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UNA CORTE DI ASSISE,  GIUDICANTE  DELITTO DI OMICIDIO  VOLONTARIO A CARICO  DI  DETENUTO IN CARCERE, INVESTITA DELLA RICHIESTA DI SOSTITUZIONE DELLA MISURA CON QUELLA DI ARRESTI DOMICILIARI, HA OSSERVATO

l’a. 299 C.P.P., comma 3, stabilisce che nei procedimenti aventi ad oggetto delitti commessi con violenza alla persona la richiesta di revoca o sostituzione della misura deve essere notificata, a cura della parte richiedente ed a pena di inammissibilità, presso il difensore della P.O., o se questo manca alla P.O.; inoltre, l’a. 90 C.P.P., comma 3, prevede che se la P.O. sia deceduta in conseguenza del reato, le facoltà e i diritti previsti dalla legge sono esercitati dai prossimi congiunti di essa; nel caso di specie, non risulta tuttavia che parte richiedente abbia adempiuto al proprio onere notificando la richiesta in parola presso i difensori dei prossimi congiunti della P.O. che sì sono costituiti parti civili (non figurandone altri che abbiano “interloquito nel processo nominando un difensore ovvero depositando un atto contenente le indicazioni necessarie all’esecuzione della notificazione”: C. 51402/16);
ne discende, quale conseguenza, l’effetto della inammissibilità dell’istanza, che preclude l’esame del merito;
visto l’a. 299 C.P.P. ……………………………p’.q.m.dichiara l’istanza inammissibile.

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IL difensore, reiterando l’istanza tutioristicamente notificandola alle parti civili costituite, in premessa ha obiettato:

Il ragionamento sviluppato da questo difensore per ritenere insussistente l’onere di notificazione ( e irrituale questa ) della richiesta di modificazione delle misura della carcerazione, è stato:

  1. l’area impositiva dell’onere è quella dei delitti “commessi con violenza alla persona”.

La quale violenza implica estrinsecazione di energia materiale (intenzionale in specie) verso la persona, che generi qualsiasi (di quelli tipizzati dalla legge penale, ovviamente) evento, eccetto quella della soppressione della sua vita.

1.1.Ciò non solo perché 1’ occasione e la ragione della legge, di prevenzione di reiterazione di delitti con violenza alla persona, in danno di “vittime di violenza”, implicano la permanenza di in vita, e quindi l’attualità del pericolo per l’incolumità, della                           persona offesa.

La implicano insieme alle funzioni delle misure sostitutive di quella richiesta (vd.le in art. 299. 2 bis), le prime due anzitutte, peraltro, chiaramente estensive di quelle ragioni             alle altre.

1.2 Non solo perciò, si diceva, ma perché, la permanenza in vita, è postulata (giuslogicamente e testualmente) dalle previsioni introduttive di quell’onere: in art

299.2.bis, 3. cpp..

1.3 Che prevedendo quale destinatario della notificazione della richiesta (di modificazione della misura restrittiva) la persona offesa (il suo difensore quando lo abbia nominato), la suppone in vita (tanto che, la notizia della richiesta deve essere data anche ai “servizi socio- assistenziali” , che hanno in cura -non solo morale- la persona offesa).

E tanto la suppone in vita che, ad essa, o al suo difensore, assegna un termine per la interlocuzione sulla richiesta ex art 299 cpp..

2. Se ciò è vero, ciò non è variabile con l’applicazione della previsione in art. 90 .3 cpp. Poiché:

-a parte che, essa, neppure immaginava, ratione temporis, di correlarsi a quella dell’onere sopra visto;

-a parte che il decesso, della persona offesa, “in conseguenza del reato” ha poco a che fare, penalisticamente, col decesso quale “morte” da “omicidio” (non conseguenza ma), ex art 575 cp., elemento costitutivo del reato;

– a parte che, la previsione, si propone di rinvenire eccezionalmente, nel solo caso indicato, e di attivare ove occorra, i sostituti della “persona offesa” (tanto che li indica anche in soggetti estranei alla sfera dei “successori”);

la sua applicazione sopprimerebbe le precedenti, nel testo e nelle ragioni (dunque è necessario escludere dalle facoltà o diritti dei sostituti, quella alla notificazione ed alla interlocuzione indicate).

D’altro canto:

3. le notificazioni de quibus furono previste per le persone offese, per i loro sostituti, e i loro difensori.

Esistono oggi processualmente (scilicet: formalmente) i suddetti? Giacché:

la persona offesa è deceduta, i sostituti sono parti civili costituite quali successori ex art 74 cpp; i difensori sono tali in quanto rappresentanti della parti civili…

3.1 dunque, se non risultassero, oggi, i suddetti, nelle vesti indicate, l’onere sub 1 non sarebbe adempibile, l’inadempimento non potrebbe essere addebitato all’onerato.

Pertanto….

 

pietro diaz

 

 

 

E’ STATO DETTO CHE “L’EMERGENZA” E L’”ECCEZIONE” (in seguito a questo termine è stata annessa una funzione solo retorica) GIUSTIFICHEREBBERO EVENTUALI ILLECITI PENALI COMMESSI NELLA DECRETAZIONE D’URGENZA…

TUTTAVIA

Se si intende dire che il reato di violenza privata (art 610 cp), di colui che “con violenza o minaccia” (nel caso nostro la minaccia di sanzione amministrativa e, prima del decreto legge 25 marzo n. 19, col decreto 23 febbraio n. 6,   di sanzione penale ex art 650 cp), “costringe altri a fare tollerare od omettere qualche cosa ” (nel caso nostro stare a casa o chiudere il bar) sarebbe “giustificato”, dallo stato di “eccezione” o dallo stato di “emergenza”, si potrebbe notare che :

le circostanze che escludono  il  reato (artt 59.1 , 119 cp) al pari delle “circostanze “ che costituiscono il  reato (at 40 ss cp), soggiacciono al principio di legalità (art, 1 cp 25.2 cost), e sorgono in riserva assoluta (non relativa,  checchè altri ne dica..) di (atto avente  valore e forma, ex artt  71 ss Cost.,  di)  legge.

Sia perché, se le prime non soggiacessero, ( in ipotesi) mosse da  fonti inferiori alla legge, potrebbero (anarchicamente)  disattivare le seconde e loro fonti.

E sia perché,  le circostanze di esclusione del reato rappresentano limiti di efficacia delle  circostanze di inclusione del reato, cioè, partecipano della medesima norma,   incriminatrice e  scriminatrice al contempo.  Norma della quale, quindi, una eterogeneità  di fonti sarebbe (anche fisicamente) impensabile.

Ciò posto, decreti e ordinanze, amministrativi o normativi o misti,  quando fossero più che amministrativi, possedessero maggiore forza (efficacia: di che genere non è chiaro ), comunque non modificherebbero  quella della loro fonte, stabilmente espressiva   di potere  amministrativo. Fonte  nemmeno secondaria ma “terziaria”, che (come che fosse) mai perverrebbe ad essere primaria, “legge”. E  nemmeno ad essere atto avente  forza di legge (il decreto legge ex art. 77 cost.)-  peraltro inammissibile alla normazione penale, sia esclusiva che inclusiva di circostanze del reato (vd sopra) , riservata assolutamente (non relativamente),  come detto, alla legge.

Quindi decreti e ordinanze amministrativi non giustificherebbero (o spunirebbero) i reati di violenza privata che fossero stati commessi.

Tanto meno potrebbero farlo gli stati, di “emergenza” o di “eccezione”, che li ospitassero.
Non il primo,   formalmente ( e legalmente: ex Dlgs n.1 2018) ) posto ( nella vicenda normativa antivirus)  il 31 gennaio ’20,  da  Dichiarazione del Consiglio dei ministri. Poiché, quale che sia la sua forza giuridica (la Dichiarazione è elemento prodromico  della fattispecie complessa di Protezione civile ex Dlgs cit. Elemento peraltro non unico, poiché la Fattispecie, prevede, prima d’esso,  la Dichiarazione dello “stato di mobilitazione” , in specie mancato…!),  non integrerebbe, neanche remotamente, la circostanza di esclusione del reato (in parola) che sarebbe integrata soltanto dall’attività (poterata) di  comando concreto :  “stai a casa, chiudi il bar, altrimenti….”.

Non il secondo, lo “stato di eccezione”, materialmente  sorto dalla evasione traumatica, del Consiglio dei ministri e del suo presidente, dall’ordine giuridico (emergenziale: 31 gennaio-31 luglio 2020)  instaurato con la suddetta Dichiarazione e la prima Ordinanza (3 febbraio n. 630),  dell’organo normativo (generale) d’esso ( il Capo della Protezione civile onniprovvedente,  con altri organi anche locali,  solo con  “ordinanze”),  verso l’ordine giuridico eccezionale, sovrapposto (ex auctoritate principis), al precedente, col (primo) decreto legge antivirus 23 febbraio n.6 ( e suoi dpcm), e i suoi  nuovi organi normativi (Consiglio dei ministri e suo presidente): il tema potrebbe vedersi, volendo,  illustrato in http://www.giustiziarepubblicana.org/2020/04/24/conte-antivirus-poteva-non-differenziare-popolazioni-differenziate-dal-virus-cenni-sul-passaggio-dallo-stato-di-emergenza-allo-stato-di-eccezione/.

Nemmeno esso, si diceva, per la ragione precedentemente  indicata (a parte la questione della “legittimità” di tale “stato”.

E comunque perché, un solo “stato” è previsto come circostanza di esclusione del reato, dalla legge penale in art 54 cp.:
Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo.

Ed esso è visibilmente estraneo alla specie

Pietro Diaz

NELLA DECRETAZIONE ANTIVIRUS LESIVA DI DIRITTI SOGGETTIVI E’ RAVVISABILE IL REATO DI USURPAZIONE DI PUBBLICHE FUNZIONI?

 

 

E’ stato domandato se,  la decretazione antivirus, lesiva di diritti…, abbia integrato il reato di “usurpazione di pubbliche funzioni”.

La collocazione del reato di “usurpazione di pubbliche funzioni” ( art 347 cp) tra i “delitti dei privati contro la pubblica amministrazione” (Libro II Tit II Capo II cp) porta a ritenere che l’ oggetto della “usurpazione” – cioè della assunzione di funzioni pubbliche senza previa formale investitura o la continuazione d’esse cessata o sospesa l’investitura- identifichi funzioni amministrative.

Per cui, se attenesse alla specie il dpcm, esplicante quelle funzioni, non atterrebbe il decreto legge (della vicenda normativa antivirus, si intende), esplicativo di funzioni legislative.

Ma il decretante (antivirus) per dpcm era investito di quelle funzioni. Dunque non le ha usurpate.

Semmai potrebbe discutersi se le abbia esplicate nei limiti di “norme di legge o di regolamento”, l’eccesso dalle quali – insieme ad altri elementi, di avvantaggiamento patrimoniale ingiusto di sé o di altri, di arrecamento di danno ingiusto- , costituirebbe il reato in art 323 cp. ( abuso d’ufficio). Non si potrebbe qui ovviamente.

Comunque potrebbe vedersi se essendo decollati, dalla investitura non usurpata di funzioni pubbliche amministrative essendo, attacchi a libertà facoltà diritti poteri individuali collettivi (oltre che economici anche politici: di manifestazione di riunione …), siano state invase sfere funzionali riservate ad altri poteri. Quali il legislativo (su titolarità, quelle appena elencate, riservate esclusivamente ad esso). O quali il giurisdizionale (su alcune di quelle titolarità).

Ferma la responsabilità per tutti i reati che quegli attacchi avessero commesso (in assenza di scriminanti, come altrove detto), non sarebbe inconfigurabile, almeno rispetto al legislativo, l’”usurpazione di potere politico” (art 287 cp ), d’altronde collocata, coerentemente alla specie, tra “i delitti contro la personalità interna dello stato”: Libro II Tit. I capo II cp)

pietro diaz

 

BOCCIA è DA PROMUOVERE?

“deve essere chiaro alle Regioni che le misure restrittive poste da parlamento e dal governo devono essere rispettate”. Tuttavia Saprebbe, il ministro, indicare (almeno) una misura posta da quei due organi? 1. Poichè, dalla Dichiarazione governativa (antivirus) dello “stato di emergenza” del 31 gennaio ’20, nessuno dei decreti legge governativi ha posto una misura – se non sanzionatoria di illeciti recuperati dall’ordinamento ( art 650 cp.), o appositamente istituiti (illeciti amministrativi etc)-. I decreti, nelle disposizioni dedicate alle misure (generalmente i primi due articoli) han prefigurato, mai posto, misure. Ed allora per conseguenza : 1.1 nessuna delle leggi parlamentari antivirus che han convertito in legge (alcuni di) quei decreti (in attesa degli altri), ha posto misure: ne ha esclusivamente confermato la prefigurazione. Ed è utile ricordare che Governo a Parlamento, in materia antivirus, dal quel dì ad oggi, hanno operato esclusivamente nelle occasioni normative indicate: decreti legge e conversione d’essi in legge. Pertanto: 2. Boccia lo ignorava mentre spavaldamente minacciava le Regioni? Se sì, dovrebbe dubitare autocriticamente della permanenza nel  ruolo. Se no, nasconde o rimuove che: 2.1 tutte le misure, prefigurate da decreti legge e leggi di conversione, sono state concretizzate (nei contenuti) e applicate da dpcm (decreti del presidente del consiglio dei ministri); cioè da atti unilaterali e discrezionali, (perciò) monocratici e autocratici, di taluno, che con essi, per tali caratteristiche, ha assunto, ed esercitato, “pieni poteri”. Assunto pieni poteri esercitati con atti amministrativi – nemmeno giudiziari ed ancor meno legislativi-, sebbene comprimessero o sopprimessero diritti personali (individuali o collettivi) diritti reali (spazi interclusi all’uso pubblico o privato) diritti economici, sociali , estetici, edonistici, morali, culturali, di ogni genere e specie pubblici e privati, la cui manipolazione, tuttavia, è riservata alla giurisdizione e alla legge. 2.2 Sebbene comprimessero o sopprimessero, cioè, diritti instaurati ed assegnati al Popolo (molti con il marchio della inviolabilità, cioè della intangibilità assoluta, dovunque comunque da chiunque in qualunque tempo), da una Costituzione tecnicamente antifascista (vd sua XII Disposizione transitoria e finale..). E per conseguenza compressi o soppressi da attività governativa o legislativa tecnicamente fascista? Da governo e parlamento della repubblica, che limitatisi a normare la prefigurazione delle misure in vista della loro determinazione ed attuazione dai dpcm, pieni poteri, ovviamente, han conferito al decretante… 2.3 E per colmo, tecnicamente, con l’avallo del presidente della repubblica, il quale, pur  in grado di discernere fra normazione non manifestamente incostituzionale e (manifestamente) incostituzionale, più volte la ammessa: emanando i decreti legge, promulgando le leggi di loro conversione. Ripetesi,  attribuenti “pieni poteri” al capo del governo ed ai suoi dpcm. 2.4 Quindi è  probabile che, Boccia, abbia voluto nascondere o rimuovere l’attività di (ri)produzione della monocrazia (pieni poteri) e della autocrazia (poteri discrezionali)? Un ultimo rilievo 3. Si è sostenuto che l’operare e l’operato dei dpcm sarebbero legittimi perché “delegati” dai decreti legge . E tuttavia: a parte che, se i decreti legge avessero, indirettamente o direttamente, conferito “pieni poteri”, l’attacco (tecnicamente) fascista alla costituzione antifascista non sarebbe venturo ma già avvenuto ( e difatti, in questo momento, compressione e soppressione delle libertà, come nel famigerato ventennio, sono in corso). Per cui, sostenere la legittimità dei dpcm perché “delegati” da dl, ne comporterebbe platealmente la totale illegittimità giuspolitica. A parte che l’elucubrazione sulla delega pare puntare alla conversione dei dpcm, atti amministrativi – impugnabili davanti le giurisdizioni ammnistrative od ordinarie- , in atti normativi ( per derivazione dai deleganti), in norme del decreto legge (!) – inoppugnabili davanti quelle giurisdizioni. Puntare quindi alla irresponsabilità giuridica del decretante e alla irrisarcibilità dei “decretati”. A parte che, essendo il “decreto legge”, atto “provvediment(o)” (così art 77 cost. ) in quanto norma esclusivamente situazioni apparse improvvisamente; ” casi straordinari di necessità e d’urgenza”, specifici irripetibili concreti attuali: se ciò non facesse, evaderebbe dalla attribuzione costituzionale! E certo non lo fa, demandando ai dpcm la normazione concreta, futura e perfino incerta! E con ciò inoltre smentendo la necessità e l’urgenza del provvedere! Pertanto il decreto, munito (straordinariamente: art 77) del solo potere di provvedere (con urgenza) ad un caso concreto (presente non futuro come si diceva), privo quindi di ogni altro potere, è privo tanto più del potere di conferire poteri a sé o ad altri (al presidente del Consiglio con i suoi dpcm?) ! A parte tutto ciò: se l’elucubrazione sulla delega punta a riportare, alla specie, lo schema del “decreto legislativo” (art 76 cost., che il Governo ha il potere di emanare ma per delega della legge che determini “principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetto definito”): essa dovrebbe almeno sospettare, se non immediatamente cogliere, che sta innovando nelle fonti costituzionali del diritto, senza previa (pur necessaria) revisione della costituzione (art 138 cost.)! pietro diaz

CONTE ” ANTIVIRUS ” POTEVA NON DIFFERENZIARE POPOLAZIONI DIFFERENZIATE DAL VIRUS? CENNI SUL PASSAGGIO DALLO “STATO DI EMERGENZA” ALLO STATO DI ECCEZIONE

1. In un calcolo comparativo munito di ”numeri ufficiali”, non privo di accenti meridionalistici , apparso su Il Dubbio (15 04 2020), Pisicchio P. espone: “Quasi l’ 80% dei contagi… si è avuto nelle regioni del Nord, che pure contano solo il 46% della popolazione italiana. Il Centro ( quasi il 20% della popolazione nazionale ) è stato colpito dal coronavirus in una misura vicina al 12% del totale degli infettati, mentre il Mezzogiorno ( isole comprese, come diceva una volta lo spot di Aiazzone), che raccoglie il 34% degli italiani, ha avuto un tasso di contagio pari all’ 8 e passa per cento del totale. Se poi prendiamo in esame l’indice di mortalità ( in Italia, purtroppo, molto più alto di moltissimi paesi colpiti, con il 17,5% del numero mondiale), troveremo conferme ancora più nette: il Nord fino alla domenica di Pasqua registrava il 4,4 per mille di decessi per coronavirus sull’intera popolazione dell’area, il Centro l’ 1,15, il Sud lo 0,66 per mille. In mancanza di prove scientifiche su una costituzionale refrattarietà al virus maledetto delle genti meridionali, non restano dunque che poche ipotesi. La prima sarebbe quella della “tenuta” del sistema sanitario. Il che sembrerebbe addirittura paradossale: ma come, il Cotugno di Napoli, proprio quel Cotugno delle inchieste, delle denunce, dei malati parcheggiati nei corridoi, oggi diventa modello di efficienza sanitaria che può esibire a testa alta il risultato di aver guarito e non infettato i suoi pazienti, ciò che in molti ospedali del nord, purtroppo, non è stato possibile? Proprio così.” 1.1. Espone varianti geografiche del transito del virus e del “rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” –è, questo, il presupposto sia della “Dichiarazione dello Stato di Emergenza” emessa dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, sia della Ordinanza (primaria) del Capo del Dipartimento della Protezione civile (n.630), emessa tre giorni dopo- . Ed esse paiono (già intuitivamente) spingere a differenziare territorialmente l’azione inibitoria del transito del virus e del contagio. Come paiono spingere a differenziare il trattamento del contagio i riferimenti (pur ipotetici) alle varianti delle infrastrutture sanitarie. 1.2 D’altronde, le prime hanno costante riflesso nella normazione antivirus. A cominciare dalla ordinanza del ministro della Salute (21 febbraio 2020, su “regione Lombardia”) seguente i due atti (del cdm e del cdpc). 1.2.1 E comunque esse sono (con “forza di legge”) riprese dal decretolegge 23 febbraio ’20 n.6: Art. 1 Misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19 1. Allo scopo di evitare il diffondersi del COVID-19, nei comuni o nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi e’ un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un’area gia’ interessata dal contagio del menzionato virus, le autorita’ competenti sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all’evolversi della situazione epidemiologica . 1.2.2. E riprese, nello stesso giorno, da dpcm (del presidente del consiglio dei ministri): Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenzaepidemiologica da COVID-19» e in particolare l’art. 3, comma 1; Viste le ordinanze adottate dal Ministro della salute d’intesa conil Presidente della Regione Lombardia e della Regione del Venetorispettivamente in data 21 febbraio 2020 e 22 febbraio 2020; Preso atto dell’evolversi della situazione epidemiologica, delcarattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e dell’incrementodei casi anche sul territorio nazionale; Preso atto che sul territorio nazionale e, segnatamente, nellaRegione Lombardia e nella Regione Veneto, vi sono diversi comuni neiquali ricorrono i presupposti di cui all’art. 1, comma 1, delrichiamato decreto-legge; Ravvisata, pertanto, la necessita’ di adottare le misure dicontenimento di cui all’art. 1 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6; Su proposta del Ministro della salute…., sentito il Ministro…sentiti i Presidenti della Regione Lombardia e della Regione Veneto ….: Art. 1 Misure urgenti di contenimento del contagio nei comuni delle RegioniLombardia e Veneto 1. In attuazione dell’art. 3, comma 1, del decreto-legge 23febbraio 2020, n. 6, allo scopo di contrastare e contenere ildiffondersi del virus COVID-19, nei comuni indicati nell’allegato 1al presente decreto, ad integrazione di quanto gia’ disposto nelleordinanze 21 febbraio 2020 e 22 febbraio 2020, sono adottate leseguenti misure di contenimento……: 1.3 Non solo, ma decorso un paio di settimane, di transito del virus e del contagio e di loro inibizione, come pure di trattamento medico del secondo, le varianti sono riprese da Dpcm 8 marzo 2020: Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misureurgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenzaepidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l’articolo 3; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia dicontenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19»,pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative deldecreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti inmateria di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica daCOVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio2020; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia dicontenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19»,pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia dicontenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19,applicabili sull’intero territorio nazionale», pubblicato nellaGazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020; Considerato che l’Organizzazione mondiale della sanita’ il 30gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da COVID-19 un’emergenza disanita’ pubblica di rilevanza internazionale; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020,con la quale e’ stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenzasul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connessoall’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; Considerati l’evolversi della situazione epidemiologica, ilcarattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e l’incremento deicasi sul territorio nazionale; Ritenuto necessario procedere a una rimodulazione delle aree nonche’ individuare ulteriori misure a carattere nazionale; Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomenoepidemico e l’interessamento di piu’ ambiti sul territorio nazionalerendono necessarie misure volte a garantire uniformita’nell’attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sedeinternazionale ed europea; Tenuto conto delle indicazioni formulate dal Comitato tecnicoscientifico di cui all’art. 2 dell’ordinanza del Capo delDipartimento della protezione civile in data 3 febbraio 2020, n. 630,nelle sedute del 7 marzo 2020; Su proposta del Ministro della salute…., sentiti il Presidente della Conferenza dei Presidenti delle regionie, per i profili di competenza, i Presidenti delle regioniEmilia-Romagna, Lombardia, Marche, Piemonte e Veneto; Decreta: Art. 1 Misure urgenti di contenimento del contagio nella regione Lombardia enelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia,Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia. 1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virusCOVID-19 nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma,Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria,Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso eVenezia, sono adottate le seguenti misure…..: 2. Insomma, il dpcm, confermando le varianti territoriali dà conto (visibilmente) della loro presenza, d’altronde innegabili per quanto sub 1.. Come dà conto della loro presupposizione dalla superiore (ad esso) normazione in materia; anzitutto quella del decreto legge (23 febbraio cit.) che, facultandolo, ne circoscrive scopo e raggio d’azione, ineludibilmente territoriali. D’altronde, già l’art 25 Dlgs n.1 ’18 (Codice della Protezione civile), presupposto dalla Ordinanza n.630 cit., vuole che le norme in deroga siano “emanate acquisita l’intesa delle regioni e Province autonome territorialmente interessate e, ove rechino deroghe alle leggi vigenti, devono contenere l’indicazione delle principali norme a cui si intende derogare e devono essere specificamente motivate”). 2.1 E comunque e del resto, nel decreto legge 23 febbraio sta un enunciato programmatico incontrovertibile ( e intangibile): sarà adottata (solamente) “ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all’evolversi della situazione epidemiologica” . Dove adeguatezza e proporzione della misura, implicano: a) positivamente: ricognizione della situazione concreta(entità della circolazione del virus e del contagio); correlazione al risultato della misura inibitoria della prima e del trattamento sanitario del secondo(peraltro,la ricognizione si avvarrebbe, verosimilmente, della denuncia del contagio da chiunque sospettasse d’esserne oggetto!). b) negativamente: commisurazione di coercizioni e restrizioni (di luoghi persone attività…)al minimo necessario, indispensabile al raggiungimento dello scopo. 2.2 D’altronde, è in questione l’eguaglianza del trattamento ( di luoghi persone attività situazioni.…), che nella Pubblica Amministrazione (attività e scopo precipui della funzione di Governo)è scandita dalla “imparzialità” (art 97 cost)nel crogiolo dell’art. 3 cost.. Trattamento che se non differenzia il differente è diseguale. Essendo eguale se dà “a ciascuno il suo”. Mentre se si astrae dal differente lo dissolve (diseguagliandolo appunto). Così che l’eguaglianza, del trattamento giuridico o amministrativo, sta nella specificazione non nella generalizzazione, dell’azione, nella identificazione non nella disidentificazione, del suo oggetto (eguaglianza “materiale” delle prime, “formale” delle seconde). Insomma, sta in un principio, del trattamento eguale dell’eguale, diseguale del diseguale, allignante, prima che nel diritto costituzionale, pregiuridicamente, nella Ragione (tanto che, per correggerne le deviazioni, in sede giurisdizionale anzitutto costituzionale, è impiegato il criterio della “ragionevolezza”). 2.3 Dunque adeguatezza e proporzione, alle situazioni concrete dalla circolazione del virus e dal rischio del contagio,alla loro specificità territoriale, sono caratteri inderogabili, e acquisiti (dalla normazione in esame medesima, come si è visto), del loro trattamento. Sono condizioni impreteribili della legittimità giuridica, della liceità sociopolitica, d’esso. SENONCHE’ ALL’IMPROVVISO 3. Con dpcm 9 marzo, il trattamento è esteso al “territorio nazionale”: Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misureurgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenzaepidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l’art. 3; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia dicontenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19»,pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative deldecreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti inmateria di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica daCOVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio2020; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia dicontenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19»,pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia dicontenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19,applicabili sull’intero territorio nazionale», pubblicato nellaGazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia dicontenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19»,pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell’8 marzo 2020; Considerato che l’Organizzazione mondiale della sanita’ il 30gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da COVID-19 un’emergenza disanita’ pubblica di rilevanza internazionale; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020,con la quale e’ stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenzasul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connessoall’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; Considerati l’evolversi della situazione epidemiologica, ilcarattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e l’incremento deicasi sul territorio nazionale; Ritenuto necessario estendere all’intero territorio nazionale lemisure gia’ previste dall’art. 1 del decreto del Presidente delConsiglio dei ministri 8 marzo 2020; Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomenoepidemico e l’interessamento di piu’ ambiti sul territorio nazionalerendono necessarie misure volte a garantire uniformita’nell’attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sedeinternazionale ed europea; Su proposta del Ministro della salute…Sentito il presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni; Decreta: Art. 1 Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale 1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virusCOVID-19 le misure di cui all’art. 1 del decreto del Presidente delConsiglio dei ministri 8 marzo 2020 sono estese all’intero territorionazionale. 2. Sull’intero territorio nazionale e’ vietata ogni forma diassembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico…. 3.1 E senza che, nemmeno, sia illustrata la ragione. Anche perché quella (tacitamente) evocata dai “Visto” (richiamanti, nel prologo del decreto, fatti od atti da questo considerati) è contraria a – se non espressamente smentitrice di- quella che vorrebbe giustificare il decreto (alcuni richiami del prologo sono stati esposti sub 1.ss, 2.ss; altri sono facilmente reperibili altrove). 3.2 E comunque senza che ve ne fosse ragione. Giacchè, anche per dpcm 8 marzo (sub 1.3,2.), erano insussistenti variazioni (alle varianti territoriali precedentemente assunte) della circolazione del virus e dei contagi. 3.2.1 Ed ipotetiche variazioni (nel periodo dal 23 febbraio al 8 marzo) avrebbero (ovviamente) inciso territorialmente in proporzione. E comunque non sarebbero andate oltre le proporzioni del calcolo sub 1.. Con seguente irrelatività al differente del trattamento indifferenziato, se non sua impertinenza nei territori senza virus (Basilicata,Molise, a quanto si dice). 3.3 In altre parole, in quei territori non c’era o c’era meno “rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” (vd sub 1.1 ). Quindi L’assenza di rischio presidiava l’intangibilità (assoluta) di luoghi persone attività. Il minor rischio – che non fosse stato ritenuto accettabile tanto da mantenere (il valore del) la intangibilità-, sarebbe stato trattabile ben meno restrittivamente di come avvenuto. E nondimeno 3.4 In quei territori, l’enunciato programmatico del decreto legge 23 febbraio ’20 fu eluso. Lo fu da Dpcm, fonte “ terziaria” (atto amministrativo, per di più abilitato da quella primaria). Il capo del governo con proprio decreto disattese la normazione con forza di legge del Governo. 3.5 Così incontrovertibilmente che, quella normazione, è stata rinnovata negli stessi termini dal Decreto legge 25 marzo 2020 n. 19 Art. 1. (Misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19) 1. Per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalità di esso, possono essere adottate, secondo quanto previsto dal presente decreto, una o più misure tra quelle di cui al comma 2, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020 e con possibilità di modularne l’applicazione in aumento ovvero in diminuzione secondo l’andamento epidemiologico del predetto virus. 2. Ai sensi e per le finalità di cui al comma 1, possono essere adottate, secondo criteri di adeguatezza specifica e principi di proporzionalità al rischio effettivamente presente su specifiche parti ovvero sull’intero territorio nazionale, una o più tra le seguenti misure: 3.5.1 Dove, come si vede, l’enunciato programmatico della adeguatezza e della proporzione(delle inibizioni e dei trattamenti)non solo è ribadito,è anche rafforzato da aggettivi ed avverbi (“adeguatezza specifica e principi di proporzionalità al rischio effettivamente presente su specifiche parti…” del territorio ). E dove, ad un tempo ( e dopo ben sedici giorni-9,25 marzo- di circolazione del virus e del contagio, di inibizione e di trattamento relativi!)è sconfessato il dpcm del 9 marzo. Ebbene 3.6 Come questo, ha osato tanto? Tanto da comportare: (esemplificando dal lato socioeconomico) il fermo delle imprese della Sardegna e della Sicilia, ove, il 9 marzo ‘ 20, era registrato (complessivamente) un migliaio di “positivi” al covid 19 (oggi non è più del doppio) su settemilioni di abitanti? (esemplificando dal lato delle facoltà delle persone, singole o associate), il fermo di altrettante? Cioè: sebbene le libertà delle imprese e degli abitanti fossero pienamente congiungibili al controllo del virus? DALLO “STATO DI EMERGENZA” ALLO STATO DI ECCEZIONE 4. La risposta potrebbe rinvenirsi (qui se ne accenna appena) nella posizione ( e nel moto) del dpcm: “eccezione” (sub 3. ss.) al decreto legge 23 febbraio; articolazione del potere giuridico introdotto da questo, (inopinatamente, con vero e proprio scarto ordinamentale) sovrappostosi a quello operante (da 31 gennaio-3 febbraio: vd sub 1.1.). Il potere basato sul Dlgs 2018 n.1 cit , avente a veicolo normativo (invariabilmente, fosse pure esercitato dal pdcm, il quale “determina le politiche di protezione civile per la promozione e il coordinamento delle attività delle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, delle regioni, delle città metropolitane, delle province, dei comuni, degli enti pubblici nazionali …” :art 5 Dlgs cit.) “ordinanze”, provvedenti ad ogni opportunità o necessità o attività o passività, ad ogni occorrenza (art. 2 Dlgs cit.) dello “stato di emergenza” (art. 24 Dlgs cit.), seguìto ad “eventi calamitosi”: (art. 7 del medesimo), ruotante nazionalmente intorno al Capo del Dipartimento della protezione civile (art. 5 cit..), intestato localmente anche ad altri soggetti (art. 6 del Dlgs.). Potere (peraltro) esercitabile (art.25 Dlgs cit.) nel rispetto “dei principi generali dell’ordinamento giuridico e delle norme dell’Unione europea” ( e che verosimilmente non avrebbe osato tangere, al modo avutosi col dpcm in parola , libertà facoltà diritti prerogative della persona…). Potere di un ordine giuridico “in deroga ad ogni disposizione vigente”(art. 25.1 Dlgs cit.): sul quale si è insediato l’ ordine giuridico del decreto legge, in deroga ad esso normativo dello “stato di emergenza”. E perfino al suo veicolo, l’ordinanza. Ma con ciò fatalmente ponendo in questione la propria “legittimità” (istituzionale, giuspolitica, giuridica): essendo sorto da decreto legge, previsto (art 77 cost.) per i “casi straordinari di necessità e di urgenza”; cioè da “decreto” (l’art 77 cit. lo appella “provvedimento….”!) extra ordinem, in “emergenza”. E tuttavia (in specie) oltre lo “stato di emergenza”! Non riportando quindi – sebbene sia normazione in deroga ad altra in deroga – a quella ordinaria; ma portando ad altro, da queste, portando oltre e contro queste (col dpcm, vd sub 3). Fino ad un livello di “eccezione”, ad ogni ordine giuridico, che ha la vertigine nella eccezione, ad essa stessa, del dpcm 9 marzo (vd sub 3). Livello che, inesorabilmente. non potrebbe delineare che (normazione in) “stato di eccezione”. Lo “stato” che, alla stregua delle dottrine (diversamente valutative) d’esso (Schmitt K., Agamben G.),(in specie) consta: della rottura dell’ordine giuridico andante in temporanea deroga a quello vigente (l’ordine “..di emergenza” 31 gennaio- 31 luglio 2020). Della interruzione del loro corso. Della instaurazione di un nuovo corso, che si à dato il potere di comprimere o sopprimere tutti o parte dei fattori (materiali immateriali oggettivi soggettivi passivi attivi) del precedente. Insomma, lo “stato” che, in tutto ciò – così come derivato dalla interruzione, col decreto 23 febbraio, delle normazioni costituzionali od ordinarie ( perfino in deroga e perfino secondarie), vigenti al suo avvento nel territorio nazionale-, mostra i caratteri ontologici fenomenologici deontologici, dell’”eccezione”. 4.1 Ecco, la risposta (sub 4.) potrebbe stare nella inquadratura, del dpcm 9 marzo, al colmo della manifestazione di un potere sociopolitico e giuridico destitutivo di ogni altro (esautorativo dei suoi organi: il Capo della protezione civile posto a enumerare, ad h 18 d’ogni pomeriggio, le “vittime” del virus…). Stare nella assunzione del decreto a suo emblema. 4.2 Ad accredito della risposta, peraltro, potrebbe notarsi che, secondo gli annunci, l’indiffenziazione del differente della “Fase 1”, di entrata nel virus, proseguirà nella “Fase 2”, di “uscita” dal virus, giacchè la modalità di questa, si è avvertito, sarà comune a tutti i territori e alle loro popolazioni. Potrebbe notarsi, cioè, la protrazione dell’”eccezione”. pietro diaz

“PRESTITI ALLE IMPRESE”: FORMULA NASCONDIGLIO ?

Messa così la formula, da un lato evoca premurose generosità, verso le imprese prostrate (se non distrutte) dalla lotta (governativa) al coronavirus. Anche perché, i prestiti, applicherebbero modici interessi e lenti tempi di rimborso.

Da altro defila ( e scongiura) altri fattori, della prestazione, ad esempio per risarcimento o per indennizzo (ciò che compensa una diminuzione patrimoniale) di un danno.

Altri fattori e relative implicazioni semantiche (oltre che giuridiche:

è il prestatore il debitore delle imprese, non queste! Egli è il responsabile del danno da esse patito, l’obbligato a risarcirlo o indennizzarlo!

E in effetti le cose non stanno come la formula vorrebbe.

Si supponga che il fermo delle imprese sia stato imposto dalla lotta al virus, d’altronde indetta con dichiarazione dello “stato di emergenza” (31 01 20) a norma del Codice della protezione civile (D.lgs n.1 2018).

E che la misura sia stata proporzionata alla pericolosità del virus, e adeguata al suo contenimento o annientamento.

Ebbene, chi in “ stato di necessità” abbia inferto danno (inteso come diminuzione economica o come distruzione), indennizza il danneggiato (art 2045 codice civile).

Chiunque, fosse pure un organo pubblico (governo o suo presidente con i suoi dpcm).

Sono chiare, in proposito, le disposizioni in artt 24, 28, 113 Costituzione. Ma l’assunto è desumibile anche dal principio di solidarietà sociale in art 2 cost.

Oppure

Si supponga che il danno sia stato inferto senza necessità o (ed è equivalente) lo sia stato oltre i limiti della necessità.

La prima ipotesi è suggerita dall’incompletezza del fermo delle imprese italiane, molte delle quali proseguirono e delle quali (ovviamente) non fu accertato che fossero a rischio di contagio virale (attivo e passivo).Come è suggerita dall’assenza del fermo delle imprese tedesche, ove fu accertato che non fossero a rischio di contagio virale.

Nell’ipotesi, cioè, il danno sarebbe stato inferto senza necessità.

La seconda ipotesi è suggerita dal fermo delle imprese della Sardegna e della Sicilia, dove, al momento della sua applicazione ( 11 marzo ‘ 20), era stato registrato un migliaio di “positivi” al covid 19 (oggi non è più del doppio) su settemilioni di abitanti. Una quantità, quindi, agevolmente controllabile nei movimenti, isolabile dal resto della popolazione. A preservazione della quale, inoltre, sarebbero stati testabili (facilmente), e trattabili conseguentemente, coloro che, nelle isole, entrassero o uscissero.

Cioè, sebbene in alcun modo l’apertura delle imprese isolane ponesse rischio di contagio virale, oltre il limite della necessità il fermo fu esteso anche ad esse.

Ebbene

In queste ipotesi, chi avesse disposto il fermo, lo avrebbe fatto inopportunamente, inutilitariamente, illecitamente (questa, in genere, è l’evoluzione economica e sociale dell’illecito giuridico).

Ed allora il danno che alle imprese fosse stato inferto sarebbe ingiusto (contrario al diritto). Anche perchè ingiusto sarebbe stato l’inferimento (dicesi “ llegittimo” l’inferimento da organi pubblici nella attività propria).

Inferimento che, se fosse stato (anche solo) colposo (tale perché, sebbene involontario, prevedibile e prevenibile) – non occorrendo che fosse doloso- , darebbe alle imprese diritto al risarcimento del danno, investendo del relativo obbligo l’inferitore

In conclusione

Le imprese che respingessero il prestito, eccependone l’indebitezza (oltre l’immoralità) e svelandone la dissimulatività (e il bluff!) avrebbero sacrosante ragioni giuridiche (alle disposizioni indicate, adde art 41 Cost, sulla libertà della iniziativa economica privata- si nota incidentalmente che tra i limiti imponibili ad essa, non compare la salute né la sanità, per contro cavalcate dai dpcm! -. Adde etiam art.42 cost., che garantisce libertà ed esercizio della proprietà privata).

pietro diaz

CORONAVIRUS ITALIANO

SE I NUMERI SONO INCERTI O ASSENTI 1. il numero dei “contagiati” potrebbe essere maggiore di quello ufficialmente riferito, dunque questo è incerto 1.1 anche il numero dei morti potrebbe essere maggiore di quello ufficialmente riferito, dunque anche questo è incerto 2. incerto l’uno e l’altro, potrebbe essere certo l’effetto delle restrizioni personali e sociali? 2.1 e, quindi, certa la loro efficienza ? 2.2 e comunque, potrebbe essere certa la loro efficienza, quando siano applicate in zone completamente mancanti di “guariti” “positivi” “contagiati” “morti”? 2.3 in questo caso non sarebbe certa la loro inefficienza? 2.4 e, applicate nel caso di incerta efficienza, non sarebbero prive di valore scientifico e colme di disvalore pratico (politico)? 2.5 e applicate nel caso di certa inefficienza, e quindi nella consapevolezza della loro superfluità, non si colmerebbero di irrazionalità (istintualità)? 2.6 e poiché questa consapevolezza sarebbe congiunta a quella dell’oppressività personale e sociale, della dannosità politica, estreme, non si colmerebbero, le restrizioni, oltre che di irrazionalità, (tecnicamente) di dispotismo? SE I NUMERI FOSSERO CERTI 3. d’altronde, se i numeri dei “ guariti” “ positivi” “ contagiati” “ morti”, diffusi ogni sera ad ora fissa dal Capo della protezione civile (cui si è aggiunta una vocetta pungente, ammonitoria o dissuasoria ), fossero certi, ciò non confermerebbe, dell’efficienza delle misure, quanto dicono (sopra) i numeri incerti e i numeri assenti? 3.1 giacche’, se sono corrispondenti (all’incirca) a quelli che introdussero le restrizioni, queste, dopo (quasi) due mesi alcun effetto hanno indotto 3.1 ovviamente, ciò non esclude che lo indurranno. Tuttavia include anche che non lo indurranno. E d’altronde, e se non è dicibile (detto) quando lo indurranno non è dicibile (detto) se lo indurranno 3.2 ciò se, d’altro canto ancora, non fosse (recisamente) dicibile che non lo indurranno: 3.3 giacche se, in pari tempo, tutt’altre restrizioni (scilicet: misure), altrove, hanno indotto l’effetto, ciò dice che quelle restrizioni non lo produrranno (tanto che è iniziata la corsa affannosa alla ricerca delle suddette misure) 4. per cui, è doveroso ipotizzarlo, non è escluso che l’enumerazione serale dei “guariti” “positivi” “ contagiati” morti” , senza integrazioni specificazioni precisazioni ( causali situazionali contestuali), (sprovvedutamente) smentendo l’efficienza delle restrizioni, ad un tempo le giustifichino (e, come da tradizione, la drammaturgia è affidata sopratutto ai “morti”, come mostra l’abissale scarto tra il numero ufficiale d’essi, da Covid, e quello del comunicato serale). SE I COMUNICATI FOSSERO PIU’ LOQUACI 5. I focolai virali divamparono (invariabilmente) in luoghi chiusi, o comunque rinchiusi nei confini urbani 5.1 al seguito d’essi, la popolazione nazionale fu lì rinchiusa 5.2 i comunicati dei numeri dei “ guariti” positivi” “ contagiati” “morti” tacquero ermeticamente sulle ubicazioni delle manifestazioni patoletifere 5.3 se note, avrebbero permesso di dire (e di comunicare) se le restrizioni fossero producenti o controproducenti 5.4 se ignote, si sarebbe dovuto conoscerle per dire (e comunicare) lo stesso 5.5 furono inutilizzate, o ignorate, perché non apparisse che, combattendo il virus, le restrizioni lo moltiplicavano? 5.6 E che, moltiplicandolo, endemizzavano la sottomissione della popolazione? pietro diaz

PROVVEDIMENTI GOVERNATIVI SULLA SCIA DI ORBAN? IL DECRETO LEGGE 24-25 MARZO 2020 N.19 9

1. E’ del Parlamento della repubblica il potere di emettere atti normativi di situazioni concrete, con previsioni “generali” ed “astratte” (:tutte le situazioni politicamente adocchiate, riprese nei caratteri essenziali e non accidentali), nelle materie spettanti (poteri simili, regionali, emettono atti simili ): con “forma” e “forza” di “legge ordinaria” (:inferiore alla “legge costituzionale”). 1.1.Tuttavia, atti normativi con “forza di legge” (non con “forma”: non col procedimento legislativo ex art. 71 cost..) può emetterne anche il Governo. Ma poiché, questi, sono atti “provvedimento” (cioè non generali né astratti), e di fatti sono denominati (dall’art 77 cost. ) “provvedimenti provvisori”, essi normano esclusivamente situazioni concrete (mancanti di relative previsioni giuridiche, apparse improvvisamente). Anzi, più esiguamente e restrittivamente (rispetto alla “legge”) normano ” casi straordinari di necessità e d’urgenza”, e solo se e quando essi appaiano – i “provvedimenti”, del Consiglio dei ministri, son presentati, per la emanazione (dopo vaglio di non manifesta incostituzionalità), al Presidente della Repubblica col nome di “decreti-legge”, e “perdono efficacia sin dall’inizio” se non convertiti in legge dal Parlamento (che può emendarli) entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione (vigendo frattanto)-. 1.2 Il Governo può anche emettere altri atti normativi con “forza di legge”, detti “decreti legislativi”, se delegato a farlo, dal Parlamento (art 76 Cost), con “determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti”. In sostanza, lo fa espletando in dettaglio un potere normativo riservato alla legge ordinaria, che questa reputa di condividere col Governo (:“riserva di legge relativa”). 1.3 Ora, tornando al decreto-legge, normativo per “necessità e urgenza” (: inomissibilmente e indifferibilmente ) di “casi straordinari”, cioè specifici concreti irripetibili ed attuali ( a scanso, come si diceva, di normazione “generale ed astratta”, riservata alla legge ordinaria), se esso ciò non facesse, se superasse il limite, distorcerebbe la funzione ed il potere sotteso. Talmente da autorizzare il sospetto dell’abuso legislativo, se non della sua pretestuosità, della destinazione del mezzo normativo a fine non proprio (pur non potendosi escludere l’imperizia del decretante, che, in tal caso, andrebbe espulso dalla sfera della normazione). ……Il sospetto dell’abuso legislativo, si diceva, ad alta intensità sociopolitica, ove si rammenti che, il “decreto-legge”, fu introdotto nell’ordinamento Statutario (“albertino”) della monarchia (non solo “costituzionale” ma già) “parlamentare”, nell’anno fatidico 1926 (con Legge n. 100, che lo appellava Regio Decreto), quello dell’esordio ufficiale della Dittatura mussoliniana, dal ben noto portato istituzionale e sociale. Fu introdotto per (ri)mescolare potere legislativo ed esecutivo, per conferire “pieni poteri”, uscire dalle istituzioni della “democrazia liberale” e ( ovviamente) andare ben oltre la “democrazia illiberale” (secondo l’eufemismo della Dittatura orbaniana recentemente instaurata in Ungheria, a protezione, si è detto, da Covid 19). 1.3.1 Tutto ciò, d’altronde, mostra la diffidenza della Costituzione (anni 1947-1948) nell’assegnare “forza di legge” ad atti normativi del Governo. Perciò circoscritti a “provvedimenti provvisori” (situazionali, contingenti, unici). Diffidenza tuttavia malaccorta, insufficiente, avrebbe dovuto escludere quella “forza”. Che di fatti è talmente dilagata politicamente istituzionalmente, oltre che giuridicamente (con fare leonino, negli “incontri” con gli atti normativi di pari forza e perfino d’altra forma, la “legge”), da annettere al Governo il potere normativo del Parlamento. Rimescolando Esecutivo e Legislativo, riunendo poteri separati da multisecolari dottrine della democrazia politica, annettendo subito il potere normativo del parlamento di conversione (politicamente discrezionale e indipendente, tecnicamente critica) del decreto legge. Invero annesso già dalla formazione del Governo (oramai consolidata, storica) mediante parlamentari (e da ciò: governo di parlamentari, parlamento di governanti: più che inseparazione, collusione corruttiva dei poteri), dove è impossibile l’avverarsi della nota cautela montesquieina: “perché non si possa abusare del potere, occorre che il potere arresti il potere”. Insomma, divelto oramai da tempo un cardine della democrazia italiana, ne sarà possibile il ripristino solo dopo l’abolizione delle “forza” suddetta (per art 138 cost). Orbene e comunque 2. Se si va a vedere il decreto legge 24 marzo 2020 n. 9, d’altronde redatto, in materia, a ricalco del predecessore (decreto 23 febbraio 2020 n.6: talis pater talis filius; in altra occasione si parlerà, d’esso, quale ponte per il transito dallo “stato di emergenza” – correttamente dichiarato dal Governo, addì 31 gennaio 2020, alla stregua del D.lgs n.1 2018 sulla Protezione civile-, allo “stato di eccezione”, mai dichiarato perché costituzionalmente indichiarabile, e tuttavia ben avviato se non instaurato…):si constata che, nel preambolo, esso indica non altro che le ragioni ed i fini della propria normazionè: IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICAVisti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;Visto l’articolo 16 della Costituzione, che consente limitazioni della libertà di circolazione per ragioni sanitarie;Tenuto conto che l’organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato la pandemia da COVID-19; Preso atto dell’evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e dell’incremento dei casi e dei decessi notificati all’Organizzazione mondiale della sanità;Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di emanare nuove disposizioni per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, adottando adeguate e proporzionate misure di contrasto e contenimento alla diffusione del predetto virus.Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 24 marzo 2020; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;EMANAil seguente decreto-legge…. 2.1 E poiché già nel preambolo, che delinea contesti ed orizzonti della imminente normazione, non vi è traccia di “ casi straordinari” necessitanti urgente provvedimento (si accenna appena, in punto, al dovere del Governo, decretante, di dare “ l’indicazione, nel preambolo, delle circostanze [: “casi”]straordinarie di necessita’ e di urgenza che ne giustificano l’adozione”, ex art 15. L. n 400, 1988). E comunque, non avrebbero potuto essere “casi” urgenti e necessitanti. Giacchè, il giorno della emanazione del decreto, tutte le normazioni primarie e secondarie (rectius “ terziarie”: dpcm, ordinanze ministeriali e di protezione civile), erano operanti (nel quadro delle ragioni e dei fini del prologo). E ciò non era ignoto al decretante, che di fatti scrive: “ART. 2.(Attuazione delle misure di contenimento)3. Sono fatti salvi gli effetti prodotti e gli atti adottati sulla base dei decreti e delle ordinanze emanati ai sensi decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, ovvero ai sensi dell’articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Continuano ad applicarsi nei termini originariamente previsti le misure già adottate con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri adottati in data 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 per come ancora vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le altre misure ancora vigenti alla stessa data continuano ad applicarsi nel limite di ulteriori dieci giorni e, entro tale termine, sono sottoposte a verifica di persistente adeguatezza e proporzionalità ai fini della loro conferma con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 ovvero, per le ordinanze dei comuni, per la loro eventuale conferma secondo quanto previsto dall’articolo 3.”:(già nel preambolo si diceva) il decreto distoglie dallo scopo il potere che gli è conferito. Gli sovrappone il potere di fatto che si arroga, sebbene escluso dalla Costituzione, contrario ad Essa, e lo esercita. 2.2. Ma che fa, definito il preambolo? 3. Nel suo primo articolo, centrale ad ogni altro, al comma 2, espone ( e istituisce) la serie dei mezzi al raggiungimento dei fini in sintonia con le ragioni (in preambolo): “2. Ai sensi e per le finalità di cui al comma 1, possono essere adottate, secondo criteri di adeguatezza specifica e principi di proporzionalità al rischio effettivamente presente su specifiche parti ovvero sull’intero territorio nazionale, una o più tra le seguenti misure:a) limitazione della circolazione delle persone, anche prevedendo limitazioni alla possibilità di allontanarsi dalla propria residenza, domicilio o dimora, se non per spostamenti individuali, limitati nel tempo e nello spazio e motivati da esigenze lavorative, da situazioni di necessità, da motivi di salute o da altre specifiche ragioni;b) chiusura al pubblico di strade urbane, parchi, aree gioco, ville e giardini pubblici o altre aree analoghe;c) divieto di allontanamento e di ingresso in territori comunali, provinciali o regionali;d) applicazione della misura della quarantena precauzionale ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva; e) divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone fisiche sottoposte alla misura della quarantena perché risultate positive al virus;f) limitazione o divieto delle riunioni o degli assembramenti in luoghi pubblici o aperti al pubblico;g) limitazione o sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni altra forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo, ricreativo e religioso;h) sospensione delle cerimonie civili e religiose, limitazione dell’ingresso nei luoghi destinati al culto, nonché completa chiusura degli stessi; i) chiusura di cinema, teatri, sale da ballo, discoteche, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, centri culturali, centri sociali e centri ricreativi o altri analoghi luoghi di aggregazione;l) sospensione dei congressi, di ogni tipo di riunione o evento sociale e di ogni altra attività convegnistica o congressuale, salva la possibilità di svolgimento a distanza; m) limitazione o sospensione di eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina in luoghi pubblici o privati, ivi compresa la possibilità di disporre la chiusura temporanea di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori e impianti sportivi, anche se privati, nonché di disciplinare le modalità di svolgimento degli allenamenti sportivi all’interno degli stessi luoghi;n) limitazione o sospensione delle attività ludiche, ricreative, sportive e motorie svolte all’aperto o in luoghi aperti al pubblico; o) possibilità di disporre o di affidare alle competenti autorità statali e regionali la riduzione, la sospensione o la soppressione dei servizi di trasporto di persone e di merci, automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo, nelle acque interne, anche non di linea, nonché di trasporto pubblico locale;p) sospensione o chiusura dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché delle istituzioni di formazione superiore, comprese le università e le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, o di altri analoghi corsi, attività formative o prove di esame, ferma la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza;q) sospensione dei viaggi d’istruzione, delle iniziative di scambio o gemellaggio, delle visite guidate e delle uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sia sul territorio nazionale sia all’estero;r) limitazione, sospensione dell’apertura al pubblico o chiusura dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’art. 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;s) limitazione o sospensione delle attività delle amministrazioni pubbliche con possibilità di fare salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità; t) limitazione o sospensione delle procedure concorsuali e selettive finalizzate all’assunzione di personale presso datori di lavoro pubblici e privati, con possibilità di esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati è effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero con modalità a distanza;u) limitazione o sospensione delle attività commerciali di vendita al dettaglio, garantendo in ogni caso un’adeguata reperibilità dei generi alimentari e di prima necessità da espletare con modalità idonee ad evitare assembramenti di persone, con obbligo a carico del gestore di predisporre le condizioni per garantire il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio;v) limitazione o sospensione delle attività di somministrazione al pubblico di bevande e alimenti, nonché di consumo sul posto di alimenti e bevande, compresi bar e ristoranti;z) limitazione o sospensione di ogni altra attività d’impresa o di attività professionali e di lavoro autonomo con possibilità di esclusione dei servizi di pubblica necessità previa assunzione di protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non sia possibile rispettare la distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio come principale misura di contenimento, con adozione di adeguati strumenti di protezione individuale;aa) limitazione o chiusura di fiere e mercati, garantendo comunque un’adeguata reperibilità dei generi alimentari;bb) specifici divieti o limitazioni per gli accompagnatori dei pazienti nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS);cc) limitazione dell’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non;dd) obblighi di comunicazione al servizio sanitario nazionale nei confronti di coloro che sono transitati e hanno sostato in zone a rischio epidemiologico come identificate dall’Organizzazione mondiale della sanità o dal Ministro della salute; ee) disporre misure di informazione e di prevenzione rispetto al rischio epidemiologico;ff) consentire o comunque regolamentare la modalità di lavoro agile per ogni rapporto di lavoro subordinato anche in deroga alla disciplina vigente;gg) previsione che le attività consentite si svolgano previa assunzione da parte del titolare o del gestore di misure idonee a evitare assembramenti di persone, con obbligo di predisporre le condizioni per garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio; per i servizi di pubblica necessità, laddove non sia possibile rispettare tale distanza interpersonale, previsione di protocolli di sicurezza anti-contagio, con adozione di strumenti di protezione individuale. 3.1 Mezzi che, come si vede, non son altro che poteri giuridici di sottomissione di persone fisiche e giuridiche, uffici, organi privati e pubblici, e delle loro possibilità facoltà attività (economiche etiche estetiche politiche sociali amministrative fisiche ludiche sportive e di vario altro genere e specie…), dei loro poteri o diritti. Insomma di sottomissione di (pressochè) tutte le funzioni di (pressochè) tutte la parti del Corpo Sociale (compresi i suoi beni privati e pubblici) generate nutrite plasmate dalla tradizione e dalla storia. 3.2 Ora anzitutto, il decreto munito (straordinariamente: art 77) del solo potere di provvedere (con urgenza) ad un caso concreto presente (come si diceva), privo quindi di ogni altro potere, tanto più del potere di conferire poteri ( a sé o ad altri), esorbita macroscopicamente dalla investitura. 3.3 Inoltre, istituzione conferimento (e investitura) di poteri giuridici (:che dichiarano e attuano il diritto, perché fatti di diritto), spettano alle fonti primarie del diritto “primario” che li sottende (legge ordinaria o costituzionale, decreto legislativo: richiamando, qui, soltanto fonti interne). E d’altronde, solo siffatte fonti potrebbero dare, al Potere Esecutivo ad esse sottoposto nello Stato di diritto, i poteri giuridici che non avesse. 3.4 E comunque perché, gran parte (vd. sub 4.1) di quegli specifici poteri, di specifiche sottomissioni, la Costituzione li ha riservati alla legge (“riserva di legge”). Alla legge formale, nemmeno al decreto legislativo, avendo disposto in materia riserva assoluta (formale), non relativa (materiale). Poiché trattandosi di poteri di sottomissione delle funzioni del popolo, ha voluto che questo, sia pure per rappresentanza parlamentare, li determinasse). 3.5 Quindi, il decreto ha fatto irruzione nell’ordinamento costituzionale e istituzionale, e saccheggiandone poteri assegnati ad altri, lo ha sovvertito cominciando dall’art 77. 3.6 E in ogni caso, non adottando alcun provvedimento concreto a caso concreto (come detto sub 2.1, nemmeno configurato ed anzi inconfigurabile), oltre che esorbitare dal proprio sottosistema, ha inadempiuto apposito dovere attivo, quello di cui all’art. 15. 3 L. n.400 ’88 cit.: “I decreti devono contenere misure di immediata applicazione e il loro contenuto deve essere specifico”. Ma non solo 4. La sottomissione rimessa ai poteri istituiti dal decreto ha gli oggetti esposti sub 3.Uno d’essi è evocato nel preambolo sub 2), la “libertà di circolazione”, che, lì si dice (ed è vero) è limitabile per “ragioni sanitarie” (rectius: “per motivi di sanità”: art 16 cost.). 4.1 Ora, a parte che (vd sub 3.3), quella libertà (insieme a quella “ di soggiorno”, che il preambolo dimentica ma che l’art 1 comma 2 sottomette in ogni modo), sarebbe limitabile dalla “ legge” (riserva assoluta di legge formale) non dal decreto legge e tanto meno da fonti normative di gran lunga inferiori ad essa (vd dopo sub 5):tutti gli altri oggetti della sottomissione (qui i salienti): la libertà di riunione (art. 17 cost.), la libertà di professare la propria fede religiosa (art. 19 cost.), il diritto all’istruzione e alla cultura (artt. 9-33-34 cost.), la libertà personale (art. 13), la libertà del domicilio da accertamenti e ispezioni [anche per “droni”…] per motivi di sanità…(art 14,2 cost.) la libertà da imposizioni di prestazioni personali o patrimoniali (art 23) , la libertà d’iniziativa economica privata (art. 41 cost.), il diritto al lavoro (artt. 4 e 35 ss. cost), il diritto all’attività della pubblica amministrazione (art.97 cost.). Questi oggetti, si diceva, non sono limitabili per ragioni di sanità. Inoltre, alcuni di essi, limitabili per legge (artt. 13, 14, 23) lo sono concretamente dalla Autorità giudiziaria, perché “in riserva di giurisdizione” (artt. 13,14), non dalla Autorità amministrativa (dpcm, ordinanze ministeriali…). 4.2 E se il contenuto del preambolo ha funzione abilitativa e giustificativa della istituzione dei poteri, quelli sottomettenti oggetti diversi dalla “libertà di circolazione” sono inabilitati e ingiustificati già all’interno del decreto. Cioè, questo sovverte la propria interna sequenza. Ma fa ben altro 5. Si è visto che ha istituito poteri assegnandoli a sé stesso. E intravisto che ha istituito e assegnato poteri ad altri.Si è inoltre visto che, nemmeno individuando né indicando “casi straordinari di necessità e di urgenza”, ha lasciato del tutto indeterminata la normazione concreta. La ha rimessa ad altre fonti. 5.1 Quali sono queste? Dal lato soggettivo, il capo del governo, organo esecutivo, sentiti altri organi esecutivi regionali o transregionali. Dal lato oggettivo, dpcm (decreti presidente consiglio ministri): art 2. 1.; o (nei “casi di estrema necessità e urgenza per situazioni sopravvenute” , e con efficacia “ non oltre sette giorni” (art. 2.2), ordinanze di ministro della Sanità o di presidenti di giunta regionale o di sindaci. E come si vede, anche la normazione “terziaria” è nel potere esclusivo del Capo del Governo: “art.2 (Attuazione delle misure di contenimento)1. Le misure di cui all’articolo 1 sono adottate con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sentiti il Ministro dell’interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell’economia e delle finanze e gli altri ministri competenti per materia, nonché i presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l’intero territorio nazionale; ovvero su proposta dei presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero del Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l’intero territorio nazionale, sentiti il Ministro della salute, il Ministro dell’interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell’economia e delle finanze e gli altri ministri competenti per materia. Per i profili tecnico-scientifici e le valutazioni di adeguatezza e proporzionalità, le misure di cui al presente comma sono adottate sentito il Comitato tecnico scientifico di cui all’ordinanza del Capo del dipartimento della Protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630.2. Nelle more dell’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 e nei casi di estrema necessità e urgenza per situazioni sopravvenute, le misure di cui all’articolo 1 possono essere adottate ai sensi dell’articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, eventualmente anche d’intesa con le regioni o con i ministri interessati. Le misure adottate ai sensi del presente comma restano efficaci per non oltre sette giorni e quelle regionali sono immediatamente comunicate al Ministro della salute per la valutazione della loro conferma con i decreti di cui al comma 1, ovvero, quelle locali, al Presidente della Regione interessata per la loro eventuale conferma secondo quanto previsto dall’articolo 3. Le ordinanze del Ministro della salute sono comunicate alle Regioni interessate.” 5.2 Ed è il caso di notare che, come nell’autoattribuzione di poteri legislativi all’Esecutivo e poi al suo capo, il decreto ha scavalcato il parlamento, così nella attribuzione di poteri normativi amministrativi ha scavalcato i poteri esecutivi regionali o comunali. Di fatti: ART. 3(Misure urgenti di carattere regionale o infraregionale)1. Fermo quanto previsto dall’articolo 2, comma 2, le regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento ovvero di attenuazione del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre ovvero sospendere, limitatamente a detti ambiti territoriali, l’applicazione di una o più delle misure di cui all’articolo 1, comma 2. Qualora tali misure si applichino su tutto il territorio regionale, ovvero su oltre la metà di esso o a oltre la metà della popolazione residente nella regione, la loro efficacia è limitata a sette giorni e, entro ventiquattro ore dalla loro adozione, è formulata proposta al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, per la loro conferma con il decreto ivi previsto. Le misure di cui al periodo precedente non possono essere in alcun caso reiterate e, ove non confermate dal decreto ivi previsto, perdono comunque efficacia allo spirare del settimo giorno. Le misure reiterate in violazione di quanto disposto dal precedente periodo sono inefficaci.2. Il Sindaco, negli stessi casi di sopravvenienze cui al comma 1, può introdurre ovvero sospendere nel territorio comunale, con propria ordinanza, l’applicazione di una o più delle misure di cui all’articolo 1, comma 2. L’ordinanza, efficace per sette giorni, entro ventiquattro ore dalla sua adozione è comunicata alla Regione che, negli stessi sette giorni, può confermarne l’efficacia per trenta giorni, rinnovabili nei casi e con i limiti di cui all’articolo 1, comma 1. Le misure di cui al periodo precedente non possono essere in alcun caso reiterate e, ove non confermate dalla regione secondo quanto ivi previsto, perdono comunque efficacia allo spirare del settimo giorno. Le misure reiterate in violazione di quanto disposto dal precedente periodo sono inefficaci. Alle misure assunte da più comuni e confermate dalla Regione che abbiano effetto su oltre la metà del territorio di quest’ultima, ovvero su oltre la metà della popolazione residente nella regione stessa, si applica altresì quanto previsto dal comma 1. Fermo quanto previsto presente comma e dall’articolo 2, comma 2, per le situazioni sopravvenute, dopo l’adozione del decreto di cui all’articolo 2, comma 1, non possono essere adottate, e ove adottate sono inefficaci, le ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l’emergenza predetta in contrasto con le misure statali. 5.3 Ma (tornando a sub 3.6, 5.), lasciando indeterminata la normazione concreta, più implicativamente ha: sospeso la funzione normativa del decretante. Rimesso la normazione concreta ad un potere diverso dal proprio. La ha rimessa ad un potere minore del proprio. La ha rimessa anche (sia pure provvisoriamente) a poteri locali anziche’ nazionali. La ha rimessa nemmeno ad atti normativi secondari ma addirittura terziari, così violando (oltre le riserve di legge sopra viste) la “riserva di decreto legge” in materia (perché Esso regola il caso che gli si presenti, non altra fonte; perché esso non può delegare ad altra fonte la normazione propria…) . Addirittura:programmata la normazione di materie oggetto di riserva di legge, la ha affidata nemmeno al potere che lo ha emesso (il Governo) ma al suo capo. Cioè, pur potendo fingere, affidando la normazione a sé stesso, di rispettare un “riserva di legge” non formale, di cui la prassi lo ha (indebitamente) accreditato, la ha affidata al suo capo… 5.3.1 Peraltro, delegando ad altra fonte (come fosse legge delegante (art 76 cost.) il decreto legislativo), ha turbato lo spirito, se non la lettera, del divieto al Governo (in art. 15. 2 L. 400 ’88 cit) “mediante decreto-legge [di] a) conferire deleghe legislative ai sensi dell’articolo 76 della Costituzione. 5.4 E infine, se la normazione, propria o mediante altra fonte, degli oggetti sub 4.1, avesse a che fare con la “materia costituzionale” in art. 72.4 cost., il decreto avrebbe violato il divieto (in art. 15.2 b) L. n. 400 ’80, cit.), di “provvedere nelle materie indicate nell’articolo 72, quarto comma, della Costituzione.” 6. Ma è nella tipologia dei poteri istituzionali, che il decreto legge 24 marzo 2020 fa la sua maggiore performance, avendo puntato: a conferire il potere di sottomissione concreta ad un organo monocratico, il presidente del consigli dei ministri. Che per di più lo eserciti con atti non giuridici ma amministrativi, cioè con atti a contenuto discrezionale (nei proverbiali: se, dove, quando. quanto. qualmodo). Perciò ad un organo autocratico. Lo sguardo ai “pieni poteri” non potrebbe essere più intenso. La illegittimità non potrebbe esser più manifesta. Tuttavia, ll presidente della repubblica emanante, non la ha colta. pietro diaz

CAUSALITA’ O CASUALITA’ NELL’AZIONE GOVERNATIVA ANTIVIRUS? E NELLA REPLICA DEI VIROLOGI AL CAPO DI UN PARTITO AL GOVERNO?

“Morti e Positivi” con Covid 19 non si arresterebbero, aumenterebbero, dicono i resoconti ufficiali….

Mentre dalla prima decade di marzo la popolazione è chiusa nei suoi alloggi (con eccezionali permessi di uscita) e le attività economiche e sociali (eccetto quelle di produzione o smercio di beni “di prima necessità”) sono inibite.

Ora

1. Dato che chiusure e inibizioni furono indirizzate ( causalmente: di ciò che è idoneo a determinare qualcosa) a “contrastare o contenere” (così i dpcm seriali) affezioni da virus, le quantità in premessa ne indicano inadeguatezza all’effetto mirato?

Si, se questo sarebbe dovuto esserci già.

No, se sarebbe dovuto esserci più avanti.

2. Tuttavia, se la risposta è costretta ad essere ipotetica (e alternativa), ciò indica che sui tempi dell’effetto è mancata informazione.

E potrebbe indicare che è mancata la possibilità di darne, per ignoranza o scarsa conoscenza in tema.

3. Ma se niente o poco, dei tempi dell’effetto, se ne sapeva ( e se ne sa), fin dall’inizio avrebbe dovuto essere posta in questione e discussione l’efficienza delle misure.

Giacchè se non si sappia quando, l’effetto di una causa avverrà, potrebbe non sapersi se, avverrà.

4. D’altronde, (con dpcm 11 marzo) le misure applicate a Lombardia e Dintorni, in fiamme dai focolai di Covid 19, furono nazionalizzate e indifferenziate su un territorio (nondimeno) assai differenziato dai focolai. Assenti in più parti d’esso (almeno allora), o governabili con ben altre misure (identificazione e isolamento d’essi, isolamento attivo e passivo dei coinvolti) o ben meno invasive (isolamento attivo e passivo dei contattati dai coinvolti).

4.1 Le misure, per ciò, furono astratte dal concreto, tenute ignare del piano d’ azione, dei precisi obbiettivi da perseguire, dei mezzi per farlo precisamente.

Furono totalmente immeditate finalisticamente causalisticamente, deterministicamente (ciò che implica e studia la relazione causa-effetto, mezzo-fine).

Tanto che all’opposto

5. Misure indirizzate al “ distanziamento” al “disassembramento” all’”isolamento” , “sociali” – al contempo avversate dall’autorizzazione di numerose attività economiche e sociali! – hanno puntualmente “avvicinato” “assembrato” “accomunato”, chiudendo (sine die) le popolazioni entro recinti concentrici (dominiali condominiali rionali circoscrizionali municipiali comunali..,.), tanto (esponenzialmente) accumulativi quanto inespulsivi dei virus, (stavolta) a diffusione “ endemica” (non sopra, epì, ma en), dentro il popolo (si tace della manifestazione più acuta, incandescente, del fenomeno: le carceri, assembranti 60000 individui esclusi i carcerieri, peraltro in spola quotidiana con le proprie abitazioni…).

6. Pertanto – lo segnala anche l’or visto divario (al limite dell’aprassia) tra scopi, delle misure, dichiarati (sub 1) e scopi realizzati (sub 5), è totalmente mancata la calibratura dei mezzi ai fini, mancato lo studio della loro adeguatezza causale all’effetto atteso (necessità, continenza, pertinenza, concretezza… ).

Mancati, e sebbene fosse noto ove i focolai covassero, come fossero (tendenzialmente ma bastantemente) identificabili isolabili rintuzzabili, come fossero immunizzabili da essi (tendenzialmente ma bastantemente) territorio e popolazione restanti.

Cioè, sebbene nulla mancasse per appuntare misure che esplicassero il massimo contrasto nel massimo contenimento degli effetti collaterali, di compressione o lesione o soppressione delle restanti funzioni del Corpo Sociale:

fu divisato che i focolai fossero spegnibili spegnendo tutto.

Tutto, anche quanto avesse niente o poco a che fare con essi.

Tanta irruenza, nemmeno ha subodorato l’effetto opposto, che l’ammasso indifferenziato della popolazione, ammassando il virus, avrebbe (oltre che sparso: vd sub 5) occultato e disidentificato i focolai (e i coinvolti). D’altronde neppure ha accertato (che si sappia), pur potendo (ma forse ad evitare che apparisse quanto sub 5), se gli ultimi “positivi” salissero dalle clausure.

E ciò mentre altrove ( Corea del Sud, Taiwan, Singapore, Veneto.. ), procedure serrate di identificazione isolamento dei focolai (e coinvolti) adottavano efficaci misure di contrasto.

7. Le quali di sé, peraltro, proponevano un “modello causale” (la “premessa maggiore” del ragionamento causale: ciò che permette di predire da quanto preceda quanto seguirà), da sé foggiato e catalogato, in assenza del quale l’agire è casuale.

Poichè quando nella previsione del susseguente dal precedente alcun modello inserisca l’effetto atteso, l’agire è tale, casuale. Irrazionale.

Ebbene, le misure italiane non solo ne hanno applicato foggiato pensato cercato, alcuno, ma, alla stregua dell’excursus espositivo dei loro presupposti e giustificativo delle loro ideazioni e applicazioni, come risultante nei dpcm del capo del governo e nei dl di questo, del modello causale non ne hanno supposto l’esistenza, tanto meno la possibilità ancor meno la necessità del suo impiego.

Ma a proposito

8. Recentemente, un gruppo di virologi e di epidemiologi chiamati (si è detto) a consigliare il decisore politico, è insorto contro il capo di un partito sostenitore del Governo, che aveva ipotizzato la modificazione delle misure adottate. Insorto agitando che, ciò, avrebbe cosparso di virus la popolazione.

Come ha ragionato causalmente?

Con una previsione “controfattuale”, di ciò che accadrebbe modificando le misure. L’operazione mentale per cui, assunto che esse abbiano prodotto l’effetto (di contrasto e contenimento del virus), si prevede che, se si modificassero, esso cadrebbe.

Senonché

8.1 A parte che l’effetto non c’è stato (per quanto riportato all’inizio di questo discorso, nella premessa).

E che quindi all’ operazione mentale è mancato un presupposto, ottenibile solo con altra operazione che lo simulasse (con rischio di avvitamento…).

Poiché è il modello causale che, permettendo di affermare: se c’è questo c’è quello (e viceversa), consente di affermare: se non c’e questo non c’è quello (e viceversa).

Poiché esso, insomma, sostiene il ragionamento causale positivo o negativo, reale o ipotetico:

come han potuto i virologi, sprovvisti del modello per il ragionamento causale “ fattuale” (vd sub 7), accreditare e contrapporre il loro ragionamento “ controfattuale” ?

pietro diaz

COME E’ SMODATO IL MODULO PER L’AUTODICHIARAZIONE ANTIVIRUS…

AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000 Il sottoscritto ________________________________________________________ , nato il ____ . ____ . _____a____________________________________ (______), residente in _______________________________________(______),via ________________________________________ e domiciliato in _______________________________(______), via ________________________________________, identificato a mezzo __________________________nr. _____________________________________, rilasciato da _____________________________________________ in data ____ . ____ . _____, utenza telefonica ________________________ ,

consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale (art. 495 c.p.) DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ
➢di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio previste dall’art. 1 del Decreto delPresidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, l’art. 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020, dall’art. 1 dell’Ordinanza del Ministro della salute 20 marzo 2020 concernentile limitazioni alle possibilità di spostamento delle persone fisiche all’interno di tutto il territorionazionale;
➢di non essere sottoposto alla misura della quarantena e di non essere risultato positivo al COVID-19di cui all’articolo 1, comma 1, lettera c), del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo2020;
➢di essere a conoscenza delle sanzioni previste dal combinato disposto dell’art. 3, comma 4, del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 e dell’art. 4, comma 2, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 in caso di inottemperanza delle predette misure di contenimento (art. 650 c.p. salvo che il fatto non costituisca più grave reato);
➢che lo spostamento è iniziato da….(indicare l’indirizzo da cui è iniziato lo spostamento) con destinazione…..;➢
A questo riguardo, dichiara che lo spostamento è determinato da:
– comprovate esigenze lavorative;
-assoluta urgenza (“per trasferimenti in comune diverso”, come previsto dall’art. 1, comma1,lettera b) del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020); -situazione di necessità (per spostamenti all’interno dello stesso comune, come previsto dall’art.1, comma 1,lett. a) del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 e art. 1del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020);
-motivi di salute.
(LAVORO PRESSO…, STO RIENTRANDO AL MIO DOMICILIO SITO IN…..,DEVO EFFETTUARE UNA VISITA MEDICA… ALTRI MOTIVI PARTICOLARI..ETC…)
Data, ora e luogo del controllo
Firma del dichiarante

L’Operatore di Polizia

COMMENTO
Sopra è esposto il modulo di “autodichiarazione” aggiornato al dpcm 22 marzo 2020.

Succede ai precedenti e ne varia i contenuti.

Ad opera di chi? Del Ministero dell’Interno.

Autorizzata da chi? Dal suo ministro.

Escogitata da chi? Si legge, dal Capo della Polizia, che la avrebbe diramata con “Circolare” ai prefetti della repubblica.

Ora, per cominciare:

1.Il modulo imposta una “AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000”

Ma se si va a vedere le disposizioni richiamate, si constata che, queste, hanno ad oggetto materie non riconducibili a quelle della dichiarazione del modulo. Di fatti:

SEZIONE V – NORME IN MATERIA DI DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE

Art. 46 (R) Dichiarazioni sostitutive di certificazioni”

1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all’istanza, sottoscritte dall’interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti:

  1. a) data e il luogo di nascita;
  2. b) residenza;
  3. c) cittadinanza;
  4. d) godimento dei diritti civili e politici;
  5. e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
  6. f) stato di famiglia;
  7. g) esistenza in vita;
  8. h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell’ascendente o discendente;
  9. i) iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
  10. l) appartenenza a ordini professionali;
  11. m) titolo di studio, esami sostenuti;
  12. n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
  13. o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
  14. p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l’indicazione dell’ammontare corrisposto;
  15. q) possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell’archivio dell’anagrafe tributaria;
  16. r) stato di disoccupazione;
  17. s) qualità di pensionato e categoria di pensione;
  18. t) qualità di studente;
  19. u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
  20. v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
  21. z) tutte le situazioni relative all’adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
  22. aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
  23. bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
    bbb) di non essere l’ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
    cc) qualità di vivenza a carico;
    dd) tutti i dati a diretta coscenza dell’interessato contenuti nei registri dello stato civile;
    ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.”

Art. 47 (R) Dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà

“1. L’atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell’interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all’articolo 38.
2. La dichiarazione resa nell’interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell’articolo 46 sono comprovati dall’interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
4.Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all’Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell’interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva” ”

A parte che:

Art. 2 (L) Oggetto

“1. Le norme del presente testo unico disciplinano la formazione, il rilascio, la tenuta e la conservazione, la gestione, la trasmissione di atti e documenti da parte di organi della pubblica amministrazione; disciplinano altresì la produzione di atti e documenti agli organi della pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi nei rapporti tra loro e in quelli con l’utenza, e ai privati che vi consentano.”

E inoltre che:

(più esplicitamente) sono, i suesposti, oggetto di dichiarazioni sostitutive di certificati. Oggetto dai contenuti già noti alla Amministrazione (mentre non potrebbero esserle più ignoti gli occasionali contenuti della autodichiarazione!).

Contenuti che Essa potrebbe riferire mediante sua certificazione ( ma che per economia sono autocertificati).

E che sono presidiati penalmente dalla speciale disposizione in art. 76 D.P.R. cit.:
«1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia
2.L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso».

Ora se così è:

1.1 Deriva che la dichiarazione non sarebbe acquisita né emessa “ai sensi degli….”.

E poiché il modulo non riporta altri “sensi”, è (rispettosamente), affermabile che la dichiarazione prevista è giuridicamente “insensata”?

Logicamente lo è.
2. Il modulo, subito dopo l’intestazione, imposta un (auto)appello formale (se non solenne) alla coscienza del dichiarante:
“consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale (art. 495 c.p.) DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ”.

Ma se si va a vedere la disposizione richiamata:
“Chiunque dichiara o attesta falsamente al pubblico ufficiale l’identità, lo stato o altre qualità della propria o dell’altrui persona è punito con la reclusione da uno a sei anni.
La reclusione non è inferiore a due anni…..”

si constata che, questa, ha ad oggetto materie non riconducibili a quelle della dichiarazione del modulo.

Se non forse (oggi, dopo il dpcm 22 marzo, non prima!) per alcuni “stati” o “qualità” della propria persona sub 4: vd).

2.1 Ora poiché il modulo non riporta altro presidio penale, della dichiarazione veridica, se non l’ indicato art 495, è affermabile che quella inveridica sia (quasi tutta) franca da pena?

Logicamente lo è.

2.2 Ma la questione non è tutta qui. E’ molto più estesa e grave giuspoliticamente.

Perché mostra che il ministero dell’Interno e chi per esso:

Escogitati (a piacimento) i contenuti della dichiarazione, ha preso una pena qualunque del Titolo VII (Libro II Capo IV: “Della falsità personale”) del codice e la ha collegata ad essi, se falsi.

In pratica, il Ministero ha foggiato il comando di dire il vero (su essi), ed ha allacciato una pena alla sua violazione (dandosi poi il potere di “procedere”, contro il falsario…).

In pratica, coniando una norma in ogni parte, dal precetto alla sanzione, s’è fatto legislatore!

2.3.Ora, a parte che, l’opera, si escluderebbe subito dallo Stato di Diritto per immettersi nello Stato di Polizia (il primo storicamente rimpiazzerà il secondo quando normerà il rapporto polizia-cittadino, togliendo a questa il potere -puramente militare- di farlo.

A parte ciò.

Un ministero, dell’insieme dei ministeri componenti il Governo della Repubblica, potrebbe “ciclostilare” precetti penali dopo un millennio di ullum crimen ulla poena sine previa lege?

Ereditato perfino dal primo articolo del codice fascista (fascista!):
“Nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge, né con pene che non siano da essa stabilite”.

E comunque posto a fondamento dell’Ordine giuridico penale dall’art. 25 della Costituzione. Per il quale inderogabilmente la norma (fatta di un comando e di una pena) la compone ed emana inderogabilmente le legge del Parlamento (passando per il presidente della repubblica)?

Tornando al modulo

3. Segue il primo oggetto della dichiarazione

➢ di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio di cui al combinato disposto dell’art. 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 e dell’art. 1, comma 1, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 concernenti lo spostamento delle persone fisiche all’interno di tutto il territorio nazionale;

ora

3.1 data la (alluvionale) polluzione normativa per dpcm del capo del governo, stipata per di più in un tratto di tempo brevissimo:

quante dichiarazioni della “gente qualunque” (quella che avesse la sventura di aggirarsi “a piedi o a cavall(i)” per la sciagurata terra italiana), su siffatto ggetto, potrebbero essere vere, non potendo non essere false (almeno in parte) le eventuali diichiarazioni degli esperti?

3.2 vale altrettanto, all’incirca, per il terzo oggetto della dichiarazione:

➢di essere a conoscenza delle sanzioni previste, dal combinato disposto dell’art. 3,comma 4, del D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 e dell’art. 4, comma 2, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’ 8 marzo 2020 in caso di inottemperanza delle predette misure di contenimento (art. 650 c.p. salvo che il fatto non costituisca più grave reato).

4. Ma vale anche per altri oggetti. Di fatti:

se la dichiarazione potrebbe essere veridica o inveridica, emissibile in termini di verità o di falsità, rispetto al secondo e al quarto suo oggetto:
➢di non essere sottoposto alla misura della quarantena e di non essere risultato positivo al virus COVID-19 di cui all’articolo 1, comma 1, lettera c), del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’ 8 marzo 2020;

➢che lo spostamento è iniziato da…. (indicare l’indirizzo da cui è iniziato lo spostamento) con destinazione….:

Perché oggetti fattuali, empirici, verificabili o falsificabili.

4.1 Come potrebbe esserlo rispetto agli oggetti (II, III, IV della parte giustificativa del modulo):

➢assoluta urgenza; situazioni di necessità; motivi di salute. I quali (sopratutto il primo), se fattuali, sono anche valutativi, inscindibili da un apprezzamento discrezionale, soggettivo;
sono quindi tanto inverificabili quanto infalsificabili?

 

5. Tant’altro potrebbe essere aggiunto. Ma basta quanto segnalato, se assunto a “Tampone”, oltre che della qualità particolare, della azione governativa, di quella generale….

pietro diaz