Memoria del difensore su una accusa extratemporale, su una condotta (omicidiaria) extracausale, su una imputazione senza indagato e indagine nel Tribunale di Tempio Pausania.

Sulle mancate enunciazioni del fatto, e sugli effetti di diritto processuale.

1.1 Egli è accusato di avere, per condotta omissiva (pura: lo autorizza  l’ultimo cpv del Capo a) della richiesta di rinvio a giudizio) indipendente (dalle numerose condotte imputate ad altri, ciascuna a  sua volta omissiva pura e indipendente dalle altre), “cagionato” la morte di C A (operatore che si era arrampicato su un macchinario per attuarne la pulizia):  secondo la prima frase  del Capo a). o, con altri termini, secondo quel  cpv:  “in conseguenza delle quali…derivava la morte…”;

1.2 a ciascuna condotta è assegnata la medesima  “data”, quella dell’evento letale, (“il …. maggio 20…”);

1.2.1  per cui, se non vi fosse (non vi è) coincidenza temporale fra condotte ed evento, esse  mancherebbero della “data”. Pur non potendo, ex artt 415, 417 cpp (inter alios);

1.3 e invero, lettene le narrazioni che ne fa la contestazione, si apprende che, esse, coincidono temporalmente con le attività, imprenditoriali o tecniche, ascritte ad ogni autore; e che ne sono parti; e che nessuna di esse, forse nemmeno l’ulltima, è contemporanea dell’evento;

1.3.1 e che, esse, si sono susseguite fasicamente, dalla produzione alla attivazione alla manutenzione del macchinario cagionante l’evento (fabbricazione, allestimento installazione avvio, etc, );

1.3.2 e  si apprende, d’altronde, che nessuna delle rispettive “date” fu designata; ancor meno le date delle omissioni, comprese nelle attività  ma in termini non necessariamente coincidenti;

1.3.3. o, se coincidenti, omissioni (certamente) cessanti al cessare delle attività ricomprendenti; cessanti quindi nella eventuale permanenza (convertentesi,  in ipotesi, in permanenza degli effetti);

1.3.4 cessanti, collateralmente,  al cessare della (vana) attesa della azione dovuta: ove il  tempo della omissione coincide quello della attesa;

1.4 ebbene, tutte le “date” di quelle entità sono state e sono rimaste inenunciate; tali  furono,  comunque, quelle delle omissioni,  sia dalla contestazione della accusa,  ex art 415 bis cpp, sia dalla contestazione della imputazione ex art 417 cpp:

1.4 1 ciò benchè le enunciazioni fossero inomissibili, secondo quelle disposizioni, affinche non fossero inibite le attività di accusa e di difesa dialetticamente congegnate su un oggetto; affinchè non fossero precluse la enucleazione e la posizione della regiudicanda,  indispensabile, oltre a  quelle due attività, alla attività di giudizio, del  giudice;

1.5 con una lacerazione talmente estesa, del tessuto processuale legale e giudiziario, da generare, non solo, nullità , sia del modo di esercizio della azione penale (art 178.1 b) cpp) sia della possibilità di esercizio della difesa personale e tecnica (art 178.1 c) cpp), sia, strutturalmente, del modo di esercizio  della funzione di giudizio, davanti al giudice cui fosse presentato un fatto storico (coordinato allo spazio-tempo);

1.5.1 giudice cui,  quindi, non resti che dichiarare la insussistenza del fatto;

1.6 onde, si conclude per la declaratoria di nullità degli atti, di contestazione, indicati, e di  quelli derivati ex art 185 cpp. . Se non fosse dichiarata la insussistenza del fatto, ex art 129, 425 cpp.

Sulle mancate enunciazioni del fatto, e sugli effetti di diritto sostanziale.

2, d’altronde, la omissione della enunciazione storiografica del fatto, inibisce quella giuridica. Invero:

2.1  plurime condotte reciprocamente indipendenti furono contestate (con le mancanze sopra  viste), dicevasi. Ciascuna con un suo autore, ognuno indipendente dall’altro,

2.2 ora, se ognuna, d’esse,  fu  distintamente locata nel tempo (quale che sia stato, qui non importa);  susseguendosi, esse, (reciprocamente) indipendenti: per il principio in art 41.2 cp,  solo la condotta sopravvenuta  potrebbe essere  causa dell’evento.

2.2.1 perché, essa, necessaria e sufficiente perché “indipendente”, avrebbe interrotto la causalità della precedente, la quale, a sua volta, avrebbe interrotto quella della precedente…., fino all’ultima (regredendo);

2.3  ora, quale sarebbe stata  la condotta sopravvenuta?

2.3.1 si coglie, così, più internamente,  che la omissione della “data” (artt 415, 417 citt) della omissioni agisce al fondo della materia controversa, giacchè impedisce la applicazione, inomissibile  a stregua delle premesse, del principio indicato;

2.4 e ovviamente, data la causalità esclusiva della omissione sopravvenuta, le altre omissioni, non sarebbero concause (indipendenti) ma, se mai, condizioni, di quella causalità. E  solo la causalità, non anche la condizionalità, delle azioni o delle omissioni, è attributiva della responsabilità penale;

2.5 or bene, la omissione dell’ing … è fra le più remote, nel tempo, nelle fasi della produzione del rischio di evento,  del suo (ipotetico) innalzamento; anzi  essa, con la attività ricomprendente,  la sua (eventuale) permanenza, è cessata nell’anno 2009 (progettazione e direzione dei “lavori di completamento e potenziamento delle sezioni di compostaggio di qualità  della piattaforma di trattamento delle frazione secche…”: a monte di tutto, e, comunque, de la fabbricazione l’installazione l’assemblamento la manutenzione la assicurazione la vigilanza ….,  del  macchinario materializzante l’evento: sull’uso del quale dall’operatore deceduto,  sia detto incidentalmente,  l’ultimo cpv del Capo a) cit…, impianta l’unica condotta attiva, di tutte le altre esclusivamente omissive e, si rimarca implicativamente, pure);

2.5.1 allorchè cessò, financo, ogni possibilità di condizionamento dell’evento del 2013 (quando  avvenne  la completa fuoriuscita dal contesto, fattuale e normativo, causale, del reato; passando, l’ingegnere,  ad altro plesso amministrativo).

2.6  onde  si chiede che l’imputato sia prosciolto per non avere commesso il fatto, se non fosse dichiarata  la insussistenza del fatto (alla luce della illustrazione antecedente).

Sulla mancata  enunciazione del fatto,  per  illogicità (materiale e giuridica) manifeste.

3. manca per altro verso, l’enunciazione del fatto, tanto piu ”in forma chiara e precisa” (ex art 417 cpp), dal lato materiale e da quello normativo; invero:

3.1 mentre, nel Capo a ), la causazione e la commissione, materiali e immateriali,  dell’evento letale, sono dirette e colpose, ex artt 589, 43.3, cp; nel Capo b) esse sono indirette e “oggettive”:  della specie di quelle “derivanti” e “derivate”, dove l’evento letale “deriva” da altro illecito, quale suo evento aggravatore, responsabilizzabile “oggettivamente” (non per colpa, né per preterintenzione o per dolo), ex art 437.2, 42.3 cp;

3.2 causazione e commissione, del medesimo evento letale, radicalmente eterogenee ed eteromorfe, (“antilogiche”), quella dei due Capi;  tanto da rendere altrettale, in insieme,  la contestazione del fatto;  per ciò non enunciato, o,  comunque,  enunciato in forma inversa  a quella debita (“chiara e precisa”/  oscura e imprecisa);

3.2.1 e che ripropongono le nullità ex art 178.1 b), c) cpp;

3.3. che si chiede siano dichiarate (se non assorbite dal altre pronunce, priori);

Sull’ ing….. indagato inesistente

4. come agevolmente si trae dagli atti del processo, l’ing …. appare  in esso ad indagini concluse; ne fa menzione per la prima  volta l’atto (recettizio) ex art 415 bis cpp; nessun altro  (pari)  antecedente (s.e.o.o.);

4.1 non (comunque) l’atto (di indagine) essenziale, dialettico (anche perché fungente da prova in ogni modello  di giudizio di merito, compreso codesto, ex art 360 cp):
formato senza lui ( o  suo difensore), per ciò inidoneo a fungere da accusatore (l’art 415 bis raffigura, e dà impulso alla posizione di, “persona sottoposta alle indagini”,  previamente gravata di accusa di reato, rispetto alla quale, istruita, non si formuli richiesta di archiviazione in vista dia  avvio ad imputazione);
e a fungere da imputatore (l’art 416 cpp, rinvia a giudizio chi sia stato debitamente accusato nella fase delle indagini preliminari; e sulla base degli “elementi di prova” che siano stati debitamente acquisiti in essa fase);

4.2 laddove l’ing…. sortisce dal nulla  procedurale; nella (inedita) menzione che ne fa l’art 415 bis cpp è accusato  da  quel nulla;  nella menzione che ne fa  l’art  416 cpp, è imputato dal medesimo:

4.2.1 onde, se non fosse prosciolto ex art 129, 425 cpp, per insussistenza o non commissione  del fatto, dovrebbero essergli annullati i due atti or detti (e quelli derivanti), ex art 178.1 b) c) cpp;

4.3 si chiede che sia pronunciato (se non assorbito da altre pronunce).

Pietro Diaz

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