Archivio mensile:Marzo 2020

CAUSALITA’ O CASUALITA’ NELL’AZIONE GOVERNATIVA ANTIVIRUS? E NELLA REPLICA DEI VIROLOGI AL CAPO DI UN PARTITO AL GOVERNO?

“Morti e Positivi” con Covid 19 non si arresterebbero, aumenterebbero, dicono i resoconti ufficiali….

Mentre dalla prima decade di marzo la popolazione è chiusa nei suoi alloggi (con eccezionali permessi di uscita) e le attività economiche e sociali (eccetto quelle di produzione o smercio di beni “di prima necessità”) sono inibite.

Ora

1. Dato che chiusure e inibizioni furono indirizzate ( causalmente: di ciò che è idoneo a determinare qualcosa) a “contrastare o contenere” (così i dpcm seriali) affezioni da virus, le quantità in premessa ne indicano inadeguatezza all’effetto mirato?

Si, se questo sarebbe dovuto esserci già.

No, se sarebbe dovuto esserci più avanti.

2. Tuttavia, se la risposta è costretta ad essere ipotetica (e alternativa), ciò indica che sui tempi dell’effetto è mancata informazione.

E potrebbe indicare che è mancata la possibilità di darne, per ignoranza o scarsa conoscenza in tema.

3. Ma se niente o poco, dei tempi dell’effetto, se ne sapeva ( e se ne sa), fin dall’inizio avrebbe dovuto essere posta in questione e discussione l’efficienza delle misure.

Giacchè se non si sappia quando, l’effetto di una causa avverrà, potrebbe non sapersi se, avverrà.

4. D’altronde, (con dpcm 11 marzo) le misure applicate a Lombardia e Dintorni, in fiamme dai focolai di Covid 19, furono nazionalizzate e indifferenziate su un territorio (nondimeno) assai differenziato dai focolai. Assenti in più parti d’esso (almeno allora), o governabili con ben altre misure (identificazione e isolamento d’essi, isolamento attivo e passivo dei coinvolti) o ben meno invasive (isolamento attivo e passivo dei contattati dai coinvolti).

4.1 Le misure, per ciò, furono astratte dal concreto, tenute ignare del piano d’ azione, dei precisi obbiettivi da perseguire, dei mezzi per farlo precisamente.

Furono totalmente immeditate finalisticamente causalisticamente, deterministicamente (ciò che implica e studia la relazione causa-effetto, mezzo-fine).

Tanto che all’opposto

5. Misure indirizzate al “ distanziamento” al “disassembramento” all’”isolamento” , “sociali” – al contempo avversate dall’autorizzazione di numerose attività economiche e sociali! – hanno puntualmente “avvicinato” “assembrato” “accomunato”, chiudendo (sine die) le popolazioni entro recinti concentrici (dominiali condominiali rionali circoscrizionali municipiali comunali..,.), tanto (esponenzialmente) accumulativi quanto inespulsivi dei virus, (stavolta) a diffusione “ endemica” (non sopra, epì, ma en), dentro il popolo (si tace della manifestazione più acuta, incandescente, del fenomeno: le carceri, assembranti 60000 individui esclusi i carcerieri, peraltro in spola quotidiana con le proprie abitazioni…).

6. Pertanto – lo segnala anche l’or visto divario (al limite dell’aprassia) tra scopi, delle misure, dichiarati (sub 1) e scopi realizzati (sub 5), è totalmente mancata la calibratura dei mezzi ai fini, mancato lo studio della loro adeguatezza causale all’effetto atteso (necessità, continenza, pertinenza, concretezza… ).

Mancati, e sebbene fosse noto ove i focolai covassero, come fossero (tendenzialmente ma bastantemente) identificabili isolabili rintuzzabili, come fossero immunizzabili da essi (tendenzialmente ma bastantemente) territorio e popolazione restanti.

Cioè, sebbene nulla mancasse per appuntare misure che esplicassero il massimo contrasto nel massimo contenimento degli effetti collaterali, di compressione o lesione o soppressione delle restanti funzioni del Corpo Sociale:

fu divisato che i focolai fossero spegnibili spegnendo tutto.

Tutto, anche quanto avesse niente o poco a che fare con essi.

Tanta irruenza, nemmeno ha subodorato l’effetto opposto, che l’ammasso indifferenziato della popolazione, ammassando il virus, avrebbe (oltre che sparso: vd sub 5) occultato e disidentificato i focolai (e i coinvolti). D’altronde neppure ha accertato (che si sappia), pur potendo (ma forse ad evitare che apparisse quanto sub 5), se gli ultimi “positivi” salissero dalle clausure.

E ciò mentre altrove ( Corea del Sud, Taiwan, Singapore, Veneto.. ), procedure serrate di identificazione isolamento dei focolai (e coinvolti) adottavano efficaci misure di contrasto.

7. Le quali di sé, peraltro, proponevano un “modello causale” (la “premessa maggiore” del ragionamento causale: ciò che permette di predire da quanto preceda quanto seguirà), da sé foggiato e catalogato, in assenza del quale l’agire è casuale.

Poichè quando nella previsione del susseguente dal precedente alcun modello inserisca l’effetto atteso, l’agire è tale, casuale. Irrazionale.

Ebbene, le misure italiane non solo ne hanno applicato foggiato pensato cercato, alcuno, ma, alla stregua dell’excursus espositivo dei loro presupposti e giustificativo delle loro ideazioni e applicazioni, come risultante nei dpcm del capo del governo e nei dl di questo, del modello causale non ne hanno supposto l’esistenza, tanto meno la possibilità ancor meno la necessità del suo impiego.

Ma a proposito

8. Recentemente, un gruppo di virologi e di epidemiologi chiamati (si è detto) a consigliare il decisore politico, è insorto contro il capo di un partito sostenitore del Governo, che aveva ipotizzato la modificazione delle misure adottate. Insorto agitando che, ciò, avrebbe cosparso di virus la popolazione.

Come ha ragionato causalmente?

Con una previsione “controfattuale”, di ciò che accadrebbe modificando le misure. L’operazione mentale per cui, assunto che esse abbiano prodotto l’effetto (di contrasto e contenimento del virus), si prevede che, se si modificassero, esso cadrebbe.

Senonché

8.1 A parte che l’effetto non c’è stato (per quanto riportato all’inizio di questo discorso, nella premessa).

E che quindi all’ operazione mentale è mancato un presupposto, ottenibile solo con altra operazione che lo simulasse (con rischio di avvitamento…).

Poiché è il modello causale che, permettendo di affermare: se c’è questo c’è quello (e viceversa), consente di affermare: se non c’e questo non c’è quello (e viceversa).

Poiché esso, insomma, sostiene il ragionamento causale positivo o negativo, reale o ipotetico:

come han potuto i virologi, sprovvisti del modello per il ragionamento causale “ fattuale” (vd sub 7), accreditare e contrapporre il loro ragionamento “ controfattuale” ?

pietro diaz

COME E’ SMODATO IL MODULO PER L’AUTODICHIARAZIONE ANTIVIRUS…

AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000 Il sottoscritto ________________________________________________________ , nato il ____ . ____ . _____a____________________________________ (______), residente in _______________________________________(______),via ________________________________________ e domiciliato in _______________________________(______), via ________________________________________, identificato a mezzo __________________________nr. _____________________________________, rilasciato da _____________________________________________ in data ____ . ____ . _____, utenza telefonica ________________________ ,

consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale (art. 495 c.p.) DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ
➢di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio previste dall’art. 1 del Decreto delPresidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, l’art. 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020, dall’art. 1 dell’Ordinanza del Ministro della salute 20 marzo 2020 concernentile limitazioni alle possibilità di spostamento delle persone fisiche all’interno di tutto il territorionazionale;
➢di non essere sottoposto alla misura della quarantena e di non essere risultato positivo al COVID-19di cui all’articolo 1, comma 1, lettera c), del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo2020;
➢di essere a conoscenza delle sanzioni previste dal combinato disposto dell’art. 3, comma 4, del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 e dell’art. 4, comma 2, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 in caso di inottemperanza delle predette misure di contenimento (art. 650 c.p. salvo che il fatto non costituisca più grave reato);
➢che lo spostamento è iniziato da….(indicare l’indirizzo da cui è iniziato lo spostamento) con destinazione…..;➢
A questo riguardo, dichiara che lo spostamento è determinato da:
– comprovate esigenze lavorative;
-assoluta urgenza (“per trasferimenti in comune diverso”, come previsto dall’art. 1, comma1,lettera b) del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020); -situazione di necessità (per spostamenti all’interno dello stesso comune, come previsto dall’art.1, comma 1,lett. a) del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 e art. 1del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020);
-motivi di salute.
(LAVORO PRESSO…, STO RIENTRANDO AL MIO DOMICILIO SITO IN…..,DEVO EFFETTUARE UNA VISITA MEDICA… ALTRI MOTIVI PARTICOLARI..ETC…)
Data, ora e luogo del controllo
Firma del dichiarante

L’Operatore di Polizia

COMMENTO
Sopra è esposto il modulo di “autodichiarazione” aggiornato al dpcm 22 marzo 2020.

Succede ai precedenti e ne varia i contenuti.

Ad opera di chi? Del Ministero dell’Interno.

Autorizzata da chi? Dal suo ministro.

Escogitata da chi? Si legge, dal Capo della Polizia, che la avrebbe diramata con “Circolare” ai prefetti della repubblica.

Ora, per cominciare:

1.Il modulo imposta una “AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000”

Ma se si va a vedere le disposizioni richiamate, si constata che, queste, hanno ad oggetto materie non riconducibili a quelle della dichiarazione del modulo. Di fatti:

SEZIONE V – NORME IN MATERIA DI DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE

Art. 46 (R) Dichiarazioni sostitutive di certificazioni”

1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all’istanza, sottoscritte dall’interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti:

  1. a) data e il luogo di nascita;
  2. b) residenza;
  3. c) cittadinanza;
  4. d) godimento dei diritti civili e politici;
  5. e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
  6. f) stato di famiglia;
  7. g) esistenza in vita;
  8. h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell’ascendente o discendente;
  9. i) iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
  10. l) appartenenza a ordini professionali;
  11. m) titolo di studio, esami sostenuti;
  12. n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
  13. o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
  14. p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l’indicazione dell’ammontare corrisposto;
  15. q) possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell’archivio dell’anagrafe tributaria;
  16. r) stato di disoccupazione;
  17. s) qualità di pensionato e categoria di pensione;
  18. t) qualità di studente;
  19. u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
  20. v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
  21. z) tutte le situazioni relative all’adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
  22. aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
  23. bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
    bbb) di non essere l’ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
    cc) qualità di vivenza a carico;
    dd) tutti i dati a diretta coscenza dell’interessato contenuti nei registri dello stato civile;
    ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.”

Art. 47 (R) Dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà

“1. L’atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell’interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all’articolo 38.
2. La dichiarazione resa nell’interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell’articolo 46 sono comprovati dall’interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
4.Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all’Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell’interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva” ”

A parte che:

Art. 2 (L) Oggetto

“1. Le norme del presente testo unico disciplinano la formazione, il rilascio, la tenuta e la conservazione, la gestione, la trasmissione di atti e documenti da parte di organi della pubblica amministrazione; disciplinano altresì la produzione di atti e documenti agli organi della pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi nei rapporti tra loro e in quelli con l’utenza, e ai privati che vi consentano.”

E inoltre che:

(più esplicitamente) sono, i suesposti, oggetto di dichiarazioni sostitutive di certificati. Oggetto dai contenuti già noti alla Amministrazione (mentre non potrebbero esserle più ignoti gli occasionali contenuti della autodichiarazione!).

Contenuti che Essa potrebbe riferire mediante sua certificazione ( ma che per economia sono autocertificati).

E che sono presidiati penalmente dalla speciale disposizione in art. 76 D.P.R. cit.:
«1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia
2.L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso».

Ora se così è:

1.1 Deriva che la dichiarazione non sarebbe acquisita né emessa “ai sensi degli….”.

E poiché il modulo non riporta altri “sensi”, è (rispettosamente), affermabile che la dichiarazione prevista è giuridicamente “insensata”?

Logicamente lo è.
2. Il modulo, subito dopo l’intestazione, imposta un (auto)appello formale (se non solenne) alla coscienza del dichiarante:
“consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale (art. 495 c.p.) DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ”.

Ma se si va a vedere la disposizione richiamata:
“Chiunque dichiara o attesta falsamente al pubblico ufficiale l’identità, lo stato o altre qualità della propria o dell’altrui persona è punito con la reclusione da uno a sei anni.
La reclusione non è inferiore a due anni…..”

si constata che, questa, ha ad oggetto materie non riconducibili a quelle della dichiarazione del modulo.

Se non forse (oggi, dopo il dpcm 22 marzo, non prima!) per alcuni “stati” o “qualità” della propria persona sub 4: vd).

2.1 Ora poiché il modulo non riporta altro presidio penale, della dichiarazione veridica, se non l’ indicato art 495, è affermabile che quella inveridica sia (quasi tutta) franca da pena?

Logicamente lo è.

2.2 Ma la questione non è tutta qui. E’ molto più estesa e grave giuspoliticamente.

Perché mostra che il ministero dell’Interno e chi per esso:

Escogitati (a piacimento) i contenuti della dichiarazione, ha preso una pena qualunque del Titolo VII (Libro II Capo IV: “Della falsità personale”) del codice e la ha collegata ad essi, se falsi.

In pratica, il Ministero ha foggiato il comando di dire il vero (su essi), ed ha allacciato una pena alla sua violazione (dandosi poi il potere di “procedere”, contro il falsario…).

In pratica, coniando una norma in ogni parte, dal precetto alla sanzione, s’è fatto legislatore!

2.3.Ora, a parte che, l’opera, si escluderebbe subito dallo Stato di Diritto per immettersi nello Stato di Polizia (il primo storicamente rimpiazzerà il secondo quando normerà il rapporto polizia-cittadino, togliendo a questa il potere -puramente militare- di farlo.

A parte ciò.

Un ministero, dell’insieme dei ministeri componenti il Governo della Repubblica, potrebbe “ciclostilare” precetti penali dopo un millennio di ullum crimen ulla poena sine previa lege?

Ereditato perfino dal primo articolo del codice fascista (fascista!):
“Nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge, né con pene che non siano da essa stabilite”.

E comunque posto a fondamento dell’Ordine giuridico penale dall’art. 25 della Costituzione. Per il quale inderogabilmente la norma (fatta di un comando e di una pena) la compone ed emana inderogabilmente le legge del Parlamento (passando per il presidente della repubblica)?

Tornando al modulo

3. Segue il primo oggetto della dichiarazione

➢ di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio di cui al combinato disposto dell’art. 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 e dell’art. 1, comma 1, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 concernenti lo spostamento delle persone fisiche all’interno di tutto il territorio nazionale;

ora

3.1 data la (alluvionale) polluzione normativa per dpcm del capo del governo, stipata per di più in un tratto di tempo brevissimo:

quante dichiarazioni della “gente qualunque” (quella che avesse la sventura di aggirarsi “a piedi o a cavall(i)” per la sciagurata terra italiana), su siffatto ggetto, potrebbero essere vere, non potendo non essere false (almeno in parte) le eventuali diichiarazioni degli esperti?

3.2 vale altrettanto, all’incirca, per il terzo oggetto della dichiarazione:

➢di essere a conoscenza delle sanzioni previste, dal combinato disposto dell’art. 3,comma 4, del D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 e dell’art. 4, comma 2, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’ 8 marzo 2020 in caso di inottemperanza delle predette misure di contenimento (art. 650 c.p. salvo che il fatto non costituisca più grave reato).

4. Ma vale anche per altri oggetti. Di fatti:

se la dichiarazione potrebbe essere veridica o inveridica, emissibile in termini di verità o di falsità, rispetto al secondo e al quarto suo oggetto:
➢di non essere sottoposto alla misura della quarantena e di non essere risultato positivo al virus COVID-19 di cui all’articolo 1, comma 1, lettera c), del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’ 8 marzo 2020;

➢che lo spostamento è iniziato da…. (indicare l’indirizzo da cui è iniziato lo spostamento) con destinazione….:

Perché oggetti fattuali, empirici, verificabili o falsificabili.

4.1 Come potrebbe esserlo rispetto agli oggetti (II, III, IV della parte giustificativa del modulo):

➢assoluta urgenza; situazioni di necessità; motivi di salute. I quali (sopratutto il primo), se fattuali, sono anche valutativi, inscindibili da un apprezzamento discrezionale, soggettivo;
sono quindi tanto inverificabili quanto infalsificabili?

 

5. Tant’altro potrebbe essere aggiunto. Ma basta quanto segnalato, se assunto a “Tampone”, oltre che della qualità particolare, della azione governativa, di quella generale….

pietro diaz

 

LIBERTA’ DI LOGICA PER LE ORDINANZE SINDACALI RESTRITTIVE DEI MERCATI?

 

Un sindaco ha imposto con ordinanza, a prevenzione del contagio da Covid 19, la chiusura domenicale dei “supermercati”.

Chiusura nel settimo giorno della settimana, apertura negli altri.

1.In quei giorni il contagio non avverrebbe?

Lo smentisce la chiusura domenicale…

Ma se avverrebbe, perché non è disposta chiusura?

Perché sono erogati “beni essenziali”…

Beni che di domenica sarebbero voluttuari (anche per coloro -lavoratori vari- che non potessero acquisirli in altri giorni)?

O INVERTENDO

2.In quei giorni avverrebbe contagio. La chiusura domenicale ne ridurrebbe la quantità settimanale.

Quindi si ammette che l’apertura genera contagio?

Si, lo genera. Ma è un costo accettabile, per la somministrazione di beni essenziali….

Senonchè

A parte che è nozionalmente discutibile l’essenzialità dei beni (basti considerare che il papa la rivendica per il culto, che altri all’opposto ritengono superfluo…). Discutibile, l’essenzialità, al pari dell’inessenzialità (basti considerare libertà e diritti della persona, che la suprema legge ritiene -addirittura- “costituzionali”; cioè costitutivi anche materialmente, oltre che della repubblica, dei suoi abitanti…; e che i dpcm del capo del governo ritengono del tutto superflui!!).

A parte ciò

Se il contagio e’ accettato, non (ri)compare (finalmente) il celebre Principio del Danno (o del Rischio d’esso) Consentito? L’ Erlaubtes Risiko, il Rischio Consentito, che girando per ogni dove sociopoliticogiuridico, ha promosso (introdotto convalidato liceizzato giustificato mai punito) la miriade di attività che ha generato (nutrito conservato) il Corpo Sociale? Assicurato e garantito le sue funzioni – Locomozione Produzione Scambio Consumo Lavoro Sport Aggregazione, Quant’altro-? Tutto immancabilmente gravato di ( auto-etero) danno o gravido del rischio d’esso? Perfino Giustizia ( penale) , statutariamente procuratrice di danno (o rischio d’esso) a persone e beni?

EBBENE

4. Ricomparso il Principio, perché esso è (inimmaginabilmente!) ignorato o disapplicato o disatteso, all’avvento del Coronavirus non più (se non infinitamente meno) dannoso o pericoloso di suoi predecessori, prossimi e remoti?

5. Una risposta, più che esauriente sociopoliticamente, è articolabile, non qui ovviamente.

pietro diaz

BONAFEDE INCARCERA IL CORONAVIRUS

1. Si è scritto altrove che, all’avvento del pericolo alle Saluti Pubbliche da Covid 19, in uno degli Stati più oppressivi e repressivi del Globo ( da quarant’anni ha fatto tornare Allah sua prima istituzione), nello Stato teocratico (il potere politico è financo divino..) di Iran, in 75.000 (oggi, pare, 85.000) sono stati tolti alle prigioni. Ravvisate quali ricettacoli riproduttori e moltiplicatori del virus, senza scampo per gli abitanti (suppostane, s’intende, morbosità e mortalità).

1.1. E si è rimarcato che, non differenziati, in Salute, dal Regime, imprigionati e popolazione restante, sarebbe stato necessario che non lo fossero in un Regime democratico.

Giacchè, se questo non lo avesse fatto:
non avrebbe avuto limite la sua indegnità  socioeticopoliticogiuridica;
o sarebbero state menzognere le sue propagande e azioni di contrasto al virus; le ragioni della paralizzazione ( di ogni funzione del) Corpo sociale, mediante induzione di coma profondo (tanto da rendere impredicibile il risveglio).

2. Insorgendo con la medesima visione i Radicali – fin da Pannella protettori di “detenuti e detenenti” (avrei detto “detentori”) – e pretendendo, dal Governo gialloverderosso, somministrazione della Salute all’intera indistinta popolazione, Bonafede Guardasigilli se ne è fatto beffe.

E dissimulandole autorizzando conversioni di incarcerazioni in arresti domiciliari per pene (anche residue), inferiori a due anni:
da un lato ha lasciato in balia del virus poco meno di sessantamila individui.
Da altro lato ha imposto ai domiciliandi la condizione (irrealizzabile) del braccialetto elettronico onnivedente, non avendone rifornito il Dicastero.

3. I Radicali, gabbati, reagendo hanno presentato denuncia in tutte le procure della repubblica – affinchè nessun carcere in balia del virus sfuggisse- , per “epidemia colposa”.
Il delitto di cui all’art 452 del codice penale, che addebita anche per sola colpa – cioè per un comportamento (pur se voluto) dalle conseguenze non volute (pur se previste), che integrasse il fatto di Epidemia in art 438 di quel codice.

Un delitto doloso, questo, contro la salute pubblica, costituito dalla (epidemica non solo demica e non necessariamente pandemica) “diffusione di germi patogeni”. Che se causasse (o potesse causare) morbo sarebbe punita con la pena dell’ergastolo. Se causasse “morte di più persone”, sarebbe (stata punita con la morte, se questa pena non fosse stata abolita nell’anno 1944, alla caduta del Regime fascista; mentre oggi è) punita allo stesso modo.

3.1 Ora, se la forma colposa del delitto avesse il contenuto oggettivo della forma dolosa, e la “diffusione dei germi patogeni” si differenziasse da questa per la involontarietà delle conseguenze o del comportamento (si pensi al laboratorio biologico che, sperimentando, lasci scappare il germe patogeno…):
l’onorevole Guardasigilli che imprigiona (anche) il virus nelle galere, certo della sua morbosità e mortalità – propagandando ogni istante in ogni media, egli il suo governo la platea (pare, al completo) che li sostiene in parlamento, la paralizzazione comatosa del Corpo sociale quale protezione dal virus-, non potrebbe che dolosamente “diffondere germi patogeni”.

Dolosamente e premeditatamente.

4. La questione giuridica, se mai, sarebbe altra. Che cosa si intenda, debba intendersi, per “diffusione….”.
Questione importante anche perché il Ministero dell’Interno, il Capo della polizia e i poliziotti al seguito, cui è stata affidata in esclusiva la formulazione  di contenuti e diciture dei moduli di “autocertificazione” (in realtà “autodichiarazione”) che ogni membro della popolazione che uscisse di casa dovrebbe comporre se fosse intercettato.

Costoro, si diceva, hanno divulgato – anche mediante manifestini “persuadenti” al motto sanitario “io resto a casa”- che (perfino) chi evadesse dalla “quarantena” impostagli non perché “positivo” (al virus), ma perchè (semplicemente) entrante nel Paese, sarebbe punibile fino a dodici anni di reclusione per “epidemia colposa”.

Dove, a parte che l’atterrito, per accostarsi a quel livello di pena dovrebbe (art 452,cp) cagionare “morte di più persone”.. E che (graziaddio) l’attestazione forense di tale cagionamento è (cognitivamente) assai meno disinvolta, assai più articolata e analitica (“epistemologicamente strutturata”), di quella televisiva o generalmente mediatica.
A parte ciò:
quella evasione dovrebbe, in sé, comportare “diffusione [per colpa] di germi patogeni”.

E non si vede come potrebbe!

 

4.1 Tornando alla “questione giuridica” cennata, qui, ora,  la si tralascia ….

pietro diaz