Se il patrigno non sta lontano dalla figliastra…

Se un patrigno non sta lontano dalla figliastra…lex anterior: posterior; lex posterior: anterior; e tante altre ineffabilità…: purche assicurino o aggravino la condanna penale, andando giù dritte, ma non in diritto, sulla sessualità riprovata….

il ricorso è stato dichiarato, da Cassazione, inammissibile perchè “manifestamente  infondato” ..rispetto al suo diritto, ovviamente, non a quello legale, dottrinale, il rapporto col quale è agevolmente calcolabile alla stregua del seguente ricorso…                                      

Corte di Cassazione Penale

Ricorso per annullamento della sentenza di Appello  …. che, il giorno conferma sentenza di Tribunale di______ che, il giorno 25 7 07, condanna …….ad anni sei di reclusione (e ad altro) per delitti in materia sessuale e per altri.

1. i fatti “da quando la …..aveva nove anni” (secondo una imputazione che suppone che più reati istantanei facciano un reato permanente, o che comunque tratta più reati istantanei come se fossero uno permanente:  art. 606.1 b), per la violazione di legge penale, c) per la violazione di legge processuale: nessuno dei reati istantanei è ubicato nel tempo di ciascuno, anzi il tempo di essi è unico), dicembre 1994, fino a febbraio 1996 (vigenza della L. 66), non sono regolati dagli artt. 609 bis, 609 ter….(quelli al Capo A della imputazione) cp, sibbene dagli  artt. 521-519 cp;

1.1. i quali non portano le  pene, le circostanze aggravanti, i fatti (atti di libidine ex art. 521 non sono “atti sessuali” ex art. 609 bis) dei primi;

1.2 i quali pertanto sono stati applicati retroattivamente, pur essendo sfavorevoli (art. 2.4 cp), se non fossero innovativi (atti sessuali, meno, naturalisticamente e valorialmente, di “atti di libidine”, e dunque atipici al tempo in parola: art. 606.1 b) cpp (per violazione della legge penale particolare (art. 521.519 cit, e generale: art. 2.4 o 1 cit.);

1.2.1 per cui l’impianto sanzionatorio della sentenza è (comunque) errato (perché non distingue e accumula: perché nemmeno vede la questione dell’indulto, applicabile ai reati della lex anteriorart. 606.1 b) cpp);

1.2.2 peraltro i reati ex art. 521-519 cp erano estinti da decorso del tempo di prescrizione, fossero titoli autonomi (certamente lo sono) fossero titoli circostanziati: composto quel tempo computando le circostanze attenuanti di lex anterior e la misura di lex posterior (art. 606.1 b) cpp); 

1.3 e lo sono stati supponendosi procedibilità di ufficio,  per contro (art. 542 cp), al tempo, a querela (inesistente): art. 606.1 c) se non anche b) (la querela condizione anche di punibilità) cpp; 

1.4 i fatti successivi a febbraio 1996 (L. 66), e fino al  quattordicesimo anno di …..(dicembre 1999), che fossero stati “atti sessuali” (punibili con maggiori pene anche aggravate) sarebbero stati procedibili per età (di p.o.) e non per altro (art. 609 septies cp), non per rapporti tra “offeso” e “colpevole”, essendo….., nella imputazione, qualificata non più che “figlia della sua (di…..) convivente” (disp. ult. cit);

1.5 quelli con ……ultraquattordicenne, improcedibili per la ultima ragione indicata;

1.6. ragione tuttavia colpita dalla contestazione “suppletiva”, della relazione di convivenza tra i due ( e inoltre di affidamento per ragioni di cura di educazione di custodia);

1.6.1 relazione tuttavia, la prima, contestabile solo per la sopravvenienza, ai fatti (ed alle procedibilità relative), della L. 6.2.2006 n. 38;

1.6.2 la seconda contestabile anche prima d’essa, e tuttavia nettamente incongruente, giuridicamente e logicamente, alla prima: per la alternatività ovvia delle due (art. 606.1 b), c) e) cpp); 

1.6.3 la prima, comunque, inefficacemente contestata, essendo condizione di procedibilità innovativa (legge processuale, irretroattiva, per coincidenza inomissibile tra atto e suo tempo), e anche se fosse, in ipotesi, condizione di punibilità (legge sostanziale, irretroattiva perché sfavorevole: art. 606.1 b), c) cpp);

1.7 contestazioni d’altronde tese, con strumentalità palese (abuso del mezzo,  dunque, e del potere relativo: artt. 606.1 b) cpp: le contestazioni pioveranno dal cielo dopo la critica difensiva dell’unico fattore di procedibilità di ufficio contestato: la connessione del fatto con delitto procedibile di ufficio (fattore valente non solo ex art. 609 septies, ma anche ex art. 542, cp; e dopo quella della tipicità dei fatti (ex art. 609 quater cp) con …..quattordicenne ed in alcuna relazione qualificante, con…….., e “tipizzante”,  un fatto altrimenti atipico;

1.8 in relazione al quale fattore (la connessione con delitto procedibile di ufficio) restava (e resta) da spiegare come, dalla azione modellata per ledere la libertà personale  e lesiva di questa (in Tit XII L II) e constante di “atti di libidine” o di “atti sessuali“,  potesse sorgere un evento lesivo della assistenza famigliare (in Tit XI L.II), quello del delitto di maltrattamenti, al di fuori delle relazioni familiari di cui sopra, senza una azione tipica (non potendo mutuare tipicità da quella dell’altra, assolutamente propria), una azione tipicamente adducente ad esso (evento), e, infine, ma anzitutto, abbinando mostruosamente una azione istantanea ed un azione abituale ..(art. 606.1 b), e) cpp);  

1.9 la (es)agitazione della sentenza ricorsa su affidamenti, di Poma, a Zedda, dal Tribunale per i minorenni, mentre non considera la informalità del linguaggio “affidatorio”, dunque la inedificabilità su esso delle relazioni costituenti in materia di procedibilità e talora di tipicità (vd sopra), ignora assolutamente che, quella pronuncia, era perfettamente nota al formulatore della imputazione, il quale, non impiegandola, segnalava difformità, se non totale parziale,  tra la realtà e quella (art. 606.1 e) cpp);

2. che la dichiarazione, di……, chiamata a rispondere di calunnia, sia, per sentenza,  “grottesca”, mentre da un lato evidenzia l’apriorismo cognitivo, per cui, essa, non è nemmeno mezzo di prova diretta di quanto afferma e contraria di quanto nega, evidenzia la sua adialetticità sul contraddittorio probatorio, il deficit di terzietà e di imparzialità, del giudizio;

2.1 e da altro (evidenzia) la astrazione dalla realtà particolare, “grottesca” semmai per eccesso di scostume sessuale (individuale o gruppale) e della sua verità;

2.2 e da altro ancora evidenzia la insensibilità giuridica alla atipicità del contesto dichiarativo rispetto a quello del reato di calunnia, sia rispetto ai  mezzi di questa (notizie di reato formali veicolanti la incolpazione, strumentalità di questa, al completo della oggettività e della soggettività previste, alla “calunnia” di taluno) sia all’evento di questa (pericolo di incriminazione nella incerta procedibilità di ufficio);

2.3 da altro infine evidenzia la maggiore insensibilità alla (questa sì) grottesca predisposizione, o destinazione, dei delitti contro la giustizia, per cui essi sono lì prevalentemente a basare o accrescere a dismisura, il potere di una sola parte del processo, quella di accusa, titolare di prova diretta, per battere la controparte, titolare di prova contraria, semplicemente incriminandone questa, e senza mai possibilità di inversione, irreversibilmente….;

2.4 con la maggiore mancanza di motivazione del contrario, in punto, rilevante ex art. 60.1 e) cpp;

3. se uno solo, secondo imputazione, sarebbe il fatto di violenza sessuale (di atti sessuali compiuti mediante violenza loro mezzo), la sentenza, per cominciare, non dovrebbe neppure minimamente appellare “violenza” o “violenze” tutti i fatti, essendo tutti senza violenza, “condivisi”, tutti ex art. 609 quater, non bis, cp, quando non atipici, a rispetto anche, e anzitutto, linguistico, delle fattispecie che manipola;

3.1 e quanto al fatto, “violento”, perché attuato con minaccia, mentre non sarebbe stato improficuo argomentare, inferire probatoriamente, dalla assenza di violenza o minaccia in ogni altro, sarebbe stato indispensabile notare che …….(non tanto, “legando” i due fatti,  avrebbe dovuto essere verificata probatoriamente, avendo troppe volte legato e slegato altri fatti: vd registrazioni isp…….), quanto che, “legare” una minaccia a fatti sessuali del futuro remoto, non comporta innesto (materiale) di essa nella azione di “atti sessuali”, imprescindibile condizione tipica, di essa quale mezzo coevo del fatto, della condotta causativa (art. 606.1 e) b) cpp.);

4. non paiono motivanti i rilievi della sentenza disattendenti l’appello sui reati ex art. 388, 612 cp (art. 606.1 e) cpp).

5. per i motivi indicati (graficamente anche marcati) si chiede l’annullamento della sentenza.

…….                                                                                 

Lascia un commento