Sul reato di omesso versamento di imposta

1. Sull’autore del reato di omesso versamento di imposta

2. sulla confiscabilità ( e sequestrabilità) dei beni dell’amministratore o del liquidatore di società di capitali,  per inadempimento di questa;

3. sulla legittimità del sequestro preventivo in materia, e sulla rimessione della individuazione dell’oggetto della confisca (o del sequestro previo ) all’organo esecutivo (PM);

4. su una possibile retroattività della applicazione  della legge 144/07

Sull’autore del reato di omesso versamento di imposta

1. nel  reato di omissione propria (quello ex art 10 ter D.Lvo 74/2000) , se l’adempimento dell’obbligo (di agire) potrebbe  avvenire (efficacemente)  in ogni momento,  di una parte di tempo  (fino ad un termine  previsto dalla  norma obbligante), allora in ogni momento, di quella parte di tempo,  si compie omissione (benchè,  questa, generalmente, rilevi,  giuridicamente,  all’avverarsi del termine dell’adempimento);

1.1 tanto che (è ritenuto comunemente)  (quel)la omissione  potrebbe assumere forma di “atti” di  delitto tentato , ex  art 56 cp : quando, l’obbligato ad agire, li abbia preordinati ad essa, essi siano “atti idonei….” etc. ( art 56.1 cit);

1.1.1 ed essi  potrebbero essere perseguiti,  al titolo del reato  or detto;

1.2 o quando, l’obbligato ad agire,   si sia  posto nella condizione di non potere adempiere all’avverarsi del termine;  allora  ( è ritenuto comunemente) l’ omissione  sarebbe  eseguita,  prima del   termine (forse, anche quando,  altri,  adempia in tempo);

1.2.1  dunque, omittente, nel reato de quo,  è l’obbligato ad  adempiere nella parte di tempo sub 1 (e, come detto,  potrebbe, egli,   divenire giuridicamente tale,  perfino prima dell’avverarsi del termine);

1.3 ora, se  costui esistesse, quale inadempiente all’obbligo di versamento  di imposta nella parte di tempo prevista (ma vd infra sub 1.3.1 ),  e non corrispondesse a chi fosse investito dell’obbligo ( se ne fosse investibile: vd sub 1.2 ) in prossimità  della scadenza del termine del versamento dell’imposta ;

1.3.1 e che ne fosse investito nel momento in cui la omissione era eseguita da altri:

come, ovviamente,   non potrebbe  commetterla prima, della investitura,  così non potrebbe commetterla dopo,  perchè non (ri)commettibile,  la omissione commessa, per quanto  sub 1.2 (ed alla condizione sub 1.3.2), o   perchè:

1.3.2 investito,   dell’obbligo di adempiere,  nel momento in cui sia   divenuto impossibile l’adempimento ( perché, questo,   avrebbe richiesto, in concreto, adeguata preparazione monetaria, se non   opportuni  tempestivi accantonamenti… inattuati dal precedente obbligato, inattuabili dal successivo);

1.4  questa impossibilità, se non escludesse la sussistenza del fatto (di omissione di adempimento di un obbligo),  come all’opposto  reputa la migliore teoria del “fatto”,  includerebbe  “forza maggiore” nella commissione di esso (che, ex art 45 cp, non permette di ravvisare responsabilità per reato);

1.4.1  quanto sopra,  d’altronde, pare stimolare la illazione teorica, per cui, nella successione di obbligati all’adempimento,  è autore dell’omissione  chi lo fosse stato  per il tempo della possibilità di esso;

sulla confiscabilità ( e sequestrabilità) dei beni dell’amministratore o del liquidatore di società di capitali,  per inadempimento di questa;

ove

2.  il debito di imposta  gravi la società;

2.1  dal suo inadempimento tragga  profitto la società;

2.2  la confisca “per equivalente” reprima punitivamente  (è ritenuta comunemente  “sanzione penale”) quel profitto ,  essa non potrebbe cadere che sui beni della società (aumentati  da esso) ;

2.3 se, essa,  cadesse sui beni  degli organi suddetti, cadrebbe su un estraneo al profitto  (e dunque ad un elemento del reato), su un reo formale (in effetti organo della società,  agente penalmente in vece della società,  che  penalmente “non   delinque”), (reo) di reità sostanziale (davanti il diritto tributario, fiscale…) attinente soltanto la società;

2.4 e se fosse vero che la confisca (in parola) non potrebbe colpire l’illecito tributario della società (ex D.lvo n. 231/01),  è  inspiegato come  potrebbe colpire il suo organo (tanto che la confisca  è comunemente  ammessa , a colpire la società, quando questa sia “fittizia”, sia solo una parvenza,   del suo gestore: è ammessa, cioè, nel caso di reità –anche – formale, della società, assorbita nel suo gestore;

2.5 organo il quale, dopo tutto, (tornando a sub 2.3) essendo colpito,  con la sanzione repressiva dell’ingiusto profitto, benchè estraneo a questo, sarebbe  “estraneo” al reato che lo genera;

sulla legittimità del sequestro preventivo in materia, e sulla rimessione della individuazione dell’oggetto della confisca (o del sequestro previo ) all’organo esecutivo (PM);

3. i decreti di  sequestro preventivo volti alla confisca “per equivalente”, non  declinano, generalmente, il proprio potere;

3.1 ma il sequestro ex art 321.2  cpp è dirigibile alla “confisca” facoltativa (“…è consentita…”): mentre quella di specie è obbligatoria (“…è sempre ordinata…”), ex art 322 ter cp; ed il richiamo che l’art 1 L 244/07 fa, di questo,  è alla confisca obbligatoria, non a quella facoltativa;

3.2 quella facoltativa,  peraltro, insieme a quella obbligatoria dello stesso genere (art 240 cp), non esce (concettualmente) dalla “misura di sicurezza”; laddove quella obbligatoria di specie è entrata presto (concettualmente) nella “sanzione penale” (vd sub 2.2);

3.2.1  ed è certo meno facile concepire la cautela, ex art 321 cpp, di questa (sanzione),  alle condizioni nelle quali sarebbe concepibile, concepita,  la cautela di quella (misura);

3.2.2. condizioni che, d’altronde,  suppongono la previsione della cosa oggetto della cautela (cioè, che si sappia prima e subito quale essa sia),  come segnala l’art 321.1 cpp, e segnala l’art 240 cp (insieme al sottosistema processuale del reato che abbia generato o usato le cose or dette);

3.2.3 laddove, nel sequestro di specie, è esclusa quella previsione; è esclusa perfino la visione,  della cosa, se, il sequestrante, rimette al PM la completa individuazione d’essa;

3.3 e che l’art 104 disp att,  cpp (talora richiamato dai decreti) segnali che il sequestro preventivo si esegue al modo del sequestro probatorio, lungi dal legittimare quello di specie, lo delegittima, perché il sequestro probatorio,  al quale quello preventivo è assimilato, postula la previsione della cosa oggetto,  che, per contro,  il sequestro di specie esclude;

3.4 d’altronde, ex art 322 ter.3 cp, il giudice, non il PM,   individua la cosa oggetto della confisca (diretta o)  “per  equivalente”, perfino se fosse cosa fungibile (somma di denaro);

3.5 peraltro, le sanzioni penali, come (in fase genetica) vivono in riserva di legge (art 25.2, 42.2.3,  cost, art. 1 cp) in fase applicativa vivono in riserva di giurisdizione  (artt. 13 ss ,  111 s cost, e, ex multis, art 322 ter cit medesimo);

3.5.1 per cui,  se il giudice avesse  potere di sequestro preventivo in direzione della confisca “per equivalente” ( per ammetterlo, oltre che disattendere quanto sopra, occorrerebbe tralasciare che la “equivalenza” della cosa – al profitto al prezzo….del reato- di specie, non è determinabile senza il ”contraddittorio”- veicolabile dalle produzioni documentali dell’accusato- con l’Agenzia delle Entrate,  contraddittorio atto alla determinazione, del debito da equivalere in confisca,  solo a seguito dei procedimenti,  anche transattivi, inerenti), non potrebbe non avere dovere di (completa) individuazione della cosa suo oggetto;

su una possibile retroattività della applicazione  della legge 144/07

4. se la sanzione penale (confisca “per equivalente”) in relazione al reato ex art 10 ter cit,  introdotta dalla legge 24 12 2007/ 144, successiva all’anno di imposta 2007 (nel corso del quale sia sorta ed  evoluta la omissione di adempimento , dell’obbligo di versamento), fosse applicata (anche prodromicamente, mediante il  sequestro de quo ) a quel periodo, potrebbe esserlo  retroattivamente (contro i principii di irretroattività, della legge penale incriminatrice e della sue sanzioni, ex  artt 25 cost, 1 cp), almeno rispetto al periodo (2007), pur se non a quello, dell’anno successivo, nel quale maturi il termine dell’adempimento (27 12…).

4.1. E se fosse discutibile  che,  nel reato di omissione propria, la posteriorità  della legge al momento genetico dell’obbligo e dell’obbligato, e del  periodo di   inadempimento d’esso, cioè,  l’anteriorità,  della legge,   soltanto al momento evolutivo d’essi, non comporti sua applicazione retroattiva, ove sia riportata al primo momento:

4.2. sarebbe indiscutibile soltanto supponendo la “permanenza”, della condotta di omissione, fino al termine dell’adempimento, permanenza tuttavia insupponibile  quando la omissione sia eseguita  prima del termine, e sia impossibile l’adempimento dopo essa e prima di questo ( e sempre che,  quella esecuzione,  renda giuridicamente ammissibile l’altrui adempimento: vd sopra sub 1.3.1) ; soltanto supponendo essa, e con essa, permanenza quella,  ammettendo,  la legge successiva,  a innovare sulla condotta iniziata con la precedente.

4.3. Peraltro, decorso il termine dell’adempimento nella omissione di questo, essa sarebbe, nonché eseguita, consumata, non sarebbe in alcun modo reiterabile in relazione a successivi   termini di adempimento.

Pietro Diaz

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