Prescrizione presente: assente; prescrizione assente: presente…

In una cava di granito avviene una frana che seppellisce (alcuni operai e) due visitatori (uccidendoli). Il processo, complesso, ha tempi lunghi, la prima sentenza condanna alcuni accusati, rigettando la richiesta di applicazione della prescrizione al reato imputato; la seconda accoglie quella richiesta, e dichiara prescritto il reato fin dalla prima sentenza. La parte civile ricorre per Cassazione, che dichiara il ricorso inammissibile per “manifesta infondatezza”. Rispetto al suo diritto, ovviamente, il rapporto del quale con quello legale, dottrinalmente elaborato, è facilmente calcolabile alla stregua del contenuto del ricorso.

Corte di Cassazione Penale

Ricorso (agli effetti civili) della parte civile (S e D, rappresentate e difese, per procura in atti, dall’avv….) per annullamento della sentenza (n) di Corte di Appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, che, nel processo a Sa e altri, imputati di delitto ex art 589 cpv cp, proscioglieva gli imputati e rigettava l’appello della parte civile, applicando la causa di estinzione del reato della prescrizione (e revocando precedente condanna civile anche provvisionale).

                                                                          Motivi

Violazione o falsa applicazione della legge penale (di seguito indicata), mancanza di motivazione (giuridica), ex art 606.1 b) e) cpp

1. Già con memoria depositata nel primo grado del giudizio (poi ripresa nel grado di appello anche in discussione), era stato obbiettato, alle eccezioni di prescrizione del reato sollevate dalla difesa degli imputati:

“ Sulla prescrizione

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2. l’evento ulteriore, reiterativo (nel genere o nella specie: altro omicidio, lesioni oltre omicidio: ex omnibus: art. 589.3 cp) dell’evento essenziale, non specificando (“specializzando”) questo, bensì moltiplicandolo, non agendo cioè da “circostanza del reato” (art. 59 ss cp, nell’intera gamma degli elementi oggettivi e soggettivi ex art. 70 cp) che specializza, è “evento aggravatore” del reato (che, in tal caso, suol dirsi “reato aggravato dall’evento”), (evento) conseguentemente inseparabile da esso (giacchè costitutivo, non accidentale appunto), inseparabile in qualunque teorizzazione o applicazione penalistiche (ess.: da quella, sanzionatoria, che operasse comparazione tra circostanze, ex art. 69 cp, a quella, estintiva, che calcolasse la prescrizione del reato, ex art. 157 cp: d’altronde, sarebbe mai “espungibile” un morto?); 

2.1 lo implica, d’altronde, la difesa, suffragata inoltre dalla letteratura che richiama, escludendo che, quell’evento, integri circostanza “aggravante speciale”;

2.2. ma integrando “evento aggravatore”, sia nel caso in cui esso, come (con) l’evento essenziale, venga immediatamente dall’azione (o dall’omissione), che nel caso in cui venga mediatamente da essa (attraverso l’evento essenziale: quando sia cioè “evento conseguenziale”), integrando elemento costitutivo (ripetesi) di “reato aggravato dall’evento”, esso potrà forse emulare o imitare il funzionamento sanzionatorio del “concorso formale” o “continuato” (art. 81.1.2 cp) di reati (che la difesa nota), ma non si sottomette, col tutto di cui  è parte, al suo presupposto; 

2.3 quello della pluralità dei reati, sia pure solo (nel concorso formale) per pluralità degli eventi; 

2.4 laddove l’evento aggravatore non costituisce reato (diversamente da ogni evento di reato del concorso formale o continuato, con le azioni che lo causano), ma solo parte, con altre, di esso (che appunto aggrava);   

2.5 tanto che la sua “disciplina” (il trattamento sanzionatorio) non è quella in art. 81 cit, bensì, e solo, quella in art. 589.3 cit.; 

2.6 peraltro, quale evento ulteriore, al meno quando sia “conseguenziale” (vd sub 2.2), si sottomette a regole di attribuzione personale diverse da quelle dell’evento essenziale (generalmente “soggettive:” art. 42.2 cp): a regole di attribuzione (generalmente) “oggettive” (art. 42.3 cp); 

2.6 per ciò tra l’evento in parola e quelli dei reati concorrenti (sopra cennati) non esiste alcun rapporto, né estrinseco, né intrinseco, né statico né dinamico; 

 2.7 e proprio per la ragione in 2.4 la causa di estinzione del reato che dipenda anche dalla quanti e qualità della sua pena, (come) la prescrizione, non può scinderlo dal tutto, assumerlo come (distinto) reato, relarsi alla sua pena (che, oltretutto, dovrebbe “creare”, giacchè la pena per l’evento ulteriore è espressa solo dalla norma “ulteriore e aggravatrice”, non da quella “essenziale”: fino ad anni dodici di reclusione quoad speciem); “

2. alle questioni poste, la sentenza risponde che “il reato di omicidio colposo plurimo non costituisce un reato unico ma un concorso formale di più reati…con unificazione unicamente quoad poenam”; ove:

2.1 a parte che non spiega, l’enunciato:

2.1.1 come e perché concorrano “più reati”, se per concorso di condotte e di eventi, se per concorso delle prime e non dei secondi, per concorso dei secondi e non delle prime (secondo la legge, dottrinale,  del concorso formale dei reati);

2.1.2  o come, concorrendo più reati, ciò produca “unificazione quoad poenam”;

2..2 esso non risponde affatto ai motivi della negazione del “concorso formale di più reati”, come sopra esposti (e, anzitutto, al motivo che raffigura come evento aggravatore l’accadimento in art 589 cpv cp);

2.3 e mentre, con l’enunciato sub 2.1.1., la sentenza viola o compie falsa applicazione della legge penale;

2.3.1 con la omissione sub 2.2, essa viola l’obbligo di motivazione (anche ex art 125.3 cpp);

3.  d’altronde, rispetto al calcolo, in sentenza, del tempo necessario alla prescrizione, che “le attenuanti generiche (benchè) non siano state formalmente dichiarate equivalenti…. la diminuzione della pena a motivo di esse depone inequivocamente nel senso indicato”, non pare potere surrogare la mancata applicazione, nella prima sentenza (e nella seconda),  dell’art 69 cp,  (condizionante, in concreto, ex art 157.3 cp preriforma, quel calcolo) ;

3.1 e la “depo(sizione) inequivoca nel senso indicato è affatto immotivata se, la applicazione (nella prima sentenza) delle “attenuanti generiche” è stata attuata (non ex art 69 cit sibbene) ex art 65.1 n3 cp;

3.2 e mentre, con l’enunciato sub 3, la sentenza viola o compie falsa applicazione della legge penale (ivi indicata);

3.3 con la omissione sub 3.1, essa viola l’obbligo di motivazione (anche ex art 125.3 cpp);

4. per i motivi indicati, si chiede l’annullamento della sentenza.

Sassari ……

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