indica che, S. F. , sarebbe concorso nella sua commissione);

In ogni caso
4. contro divieto giudiziario e contro divieto legale, commettendo delitto, S. L. (cennavasi) si introdusse nella abitazione degli accusati, e di altri familiari, per vessarli, materialmente e moralmente;
4.1 costretto (faticosamente) a lasciare l’abitazione, minaccia di ritornarvi, all’uopo “attrezzato”);
4.2 a prevenzione del pericolo attuale di offesa ingiusta, diretta a sé e ad altri familiari, S. S. , avrebbe affrontato, all’aperto, il minacciante (il quale, frattanto, si sarebbe munito di un pesante bastone, che avrebbe agitato minacciosamente);
4.3 ed egli avrebbe agito al modo sub 3.1, proporzionalmente al pericolo e necessitatamente; agito, cioè, ex art 52 (pur se, in tutto in parte, in ipotesi, ex art 59.4) cp;
4.4 quindi, avrebbe agito assistito da causa di giustificazione (reale o putativa);
5. mentre, a limitazione del confronto, cioè in difesa d’altri (parimenti giustificata penalmente), avrebbe agito, senz’armi, S. F. ; e comunque, anch’egli avrebbe agito in difesa propria ex art 52 cp;
6. ciò posto, la misura cautelare appare inapplicabile, ex art 273.2 cpp;
6.1 e comunque, quella corrente, appare sproporzionata all’entità del fatto, ex art 275.2 cpp (tanto più rispetto a S. F.);

delitto di rissa?
7. quanto precede, particolarmente sub 5. (4.2), ha il potere di evocare, in subordine, una fattispecie, di reato collettivo, atta più di ogni altra, a collettività ridotta o unilaterale, a tipizzare le intersoggettività la interattività la reciprocità, dell’accadimento (complessivo): quella in art 588 cp;

sui propositi omicidiari:
8. la ordinanza cautelare li evoca, a sostegno della affermazione del delitto di tentativo di omicidio;
senonchè:
8.1. a parte che il delitto potrebbe stare e risultare soltanto nella sua oggettività, materialità, e potrebbe essere tratto esclusivamente da essa, non da altro, non “aliunde” ( secondo l’intera dottrina; se così non fosse, d’altronde, si rischierebbe di obliare il disposto, e la implicazione sistematica, del primo comma dell’art 49.1 cp: “il reato putativo”);
8.2 se i propositi risultassero dalle verbalizzazioni di pg sul luogo e nella immediatezza del fatto, mentre, essi (raccolti in assenza del difensore), non avrebbero potuto essere documentati, tanto meno verbalizzati (e verbalizzati, come furono, hanno urtato le prescrizioni in art 30.5. 6. cpp.):
essi, tuttavia, non sarebbero utilizzabili contro i loro manifestanti (ex art 350 cit, 191 cpp);

conclusioni
9. per i motivi indicati, congiuntamente o disgiuntamente impiegati, si chiede la revoca della misura in corso o la sua sostituzione con altra più lieve (è riservata la indicazione dei luoghi, non olbiesi, di domiciliazione degli accusati eventualmente in arresto: oltre la allegazioni di loro dichiarazioni personali).
Tempio ….

B. Per tutta risposta il gip, rilevava:
“Vista l’istanza presentata in data dalla difesa dì S. S. e S. F. , letti gli atti;
considerato che nei confronti degli stessi è stato emesso il provvedimento coercitivo della custodia cautelare in carcere;
vista la richiesta volta ad ottenere la revoca della misura o la sua sostituzione con altra meno affittiva ritenuta idonea a salvaguardare le esigenze di tutela della collettività; visto il parere contrario espresso dal P.M. in ordine all’accoglimento della stessa;
rilevato che sussistano tuttora le esigenze cautelari e dì tutela della collettività poste a base dell’adozione della misura coercitiva imposta e che le stesse non risultano attenuate;
ritenuto che non appare adeguata altra misura a tutelare l’esigenza di impedire la reiterazione di ulteriori reati della stessa indole e specie di quello per cui si procede e ciò anche in considerazione della gravita dei fatti contestati agli indagati e dell’intenzionalità manifestata nella commissione degli stessi;
ritenuto pertanto che non sussistono i presupposti per l’accoglimento della richiesta avanzata da S. S. e S. F. , che pertanto va rigettata;
letti gli artt. 273,274,280,281,282,299,303 l. a) e b) n.2 e 308 c.p.p.;
P.Q.M,
rigetta la richiesta avanzata dalia difesa di S. S. e S. F.
Manda alla Cancelleria per le notifiche e gli adempimenti di rito.
Tempio Pausania,” 

B.1 con ciò omettendo di motivare il rigetto della richiesta rispetto a ciascuno e all’insieme dei motivi, in fatto e in diritto, posti a suo sostegno ‎;
benché non potesse farlo, ex artt 125.3 ‎cpp, 24. 2, 111.6 Cost.; inoltre, ex artt 292.2 c), bis) (quale tipo, normativo, della motivazione della restrizione della libertà personale); presidiati da nullità della restrizione che li violasse);
e benché desse a vedere che la motivazione, suddetta, potesse constare di enunciati (due soli) completamente aprioristici‎, e stilistici;
Se ne chiede l’annullamento.
C. Se (reputato l’appello, in questa materia, comunque devolutivo, al giudice del merito‎), per i motivi espressi nella richiesta, non ne fosse disposta la riforma, totale o parziale.
Pietro Diaz

Rifiuto di sottoporsi ad accertamento del tasso alcoolimetrico e norme sostanziali e procedurali inerenti…

1. Tizio è imputato del reato di cui “all’art. 186, comma 7, in relazione al comma 2, lett. c) d. lgs. n. 285/92, per aver guidato l’autovettura […], in evidente stato di ebrezza, rifiutandosi di sottoporsi ad accertamento del tasso alcolimetrico. Accertato in […]”;

2. egli a seguito del sinistro verificatosi in data …, veniva portato in ambulanza al Pronto Soccorso di …, “dopo l’incidente sono stato prelevato dai ragazzi del 118 e sono stato accompagnato in ospedale”;

2.1 non fece in tempo ad interagire con i Carabinieri giunti a seguito di segnalazione dalla Centrale Operativa e che, per questo, chiesero alla Struttura Ospedaliera, di sottoporre lo stesso alle analisi del sangue (cosi come da dichiarazione …);

2.2 nell’incidente aveva subito frattura completa composta del malleolo tibiale mediale, frattura del malleolo peroneale, frattura completa del collo dell’astragalo art. tibiotarsica dx;

3. relativamente ai fatti di imputazione: a Tizio è contestato il rifiuto di “sottoporsi all’accertamento del tasso alcolimetrico, rilevante ex art. 186 comma 7 in rel. al comma 2 lett. c) d. lgs. n. 285/92”;

3.1 sul punto: la Legione Carabinieri di … inoltrava mezzo fax ( “tramite la nostra centrale operativa, si chiama la centrale operativa, hanno gli stampati e viene fatta richiesta [..] via telematica, via fax…”) al Presidio Ospedaliero di …: “richiesta accertamenti urgenti sulla persona (Art. 654 CPP) nei confronti di nato a il, residente a”;

3.1.1. l’agente incaricato richiedeva al responsabile pro tempore della Struttura, ai sensi degli “artt. 186 comma 5 (sostanze alcoliche) e 187 comma 3 (sostanze stupefacenti) del C.D.S, […] che siano effettuati[…] gli accertamenti medico legali tendenti a rilevare l’eventuale stato di ebbrezza alcolica. O se abbia assunto sostanza stupefacente, attraverso prelievo ematico ed il contestuale prelievo di liquidi biologici (saliva-urine)”;

3.1.2. ovvero, in altri termini, che fossero compiuti accertamenti urgenti, rilevanti ex artt. 224bis, 359 bis, o se non fosse, ex art. 354 c.p.p.;

3.2 la richiesta di accertamento è illegittima perché:

3.2.1 non costituisce atto diretto ex art. 354 c.p.p., ed omette di dare avviso della facoltà di nominare il difensore, implicante in Tizio legittimo rifiuto;

3.2.2 l’agente di p.g., a mezzo fax (?), inoltra, in data …, richiesta di accertamenti urgenti a carico di Tizio, ovvero primo atto compiuto “con l’intervento della persona sottoposta alle indagini” rilevante ex art. 161 c.p.p., e per il quale Tizio non è stato invitato ad eleggere domicilio;

3.2.2 in difetto di quanto ex art. 354 c.p.p., e combinato ex art. 356 c.p.p. e 114 disp. att. c.p.p., l’agente di p.g., quantunque lo avesse redatto a mezzo fax, ometteva di dare avviso a Tizio ex 161 c.p.p. e conseguentemente ometteva di dare ex art. 356 c.p.p.avviso al difensore;

3.2.2.1 l’elezione di domicilio, successivamente sottoscritta da Tizio, e in atti del processo, avviene in data 04.01.2012, cioè quattro giorni dopo (!) la richiesta di accertamenti urgenti;

3.2.2.2. pertanto si rileva nullità ex art. 178 c.p.p.;

e ancora,

3.3 difetta del requisito di accertamento legittimo ex art. 354, implicante in Tizio legittimo rifiuto;

3.3.1 sul rifiuto di sottoporsi all’accertamento del tasso alcolimetrico, contrariamente a quanto contestato, si evince dall’estratto della cartella clinica che, Tizio in data … firmava “consenso informato, consenso informato al prelievo per la ricerca dell’HIV e consenso intervento chirurgico”, che attestano che egli ha prestato consenso, sottoponendosi nella medesima data ai prelievi ematici ritenuti necessari;

3.3.2 e anche, conferma ciò in sede di esame imputato: “io quando sono arrivato lì mi hanno chiesto -Firmi il foglio che deve fare le analisi- ADR. Sì, io ho preso il foglio e glielo ho firmato […] Firmi questo foglio che serve per fare gli esami”;

3.4 quindi Tizio prestava consenso per sottoporsi agli esami presso la Struttura Sanitaria;

4. peraltro, da un’analisi dei commi 3,4 e 5 richiamati dall’art. 186, 7 c., cds., gli accertamenti qualitativi devono essere effettuati con “strumenti e procedure determinati dal regolamento” e “secondo le direttive fornite dal Ministero dell’Interno, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l’integrità fisica” e “non ad accertamenti qualitativi invasivi”;

4.1 ora, nello specifico, non si ravvisa dettagliatamente quale tecnica o esami la struttura ospedaliera debba utilizzare in concreto per effettuare l’indagine qualitativa ai fini investigativi predetti;e surrettiziamente, nella prassi, si riconduce all’alveo del rifiuto ex art. 186, 7 comma, anche il rifiuto del prelievo ematico (non si ravvisa neppure nell’art. 379 reg attuazione cds, che più specificatamente individua quale apparecchiatura idonea, solo l’etilometro);

4.1.1 l’espressione “accertamento” di cui al 7 comma è riferita genericamente a “prova con etilometro”, “sintomatologia”, nonché “verifiche sanitarie”, con unico limite quello della non invasività delle operazioni, ma, se è dettata disciplina speciale rispetto ad essa, rilevante ex art. 224 bis e 359 bis, non può essere punito ex art. 186, 7 comma un rifiuto inoperante rispetto ad essa;

4.2 ed invero, i provvedimenti restrittivi della libertà personale, quali tra essi il prelievo ematico, espressamente previsti ex artt. 224 bis e 359 bis c.p.p., sono soggetti al principio di riserva di legge e di giurisdizione: ovvero se la legge ordina modi e casi per cui gli stessi possano essere apprestati, anche il prelievo ematico, quale forma di restrizione della libertà personale, deve soggiacere ai limiti suddetti;

4.2.1. peraltro, nel caso specifico, vengono richiesti accertamenti di natura anche ematica (cfr. sub 3.1.1) quando invece, poi, il rifiuto è considerato come rifiuto a sottoporsi a indagini ex art. 186 7 comma, che come detto sopra, ammettono al massimo l’utilizzo dell’etilometro (cfr. sub 4.1);

4.2.1 il “Protocollo operativo per gli accertamenti richiesti ai sensi del comma 5 dell’art. 186 del D.L.vo 30.4.1992 n. 285 e successive modificazioni sui conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti a cure mediche presso le strutture sanitarie di base ovvero presso quelle accreditate o comunque equiparate”, presentato il 25 febbraio 2005”, ammette in via subordinata l’ammissibilità del prelievo ematico, previo consenso dell’interessato; e se questo è dato, diviene pertanto, elemento di validità dell’esame;

4.2.2. ed invero, per tali ragioni, “in tema di accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza alcolica il prelievo ematico effettuato in assenza di consenso produce una violazione ex art. 13 Cost. essendosi proceduto ad un rilievo invasivo consentito dalla legge solo in presenza dell’autorizzazione del soggetto” (cfr. ex multis: Cass. n. 4862/2003; Cass. n. 22599/2005; Cass. n. 20236/2006; Cass. n. 38537/2007; Cass. n. 10286/2008; Cass. n. 4118/2008; Cass. n. 1827/2009);

4.2.3 per giunta, una volta appurato che il prelievo a fini investigativi, necessita per essere legittimamente speso, del consenso dell’indagato, ciò implica che il rifiuto opposto all’esame invasivo, e direttamente privo di influenze sull’accertamento diagnostico dell’interessato, deve ritenersi legittimo: “la libertà personale si estrinseca come diritto nel senso che l’opposto potere di coazione personale, di cui lo Stato è titolare, non sia esercitato se non in determinate circostanze e col rispetto di talune forme. In nessun caso l’uomo potrà essere privato o limitato nella sua libertà se questa privazione o restrizione non risulti prevista dalla legge e se non vi sia provvedimento dell’autorità giurisdizionale che ne dia le ragioni” (C. Cost. n. 56/1956);

4.2.3.1 “è diritto del soggetto opporre rifiuto al prelievo ematico se questo è finalizzato unicamente all’accertamento di eventuale presenza di sostanze alcoliche nel sangue, trattandosi di un esame invasivo, con violazione dei diritti della persona” (Cass. sez. IV n. 26108/2012);

4.3 ergo, per principio di “non contraddizione”, l’ordinamento non può prevedere la sanzionabilità dell’esercizio di un diritto;

4.3.1. se anche così fosse, ma nello specifico Tizio ha legittimamente prestato consenso sottoponendosi agli esami, tale contraddizione è facilmente risolvibile anche attraverso il riconoscimento della scriminante dell’esercizio di un diritto, operante ex art. 51 c.p.: diritto di opporsi legittimamente ad un esame invasivo (ininfluente per la propria salute) richiesto per mere finalità investigative: “in tema di esercizio di un diritto, di cui all’art. 51 cod. pen., nella nozione di diritto scriminante rientra ogni potere giuridico di agire, quale che sia la relativa denominazione adottata, allorché la legge attribuisca l’esercizio di una “potestas” esercitabile” (Cass. sez. III n. 9464/1995);

Maria Carla Sunch

Un “autistico” davanti la procura della repubblica il giudice per le indagini preliminari il tribunale del riesame…

Da un ricorso per Cassazione avverso l’ultimo loro prodotto…

Corte di Cassazione Penale

Ricorso per annullamento della ordinanza (………) di Tribunale (Riesame) ….(e art 309 cpp) che, il giorno confermava ordinanza cautelare del GIP presso il tribunale medesimo che, addì 18 2 15, disponeva la misura di sicurezza provvisoria della libertà vigilata a carico di … indagato per delitto ex art 628.2.3 cp. 

 

MOTIVI

Inosservanza della legge penale (di cui infra), mancanza e contraddittorietà (ad atti del processo infra indicati) della motivazione ela ordinanza : ex art 606.1 b) e) cpp.

 

1. Il ricorso per riesame prospettava i seguenti motivi in diritto ed in fatto.

“1. Corrispondendo la misura di sicurezza cautelare, applicabile durante il processo (quella di specie), alla misura di sicurezza attuale, applicabile concluso il processo, corrispondono i presupposti, di esse, (oltre altri) quello della pericolosità sociale (presunta o da provarsi giudiziariamente), intesa come probabilità di commissione di (nuovi fatti preveduti dalla legge come reati (artt. 203 c.p., 313.1 c.p.p.);
1.1 peraltro, se la pericolosità sociale (suddetta) si identificasse in quella descritta all’art. 274 c) c.p.p., dato il richiamo (sia pur vagamente) sistematico alla disciplina d’ambito, dagli artt. 312, 313 (soprattutto ult. co.) c.p.p., l’oggetto diagnostico e quello prognostico del relativo giudizio sarebbero assai più intensi e limitativi, la probabilità di commissione giuridicamente rilevante sarebbe quella che si proiettasse su i gravi delitti (v.d. in art. 274.c) cit.);
1.2 mette conto sottolineare che trattasi di pericolosità per altri non per sè (che la personalità dell’indagato potrebbe evocare), concernendo (comunque) il processo penale, di specie, pericolosità o dannosità oggettive o soggettive, verso beni, individuali o collettivi, altrui;
2. ciò posto, va osservato che, nella perizia posta a base della ordinanza, nel giudizio relativo, è rilevata “pericolosità sociale” e niente più, generica dunque, non specifica (l’aggressività dell’indagato sarebbe comunque generica, non mirata ad un evento di reato: la rapina sarebbe consumata con la presa minacciosa del coltello secondo l’accusa, ogni altro gesto, esagitativo dello strumento verso l’alto, non ha mirato eventi di reato, di fatti non contestati dall’accusa);
2.1. Dal relativo giudizio, dunque, è escluso l’oggetto diagnostico e prognostico della pericolosità (arg. ex artt. 273, c.p.p., 202, 203 c.p.);
2.2. per tanto, si acquisisce (tosto) l’assenza del presupposto, in esame, della applicazione (cautelare o finale) della misura di sicurezza, la quale, già per ciò, dovrebbe essere revocata;
2.3. peraltro, (pur minimamente) esaminando l’oggetto della pericolosità nella prognosi, “nuovi fatti di reato” (sub 1), alla stregua della situazione socioindividuale, ipoteticamente criminogenetica, e della eventuale abilità criminopoietica, quale capacità di agire penale specifica, dell’indagato, pur scisse (qui per comodità argomentativa) dalla matrice (qualiquantitativa) d’esse, dalla capacità di intendere e di volere (dalla perizia esclusa), ci si dovrebbe domandare rispetto a quali reati, delitti, Tizio sarebbe abile (sia pure solo possibilmente, non anche probabilmente: sia pure non pericolosamente, abile);
2.4. del Codice Penale (Libro II Dei Delitti) andrebbero senz’altro esclusi quelli contro la Personalità internazionale o interna dello Stato (Titolo l); quelli contro la Pubblicai Amministrazione (Titolo II), ivi compresi, all’incirca, quelli dei privati contro questa; quelli contro la Amministrazione della Giustizia (Titolo III); tutti, o quasi tutti (nulla potrebbe escludere una bestemmia vilipendiosa contro una religione od un culto, ma non sarebbe applicabile, per grado sanzionatorio, una misura cautelare personale), quelli contro il Sentimento Religioso… (Titolo IV); quelli contro l’ordine Pubblico (Titolo V); quelli contro l’incolumità Pubblica (Titolo VI); quelli contro la Fede Pubblica (Titolo VII); quelli contro la Economia Pubblica…. (Titolo VIII); quelli (restanti, dopo l’abrogazione) contro la Moralità Pubblica ed il Buon Costume (Titolo IX), financo il più disinvolto atto osceno che ledesse il pudore sessuale (mai traccia di sessualità in potenza o in atto (immediatamente o mediatamente) sessuale fu stata rinvenuta nelle numerose osservazioni dell’indagato); quelli contro la Famiglia (Titolo XII, saltato l’abrogato); quelli contro la Persona (eccetto forse una percossa, od una ingiuria: Titolo XII); quelli contro il Patrimonio (Titolo XIII).
Inutile la considerazione dei reati del Libro Terzo del Codice, perchè Contravvenzioni precludenti l’esercizio del potere cautelare sulla persona; inutile, per la stessa ragione, la considerazione della legge penale complementare contravvenzionale.
Quanto a quella non contravvenzionale, alfabeticamente scorrendola, dai primi (delitti), in materia di Armi e di Esplosivi, agli ultimi, in materia di ViolazioniFinanziarie, passando per il Blocco Stradale, la Discriminazione Razziale, il Genocidio, la Mafia, la Pirateria, la Prostituzione, il Riciclaggio, gli Stupefacenti, etc.,: anche questi delitti, come quelli, andrebbero esclusi, dall’oggetto prognostico del giudizio concreto di pericolosità, per inadeguatezza criminopoietica dell’individuo, della sua condizione situazionale, rispetto alla crescente complessità delle azioni e delle omissioni costitutive dei reati, dei fatti derivanti; tale che, egli, inadeguato quale agente, sarebbe adeguato solo quale paziente.
3. Ciò dato, è da escludersi la pericolosità in questione, e da revocarsi la misura applicata.
4. Il processo all’incapace è sospeso quando non si possa prosciogliere o non procedersi (art. 71.1 c.p.p.), attivando le formule in fatto (sussistenza, commissione, costituzione, scriminazione ) o in diritto (previsione del fatto come reato), o in rito ( estinzione);
4.1. Formule da mobilitarsi anche nel processo all’incapace, se la incapacità (sotto specie di inimputabiltà al momento del, e nel, fatto: art. 88 c.p.) accede al trattamento giuridico e giudiziario (sostanziale e processuale) solo quando (e dopo che) quelle formule non fossero attivabili; lo segnalano:
la presunzione di innocenza, anzitutto rispetto al rapporto dell’accusato col fatto, valente ovviamente anche per l’incapace;
l’anteposizione, in ogni luogo processuale, delle formule di proscioglimento o di non procedimento sopra dette a quelle per incapacità (ess.: art. 529.ss, 129, cpp);
l’anteposizione (stessa) del reato al reo nella codificazione (L. I, tit. III, tit. IV cp).
4.2. Ebbene, in specie il fatto non sussiste ( o non costituisce reato).
Per la assoluta (vd perizia) inidoneità fisiopsichica dell’imputato a porre (ed esporre) atti, di rapina (esecutivi di violenza o di minaccia, esecutivi inoltre di furto, che siano) materialmente e psichicamente idonei, che siano inoltre diretti, come tali, ed in modo non equivoco, a causare i subeventi relativi, integrativi dell’evento complesso, del reato.
4.3. Lo stato fisiopsichico dell’imputato, di “autistico” (cioè, scisso dal mondo materiale e immateriale (esterno), escluso da ogni relazione, da ogni relabilità ad esso (dalla nascita), mai educato a, e in, esso, (pressochè totalmente) ignaro di esso, per conseguenza escluso dalla possibilità di agire, in, per, esso, nella dimensione stessa dello spazio-tempo, nelle sue strumentalità finalità prassi, leggi; (tale stato) porta ad escludere la complessità oggettiva e soggettiva, causale e teleologica, del delitto.
D’altronde se:
4.4. la azione e la omissione, quali condotte del reato a qualsiasi titolo di imputazione soggettiva: doloso preterintenzionale colposo oggettivo, si hanno (materialmente) ove possiedano il requisito della coscienza e della volontà (sono inscindibili oggettività e soggettività d’esse), ex art 42.1 cp;
4.5. l’azione e la omissione quali condotte del delitto doloso (quello di specie) ad evento esterno (veniente per giunta dalla congiunzione di subeventi: su cennati), preparano oggettivamente (causalmente) prevedono soggettivamente (art 43.1 cp), intenzionalmente, e ad un tempo vogliono (idem) dolosamente, quegli eventi;
4.5.1. preparano prevedono e vogliono, quegli eventi, senza errore (di fatto: art 47 cp) sulla situazione (con)causale assunta (dall’agente) a condizione della esecuzione del delitto (l’errore non potrebbe cadere nemmeno sulle circostanze aggravanti del delitto, per art. 59.2 cp: nella specie concreta: l’arma):
nessuna delle componenti oggettive e soggettive, delle condotte degli eventi della relazione etiologica tra essi, sussiste (in rapporto alla condizione fattopoietica di Tizio).
D’altronde, se lo sventurato:
5. volgerebbe il coltello (che non sarebbe arma per artt 4 L 110/85, 80 RD 635/40) verso il (venditore) cinese per colpirlo;
Inseguirebbe (la passante) Caia per colpirla;
Inseguirebbe (il passante ) Sempronio per colpirlo;
5.1 a parte che, quel fine, parrebbe mancato (tanto che non fu contestato): perchè, cosi inestricabile teleologicamente, aprassico, esso, sarebbe stato (in realtà)?
5.2. che, Tizio, abbia restituito al cinese, lo strumento, toglie ogni possibile risposta pratica, all’interrogativo.
6. per tali motivi, si chiede la riforma della ordinanza.
7. quando si ritenga che il fatto (tipico sussistente costituente reato e da lui .commesso), del non imputabile, sia fatto non punibile (vd dogmatica in art 85 cp), si avrebbe la condizione, ostativa della applicazione provvisoria della misura di sicurezza, ex art 273.2 cpp (vd art 312 cpp). Anche per ciò da riformarsi, quindi, l’ordinanza.”

2. ebbene, per tutta risposta la ordinanza ricorsa (saranno numerati i passi interessanti la critica, ad agevolarne i riferimenti al ricorso per riesame). 

La richiesta non appare meritevole di accoglimento.
Ricorrono, nella specie, i presupposti normativamente postulati per l’applicazione provvisoria dell’imposta misura di sicurezza della libertà vigilata.
1. A carico dell’indagato sussistono gravi indizi di commissione del reato, evincibili dalla informativa 19.01.15 Commissariato di _____, nella quale risultano dettagliatamente descritti i fatti in contestazione, giuridicamente configurati – pur nella fluidità dell’imputazione provvisoria – in termini di rapina e minacce aggravate.
E’ emerso, in particolare, che Tizio, trentacinquenne di rilevante complessione fisica, giunto nei pressi del supermercato ________ nella via _______ di _______ in compagnia dei genitori, sfuggito al loro controllo, dopo aver sottratto un coltellino ad un rivenditore di nazionalità cinese, successivamente identificato, aveva minacciato, cercando di colpirlo, quando questi aveva tentato di recuperarlo.
L’uomo, in evidente stato di agitazione, aveva, di seguito ed ininterrottamente, minacciato alcuni passanti, tra i quali Caia riuscita ad allontanarsi sulla propria bicicletta, e Sempronio, persona affetta da cardiopatia, aggredita con il predetto coltellino e riparatasi dai fendenti con le buste della spesa rimaste danneggiate, il quale, profondamente scosso per l’accaduto e colto da malore, era stato ricoverato nel locale nosocomio.
Soltanto a seguito dell’intervento dei genitori il giovane aveva posto termine all’azione violenta e minatoria, restituendo al cittadino cinese il coltellino come sopra sottratto.
Dagli espletati accertamenti peritali (dott. _____) è emerso che Tizio è affetto da ritardo mentale – grave disturbo autistico tale da determinare incapacità di intendere e volere al momento del fatto.
2. L’esperto ha, inoltre, ravvisato pericolosità sociale, a motivo dell’imprevedibilità dell’indagato, incapacità di discernimento, “indole … orientata all’ottenimento immediato dello stimolo” … con possibilità di “passaggio all’atto”, tale da ritenere sussistente “un certo grado di pericolosità anche potenziato dalla mole fisica dello stesso …”.
Sulla base delle considerazioni in merito al possibile contenimento della pericolosità sociale, a presidio del quale il requirente aveva richiesto la misura della casa di cura e custodia, il giudice di prime cure, condividendo le precise valutazioni dell’esperto, ha disposto l’inserimento di Tizio nella struttura comunitaria – individuata al di fuori di ambienti familiari in qualche modo condizionanti – idonea a garantire le esigenze di cura dell’indagato e, nel contempo, fronteggiare la predetta pericolosità.
3. Nel delineato contesto ricostruttivo, secondo una lettura costituzionalmente orientata della disciplina normativa di riferimento (Corte Cost. 367/2004), la misura della libertà vigilata, non segregante, applicata in via provvisoria, appare allo stato perfettamente calibrata a garantire, come detto, le esigenze di cura del ____ ed al contestuale contenimento della pericolosità atteso che, grazie alle prescrizioni che il giudice può imporre a norma dell’ art.228, c. 2, c.p (tale misura) consente nello stesso tempo di attuare interventi terapeutici più idonei alla cura dell’infermo di mente e di disporre le opportune cautele per controllare e contenere la sua pericolosità sociale (Corte Cost 253/2003).
Allo stato paiono ipotizzabili misure diverse, insufficienti a tutelare le predette esigenze,”
Or bene
3. quanto sub 1 risponderebbe ai motivi sub 4? Con semplificazione che non si discosta dalla mancanza quale apparenza della motivazione. E inoltre, con motivazione contraddicente atti del processo (indicati sub 5 e qui allegati);
3.1 quanto sub 2risponderebbe ai motivi sub 1., 2. Con semplificazione che non si discosta dalla mancanza quale apparenza della motivazione.
3.2 quanto sub 3 risponderebbe al motivo sub 7. , ed all’insieme dei motivi dell’atto di ricorso? Con motivazione nemmeno apparente, bensì mancante finanche materialmente.
4. per i motivi indicati, si chiede l’annullamento della ordinanza.                                                                                                                                     

PDiaz

(Da una memoria di costituzione in giudizio su)Conflitto di interessi e danno patrimoniale, ex art 2475 ter.2 c.c.

Il conflitto di interessi (della  specie) 

3. Si ha conflitto di interessi quando due o più interessi, divergenti causalmente e finalisticamente, investano taluno;

3.1 Il conflitto è reale quando gli interessi, investenti taluno, agiscano al presente, è potenziale (o virtuale) quando potrebbero  agire al presente o in futuro;

3.2 La rilevanza giuridica della realtà o della potenzialità del conflitto dipende esclusivamente dalle norme che le regolino.

3.3 Le norme giuridiche sul conflitto evocate in ricorso (e in decreto) non regolano conflitto potenziale bensì reale, per quanto chiaramente è detto (“in “ conflitto: art. 2475 ter c.c.),  e che non è contraddetto dal fatto che taluna norma (comma I art. cit.) escluda il danno (quale requisito del trattamento o della repressione del conflitto) e tal’altra  (comma II art. cit.) lo includa (è, in vero, palese che il danno possa attenere,  potenzialmente o realmente, sia al conflitto potenziale che al conflitto reale, pur dovendo essere potenziale, ovviamente, il danno che attenga al primo).

3.4 quelle norme, dunque, esigono (inderogabilmente) che più interessi divergenti  investano realmente taluno; non solo ciò, tuttavia, giacchè, esse, inoltre esigono:

3.4.1 che costui sia mosso ad agire, e che, agendo, arrechi “danno” (non meno reale, effettivo) “patrimoniale” all’interesse (e l’interessato) prevalente (giuridicamente protetto);

Il giudizio sul conflitto (in astratto e nel ricorso)

4. ogni  giudizio sul conflitto (al pari di quello in ricorso o  quello in decreto) è  frutto della propria “base” (l’insieme degli “elementi situazionali” conferenti al contenuto del giudizio), esso, come ogni altro giudizio, diagnostico o prognostico, di qualsiasi sfera del sapere (naturale o umano), deriva dal contenuto della relativa base, in termini quantitativi (quanto più esteso sia il contenuto d’essa, tanto più esteso o estendibile è il contenuto del  giudizio), ma anche in termini qualitativi (il genere e la specie del contenuto del giudizio deriva tipologicamente dal genere e dalla specie del contenuto della base).

4.1 peraltro, ogni giudizio è “fattuale” (laddove, ad esempio, l’oggetto del giudizio in ricorso, pare  formale: dati amministratori portatori di  interessi non omogenetici – di M o di C-  ma eterogenetici –di M e di C- dato,  per ciò (e solo per ciò), l’orientamento, degli interessi,  a divergere, da ciò il  conflitto..), “di merito”:

non solo perché, nella eterogenesi degli interessi, potrebbe aversi omogenesi (e omologia) dei (loro) fini, e, la possibilità di ciò, non potrebbe essere accertata che “in fatto” (nel merito);

4.1.1. ma anche perché, se il conflitto non basta alla sua rilevanza giuridica, non è rilevante in sé, ma lo è in quanto esiti in danno (reale) “patrimoniale” (o in pericolo di danno certo probabile o possibile, di altre fattispecie di conflitto: art 2391 1.2.3 c.c.), ricognizione e cognizione di questo postulano esplorazione di tutti gli “elementi situazionali” (cennati) ipoteticamente retrostanti il conflitto, e formanti la base del giudizio: postulando così la “totalità di questa” (quale corretta funzione del giudizio fattuale di merito);

4.2 ebbene, il giudizio del ricorso, sul conflitto, e, prima, la affermazione di questo, furono emessi a “base” deviante dalla, o carente della, reale, cioè, a base “parziale”, per falsità o per lacunosità (per tutta esemplificazione: la alterità degli intestatari degli interessi, avanzata in ricorso, ha soppresso l’identità, organizzata, dei loro fini; ha soppresso, anzi, l’ “unità” genetica e funzionale dell’impresa M- C, la “immedesimazione” d’esse, anche per vincolo di, e da, plurimi rapporti giuridici, mutui e correlativi e corrispettivi, e durevoli, dall’origine congiuntamente istituiti);

4.2.1 devianze, e carenze, della “base”, che, se omesse (o rimosse), avrebbero acclarato M e  C invariabilmente e completamente cointeressate, mai e neppure minimamente controinteressate (ad interessi in conflitto); ed avrebbero escluso, conseguentemente,  conflitto, di interessi, non solo reale (attuale) ma anche potenziale (probabile o possibile);

4.2.2. come avrebbero escluso “danno patrimoniale”, dell’una, da assistenza dell’altra, anche per la costante loro mutualità reciproca (come avrebbero escluso, se necessario, pericolo di danno);

 il giudizio sul conflitto dannoso (sul danno) 

5. il giudizio sul conflitto di specie è giudizio sul conflitto dannoso, sul danno (all’interesse giuridicamente protetto) di genere e specie “patrimoniale”;

5.1 danno attuale (o certamente imminente), reale non potenziale, danno eveniente non pericolante (pericolo di danno);

5.1.1 il giudizio sul quale, cennavasi, al pari di quello sul conflitto, è a “base totale” (è nutrito dalla totalità degli “elementi situazionali”);

5.2 ora, già nel ricorso:  “Per espressa dichiarazione rilasciata dal  dr A…vi è la possibilità che tali garanzie vengano escusse, con conseguente immediato incremento del passivo patrimoniale della società”

5.2.1  già nel ricorso, cioè, il danno è  ravvisato  possibile e futuro-remoto ( d’altronde, così lo ravvisa anche il decreto, ove osserva: “Si prospettano delle “ricadute positive” sulla M ad oggi incerte ed indefinite”; giacchè, incertezza e indefinitezza, delle “ricadute positive”, includono probabilità o possibilità, d’esse, escludendo, per conseguenza, certezza dell’opposto: “ ricadute negative”;

5.2.2. e comunque marcando, il ricorso, il danno, come “incremento del passivo patrimoniale della società”), da un lato inverte un attivo in passivo (ut supra, nel “racconto dell’amministratore…”: all’assunzione cognitiva, qui,  della inversione, basta la sua possibilità logico-economica);

5.2.3 da altro, non ne misura l’entità, certamente diversa (tuttavia) da quella che suppone (o che dà ad intendere), giacchè, quell’incremento, andrebbe commisurato ad altri incrementi (storici, ut supra nel, “racconto dell’amministratore…”), e ad altri “decrementi” (il supporto garanziario è sostenuto anche da, e distribuito fra, i soci C M in proprio, e da Me, e in impegno  fideiussorio non (“inertemente”) ipotecario;

5.3 oppure osservando, il ricorso, che “l’iscrizione di una ipoteca per € 7.000.000 sull’immobile sociale rende tale cespite incommerciabile e …di qui l’ulteriore danno immediato dato dalla perdita di valore commerciale e finanziario dell’immobile sociale”;

5.3.1 a parte che, mutatis mutandis, sarebbe opponibile quanto sub 5.2.2.:

quel (giudizio sul) “valore” (a sua volta) amputa (la propria base, de) l’”utile” (vd il “racconto di M……”supra);

sull’interesse sottovalente (“per conto proprio” o di “terzi”?) e ancora sul “danno”

6. nel ricorso: B, S e M (peraltro inesistente come amministratore: ndr) “sono direttamente o indirettamente portatori dell’interesse di C, in conflitto con l’interesse di M…le delibere impugnate recano un danno patrimoniale alla società, là dove espongono il patrimonio sociale ad una responsabilità per debiti di terzi..a titolo gratuito e senza alcuna controgaranzia del soggetto garantito” (“grassetto” dello scrivente);

ebbene:

6.1 se i predetti sarebbero “portatori” anche “indirettamente” (dell’interesse di C), (se non sfugge il senso dell’avverbio, congiunto modalmente al suo inverso), come, essi, non  porterebbero interesse “proprio” (necessariamente diretto), così non porterebbero “interesse di terzi” -accampato dal ricorso- (altrettanto necessariamente diretto, nel portatore, benchè, e perché,  per “conto di terzi”);

6.2 e comunque se, essendo privato l’interesse proprio non potrebbe non esserlo quello di “terzi” (se il primo ha indole privata, anche il, secondo la ha (o interpretativamente) deve averla, se essi  hanno pari (dis)valore nella “economia” della fattispecie);

6.2.1 e al postutto se, quello di costoro, “terzi”, non potrebbe appartenere a “parti” (di un rapporto giuridico omogenetico omologante e omofungente), quali sono (per il “racconto di M….” supra),  M e C;

allora

6.3 manca a priori (ex ante) l’interesse sottovalente, manca il suo portatore, il conflitto, la sua dannosità (dell’interesse prevalente);

nondimeno

7. laddove, detto interesse, potrebbe muovere l’agente “per conto di terzi”, nel comma primo dell’art. 2475 ter cit., altrettanto non è previsto nel comma secondo della disposizione (mentre, ovviamente, nei due comma, è previsto che l’agente sia mosso da interesse proprio, “per conto proprio”: altrimenti sarebbe escluso il “conflitto di interessi”);

7.1 se ciò è assumibile (non si ignora che da taluno e talora ciò non è stato assunto, ma per inadeguata riflessione sistematica, giacchè la tassatività della interpretazione della disposizione in esame è imposta non solo dall’art. 12 “preleggi” ma anche (soprattutto) dall’art. 2634 cc, disposizione penale sul reato di “Infedeltà patrimoniale”, certamente soggiacente a tassatività, e stretta legalità, della previsione, ed avente a suo “elemento normativo extrapenale” – descrittivo di uno o più dei propri “elementi costitutivi” -, il comma secondo suddetto), (se ciò è assumibile) l’interesse movente l’agente “per conto di terzi”, evocato nel ricorso, è (completamente) “fuori gioco” (del tutto escluso finanche dalla possibilità di fondare causa petendi);

7.2 ma se ciò fosse assumibile, si avrebbe anche altro:

7.2.1 che, l’interesse privato proprio (o “per conto proprio”) essendo contra jus, altrettale è il “danno patrimoniale” che esso generi, “danno ingiusto”;

7.2.2. danno ingenerabile (anzi impensabile) nella interazione giuridico-economica sub 4.2, 5.2.3 (oltre altri): si osservi, per giunta,  che “la prestazione di garanzie” è nell’oggetto sociale di M, nascente con Ce (anche) a prò di questa, nonché di sé, possedente (e “negoziante”) l’infrastruttura immobiliare (sicchè , B e S, amministratori di C e di M, ad un tempo soci dell’una e dell’altra, portatori – anche- dell’interesse di M, sarebbero  coordinatori, non scoordinatori, dei loro interessi: quando lo fossero, ciò sarebbe estraneo, è ovvio,  alle norme del trattamento e della repressione del conflitto );

7.3 e, comunque, non sarebbe “danno patrimoniale” “…. a titolo gratuito e senza alcuna controgaranzia del soggetto garantito (vd sub 6), per quanto sub 4.25.2.3 (oltre altri) e sub “racconto di M… “  supra,

7.3.1 e, comunque, non sarebbe danno attuale (o certamente imminente), se “B,  S… espongono il patrimonio sociale ad una responsabilità”: esposizione a pericolo, cioè, e nemmeno di “danno” bensì di “responsabilità” (pericolo di danno giuridicamente mediato);

Indeducibilità della testimonianza indiretta come se fosse diretta..

Corte di Appello di Cagliari – Sez. Distaccata di Sassari, Pres Azzena, sentenza n.  ___ del 16.10.12

Il procedimento trae origine dalla denuncia presentata da _______ avente ad oggetto presunti abusi sessuali che il marito _______ avrebbe compiuto ai danni della comune figlia, durante uno degli incontri disposti con provvedimento del Tribunale per i Minorenni; il seguente è uno stralcio dell’atto di appello.

Sull’ art. 195 cpp…

al riguardo non è condivisibile l’interpretazione dell’art 195 cpp fornita dalla difesa, secondo la quale tale norma detterebbe una rigida e assoluta sequenza cronologica, nel senso che il teste diretto dovrebbe essere sentito dopo quello indiretto…”

1. Ma in verità, la difesa aveva sostenuto che teste indiretto è colui che, (immancabilmente) dedotto (solo così è deducibile) quale teste diretto (su fatti da lui visti o uditi), giacchè la testimonianza ha ad oggetto “circostanze” (art 468 cpp) quali fatti (art 499 cpp), non altre testimonianze o dichiarazioni personali, potrebbe divenire teste indiretto quando riferisca di avere appreso da altri quanto oggetto della prova), e lo diviene sempre nel corso della sua testimonianza (supposta diretta), davanti a giudice della cognizione di merito (art 195 cpp);

1.1 e aveva sostenuto che, quando accada, la testimonianza sarebbe efficace se le parti od il giudice non postulino la testimonianza diretta; che, per ciò, la sua efficacia è nella disponibilità delle parti, o del giudice, e che viene meno quando questi postulino quel mezzo di prova;

1.2 e aveva sostenuto che, per ciò, è inammissibile la deduzione (all’esordio del giudizio) della testimonianza indiretta come tale; tanto più quando sia dedotta quella diretta; perché, in questo caso, la indiretta sarebbe irrilevante ex art 190 cpp, perché non pertinente all’oggetto della diretta, o superflua, ancora ex art 190 cit;

1.3 peraltro, in specie, essa era stata dedotta per contraffare la diretta, che negava il reato, affinchè lo affermasse, mediante sostituzione della propria dichiarazione all’altra, e come emessa dalla diretta stessa, per contraffazione appunto, e per interposizione di altro mezzo (di prova), un medium che parlasse con la voce dell’altro, in una forma proceduralmente obbrobriosa, anche perché responsabilizzante il testimone diretto per dichiarazione altrui, non propria, pur essendo giuridicamente responsabile (anche penalmente) della propria (la deduzione di più testimoni sullo stesso fatto, d’altronde, vuole che abbiano il medesimo rapporto, di vista o di udito, con esso);

1.3.1 era stata dedotta, insomma, come prova illegittima, se non illecita; dedotta inammissibilmente, da dichiararsi inammissibile, se non inattendibile;

1.4 d’altronde, allorchè la sentenza (4.2, 4.3) individua la condizione (unica) di inutilizzabilità (formale) della indiretta ove non fosse addotta la diretta benchè richiesta, e lo fa richiamando apposita Cassazione, è totalmente sul modello procedurale sub 1, benché non lo intenda, con illogicità manifesta;

1.5 illogicità, per giunta, rincarata dal richiamo di altra Cassazione, la quale nettamente subordina l’utilizzabilità della indiretta al caso che “non si faccia luogo …all’esame”del testimone diretto(vd ivi); caso estraneo a quello di specie;

1.6 ed allorchè (5) la sentenza nega che assurga a principio il divieto di testimonianza della p.g., perchè esso sarebbe limitato alle informazioni “formalmente verbalizzate” , e rileva che i familiari della bambina non avrebbero avuto obbligo di verbalizzazione, trascura che, il limite evocato, ricorre puntualmente nella specie, giacchè, i predetti, furono dedotti a testimoniare su dichiarazioni, della bambina, (iper) verbalizzate (nell’incidente probatorio); per cui l’obiezione potrebbe poggiare solo sul rilievo che, quei familiari, non sarebbero p.g.; ma sarebbero pari alla pg, davanti alla ratio del divieto su questa (che perciò, se non fosse esteso a quelli, innescherebbe irragionevolezza della disciplina ex art 3 cost, la renderebbero costituzionalmente illegittima).

Pietro Diaz 

Se il patrigno non sta lontano dalla figliastra…

Se un patrigno non sta lontano dalla figliastra…lex anterior: posterior; lex posterior: anterior; e tante altre ineffabilità…: purche assicurino o aggravino la condanna penale, andando giù dritte, ma non in diritto, sulla sessualità riprovata….

il ricorso è stato dichiarato, da Cassazione, inammissibile perchè “manifestamente  infondato” ..rispetto al suo diritto, ovviamente, non a quello legale, dottrinale, il rapporto col quale è agevolmente calcolabile alla stregua del seguente ricorso…                                      

Corte di Cassazione Penale

Ricorso per annullamento della sentenza di Appello  …. che, il giorno conferma sentenza di Tribunale di______ che, il giorno 25 7 07, condanna …….ad anni sei di reclusione (e ad altro) per delitti in materia sessuale e per altri.

1. i fatti “da quando la …..aveva nove anni” (secondo una imputazione che suppone che più reati istantanei facciano un reato permanente, o che comunque tratta più reati istantanei come se fossero uno permanente:  art. 606.1 b), per la violazione di legge penale, c) per la violazione di legge processuale: nessuno dei reati istantanei è ubicato nel tempo di ciascuno, anzi il tempo di essi è unico), dicembre 1994, fino a febbraio 1996 (vigenza della L. 66), non sono regolati dagli artt. 609 bis, 609 ter….(quelli al Capo A della imputazione) cp, sibbene dagli  artt. 521-519 cp;

1.1. i quali non portano le  pene, le circostanze aggravanti, i fatti (atti di libidine ex art. 521 non sono “atti sessuali” ex art. 609 bis) dei primi;

1.2 i quali pertanto sono stati applicati retroattivamente, pur essendo sfavorevoli (art. 2.4 cp), se non fossero innovativi (atti sessuali, meno, naturalisticamente e valorialmente, di “atti di libidine”, e dunque atipici al tempo in parola: art. 606.1 b) cpp (per violazione della legge penale particolare (art. 521.519 cit, e generale: art. 2.4 o 1 cit.);

1.2.1 per cui l’impianto sanzionatorio della sentenza è (comunque) errato (perché non distingue e accumula: perché nemmeno vede la questione dell’indulto, applicabile ai reati della lex anteriorart. 606.1 b) cpp);

1.2.2 peraltro i reati ex art. 521-519 cp erano estinti da decorso del tempo di prescrizione, fossero titoli autonomi (certamente lo sono) fossero titoli circostanziati: composto quel tempo computando le circostanze attenuanti di lex anterior e la misura di lex posterior (art. 606.1 b) cpp); 

1.3 e lo sono stati supponendosi procedibilità di ufficio,  per contro (art. 542 cp), al tempo, a querela (inesistente): art. 606.1 c) se non anche b) (la querela condizione anche di punibilità) cpp; 

1.4 i fatti successivi a febbraio 1996 (L. 66), e fino al  quattordicesimo anno di …..(dicembre 1999), che fossero stati “atti sessuali” (punibili con maggiori pene anche aggravate) sarebbero stati procedibili per età (di p.o.) e non per altro (art. 609 septies cp), non per rapporti tra “offeso” e “colpevole”, essendo….., nella imputazione, qualificata non più che “figlia della sua (di…..) convivente” (disp. ult. cit);

1.5 quelli con ……ultraquattordicenne, improcedibili per la ultima ragione indicata;

1.6. ragione tuttavia colpita dalla contestazione “suppletiva”, della relazione di convivenza tra i due ( e inoltre di affidamento per ragioni di cura di educazione di custodia);

1.6.1 relazione tuttavia, la prima, contestabile solo per la sopravvenienza, ai fatti (ed alle procedibilità relative), della L. 6.2.2006 n. 38;

1.6.2 la seconda contestabile anche prima d’essa, e tuttavia nettamente incongruente, giuridicamente e logicamente, alla prima: per la alternatività ovvia delle due (art. 606.1 b), c) e) cpp); 

1.6.3 la prima, comunque, inefficacemente contestata, essendo condizione di procedibilità innovativa (legge processuale, irretroattiva, per coincidenza inomissibile tra atto e suo tempo), e anche se fosse, in ipotesi, condizione di punibilità (legge sostanziale, irretroattiva perché sfavorevole: art. 606.1 b), c) cpp);

1.7 contestazioni d’altronde tese, con strumentalità palese (abuso del mezzo,  dunque, e del potere relativo: artt. 606.1 b) cpp: le contestazioni pioveranno dal cielo dopo la critica difensiva dell’unico fattore di procedibilità di ufficio contestato: la connessione del fatto con delitto procedibile di ufficio (fattore valente non solo ex art. 609 septies, ma anche ex art. 542, cp; e dopo quella della tipicità dei fatti (ex art. 609 quater cp) con …..quattordicenne ed in alcuna relazione qualificante, con…….., e “tipizzante”,  un fatto altrimenti atipico;

1.8 in relazione al quale fattore (la connessione con delitto procedibile di ufficio) restava (e resta) da spiegare come, dalla azione modellata per ledere la libertà personale  e lesiva di questa (in Tit XII L II) e constante di “atti di libidine” o di “atti sessuali“,  potesse sorgere un evento lesivo della assistenza famigliare (in Tit XI L.II), quello del delitto di maltrattamenti, al di fuori delle relazioni familiari di cui sopra, senza una azione tipica (non potendo mutuare tipicità da quella dell’altra, assolutamente propria), una azione tipicamente adducente ad esso (evento), e, infine, ma anzitutto, abbinando mostruosamente una azione istantanea ed un azione abituale ..(art. 606.1 b), e) cpp);  

1.9 la (es)agitazione della sentenza ricorsa su affidamenti, di Poma, a Zedda, dal Tribunale per i minorenni, mentre non considera la informalità del linguaggio “affidatorio”, dunque la inedificabilità su esso delle relazioni costituenti in materia di procedibilità e talora di tipicità (vd sopra), ignora assolutamente che, quella pronuncia, era perfettamente nota al formulatore della imputazione, il quale, non impiegandola, segnalava difformità, se non totale parziale,  tra la realtà e quella (art. 606.1 e) cpp);

2. che la dichiarazione, di……, chiamata a rispondere di calunnia, sia, per sentenza,  “grottesca”, mentre da un lato evidenzia l’apriorismo cognitivo, per cui, essa, non è nemmeno mezzo di prova diretta di quanto afferma e contraria di quanto nega, evidenzia la sua adialetticità sul contraddittorio probatorio, il deficit di terzietà e di imparzialità, del giudizio;

2.1 e da altro (evidenzia) la astrazione dalla realtà particolare, “grottesca” semmai per eccesso di scostume sessuale (individuale o gruppale) e della sua verità;

2.2 e da altro ancora evidenzia la insensibilità giuridica alla atipicità del contesto dichiarativo rispetto a quello del reato di calunnia, sia rispetto ai  mezzi di questa (notizie di reato formali veicolanti la incolpazione, strumentalità di questa, al completo della oggettività e della soggettività previste, alla “calunnia” di taluno) sia all’evento di questa (pericolo di incriminazione nella incerta procedibilità di ufficio);

2.3 da altro infine evidenzia la maggiore insensibilità alla (questa sì) grottesca predisposizione, o destinazione, dei delitti contro la giustizia, per cui essi sono lì prevalentemente a basare o accrescere a dismisura, il potere di una sola parte del processo, quella di accusa, titolare di prova diretta, per battere la controparte, titolare di prova contraria, semplicemente incriminandone questa, e senza mai possibilità di inversione, irreversibilmente….;

2.4 con la maggiore mancanza di motivazione del contrario, in punto, rilevante ex art. 60.1 e) cpp;

3. se uno solo, secondo imputazione, sarebbe il fatto di violenza sessuale (di atti sessuali compiuti mediante violenza loro mezzo), la sentenza, per cominciare, non dovrebbe neppure minimamente appellare “violenza” o “violenze” tutti i fatti, essendo tutti senza violenza, “condivisi”, tutti ex art. 609 quater, non bis, cp, quando non atipici, a rispetto anche, e anzitutto, linguistico, delle fattispecie che manipola;

3.1 e quanto al fatto, “violento”, perché attuato con minaccia, mentre non sarebbe stato improficuo argomentare, inferire probatoriamente, dalla assenza di violenza o minaccia in ogni altro, sarebbe stato indispensabile notare che …….(non tanto, “legando” i due fatti,  avrebbe dovuto essere verificata probatoriamente, avendo troppe volte legato e slegato altri fatti: vd registrazioni isp…….), quanto che, “legare” una minaccia a fatti sessuali del futuro remoto, non comporta innesto (materiale) di essa nella azione di “atti sessuali”, imprescindibile condizione tipica, di essa quale mezzo coevo del fatto, della condotta causativa (art. 606.1 e) b) cpp.);

4. non paiono motivanti i rilievi della sentenza disattendenti l’appello sui reati ex art. 388, 612 cp (art. 606.1 e) cpp).

5. per i motivi indicati (graficamente anche marcati) si chiede l’annullamento della sentenza.

…….                                                                                 

Prescrizione presente: assente; prescrizione assente: presente…

In una cava di granito avviene una frana che seppellisce (alcuni operai e) due visitatori (uccidendoli). Il processo, complesso, ha tempi lunghi, la prima sentenza condanna alcuni accusati, rigettando la richiesta di applicazione della prescrizione al reato imputato; la seconda accoglie quella richiesta, e dichiara prescritto il reato fin dalla prima sentenza. La parte civile ricorre per Cassazione, che dichiara il ricorso inammissibile per “manifesta infondatezza”. Rispetto al suo diritto, ovviamente, il rapporto del quale con quello legale, dottrinalmente elaborato, è facilmente calcolabile alla stregua del contenuto del ricorso.

Corte di Cassazione Penale

Ricorso (agli effetti civili) della parte civile (S e D, rappresentate e difese, per procura in atti, dall’avv….) per annullamento della sentenza (n) di Corte di Appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, che, nel processo a Sa e altri, imputati di delitto ex art 589 cpv cp, proscioglieva gli imputati e rigettava l’appello della parte civile, applicando la causa di estinzione del reato della prescrizione (e revocando precedente condanna civile anche provvisionale).

                                                                          Motivi

Violazione o falsa applicazione della legge penale (di seguito indicata), mancanza di motivazione (giuridica), ex art 606.1 b) e) cpp

1. Già con memoria depositata nel primo grado del giudizio (poi ripresa nel grado di appello anche in discussione), era stato obbiettato, alle eccezioni di prescrizione del reato sollevate dalla difesa degli imputati:

“ Sulla prescrizione

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. l’evento ulteriore, reiterativo (nel genere o nella specie: altro omicidio, lesioni oltre omicidio: ex omnibus: art. 589.3 cp) dell’evento essenziale, non specificando (“specializzando”) questo, bensì moltiplicandolo, non agendo cioè da “circostanza del reato” (art. 59 ss cp, nell’intera gamma degli elementi oggettivi e soggettivi ex art. 70 cp) che specializza, è “evento aggravatore” del reato (che, in tal caso, suol dirsi “reato aggravato dall’evento”), (evento) conseguentemente inseparabile da esso (giacchè costitutivo, non accidentale appunto), inseparabile in qualunque teorizzazione o applicazione penalistiche (ess.: da quella, sanzionatoria, che operasse comparazione tra circostanze, ex art. 69 cp, a quella, estintiva, che calcolasse la prescrizione del reato, ex art. 157 cp: d’altronde, sarebbe mai “espungibile” un morto?); 

2.1 lo implica, d’altronde, la difesa, suffragata inoltre dalla letteratura che richiama, escludendo che, quell’evento, integri circostanza “aggravante speciale”;

2.2. ma integrando “evento aggravatore”, sia nel caso in cui esso, come (con) l’evento essenziale, venga immediatamente dall’azione (o dall’omissione), che nel caso in cui venga mediatamente da essa (attraverso l’evento essenziale: quando sia cioè “evento conseguenziale”), integrando elemento costitutivo (ripetesi) di “reato aggravato dall’evento”, esso potrà forse emulare o imitare il funzionamento sanzionatorio del “concorso formale” o “continuato” (art. 81.1.2 cp) di reati (che la difesa nota), ma non si sottomette, col tutto di cui  è parte, al suo presupposto; 

2.3 quello della pluralità dei reati, sia pure solo (nel concorso formale) per pluralità degli eventi; 

2.4 laddove l’evento aggravatore non costituisce reato (diversamente da ogni evento di reato del concorso formale o continuato, con le azioni che lo causano), ma solo parte, con altre, di esso (che appunto aggrava);   

2.5 tanto che la sua “disciplina” (il trattamento sanzionatorio) non è quella in art. 81 cit, bensì, e solo, quella in art. 589.3 cit.; 

2.6 peraltro, quale evento ulteriore, al meno quando sia “conseguenziale” (vd sub 2.2), si sottomette a regole di attribuzione personale diverse da quelle dell’evento essenziale (generalmente “soggettive:” art. 42.2 cp): a regole di attribuzione (generalmente) “oggettive” (art. 42.3 cp); 

2.6 per ciò tra l’evento in parola e quelli dei reati concorrenti (sopra cennati) non esiste alcun rapporto, né estrinseco, né intrinseco, né statico né dinamico; 

 2.7 e proprio per la ragione in 2.4 la causa di estinzione del reato che dipenda anche dalla quanti e qualità della sua pena, (come) la prescrizione, non può scinderlo dal tutto, assumerlo come (distinto) reato, relarsi alla sua pena (che, oltretutto, dovrebbe “creare”, giacchè la pena per l’evento ulteriore è espressa solo dalla norma “ulteriore e aggravatrice”, non da quella “essenziale”: fino ad anni dodici di reclusione quoad speciem); “

2. alle questioni poste, la sentenza risponde che “il reato di omicidio colposo plurimo non costituisce un reato unico ma un concorso formale di più reati…con unificazione unicamente quoad poenam”; ove:

2.1 a parte che non spiega, l’enunciato:

2.1.1 come e perché concorrano “più reati”, se per concorso di condotte e di eventi, se per concorso delle prime e non dei secondi, per concorso dei secondi e non delle prime (secondo la legge, dottrinale,  del concorso formale dei reati);

2.1.2  o come, concorrendo più reati, ciò produca “unificazione quoad poenam”;

2..2 esso non risponde affatto ai motivi della negazione del “concorso formale di più reati”, come sopra esposti (e, anzitutto, al motivo che raffigura come evento aggravatore l’accadimento in art 589 cpv cp);

2.3 e mentre, con l’enunciato sub 2.1.1., la sentenza viola o compie falsa applicazione della legge penale;

2.3.1 con la omissione sub 2.2, essa viola l’obbligo di motivazione (anche ex art 125.3 cpp);

3.  d’altronde, rispetto al calcolo, in sentenza, del tempo necessario alla prescrizione, che “le attenuanti generiche (benchè) non siano state formalmente dichiarate equivalenti…. la diminuzione della pena a motivo di esse depone inequivocamente nel senso indicato”, non pare potere surrogare la mancata applicazione, nella prima sentenza (e nella seconda),  dell’art 69 cp,  (condizionante, in concreto, ex art 157.3 cp preriforma, quel calcolo) ;

3.1 e la “depo(sizione) inequivoca nel senso indicato è affatto immotivata se, la applicazione (nella prima sentenza) delle “attenuanti generiche” è stata attuata (non ex art 69 cit sibbene) ex art 65.1 n3 cp;

3.2 e mentre, con l’enunciato sub 3, la sentenza viola o compie falsa applicazione della legge penale (ivi indicata);

3.3 con la omissione sub 3.1, essa viola l’obbligo di motivazione (anche ex art 125.3 cpp);

4. per i motivi indicati, si chiede l’annullamento della sentenza.

Sassari ……

Preterintezionale o colposo? Oscuro, in Cassazione…

Una carrozzella portante un invalido scivola per una pista insufficientemente bordata  e,  uscendo da essa,  cagiona la morte di un invalido.  Colui che avrebbe impresso una spinta alla carrozzella fu dapprima condannato per omicidio volontario poi per omicidio preterintenzionale. La seconda sentenza è stata ricorsa per Cassazione.

Il suo ragionamento in diritto è riportato nel ricorso. Questo, da  Cassazione, è stato dichiarato “inammissibile”, per “manifesta infondatezza”….  Di fronte al suo diritto, evidentemente, il cui rapporto con quello legale, e con la scienza dottrinale relativa, può essere facilmente calcolato alla stregua del contenuto del ricorso.

“Corte di Cassazione Penale

Ricorso per annullamento della sentenza (….) di Corte di Appello di Cagliari, Sezione di Sassari, che, il giorno….., in parziale riforma della sentenza di Corte di Assise di Sassari, condannava L a pena di anni nove di reclusione e ad altro per delitto di omicidio preterintenzionale in danno di S

Erronea applicazione della legge penale ex artt 584, 43.1. 2.3, 589 o 586, 40, 41 cp, rilevante ex art. 606.1 b) cpp; illogicità manifesta della motivazione ex art 606.1 e) cpp

1. se per sentenza (p 37) L è “una persona che agisce per scherzo, per divertimento…escluso ogni impulso di cattiveria specifica, marcata ed evidente…ridendo come per farsi beffe di (S) portava ripetutamente avanti e indietro la carrozzina prima di lasciare la presa e fare cadere la carrozzina lungo la rampa…dimostra(ndo) che non avesse in mente di provocare la morte di S……(tanto che) il comportamento successivo tenuto dal prevenuto era stato quello di una persona visibilmente spaventata che chiede l’intervento dei presenti per soccorrere Satta ..atteggiamento difficilmente conciliabile con la condotta di colui che si era rappresentato e aveva voluto la morte della vittima…”…:

1.1 dove sarebbero l’elemento oggettivo e soggettivo degli “atti diretti a commettere uno dei delitti preveduti dagli articoli 581 e 582 …(art 584 cp)? (art 606.b) cpp);

1.2 atti che d’altronde la sentenza postula, allorchè si pone sulla scia di Cassazione …(p 43)“ l’o.p.[omicidio preterintenzionale, ndr]si configura allorquando “l’azione aggressiva sia diretta soltanto a percuotere la vittima o a causarle lesioni, così che…; è sufficiente che l’agente abbia porto in essere atti diretti a percuotere o ledere una persona….; mentre proprio l’azione violenta (che può esser costituita anche da una spinta…ove consapevole e volontaria è rivelatrice della sussistenza del dolo di lesioni…)? (art 606.e) cpp);

1.3 e dove sarebbero, quegli atti, sia nell’elemento oggettivo che in quello soggettivo (la direzione degli atti, quando quei delitti non si consumino, è quella, mista, oggettiva e soggettiva, in art 56.1 cp) se la evoluzione, dal “lasciare” ( che non sarebbe nemmeno “spinta”, ma fosse pure spinta, del) la carrozzina, di questa, avrebbe potuto variare multiformemente, e altrettanto imprevedibilmente: ( p 39) “più, S si sarebbe procurato delle ferite…ma mai da tale eventualità avrebbe potuto conseguire la morte come ribaltandosi lungo la discesa con la carrozzina, strisciando lungo la parete laterale per poi fermarsi, oppure andando a sbattere contro la parte esistente del cancelletto presente alla fine della rampa, è chiaro che al conseguenza prevedibile...”? (p40) tanto che “i primi verbalizzanti non avevano proceduto ai rilievi del caso trattandosi di lesioni colpose”? e, per giunta ( p 41) “non è stata la caduta che ha cagionato la morte di S, ma altro…(p42) e che la rappresentazione del prevenuto potesse spingersi fino a tale particolare …è conclusione arbitraria..” ? (art. 606.e) cpp)

1.4 e , per ulteriore giunta, (dove sarebbero quegli atti sia nell’elemento oggettivo che in quello soggettivo) se (p 42) S “era astrattamente in grado di porre in essere una qualche manovra di contrasto…(di) agire sull’impianto di frenatura della carrozzina..o frenare la discesa e evitare di cadere nel vuoto…anche tale prevedibile comportamento della vittima ..ha fatto parte della rappresentazione di L….il quale ha considerato il fatto che, nonostante la spinta, …S…avrebbe potuto opporsi a essa e governare la carrozzina senza riportare danni…(L ha fatto ) “affidamento nella condotta di colui che è oggetto delle beffe magari vederlo goffamente agitarsi per sottrarsi a una caduta...”? (art. 606.1 e) cpp);

1.4.1 se, cioè, da un lato, e perfino, avrebbe potuto mancare la evoluzione della carrozzina sub 1.4 , da altro, L, se pure ne avesse antevisto una forma, d’essa, avrebbe creduto che sarebbe mancata? (art. 606.e) cpp);

1.5 altrimenti, se quegli atti, per la sentenza, vi sarebbero, della loro forma giuridica essa avrebbe una nozione del tutto intraibile dalla legge penale (in epigrafe): art 606.1 e) cpp;

2. e comunque se (p43) “dato atto delle considerazioni sopra svolte deve trarsi l’importante conclusione secondo cui il prevenuto si è sicuramente rappresentato e voluto l’evento lesivo, ma non anche quello della morte…tutte le ipotesi di conseguenze ordinarie derivate dalla azione criminosa non potevano non contemplare che Satta rimanesse ferito…”;

2.1. allora “l’evento lesivo” e “quello della morte” non differiscono (in specie) nell’avvenimento fisico dal quale evolvano, nella caduta…;

2.2 e se (p 43) “ …esclusa ogni forma di dolo per difetto di rappresentazione e quindi di volizione, si deve concludere che la morte di S si è verificata per colpa posta in essere dal prevenuto e consistita nel non essersi peritato con un atteggiamento evidentemente negligente di controllare che alla fine della rampa vi fosse per intero la barriere protettiva...”

2.2.1 come è possibile, della caduta, e del suo effetto concreto, affermare, ad un tempo e ad un fatto, il dolo e la colpa? (art. 606.1 b) e) cpp);

2.3.affermarlo della caduta, e, necessariamente, della condotta causativa d’essa? (art 606.1 b) e) cpp);

2.4 dolo e colpa essendo alternativi, affermata questa il fatto ad unico evento si qualificava ex art 589 cp (art. 606.1 b) cpp);

3. peraltro, se (p 43) “il fatto rientra nello schema classico dell’o.p. nel quale l’evento del primo reato- le lesioni- è voluto mentre quello del secondo reato..non è voluto ma si è verificato per colpa dell’agente, oltre l’intenzione, ossia come sviluppo ordinario e naturale (del) primo reato..”:

3.1 mentre, per quanto sub 2, non sarebbe ravvisabile un doppio evento di reato, tanto meno un doppio reato (anche perché quello di omicidio preterintenzionale è reato unico, benchè complesso ex art 84 cp), se l’evento “del secondo reato si è verificato per colpa dell’agente”, esso non potrebbe avvenire “oltre l’intenzione” (art. 43.2 cp), dovendo avvenire “contro l’intenzione” (art. 43.3.cp);

3.2 ma, avvenuto per colpa, contro l’intenzione, la norma cui sussumerlo non è quella in art 584 cp, bensì quella in art 586 cp (il prodromo previsto dal quale, peraltro, potrebbe senz’altro cogliersi nella molestia e nella minaccia, scherzose, vd sub 1, quando se ne postulasse la eterogeneità, nel bene giuridico, rispetto a quello della vita che poi offenda): art 606.1 b) cpp in relazione all’art 586 cp;

4. se (p 34) “il consulente ha messo in evidenza l’eccedenza delle lesioni rispetto all’impatto del volto su una superficie piana”, e dunque non fu (probatoriamente) quell’impatto a cagionare le lesioni (che avrebbero cagionato la morte), è ignoto o dubbio il rapporto causale tra la caduta, la condotta produttiva di essa, le lesioni, la morte; la motivazione in punto è mancante o insufficiente, ex art 606.1e) cpp;

4.1 ma, ancor prima, se la statistica offerta dagli esperimenti compiuti dalla difesa sulla possibilità della corsa e della caduta della carrozzella, tutti escludenti essa, è disattesa in sentenza (p 33) sulla base della possibilità che la condizione dell’occupante concreta fosse stata diversa da quella dell’occupante “medio”, della possibilità neppure della probabilità e ancora meno della certezza, rimarcasi, che fosse stata diversa, certezza, è ignoto o dubbio il rapporto causale tra la presenza di L presso S e la corsa e la caduta dette; la motivazione in punto è mancate o insufficiente, ex art. 606.1 e) cpp;

4.2 la valutazione probatoria della testimonianza di S in relazione ai risultati della sua verificazione medianti le rilevazioni tecniche o sperimentali sub 4, 4.1, la conclusione della mancata falsificazione di essa mediante quella verificazione, ha motivazione (p 31 ss), in punto, mancante o insufficiente, ex art 606.1 e) cpp;

5. per i motivi esposti si chiede l’annullamento della sentenza

Sassari