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Se il Governo della Repubblica:

– originante dal rappresentante ‘l’unità nazionale” (art. 87.1 cost.) , il presidente della repubblica, non dal rappresentante di una parte o di un partito (locali o nazionali);

– costituentesi in Parlamento, che sintetizza tutte le forze politiche li presenti, non una parte di esse;

se il Governo della repubblica, pertanto:

supremo “pubblico ufficio”, è funzionalmente “imparziale” (art. 97 Cost. 2 Cost.);

come potrebbe, il suo capo, agire pubblicamente da esponente la forza politica cui appartenga, in competizione e contesa alle altre forze politiche?

Come potrebbe, addiirittura, aggirarsi propagandisticamente in passionali campagne elettorali, rattristare se perdenti, gioire, se vincenti, insomma, politicare da fan della propria schiera:

senza porsi clamorosamente al di fuori del Ordinamento della repubblica (Parte II Titolo III Costituzione)?

Il Post 4 marzo 2024 SUL DIRITTO DI CRONACA


I giornalisti di Domani sono accusati di accesso abusivo e rivelazione di segreto anche se la Costituzione e le leggi italiane garantiscono a giornali e giornalisti la possibilità di pubblicare qualsiasi informazione nell’esercizio del diritto di cronaca, purché questa sia di interesse pubblico e presentata entro certi limiti di pertinenza della notizia e continenza formale (in relazione al modo in cui viene scritta). Il direttore di Domani, Emiliano Fittipaldi, ha scritto che i suoi giornalisti sono tutti indagati per «una sola cosa: aver fatto bene il proprio lavoro, che è quello di trovare buone fonti, ottenere notizie segrete sui potenti di pubblico interesse, verificarle e infine pubblicarle”.


Quindi l’esercizio del diritto di cronaca potrebbe essere  impunemente distruttivo di ogni altro diritto  (personale patrimoniale morale sociale penale…) ?
Quindi, la scriminante tipica del delitto di diffamazione e dell’illecito di ingiuria sarebbe divenuta scriminante generale di qualunque altro illecito?
Quindi il titolare del diritto di cronaca avrebbe supremazia sul titolare di ogni altro diritto? Anzi avrebbe sovranità., essendo l’immunità assoluta alle reazioni giuridiche per i propri comportamenti,  carattere,  appunto,  della sovranità?
Quindi ii diritto di cronaca quale funzione della liberta’ di stampa affrancata dalla  dittatura fascista,  sarebbe divenuto funzione di una dittatura fascista sopra ogni altra libertà?

ANARCHIA DEI SOGGETTI DELLE FUNZIONI E DELLE ATTIVITA’ DI UN INCIDENTE PROBATORIO

Da un atto di appello.  

 1. Per art. 498.3 , l’esame testimoniale del minorenne è condotto dal presidente su domande e contestazioni proposte dalle parti.  Nell’esame il presidente può avvalersi dell’ausilio ….di un esperto in psicologia infantile.

1.1 Il che implica che l’esame spetta alle parti, ma che è attuato dal presidente. Che il presidente non ha potere di esame ma solo di mediazione di questo. Il che solo la sequenza rispetta , malgrado tutto, la terzietà e l’imparzialità ( e la dispositività a favore delle parti) del giudice nella formazione della prova testimoniale.

1.2 E implica, nella sua prima parte,  che la disposizione (attinente il nucleo della formazione della prova testimoniale, in specie è stata pesantemente trasgredita (è’ sufficiente uno sguardo panoramico al verbale dell’incidente probatorio per constatarlo) .
1.3   Nella seconda parte, peraltro, quella concernente l’ausiliario del presidente , implica che, questi, non ha potere di esame e nemmeno di mediazione d’esso. Implica che il presidente non può farsi sostituire,  nel (la mediazione del) l’esame. Anzi,  che deve impedirgli di fare esame.
1.4 E implica che la disposizione  (attinente il nucleo della formazione della prova  testimoniale), in specie è stata pesantemente trasgredita (è’ sufficiente uno sguardo panoramico al verbale dell’incidente probatorio per constatarlo).. 

2. Per art. 499.2. 3. 6 cpp, nel corso dell’esame sono vietate le domande che possono nuocere alla sincerità delle risposte. Nell’esame …sono vietate le domande che tendono a suggerire le risposte. Durante l’esame è garantita la genuinità delle risposte.  
2.1.   E  per art. 188 cpp , nella formazione della prova dichiarativa,non possono essere utilizzati, neppure con il consenso della persona interessata,  metodi e tecniche idonei a influire sulla libertà di autodeterminazione o  ad alterare la capacità di ricordare e di valutare i fatti.
2.2  Il che  implica  che la disposizione (attinente il nucleo della formazione della prova testimoniale), in specie è stata pesantemente trasgredita (è’ sufficiente uno sguardo panoramico al verbale dell’incidente probatorio per constatarlo).
3. Per art. 506 2. Cpp  il  giudice, dopo l’esame e il controesame, può rivolgere domande ai testimoni. …

3.1 Orbene, notato che , per quanto sub A. il giudice è stato esaminatore autonomo (e che è stato anche controesaminatore) va rilevato che non ha potuto essere riesaminatore.

3.2 Va cioè rilevato che l’intero procedimento di formazione della prova, siccome legalizzato, è manifestamente aberrato .
3.3 Fino al punto da render apocrifa, non autentica, la dichiarazione testimoniale, perché da altri, sia pure per interpretazione e per traduzione della sua, composta. 
Conclusione
4.Si chiede che sia rilevato e dichiarato, con riforma assolutoria, della sentenza, perché il fatto (non è previsto dalla legge come reato o) non costituisce reato (se fossero ritenuti sussistenti i “rapporti sessuali”: sent. P. 3) .   


5. Ora, le regole di formazione della prova recano in sé il divieto di violarle. La violazione delle regole comporta la produzione di prove vietate , e, quindi, la violazione di divieti di prova .
5.1 Per cui , è del tutto incomprensibile, e fallace, l’assunto magistratuale  che differenzia, nella applicazione della sanzione della inutilizzabilità ex art 191 cpp, tra prove vietate all’inizio  e prove vietate al seguito; per l’identità del valore funzionale dei due divieti, la disparità della veduta e del trattamento andrebbero portati davanti la Corte Costituzionale  per irragionevolezza. Ma se non lo fosse, l’assunto, incomprensibile e fallace:

5.2 manifestamente fallito il procedimento di formazione della prova , per quanto sub C. 1.1 , e clamorosamente fallito per conseguenza il risultato della prova, , appare inaccettabile l’asserto , in sentenza, per cui  “le risultanze agli atti depongono per la penale responsabilità dell’imputato” (pa.2) . 
Conclusione
6 . Si chiede che sia rilevato e dichiarato, con riforma assolutoria, della sentenza, perché il fatto (non è previsto dalla legge come reato o) non costituisce reato (se fossero ritenuti sussistenti i “rapporti sessuali”: sent. P. 3) .   

Peraltro , a proposito:
7. Dato l’incidente probatorio per assunzione della testimonianza della po.,   che assumendo  forma dibattimentale, subordina alle contestazioni (artt. 500 e 503 cpp) l’accesso e l’appartenenza, ad esso, delle precedenti dichiarazioni dell’assunto:
7.1 . Ha mancato la prova impiegabile, la sentenza,  che ha adottato a fondamento probatorio (esclusivamente) la sommaria informazione testimoniale, ex art 351 cpp , della p.o..
7.1 Ciò sino alla conseguenza, estrema, della mancanza di (sua) motivazione, grafica, rilevante ex art. 125.3 cpp. 
Conclusione
8.Si chiede che sia dichiarato, e annullata la sentenza.

L’imputazione: scomparizione nella parte argomentativa e deliberativa della sentenza , riapparizione nella parte dispositiva!


“delitto di cui agli artt 81 cpv , 609 bis commi 1 e 2 , n 1, per avere costretto, mediante violenza, in tempi diversi e con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, … E… ( nato a    il    ) affetto da microcefalia con diagnosi “ Disturbi Specifico dell’Apprendimento ( DSA)”,  a subire atti sessuali. Atti consistiti nel costringere la persona offesa a subire rapporti sessuali di natura orale e anale.

Commesso in …, tra Luglio e Settembre …”


Da un atto di appello

Il fatto enunciato dalla sentenza,  contro l’imputazione


1. Quanto al requisito della sentenza (art. 546 cpp) consistente nella “concisa esposi

zione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata” , “con riguardo all’accertamento dei fatti e delle circostanze che si riferiscono alla imputazione e alla loro qualificazione giuridica “(art. 546. 1 e) n 1 cit. ),  l’unica attività  della sentenza la si rinviene  all’ultima pagina , dove “l’imputato…non ha esitato a profittarsi sessualmente di un disabile , per soddisfare turpi ed esecrabili desideri, causando nello stesso  profondo e grave stato di stress , anche in considerazione della giovane età e dell’avvenuto ripetersi degli episodi”.
2. Dove, il profittarsi sessualmente di un “disabile”,implicando il consenso o il non dissenso (naturalistici e giuridici, perchè ultrasedicenne, sebbene minorenne, e perchè avente diritto alla sessualità, seppure non abusata, “il disabile” [vd,  sulla qualificazione,  altrove] , del soggetto, sul  “profitta(mento)”, implicando condivisione del suo oggetto, interazione sessuale, bilateralità della realizzazione del sesso:
nulla ha a che vedere con la azione sessuale unilaterale,  non consentita o dissentita,  incondivisa, attuata con  violenza costrittiva del subimento (secondo imputazione) di “atti sessuali”, assoggettato  l’altro, di cui alla imputazione .
3.Ciò, ovviamente, se la terminologia della legge ha un senso e un valore giuridicamente cogenti, se essa descrive differenzia e (così) istituisce i fatti penali – se il reato de quo non è di lesione ma di modalità di lesione, se è reato a condotta non libera ma vincolata (oltre che ad evento , di subimento o di compimento, di atti sessuali, non libero ma vincolato-,  tipici;
3.1 e se essa,  come tale,  dirige l’esercizio della giurisdizione il cui ruolo,  oltre quello di dichiararla sia  quello di ricalcarla fedelmente, inscindibilmente (  senza parafrasi o perifrasi o circonlocuzioni), con immancabile  attinenza linguistica e lessicale ad essa.
3.2 Ebbene,  se  ciò è metodologicamente interpretativamente (epistemologicamente)  presupposto, allora:
3.4  la composizione del requisito sub 1, nella sentenza appellata,  conduce ad attività sessuale consentita o non dissentita, bilaterale, condivisa, non esclusiva dell’agente, del tutto irriferibile a quella in imputazione –  unilaterale costrittiva assoggettativa- , neppure allusiva d ‘essa . L’attività sessuale  di cui al comma 2 n. 1 dell’art. 609 bis cp, indotta mediante “abuso della condizione di inferiorità fisica o psichica” del partner. 

La conseguenza : error in procedendo

3.5 Segue che la sentenza è clamorosamente fuoriuscita dalla cornice fattuale e giuridica della imputazione, che ha ristrutturato  il fatto di questa.
3.5.1 E che avendolo fatto senza la mediazione del pubblico ministero  non impiegante  l’art. 423 cpp, ha invalidato sé stessa per inosservanza dell’art. 521 comma 2 cpp, comportante la nullità di cui all’art 522 cpp, da rilevarsi e dichiararsi ex art. 604cpp.
Ciò che si chiede sia fatto, mediante annullamento della sentenza appellata.

D’altro canto, sulla motivazione4.  Se nella integrazione del (sub)requisito della sentenza ex art 546 cit,  l’”indicazione dei risultati acquisiti e dei criteri di valutazione della prova adottati” (nelle  due pagine precedenti quella sub 1 della sentenza appellata)  fosse coerente al (l’esito  ricostruttivo del) fatto sub 3.4 , essa sarebbe incoerente al fatto di cui al dispositivo, corrispondente a quello in imputazione. 4.1 Se,  invece,  fosse coerente a questo, sarebbe incoerente a quello sub 3.4. .
pertanto
4.2 in entrambi i casi la sentenza, che con quella  indicazione ha dipanato la propria motivazione,   sarebbe mancante  di questa, invalida  ex art 125.co 3 cpp (peraltro, espressamente richiamato  e riaffermato dall’art. 546.3 cpp ).
Conclusione
Invalidità che si chiede sia rilevata e dichiarata , mediante annullamento della sentenza appellata. 
 Comunque
5. Nel caso in cui il corredo probatorio fosse ritenuto coerente all’apparato conclusivo della sentenza, ciò non frustrerebbe la critica d’ esso, sia per la esposizione dei risultati della prova, sia per la loro valutazione.

Difatti
5.1 La esposizione dei risultati della prova (art. 546 1 e) cpp)   è nettamente incompleta (omissis)

5.2 La valutazione della prova, la inerente criteriologia, limitata l’esposizione, come fu, al meccanico resoconto di taluni risultati di taluni mezzi di prova,  è totalmente  mancata….
5.3 Segue che la sentenza ha omesso i risultati di prova  (art 546.2 e) cpp); 
5.3.1  ha quindi omesso l’assunzione e la valutazione d’esse (art 581 co. 1 b) cpp) o ne ha errato la valutazione (ivi). 
Conclusione
5.3.2
Onde in essa, la prova diretta, se non fosse mancante, sarebbe insufficiente o contraddittoria , in violazione della regola di giudizio, assolutorio, in art.. 530.2 cpp
Si chiede che, in riforma assolutoria della sentenza, sia dichiarato.  

Verbalizzazione a piacere della informazione ex art 351 cpp?

Da un appello penale avverso sentenza in giudizio abbreviato

Carenza della verbalizzazione della informazione ex art. 351 cpp.. incertezza del contenuto di questa, inattendibilità (se non inutilizzabilità) di questa.
1. La polizia giudiziaria redige verbale delle informazioni assunte a norma dell’articolo 351 cpp (art. 357 .2 c) cpp.;
1.1 il verbale è redatto da ufficiali o agenti di polizia giudiziaria nelle forme e con le modalità previste dall’art. 373 cpp (art. 357.3 cpp);
1.2l’art. 373.2 cpp prevede che il verbale sia redatto secondo le,modalità previste dal titolo III del libro II cpp;
1.3 le quali prevedono che il verbale sia redatto in forma integrale (art. 134.2, 357 cpp).
1.4 e che, se il verbale sia redatto in forma riassuntiva, è effettuata anche la riproduzione fonografica (anzi, oggi, col D.L.vo 150/2022: quando la redazione integrale sia ritenuta insufficiente, alla documentazione dell’atto si procede altresì mediante riproduzione audiovisiva o fonografica: arrt- 134 .3 cpp: vedi osservazione seguente in tema di legge posteriore);
1.5 anzi, oggi, col D.L.vo 150/2022, le dichiarazioni della persona minorenne….sono documentate integralmente, a pena di u inutilizzabilità, con mezzi di riproduzione audiovisiva o fonografica (art. 373 2 quater cpp);
1.6 di rinforzo, col D.L.vo 150/2022, quando l’indagine riguardi il reato di cui all’art. 609 bis cp, alla documentazione delle informazioni di cui all’art 351 cpp si procede altresì mediante riproduzione fonografica a mezzo di strumenti tecnici idonei(art.. 357 3 bis, art 407. 2 lettera a) 7 bis cpp;
1.7. e, in tesi inapplicabili le disposizioni ora richiamate a dichiarazioni anteriori ad esse, esse, comunque, suggeriscono la debolezza epistemica delle dichiarazioni raccolte senza dette modalità (ciò valga per quanto sub 1.4, 1.5, 1.6 in fine).

Inutilizzabilità o inconsistenza della (avvenuta) verbalizzazione della informazione ex art 351.cpp
2.Fu fatta , in specie, verbalizzazione riassuntiva o integrale, sia pure manuale, della informazione della p.o.?
2.1 Se per verbalizzazione della dichiarazione si intenda la esposizione e la riproduzione di questa, come tale, , dal verbalizzante, nella chiara distinzione, d’essa, dalla sua interlocuzione (mediante domande, inviti, avvertimenti indicazioni, o altro), la verbalizzazione avvenne (nei limiti sopra denunciati!), apparendo la distinzione suddetta nell’alternarsi degli interlocutori (e delle interlocuzioni);
2.2 ma se per verbalizzazione della dichiarazione si intenda, inoltre, la distinzione del lessico degli interlocutori e, comunque, la rappresentazione distinta di quello del dichiarante, allora la verbalizzazione non avvenne, perchè il lessico degli interlocutori è unico omogeneo, omologo, omomorfo. E poiché è impensabile che, esso, sia riferibile al dichiarante, poichè è riferibile al verbalizzante:
2.3 allora la verbalizzazione fu riassuntiva (ad opera del secondo). Fu, quindi, interpretativa del senso logico della dichiarazione. In concreto, fu totalmente interpretativa, stante la (grave) disfasia del dichiarante, come risultante in atti;
2.4 Insomma, essa fu l’esatto opposto della verbalizzazione di una dichiarazione, come normata (anche) dagli articoli 136, 140 cpp. Fu l’opposto di quanto imposto, contrario, quindi, al divieto di discostarsene, quale presidio sia formale che epistemico del “risultato della prova” (ex multis) in art. 192. 1 cpp; quale divieto probatorio ex art. art. ,438 6 bis cpp:
la cui violazione è rilevabile (oltre che nel giudizio abbreviato anche) in ogni stato e grado del procedimento , ex art. 191. 2 cpp. .
3. Quindi, mentre non si dubita che al verbalizzante siano stati forniti spunti dal dichiarante (anche se si non è escludibile che, essi, siano stati tematicamente stimolati o suscitati dal verbalizzante), è nella stessa misura indubitabile che, se non fosse stata attuata formazione della dichiarazione, certo ne sarebbe stata attuata composizione.
4. Dunque, per le fattezze dell’estrinseco e dell’intrinseco, della dichiarazione, sopra esposte, l’informazione va ritenuta inutilizzabile;
4.1 o, altrimenti, inconsistente ( dell’ontico e del deontico di cui dovrebbe consistere);
4.2 o , comunque, svettante al grado massimo di fragilità epistemica, di insidiosità probatoria.
5. Eppure su essa è basata la sentenza….

Inutilizzabilità o inconsistenza della (avvenuta) verbalizzazione della informazione ex art 351.cpp
2.Fu fatta , in specie, verbalizzazione riassuntiva o integrale, sia pure manuale, della informazione della p.o.?
2.1 Se per verbalizzazione della dichiarazione si intenda la esposizione e la riproduzione di questa, come tale, , dal verbalizzante, nella chiara distinzione, d’essa, dalla sua interlocuzione (mediante domande, inviti, avvertimenti indicazioni, o altro), la verbalizzazione avvenne (nei limiti sopra denunciati!), apparendo la distinzione suddetta nell’alternarsi degli interlocutori (e delle interlocuzioni);
2.2 ma se per verbalizzazione della dichiarazione si intenda, inoltre, la distinzione del lessico degli interlocutori e, comunque, la rappresentazione distinta di quello del dichiarante, allora la verbalizzazione non avvenne, perchè il lessico degli interlocutori è unico omogeneo, omologo, omomorfo. E poiché è impensabile che, esso, sia riferibile al dichiarante, poichè è riferibile al verbalizzante:
2.3 allora la verbalizzazione fu riassuntiva (ad opera del secondo). Fu, quindi, interpretativa del senso logico della dichiarazione. In concreto, fu totalmente interpretativa, stante la (grave) disfasia del dichiarante, come risultante in atti;
2.4 Insomma, essa fu l’esatto opposto della verbalizzazione di una dichiarazione, come normata (anche) dagli articoli 136, 140 cpp. Fu l’opposto di quanto imposto, contrario, quindi, al divieto di discostarsene, quale presidio sia formale che epistemico del “risultato della prova” (ex multis) in art. 192. 1 cpp; quale divieto probatorio ex art. art. ,438 6 bis cpp:
la cui violazione è rilevabile (oltre che nel giudizio abbreviato anche) in ogni stato e grado del procedimento , ex art. 191. 2 cpp. .
3. Quindi, mentre non si dubita che al verbalizzante siano stati forniti spunti dal dichiarante (anche se si non è escludibile che, essi, siano stati tematicamente stimolati o suscitati dal verbalizzante), è nella stessa misura indubitabile che, se non fosse stata attuata formazione della dichiarazione, certo ne sarebbe stata attuata composizione.
4. Dunque, per le fattezze dell’estrinseco e dell’intrinseco, della dichiarazione, sopra esposte, l’informazione va ritenuta inutilizzabile;
4.1 o, altrimenti, inconsistente ( dell’ontico e del deontico di cui dovrebbe consistere);
4.2 o , comunque, svettante al grado massimo di fragilità epistemica, di insidiosità probatoria.
5. Eppure su essa è basata la sentenza….

PROVA DIRETTA E CONTRARIA IN MATERIA DI CALUNNIA, LORO OGGETTI, ONERI, STANDARD. RISULTATI DI PROVA. TRAVISAMENTI FRAINTENDIMENTI AGGIRAMENTI INADEGUATEZZE DELLA GIURISPRUDENZA.

UN CASO Di CALUNNIA MEDIANTE INCOLPAZIONE DI MINACCIA

Da una memoria ex art 121 cpp a sostegno di un atto di appello

1.L’oggetto della prova diretta.
Se il fatto di calunnia (verbale) consiste della incolpazione di alcuno di un reato di cui egli sia “innocente”,  l’oggetto della prova diretta (accusatoria e condannatoria) è:

la insussistenza del fatto, oppure

la non commissione del fatto dall’incolpato,  oppure
la non costituzione di reato dal fatto (per le ragioni e  oggettive e soggettive che la formula implica),  oppure

l’accompagnamento del fatto da circostanze di esclusione della pena (oggettive o soggettive).
Mentre va esclusa, dall’oggetto in questione, la conformità del fatto incolpato ad una previsione di legge incriminatrice, giacchè in questo caso l’incolpazione innescherebbe un reato impossibile per inesistenza dell’oggetto (art 49.2 cp). 

(ovviamente è oggetto della prova diretta anche) il mezzo della incolpazione, la denunzia, la querela, la richiesta, l’istanza, anche esso elemento costitutivo del (la condotta del ) reato.

2. L’oggetto della prova contraria diretta

Esso corrisponde a quello sopra esposto, invertito ovviamente (fatto sussiste, l’incolpato lo ha commesso, il fatto costituisce reato, il fatto non è stato accompagnato da circostanze oggettive o soggettive di esclusione della pena; l’incolpazione non è avvenuta mediante presentazione di denunzia,  querela,  richiesta, istanza.

3. Il grado della prova diretta in genere e   in specie

La prova diretta accusatoria è  condannatoria ex 533 cpp quando, in sé o per interazione della prova contraria,  ex art 530.1 cpp, non evidenzi  le varie ipotesi dell’oggetto della prova contraria  sub 2;  o  non evidenzi, ex art. 530.2 cpp, che è mancante o è insufficiente o è contraddittoria rispetto alle varie ipotesi dell’oggetto della prova diretta sub 1. E quanto all’accompagnamento del  fatto da circostanze di esclusione della pena (la cui negazione  basasse l’accusa di calunnia), è condannatoria solo se essa le escluda, giacchè negli altri due casi di prova diretta insufficiente o contraddittoria , varrebbe la regola di giudizio in art. 530.3 cpp, per la quale le circostanze di esclusione della pena  si suppongono quando siano incerte).
E secondo la terminologia in art 533 cpp novellato (art 5 L.46/2006), quando   evidenzi che, rispetto all’oggetto della prova diretta sub 1, sia andata “al di là di ogni ragionevole dubbio”. In proposito va tuttavia notato che il grado, della prova diretta, risultante dalla dicitura della novella, in effetti è inferiore al grado segnato dalla prova diretta in art 530.2. nelle due ipotesi della prova insufficiente o contraddittoria. Giacchè questa potrebbe aversi anche nel dubbio irragionevole (“irragionevolezza” del dubbio è scientificità della insufficienza o della contraddittorietà della prova, quando la ragione scientifica sormonti la ragionevolezza comune o parascientifica, sono compatibili).

3.1  il grado della prova contraria in genere e in specie
La prova contraria difensiva è assolutoria ex art 530 cpp quando evidenzi ex art 530.1 cit  le varie ipotesi dell’oggetto della prova contraria sub 2; o evidenzi l’insufficienza o la contraddittorietà della prova diretta (o che questa non è andata “al di là di ogni ragionevole dubbio” ex art 533 cpp,  rispetto alle varie ipotesi dell’oggetto di questa sub 1..
 E quanto all’accompagnamento del  fatto da circostanze di esclusione della pena (la cui negazione  basasse l’accusa di calunnia), quando evidenzi ex art 530.1 cit  la relativa ipotesi dell’oggetto della prova contraria sub 2; o evidenzi sulla stessa l’insufficienza o la contraddittorietà della prova diretta (valendo la regola di giudizio in art. 530.3 cpp, per la quale le circostanze di esclusione della pena  si suppongono quando siano incerte).

4. L’onere della prova  diretta ed il suo oggetto in specie
Onerato della prova dell’oggetto sub 1,  e in particolare di quello sopra indicato,  è l’organo pubblico e quello privato dell’accusa. Quando l’onere non sia eseguito, opera la regola  di giudizio in art 530.2 cit. Quando sia eseguito, nel grado della  prova diretta oltre quello delle due ipotesi della sua insufficienza o contraddittorietà, o, almeno, nel grado “al di là di ogni ragionevole dubbio” in art 533 cpp, opera la regola di giudizio qui prevista.
Oggetto della prova diretta di specie era la insussistenza del fatto incolpato e che la incolpazione costituisce reato)::

Ciò premesso:

4.1 Nella specie hanno agito sia la prova diretta (di genere personale orale: testimoni) ad opera del suo onerato, sia la prova contraria (di genere personale orale; esame dell’imputato) ad opera del suo onerato, sia la prova “terza”, “del giudice” ad opera di una perizia che ha enucleato il contenuto di un documento sonoro rappresentativo degli elementi della situazione fattuale.

Premesso inoltre

4.2 Che la prova (personale orale)  testimoniale è rappresentativa (all’opposto  di quanto profilato in art 530.2 cit. rispetto alle  due ipotesi  sopra indicate della insufficienza e della contraddittorietà della prova) in modo certo,   “oltre ogni ragionevole dubbio”,  di ognuno dei profili dell’oggetto della prova diretta sopra esposto. Cioè essa immediatamente, senza necessità di mediazione logica, nel suo “risultato di prova” (artt 192.1, 546.1 e) cpp1), esprime il fatto di cui sia chiamata a dire. La prova testimoniale d’altronde è detta “storica” perchè istoria, raffigura “iconicamente” il suo oggetto. E in ciò differisce dalla prova “logica”, che porta all’oggetto, al  fatto di cui sia chiamata a dire, al proprio “risultato,  compiendo una  desunzione logica (art. 192.2 cpp) da una premessa minore   attraverso l’applicazione ad essa di una premessa maggiore. 
Tutto ciò premesso

5. Le prove dirette  testimoniali di specie:

5.1 D.  nelle pagine 19 e 20 del verbale di udienza (Vds. All. 1 l_pagg. 19 e 20 verbale udienza…), alla domanda del P.M. “Lei si ricorda queste frasi che le disse la B per chiederle di fare allontanare il signor A, c’era un tono minaccioso?’\  risponde: “Non ricordo”: alla domanda del P.M, “Ricorda se ha fatto riferimento ad armi?”,  risponde “Non me lo ricordo”, prosegue il P.M. “Cioè se il fatto che avesse armi in casa potesse essere collegato…” risponde “Non me lo ricordo perché c’era molto trambusto, molte persone che parlavano accavallare l’una all’altra”. chiede il P.M. “Non si ricorda che cosa gli ha detto o esclude che possa aver fatto riferimento ad armi?”, i risponde “‘Non mi ricordo cos’ha detto e neanche se abbia fatto riferimento ad armi“: il P.M. prosegue facendo presente al D quanto dallo stesso affermato in sede di sommarie informazioni “Le venne chiesto: Invitava il signor Ai ad andare vìa e chiedeva agli agenti di Polizia l’allontanamento delio stesso perché vi erano armi in casa? Lei risponde: Non  ricordo nulla dì tutto ciò e ripeto che la signora fin dalle prime fasi si era dimostrata collaborativa. Non ricorda cosa gli ha detto la signora o non ricorda che sì fosse parlato dì armi?”, il teste risponde ‘Non ricordo innanzitutto le frasi esatte della  signora B, ma anche questa storia delle armi non me la ricordo (osserva l’appellante: Sì tratta dì una. serie: di “non ricordo” pronunciati dal testimone D, ben sei….perciò: non è chiaro sulla  base  di quale logica, il primo giudice affermi che’ dalla stessa,, emerge che la frase incriminata non è stata pronunciata : pag. 6 sentenza, appellata).
Ora
Se il testimone non ricorda il fatto per cui è interpellato non ne dice. Se non ne dice non lo rappresenta. Se non lo rappresenta egli non esplica la funzione di (mezzo) di prova rappresentativa. Tale è il risultato (art 192.1 cit, art 546.1 e) cpp) completamente  negativo dell’attesa della   prova.  L’ascrizione al testimone di un risultato di prova inverso o diverso da quello emerso è manifestamente illogica, e illegittima perché travisa il risultato effettivo. (quel)La  prova è  mancante e innesca la regola di giudizio  art 530.2 cpp. ben opposta a quella in art 533 cpp.

5.2 F : ”Mi pare molto improbabile che ì’Ai possa aver udito simili frasi‘, anche perché quando la signora B è uscita, dalia sua casa è rimasta, all’interno del cortile, mentre l’Ai si trovava  in strada a molti metri di disianza’’.. A tal riguardo il F risponde “Perché mi era stato  chiesto se era possibile che l’Ai avesse sentito qualcosa? (Vds., All. ì’ 7_pagg. 8 e 9 verbale dì udienza db! …). Osserva l’appellante: Peraltro é lo stesso F ad affermare che 1’ A si trovava davanti all’ingresso del cortile della proprietà M — B” (Vds. All. 18_pag. 4 verbale di udienza….).
Ora
Il testimone non dice del fatto su cui è interpellato direttamente. Dunque  non esplica la funzione rappresentativa del  mezzo di prova che incarna.
Ne dice indirettamente, soffermandosi  sulla impossibilità (a suo avviso) che la minaccia potesse essere udita da A (impossibilità peraltro insussistente, per le ragioni di cui all’atto di appello), Ma se  il rilievo “acustico” ha logicamente, a premessa la minaccia, con quel rilievo, col  suo complessivo dire, il testimone non la esclude. Cioè non ne adduce  l’insussistenza.
Quindi, dell’insussistenza del fatto, se la prova non fosse in ipotesi  mancante, sarebbe insufficiente – e se non fosse mancante sarebbe inoltre contraddittoria a prova contraria- vd dopo- .
Con seguente innesco della regola di giudizio in art 530.2 cit..
5.2.1 Peraltro, disatteso in ipotesi quanto tratto dal rilievo precedente, cioè ritenuto che il testimone abbia escluso la minaccia, l’esclusione, poiché indiretta, da un lato sarebbe indebolita dal modo di compierla in sé (per implicazione). Da altro lo sarebbe dalle note di inattendibilità soggettiva del testimone, evidenziate nella sua inclinazione a favorire  (e sfavorire sull’opposto versante) contro i fatti. (Come osservato dall’appellante): “A tal riguardo dovrebbe raffrontarsi quanto sopra affermato con il tentativo del F di sminuire h gravità della condotta del figlio della B. Significativo a tal riguardo è il fatto che all’udienza del…, quando è stato sentito il F, non era ancora stata, trascritta la registrazione fonografica, da cui si sentono: in maniera distinta e assolutamente comprensibile le gravi parole proferite ad alta, voce – ovvero ad urla dal F M nei confronti dell’À. Il tentativo del F di edulcorare l’accaduto rispetto a. tale episodio; è significativo- dell’attendibilità dei teste, che, lo si ripete, non era a conoscenza, della sussistenza di una prova certa idonea a rappresentare i fatti come realmente avvenutL Se il F ha senza ombra dii dubbio, edulcorato, nel suo racconto in dibattimento, la. posizione del figlio della B, in base a quale logica si potrebbe invece escludere^ che il medesimo tentativo sia. stato posto in. essere anche in relazione al comportamento della B stessa?”
5.3 Dunque il risultato di prova dice e non dice dell’ insussistenza della minaccia. E’ ambiguo e tale condizione non è contestabile. Per ciò la prova,  ripetesi, se non fosse mancante sarebbe insufficiente.
Ma (ripetesi)  se il risultato non fosse ambiguo, se escludesse la minaccia, la sequenza espressiva d’esso sarebbe fortemente minata dai fattori, accertati, di inattendibiltà soggettiva del testimone. Oltre che, aggiungasi, minata internamente dalla sua composizione, fatta di apprezzamento personale (delle possibilità acustiche), proceduralmente inibito ex art 194. 3 cpp:
Onde la prova tornerebbe ad essere insufficiente. Con innesco della  regola di giudizio in art. 530.2 cpp..
5.3 L. Alla domanda della difesa “Ha sentito per caso o potuto apprezzare cosa riferisse l’’Ufficiale al dottor A?”,  risponde ‘‘Più che altro l’ufficiale Giudiziario gli diceva di allontanarsi e di andare via” (Vds. All. 23_pag. 8 verbale udienza….). Alla domanda della difesa ‘”Lei cosa ha percepito nella circostanza? Cioè qual era la sensazione che lei ha materialmente percepito?”, risponde “E beh, sicuramente come erano agitati qualcosa c’era”. La difesa prosegue’’Lo traduca in parole, ho capito che erano agitati” e L risponde “Non lo so, gli ha detto di andarsene che boh, non l o so” (Vds, All. 22).
Alla domanda della difesa “Anche la signora B diceva ai signor Ai dì andarsene?” il L risponde “Di non avvicinarsi, quindi sicuramente gli ha detto di andarsene via, spostati da qui prima che succeda danno insomma” (Vds. All, 24_pag. 9 verbale di udienza….).
Alla domanda dell’avvocato di parte civile “ci ha detto che non è in grado di dire chi sia stato a parlare di armi, quindi non è in grado neanche di escludere che sia stato l’A a parlare di armi?” il teste risponde “No, l’Ai era già spostato perché mi ha lasciato il posto’‘ (Vds. All. 25 jag. 15 verbale di udienza del 10 novembre 2014).
Ora
Anzitutto il testimone riferisce di tensioni e fermenti, del contesto e delle persone a varie e diverse ragioni lì presenti ed agenti, del tutto propizi,   poichè altamente conflittuali, a suscitare la minaccia in questione. Essi potrebbero assumersi quali robusti indizi d’essa. corroborati d’altronde da una circostanza verificata e assai eloquente. Presso B, nella sua abitazione, stavano armi formalmente detenute da suoi familiari, di fatto esclusivamente da lei ed a sua disposizione.
Persuasivi indizi d’essa, peraltro, decisamente confermati dalla testimonianza in esame, ad esplicito tenore della quale, come da interlocuzione fra domanda (della parte civile) e risposta (del predetto):
qualcuno ha parlato di armi, certamente, benchè il testimone non sia in grado di dire chi ma tendendo ad escludere A.
Cioè, mediante questa prova diretta (dedotta dall’accusa) si produce il fenomeno (sopra cennato) di cui all’art. 530.1 cpp, per cui è affermata la sussistenza del fatto incolpato, la minaccia ( la conseguente insussistenza del reato di calunnia).
Ma se ciò, benchè indubitabile, fosse dubitato, la prova diretta sarebbe in ogni caso insufficiente  (a parte la sua contraddittorietà alla prova contraria: vd dopo) alla rappresentazione del fatto suo oggetto.
Con seguente innesco della regola di giudizio in art 530.2 cpp.
5.4 B Osserva l’appellante: “Sentita come testimone all’udienza…., da un lato, riferisce di avere detto quello cosa ci fa qui? ma se ne può anche andare da casa mìa, o te ne puoi anche andare, se ne può anche andare” (Vds. All. 14_pag. 5 verbale di udienza….), dall’altro, aña domanda del proprio avvocato se si fosse mai rivolta direttamente all’Ai” o ci avesse “in qualche modo parlato”, risponde assolutamente no, ho evitato di guardarlo71 (Vds. All, 15_pag. 8 verbale di udienza…..). Tale ultima affermazione da parte della B è evidentemente menzognera oltreché contraddittoria rispetto a quanto dalla stessa precedentemente affermato. Infatti dalla registrazione fonografica in atti e dalla sua trascrizione (Vds. All. 1) risulta pacificamente che la B si è rivolta direttamente all’ A contestando fortemente la sua presenza. Alla domanda del P.M. se lei (la B) sapesse il perché della presenza dell A durante il pignoramento, la B rispondeVeramente non ci faceva niente perché chi doveva fare il compito, cioè il Periti e le altre persone, penso che erano abbastanza, lui non ci faceva niente lì. al che sono stata meravigliata, cosa, ci faceva lui a casa mìa”.
5.4.1 dunque B per un verso è insofferente della presenza di A, per altro verso tenta di occultare l’insofferenza, perfino mentendo. Quando si ritenga da lei esclusa espressamente  la minaccia (non lo ritiene la sentenza (p.1) : “La B continuava dicendo di avere visto l’imputato…e che aveva detto, senza urlare, che se ne poteva andare dalla sua abitazione,, pur non ricordando con certezza le frasi pronunciate, e sentendo dire da qualcuno che lo stesso poteva assistere, negava…”), dovrebbe tuttavia ritenersi, essa, fortemente indiziata dalle affettività  della indicata situazione. Soprattutto alla stregua della caratterizzazione in senso fortemente causale (del proferimento della minaccia), fatta dal sentenza, onde:
A sul posto “rappresentava ai suoi occhi un comportamento irridente e provocatorio” (pag. 6 sentenza appellata). Per cui era  “del tutto comprensìbile e giustificata la sua (di B ndr)   richiesta volta all1 allontanamento dell’imputato” (pag. 6 sentenza appellata).
Causale se non atta probatoriamente ad imporre  la minaccia, certo atta a porre in dubbio la sua negazione. Atta quindi ad evidenziare l’insufficienza della prova diretta in punto, oltre che la sua contraddittorietà, sia agli elementi di fatto e  alle testimonianze sopra viste, che all’esame dell’imputato (di cui dopo),
Tanto più, come rilevato dall’appellante, alla luce della irresistibile spinta di B a tacere di avere minacciato, non solo a salvaguardia dell’esito del processo in corso, ma anche ad elusione di altro processo contro, per reato di minaccia.
E, anzi, è la  possibilità d’esso che impone di riscontrare la irritualità  della assunzione a testimone della predetta, per vizio  dell’origine. Di fatti:
querelata da A, non avrebbe potuto, B,  non essere processata, essendo l’azione penale obbligatoria, salva inazione ma per archiviazione demandata al giudice.
Cioè  B avrebbe potuto  essere  testimone solo dopo avere lasciato il suo processo (o perché definito nel merito o perché archiviato). Essere testimone, così,  sgusciando tra le  maglie, di ammissione della testimonianza, ex artt. 197, 197 bis cpp..
Irritualità, perché trasgressiva di divieto espresso,  certo producente oggi inutilizzabilità della sua testimonianza. Ma producente anche (alternativamente) sua nullità (tuttora rilevabile e dichiarabile ex artt 179 180 cpp), perché esitante da vizio della iniziativa della azione penale — estendibile alla inazione questa essendo l’opposto inscindibile di quella – rilevante ex art 178.1 b) cpp.
E in ogni caso:
quando il vizio procedurale fosse disconosciuto, esso non potrebbe non lasciare lo strascico del vizio di merito, della inattendibiltà per ragione genetica (su esposta)  della testimonianza della suddetta.
La quale quindi non è immune dalle caratteristiche della prova diretta in art 530.2 cpp. e ne innesca la regola di giudizio.

6. La prova contraria (personale orale, in esame e controesame) di specie.

A: “Mi sembra che veramente […] me l’hanno consigliato i poliziotti per evitare problemi” Osserva l’appellante: L’A, che in quel momento aveva già percepito il riferimento alle armi in casa fatto dalla B (come dallo stesso più volte affermato nel corso di giudizio, sia in sede di spontanee dichiarazioni che in sede di esame), rispondeQuesto ha armi in casa” (Vds. All. 3). La replica dell’ufficiale Giudiziario è eloquente: “Sì. sì. apposta per quello”. Tra l’altro, la rilevanza assoluta di tale frase emerge ancora di più laddove si percepisca il tono con il quale la stessa è stata pronunciata (min. 8.38 registrazione fonografia di cui a Cd-rom in atti).
Ora
Ecco un risultato di prova univoco, sulla minaccia per allusione alle armi (definizione della minaccia assolutamente debita, rispetto ad altre sparse dappertutto e da un pò tutti, dinanzi alla espressione usata all’origine da Ai (esposto .., p. 1), la quale non dice che fu minacciato uso delle armi, bensì : “B…mi invitava ad andar via e chiedeva agli agenti di polizia il mio allontanamento facendo presente che vi erano armi in casa...”., espressioni e che integrerebbero semmai minaccia indiretta e indirettamente rivolta (esigente quindi, in sede di ricostruzione, logica desuntiva (art 192.2 cpp) del fatto alluso ( la minaccia) su base (il fatto alludente) rappresentativa (: art 194 cpp). Fatto alluso e alludente, qui si rammenta e si ribadisce, dei quali non s’è vista traccia, nei risultati delle prove dirette sopra viste.
Risultato di prova (contraria), si diceva, mediante la quale si produce il fenomeno (sopra cennato) di cui all’art. 530.1 cpp, per cui è affermata la sussistenza del fatto incolpato, la minaccia ( la conseguente insussistenza del reato di calunnia), quello indicato.
Risultato, peraltro, epistemologicamente più forte di ogni altro (che in ipotesi lo contraddicesse: ma in proposito vd sopra), giacchè sostenuto valorialmente dalla presunzione costituzionale di attendibilità fino a prova contraria (va letta così la presunzione di non colpevolezza in art 27.2 cost.), quale presunzione anche probatoria di verità fino a prova contraria, di tutto quanto, sostanziale o processuale, favorisse l’accusato ( e presunzione inversa di tutto quanto lo sfavorisse.
E che tuttavia la sentenza ha ignorato, nella funzione probatoria in sè e in quella dialettica con gli altri risultati di prova, e, ove necessaria, in quella di contraddizione ad essi, da istituire immancabilmente nella cognizione e da giudicare probatoriamente secondo la regola in art 530.2 cit..
Ora
Quel risultato il suo valore le sue funzioni non hanno nemmeno sfiorato la sentenza, che quindi ha accantonato non solo l’ermeneutica generale della prova, ma anche la regola positiva (art 546.1 e) cpp novellato) del suo trattamento, mediante anzitutto censimento ed esposizione dei suoi risultati, quindi confronto d’essi, quindi soppesamento disgiunto e congiunto d’essi (alla luce dei criteri valutativi in artt 530 533 citt. (vd sopra), quindi determinazione probatoria, e infine illustrazione delle ragioni del disattendimento della “prova contraria” soccombente (nell’accertamento dei fatti in imputazione o di altro).
Screditandosi nel merito (basti la semplice lettura della motivazione della sentenza lente dei principii indicati: visibile mancato censimento esponimento soppesamento di ogni risultato di prova, mancato confronto d’essi) se non annullandosi ex art 125. 3 (caratterizzato qui dall’art 546.3 cpp). Si chiede che la nullità eventualmente ravvisata sia dichiarata (non essendo ancora scaduto il tempo della rilevazione e della deduzione. prescindendo peraltro, la rilevabilità della nullità, dalla devoluzione in atto di appello).
6.1 a stregua di ciò potrebbe dirsi che il processo disponeva della prova diretta e contraria della insussistenza del fatto, per la via in art 530.1 cpp. E che la sentenza la ha dispersa.
7. il documento fonico.
Prova documentale rappresentativa (peraltro confutativa delle varie capziosità accusatorie per le quali a A non avrebbe potuto udire la minaccia a causa della distanza fra lui e la fonte sonora: se l’apparato di registrazione, da A tenuto addosso, ha captato B mentre ne pretende l’allontamento, captava A disponendo di almeno la stessa sensibilità acustica (se media) del registratore. del predetto).
Ebbene in quel documento, in prossimità delle pretese di allontanamento di A che B avanza, vi sono “inc.”, incomprensibili suoni. I quali, da un lato, ben potrebbero contenere la minaccia in forza delle causali sopra indicate (sub 5.3, 5.4). Da altro ben la contengono, poichè affermata da A (per le ragioni ante, sub 6 prima parte).

8. L’insussistenza a priori del fatto.

Questo, commesso mediante querela secondo imputazione il giorno 15 12…, non rinviene quel mezzo quel giorno, negli atti. Gli impulsi al processo di A, di fatti, sono del giorno 19 12 … (vd il foglio denominabile esposto, nello stesso giorno confermato come “querela” in altro foglio allegato). E del giorno e 9 gennaio … (vd dichiarazione intestata “querela”).
Cioè, nessun atto di impulso processuale, mezzo della condotta commissiva del reato di calunnia, fu formato o presentato il giorno 15 12 …
Dunque in quel giorno il fatto non fu commesso nè sussistette. Rispetto a quel giorno risulta evidente che il fatto non sussiste. La risultanza va trattata ex art 129.2 cpp (è rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del processo).
si chiede che (in riforma della sentenza) sia dichiarato.

HABERMAS JURGEN Niente meno!


Lo sterminio dei civili di Gaza, da parte di  Israele, non è intenzionale. Israele deve reagire al 3 ottobre… 

Tuttavia
Se non fosse intenzionale, essendo voluto, sarebbe pur sempre sterminio.
E d’altro canto, quando un’ azione fosse  scopo a se’ stessa, non avesse altro scopo,sarebbe comunque secondo l’intenzione. 
Sarebbe intenzionale, appunto. 
A parte che, travolgendo,  l’azione di specie, il diritto internazionale per sproporzione e per innecessità, è  criminale.
E se è criminale, per definizione è intenzionale. 

Mattarella: “L’avvocatura ha un ruolo insostituibile”

Il messaggio del presidente della Repubblica in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario del Cnf. È un «ruolo insostituibile» quello dell’avvocatura nella «elaborazione della cultura giuridica» delPaese, e ciò «impone che l’attività forense sia esercitata conautonomia e professionalità». Lo scrive il presidente dellaRepubblica Sergio Mattarella nel messaggio inviato al Consiglionazionale forense, letto dal presidente del Cnf Andrea Mascherinin apertura della cerimonia per l’anno giudiziario forense. «Atal fine si rivela centrale la cura della formazionecontinuativa – si legge ancora nel messaggio – e l’impegno peril rigoroso rispetto delle regole deontologiche». Il Capo delloStato ricorda quindi come nel 2018 e ancora nei primi mesi diquest’anno siano stati approvati «importanti provvedimentilegislativi» per l’attuazione dei quali «si rivela fondamentaleil contributo della classe forense».

Il messaggio integrale del presidente della Repubblica

«In occasione della inaugurazione dell’anno giudiziario 2019, mi è gradito far giungere a lei, illustre Presidente, ai componenti appena eletti del Consiglio Nazionale Forense e a tutti gli intervenuti il mio cordiale saluto. Il 2018, così come i primi mesi dell’anno in corso, sono stati segnati dall’approvazione di importanti provvedimenti legislativi, per l’attuazione dei quali si rivela fondamentale il contributo della classe forense. Il ruolo insostituibile, che essa svolge nella elaborazione della cultura giuridica del Paese, impone che l’attività forense sia esercitata con autonomia e professionalità. A tal fine si rivela centrale la cura per la formazione continuativa e l’impegno per il rigoroso rispetto delle regole deontologiche, che il Consiglio ha da sempre assicurato. Il tema scelto per l’odierna tavola rotonda dimostra la rinnovata consapevolezza in ordine alla funzione, anche sociale dell’avvocatura, chiamata a promuovere la tutela dei diritti fondamentali della persona in una società in dinamico mutamento. Con questo spirito, rinnovo il mio fervido augurio di buon lavoro».

Commento:

Per il Presidente della Repubblica, quello della avvocatura sarebbe un “ruolo insostituibile, che essa svolge nella elaborazione della cultura giuridica del Paese”. Soltanto? Possibile che ignori: che se spetta alla Procura della Repubblica l’azione penale generale, spetta alla avvocatura l’azione civile generale. E che ad essa spetta inoltre: -l’azione amministrativa generale contro l’illegittimita dell’esercizio del potere amministrativo; -l’azione tributaria generale contro l’illegittimità dell’esercizio del potere tributario; la “giurisprudenza” (l’impiego del sapere giuridico a prevenzione e soluzione della controversie sociali) stragiudiziaria. E spetta infine la resistenza alla sostituzione del potere legislativo, del potere esecutivo, o alla disapplicazione sistematica dei prodotti normativi di quei poteri; spetta insomma la resistenza alla più penetrante offesa allo Stato di diritto: dalla magistratura (in prevalenza) penale? Per di più irresponsabilizzabile giuridicamente? Possibile che ignori tutto ciò, il PdR? E quindi che abbia minima idea della dimensione del “ruolo” sociopolitico della avvocatura; e quindi, di riflesso e correlativamente, di quello della magistratura?

Pietro Diaz

Sepoltura di ogni elemento giuridico, soggettivo ed oggettivo, dell’illecito colposo omissivo. Incolpazione personale di eventi naturali imprevedibili incontrollabili inarrestabili. E comunque di eventi dalle cause antecedenti o concomitanti l’infanzia stessa degli accusati. Magismo giudiziario

di Pietro Diaz

IMPUTATI
In ordine ai seguenti reati:
a. del reato di cui agli art 113, 434, 439, 449, 589 c.p., perché, A, S, B, M, C, V, U e T, in cooperazione tra loro, ognuno nell’esercizio delle rispettive funzioni (sotto ndr) indicate, contribuivano a cagionare per colpa l’esondazione dì alcuni dei principali rii, che attraversano la città di Olbia, denominati Rio G e Rio S, cooperando nella causazione dei decessi per annegamento di M, R, C, M e dei due bambini G ed  M.
I dirigenti e assessori del Comune di O  sopra indicati, con imperizia e negligenza autorizzavano la progettazione e permettevano la realizzazione delle opere di sistemazione idraulica del Rio S nonostante l’inadeguatezza dell’alveo, inoltre autorizzavano e lasciavano eseguire le modifiche ai ponticelli lungo il rio U N in assenza di un accurato studio idrologico ed idraulico riguardante la stima delle portate di piena defluenti nel rio e la sezione idrica necessaria a garantire il regolare deflusso delle acque.
L’Ing. S, dirigente del Settore Tecnico fino al 31 dicembre.., con imperizia e negligenza ometteva di programmare ed installare degli strumenti idonei per la messa in sicurezza del canale dì Via B, nella fattispecie ometteva di installare una idonea barriera o parapetto di protezione tra il ciglio superiore del canale denominato rio de T e la limitrofa Via B, la cui presenza avrebbe evitato la caduta dell’autovettura con a bordo C e la piccola G decedute all’interno dell’abitacolo per annegamento.
L’ing. U e Geom M entrambi R.U.P. del Comune di O per quanto attiene i “Lavori di sistemazione idraulica del rio S in cooperazione con gli ingegneri S e V rispettivamente, tecnico progettista direttore dei lavori di tombamento e collaudatore dei ‘‘Lavori di sistemazione idraulica del rio S”, consideravano, per la realizzazione delle opere uno smaltimento del deflusso delle acque di una portata massima con periodo di ritorno di circa 10 anni e quindi insufficienti a contenere piene appena maggiori determinando un inadeguata officiosità idraulica del rio e quindi l’esondazione del  novembre . In particolare, con imperizia e negligenza effettuavano la progettazione e la realizzazione delle modifiche ai ponticelli lungo il rio U N in assenza di un accurato studio idrologico ed idraulico riguardante là stima delle portate di piena defluenti nel rio e la sezione idrica necessaria a garantire il regolare deflusso delle acque, in quanto l’analisi idraulica ha evidenziato la massima portata transitabile (officiosità) delle luci dell’attraversamento pari a 9 metri cubi al secondo a differenza dell’analisi idrologica del 18 novembre… che presentava un valore di superamento pari a 42 metri cubi al secondo, determinando così la piena improvvisa che ha travolto  M ed il figlio E M dei quali cagionava il decesso per annegamento.
Gli assessori comunali Àvv, C e Avv. B, a seguito della comunicazione inviata in data 14.12. – prot. … – dall’allora dirigente del settore Urbanistica del Comune di O, con la quale venivano evidenziati gli elaborati relativi a: Studio generale per l’adeguamento del Piano Urbanistico Comunale al Piano Stralcio per l’assetto Idrogeologico e Studio relativo all’assetto ambientale e Paesaggistico, omettevano di prendere in esame il suddetto studio al fine di dotarsi di uno strumento di maggior dettaglio che contenesse un’analisi dettagliata delie aree a pericolosità idraulica presentì nel territorio comunale e la ridefinizione dei livelli di pericolosità e di rischio idrogeologico.
L/ing, A, attuale dirigente del settore Urbanistica subentrato nel corso dell’anno 2012, ometteva di sollecitare la parte politica affinchè lo Studio di adeguamento del Piano Urbanistico Comunale al Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico fosse sottoposto all’ esame degli organi collegiali regionali che governavano il territorio.
L’Ingegnere T affidatario dei Comune di Olbia dall’anno 206 all’anno 213 degli incarichi relativi la pianificazione delle scelte rivolte alla perimetrazione del territorio, alla valutazione del rischio sotto il profilo della pericolosità idraulica e all’adozione delle misure di salvaguardia da porre a protezione della popolazione e delle infrastrutture, nella redazione, del Piano Stralcio delle Fasce Fluviali del Comune di Olbia, non rilevava ne eccepiva la mancanza dell’analisi di rischio idraulico dei rii G e S, rendendo di fatto lo studio incompleto, studio che avrebbe costituito un approfondimento ed un’integrazione necessaria alla redazione del Piano di Assetto Idrogeologico, che è lo strumento per la delimitazione delle fasce fluviali, funzionale a consentire, attraverso la programmazione di azioni – opere, vincoli, direttive – il conseguimento di un assetto fisico del corso d’acqua compatibile con la sicurezza idraulica, l’uso della risorsa idrica, l’uso del suolo e la salvaguardia delle componenti naturali e ambientali.
In O in località Via B, Via L e Via R il 18 novembre.
In T in località P  novembre.
b. P.  del reato di cui agli art, 589 c.p., quale geometra progettista del fabbricato di Via R, per negligenza e imperizia non progettava una idonea protezione laterale dei gradini e un corrimano esterno della scala che collega al piano superiore, l’appartamento al piano terra abitato da M, la quale, in occasione dell’alluvione del 18.11.2013 del suo appartamento, non riusciva a salire le scale per mettersi in salvo, ma veniva travolta dalle acque senza potersi aggrappare ad un corrimano o alla protezione della scala.
In O in località Via R 18 novembre .

1.     l’”avviso di conclusione delle indagini preliminari”, del procedimento in epigrafe, sul reato di cooperazione colposa, elenca dieci indagati, e ne espone le rispettive qualità funzionali all’interno della Pubblica Amministrazione e di vari suoi Settori nel Comune di Olbia:
1.1     implicando che, esse, anche in insieme cooperativo ex art 113 cp, sarebbero state l’origine, e la condizione, della ascrizione delle condotte che avrebbero cagionato gli eventi letali del reato in art 589 cp. Sarebbero state, quindi,  la condizione della ascrizione di questi;
1.2     affermando, inoltre, che, le condotte,  sarebbero state di omissione (non di azione), “omissive” (vd sopra in epigrafe);
1.3     e che, le omissioni, sarebbero consistite:
-di “imperizia e negligenza (perchè) permettevano la progettazione e la realizzazione delle modifiche ai ponticelli lungo…in assenza di un accurato studio…determinando così la piena che ha travolto.. .(e che)  cagionava il decesso per annegamento….”;
-di “imperizia e negligenza (perchè non) installa(vano) una idonea barriera o parapetto di protezione tra il ciglio superiore del canale…, la cui presenza avrebbe evitato la caduta della autovettura con a bordo…(e il) dece(sso degli occupanti)”;
orbene, se la omissione (quale condotta tipica del reato) non adempie ad un dovere di azione intestato all’omittente:
2.     come,     a ciascuno degli indagati, ed al loro insieme cooperativo, come a ciascuna delle loro qualità funzionali ed al loro insieme cooperativo, sopra indicati, si sarebbe intestato quel dovere, è taciuto;
2.1 ma se il dovere non è intestato, nemmeno il suo inadempimento è intestato; per ciò:
– è inaffermabile che ciascuno degli indagati abbia commesso l’omissione;
– è inaffermabile che l’insieme cooperativo degli indagati abbia commesso l’omissione (sia che, il dovere, fosse il medesimo, sia che non lo fosse, purchè inadempiuto da omissione causante al medesimo modo l’evento medio e finale: su ciò vd dopo);
2.2 è quindi inaffermabile che ciascuno degli indagati e che l’insieme cooperativo di essi, abbia commesso il reato;
d’altronde, anche
3.     quando, a ciascuno degli indagati, ed al loro insieme cooperativo, quando a ciascuna delle loro qualità funzionali ed al loro insieme cooperativo, si sarebbe intestato quel dovere, è taciuto;
3.1 e taciuto quando, il dovere si sarebbe intestato, è taciuto quando, esso, sarebbe stato inadempiuto, cioè, quando l’omissione sarebbe  stata commessa, da ciascuno degli indagati e dal loro insieme cooperativo;
3.1.1 cioè, è taciuto il “tempo del commesso delitto”, essenziale a qualunque enunciazione-contestazione del fatto di reato (nonché alla efficienza di parti innumerevoli del diritto penale e processuale…);
– mancando esse,   è inefficace o nullo l’atto processuale (l’”avviso” in esame) che dovrebbe averle (“inefficace” quale atto propulsivo d’altri, presupponenti formalmente esso, poiché difforme dal rispettivo modello legale, “nullo” perchè trasgressivo di diritti della difesa, come di doveri della accusa, ex artt 415 bis 2, 178.1 b) c) cpp);
3.1.2 mancando esse, peraltro, nel caso di specie erompe l’assurdo, giacchè ( per esempio fra i tanti):
se doveri di azione, loro inadempimento, relative omissioni sarebbero (anche) anteriori all’anno 2011 (vd accusa a Ing S), l’ing. A, allora, era privo della qualità funzionale attribuitagli (la assume a febbraio 20012), cioè, neppure ipoteticamente intestatario o inadempitario di quei doveri;
3.2 è, quindi, inaffermabile che, egli, solo o in insieme cooperativo, abbia commesso il reato;
d’altronde anche
4.    come, ciascuno degli indagati e il loro insieme cooperativo avrebbero inadempiuto il dovere di azione omettendola, è taciuto;
4.1    ciascuno l’avrebbe omessa con “imperizia e negligenza”:
ma se, queste, designano (in negativo, non altro che) generi di condotte incaute, in attesa di specie che le concretino (imperizia per inadempimento di una regola particolare, scientifica tecnica d’arte…negligenza per inadempimento di una regola particolare usuale… esse condotte, inoltre, locate nel tempo e nello spazio), allora:
come, ciascuno degli indagati, avrebbe inadempiuto al dovere di azione, omettendola, è taciuto;
4.1.1    è quindi inaffermabile che, egli, abbia commesso il fatto (anzi, che il fatto di lui sussista);
4.2     mentre del loro insieme cooperativo, come, questo, avrebbe omesso l’azione (adempitiva del dovere), tutto è taciuto, anche il richiamo ai “generi” (della imperizia e della negligenza) delle incautele delle condotte;
4.2 1 è, quindi, (a fortiori) inaffermabile che, esso, abbia commesso il fatto (anzi, che il fatto d’esso sussista);
4.3 peraltro, se l’”avviso” non ne avesse taciuto, avrebbe dovuto dire, anche, come, la condotta di ciascuno degli indagati si sarebbe posta in contatto, e avrebbe interagito, con le altre: come, essa, avrebbe cooperato, per la ascrizione collettiva (degli eventi, medio e finale, vd dopo) del reato, passante necessariamente per quella individuale;
4.3.1 è, quindi, inaffermabile che l’insieme degli indagati abbia cooperato alla integrazione del fatto, che il fatto d’esso sussista;
d’altronde anche
5.    per quale causa, ciascuno degli indagati, il loro insieme cooperativo, avrebbero cagionato gli eventi finali (letali) e, medi, di “esondazione” e di “piena” (vd ancora “avviso”), è taciuto;
5.1    non solo perchè, taciuto il tempo e il modo dell’inadempimento, della omissione della azione cautelativa, a fortiori è taciuto per quale causa, essa, avrebbe cagionato (non avrebbe impedito che evenissero) gli eventi (medi) “di esondazione” , di “piena”, e gli eventi (finali) letali;
5.2     ma anche perchè è (inoltre) taciuta la “regolarità”, della successione causale degli eventi medi (predetti) dalle condotte individuali e dal loro insieme; è taciuta la “tipicità” del loro rapporto, elemento (normativo e materiale) costitutivo di ogni illecito colposo e della sua enunciazione- contestazione (ogni specie, di incautela, dei generi della negligenza della imprudenza della imperizia, della cd “colpa generica”, o del genere della inosservanza di leggi regolamenti ordini o discipline, cd “colpa specifica”, ex art 43.3 cp, d’altronde, cagiona, o minaccia di cagionare, una serie, di eventi, limitata dalla omogeneità intrinseca ed immancabile della causa e dell’effetto, ed è essa la base e l’origine della “regolarità”, della “tipicità”, suddette. Ogni evento fuori serie sarebbe incausato, da esse (per principio, etiologico e giuridico, avrebbe altre cause );
5.3     e perchè è (inoltre) taciuta la “regolarità”, della successione causale degli eventi finali (predetti) dalle condotte individuali e dal loro insieme, la “tipicità” del loro rapporto, elemento (normativo e materiale) costitutivo di ogni illecito colposo e della sua enunciazione-contestazione ( per le ragioni poc’anzi illustrate in parentesi);
5.4     e perchè, infine, è taciuta la “regolarità”, della successione causale fra gli eventi predetti, medi e finali, la “tipicità” del loro rapporto, a fortiori imponentesi per la (tendenziale in concreto) eterogeneità intrinseca della causa e dell’effetto, la (tendenziale in concreto) estraneità dell’evento finale alla serie causabile dall’evento medio: elemento (normativo e materiale) costitutivo di ogni illecito colposo e della sua enunciazione-contestazione (per le ragioni poc’anzi illustrate in parentesi);
5.5     è, quindi, inaffermabile (giuridicamente) la sussistenza del fatto (o che il fatto costituisca reato, secondo altra visione della formula assolutoria pertinente al caso di mancanza del rapporto di causalità fra la condotta e l’evento);
6.     peraltro, è completamente omessa ogni analisi di causalità alternative, “preesistenti simultanee o sopravvenute”, “da sole sufficienti a determinare l’evento” (art 41.1.2. cp), sia rispetto agli eventi medi (solo un esempio: eccezionalità ed ingovernabilità dei fattori causali della “esondazione” e della “piena” ), che rispetto agli eventi finali (solo un esempio: esposizione a rischio, mancanza di controllo del rischio, indebite, degli eventi, dai pazienti essi):
causalità alternative, componenti (negativamente) la causalità adottata, e, quindi, elementi della enunciazione-contestazione dei fatti;
6.1 è, quindi, inaffermabile (giuridicamente) la sussistenza del fatto (o che il fatto costituisca reato, secondo altra visione della formula assolutoria pertinente al caso di mancanza del rapporto di causalità fra la condotta e l’evento);
d’altronde infine
7. è completamente tralasciata ogni analisi delle possibilità, per le  causalità (delle azioni pretese e) omesse, di  prevenzione e di elusione degli eventi medi e finali sopra detti. Possibilità, peraltro,  da escludere assolutamente, giacchè esigenti  rimozione delle cause degli eventi  (e sostituzione con causalità contrarie), talmente strutturate da renderla irrealizzabile materialmente e irraggiungibile finanziariamente (dagli enti preposti). Per tutta la durata delle omissioni imputate.
7.1 è, quindi, inaffermabile (giuridicamente) la commissione del fatto.

 

Pseudotecnici e parasociali…

Saviano: “è ora di rivedere un reato applicabile oggi ai gruppi capeggiati solo dai meridionali”. Cioè,  oltre i gruppi, “di tipo mafioso”, incriminati dall’art art 416 bis cp (che regola  “associazioni”, in verità, non “gruppi”, che penalmente son tutt’altro: ma quando il diritto in genere, penale in specie, non è maneggiato da competenti, è devastato, e devastante), il romanziere di Gomorra vuole una legge che renda la nazione intera “di tipo mafioso”?

Unknown

Gabrielli: “non è che non ci sia stata la mafia, nel processo Mafia Capitale, era sbagliata la legge (dell’art 416 bis cp). Senonchè, al seguito di quella legge, supponendosi la mafia di quella legge, è stato iniziato e proseguito il processo. Ed al seguito d’essa  si è giudicato (non si poteva non, si doveva assolutamente, giudicare): se al  processo è permesso di perseguire esclusivamente un fatto che una legge previa incrimini e in base ad essa. Dunque, fu sbagliato il fatto, portato a processo, rispetto alla legge previa ad esso. Il capo della polizia non lo coglie. E, d’altronde, non diverge da Saviano nel volere la sostituzione della legge, e, con ciò,  l’estensione della mafiosità alla nazione intera.
Laddove,  socialmente, e tecnicamente:
il riflusso, nella sentenza romana 20.07.2017, della “associazione di tipo mafioso” (in art 416 bis cp), nella “associazione per delinquere” (in art 416 cp), tecnicamente indica che l’accertamento della applicabilità, al fatto a processo, della “legge  speciale”, è fallito, e che è riuscito quello della applicabilità della “legge generale”.
Di fatti, le due leggi, dall’anno 1982  (di vigenza della prima, dal  1931 vigendo la seconda), sono “in rapporto di specialità”, della prima (“speciale”), rispetto alla seconda (“generale”):  art 15 cp. Rapporto che implica una connotazione della prima (culturalmente e fisionomicamente) più intensa che nella  seconda. E quindi, una sua  maggiore individualità fattuale e  giuridica.
Perciò, la sua disindividualizzazione, ad ampliamento del raggio di azione, richiesta da più parti, è  già  attuata, dalla “legge generale” (suddetta).
Il contrario o il resto sono  ciancia incompetente.
P.Diaz