La dispersione “giurisprudenziale” delle logiche elementari del diritto e del processo penale

Corte di Cassazione penale

Ricorso per annullamento della ordinanza del Tribunale di….in udienza ex art 309 cpp, che, il giorno ……., rigettava richiesta di riesame della ordinanza del GIP presso il medesimo, che aveva disposto la misura del divieto di avvicinamento…ex art 282 ter cpp, su …..

Inosservanza di norme processuali imposte a pena di inutilizzabilità o di nullità, inosservanza della legge penale, mancanza contraddittorietà illogicità manifesta della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato, dalla richiesta e dalla imposizione della misura, (rispettivamente) del PM e del GIP. : ex art 606.1 b), c) e) cpp

Sulla scia della motivazione della ordinanza (riportata in corsivo)

Ciò premesso è da rilevare quanto segue.
Le querele presentate dalla persona offesa sono tempestive.
11 delitto di cui all’art. 612 bis c.p. è infatti un reato necessariamente abituale che si consuma con al momento in cui è posta in essere l’ultima condotta.
Come affermato dalia Corte di Cassazione, “il carattere del delitto di atti persecutori, quale reato abituale a reiterazione necessaria delle condotte, rileva anche ai finì della procedibilità, con la conseguenza che, nell’ipotesi in cui il presupposto della reiterazione, venga integrato da condotte poste in essere oltre i sei mesi previsti dalla norma rispetto alla prima o alle precedenti condotte, la querela estende la sua efficacia anche a tali pregresse condotte, indipendentemente dal decorso del termine di sei mesi per la sua proposizione, previsto dal quarto comma dell’art. 612 bis cod, pen. (Cass., ru 20065/2015. Rv. 263552).

1. Che cosa, quale sarebbe   il “presupposto” della reiterazione?
1.1. Il primo atto, della attività persecutoria, l’ultimo atto?
1.2 Oppure, secondo la concettualizzazione de “il presupposto del reato”, una entità fattuale o giuridica o mista, estranea, a quegli atti, alla condotta del reato?
1.2.1. E, quindi, totalmente inconferente al ragionamento della ordinanza sul rapporto fra condotta del reato e querela?
1.3 l’enunciato, nei suoi termini, non permette di rispondere alla domanda;
1.4 ma se “il presupposto” rientrasse fra gli atti sub 1.1.:
se “il presupposto…ven(isse) integrato da condotte poste in essere oltre i sei mesi previsti dala norma…” ciò non implicherebbe, se ben si comprende un enunciato enigmatico,  che la querela  non ha espresso, in sé,  un fatto di reato, e che lo esprimerebbe medianti fatti fuori querela?
1.4.1 E che ciò comporterebbe la sua inefficacia quale notizia di reato?
2. e comunque, nelle sentenza che l’ordinanza richiama, non vi è traccia dell’assunto “che il reato si consuma al momento in cui è posta in essere l’ultima condotta”.
2.1 a parte che, se ve ne fosse traccia, non vi sarebbe traccia della nozione e del modo di indentificazione “dell’ultima condotta” (che potrebbe essere la prima di altro reato abituale in continuazione col primo: con varie implicazioni sostanziali- su tempus…, locus…– e procedurali –querela o simili-), di una fattispecie di reato senz’altro impervia, la cui connotazione e definizione, d’altronde, storicamente, furono rimesse alla letteratura, non alla legge, giuridica;

Per ciò che riguarda il caso di specie è dunque evidente che sia la querela del…., presentata il giorno successivo al rinvenimento dei GPS, che l’integrazione di querela del …., presentata in un momento nel quale il …. perseverava nelle proprie condotte moleste, siano tempestive.

3. Ma se la tempestività dipendesse dagli elementi indicati, il richiamo della sentenza sarebbe del tutto superfluo, perché la relazione temporale fra esse, querele,, ed i fatti, sarebbe tempestiva; laddove:
3.1 la questione che posta, in effetti, dalla difesa, fu che, con la seconda querela, furono evocati fatti precedenti la prima ed assenti in questa;
3.2 fu posta,  d’altronde,  la questione se, la prima querela non  recidesse, la abitualità del reato, e, quindi, se rispetto ai fatti precedenti essa, la seconda querela, di maggio 2016, distante un anno, non fosse intempestiva.
3.2 L’ordinanza scansa le due questioni, non le discute né le risolve.

E’ poi palesemente infondato l’argomento della difesa secondo il quale la querela, non essendo fonte di prova, non sarebbe utilizzabile ai fini del riconoscimento dei gravi indizi di colpevolezza. Ai fini del riconoscimento dei gravi indizi di colpevolezza sono infatti utilizzabili tutti gli atti acquisiti nel corso delle indagini preliminari, ivi compresa la querela, con le sole limitazioni di cui all’art. 273 comma 1 bis c.p. p.

4. ma se per “atti acquisiti nel corso delle indagini preliminari” si intende, atti di indagine, la querela,  certamente,  non sarebbe fra essi;
4.1 e se solo essi sono fonti di prova, la querela non lo sarebbe;
4.2 e se non è fonte di prova, resta da spiegare come possa generare “grave indizio di colpevolezza” , che contiene (e  matura) fonte di prova; 

Nel caso di specie inoltre, quanto riferito dalla persona offesa in sede dì querela ha trovato un riscontro nel sequestro del GPS e nell’esito della consulenza tecnica disposta sullo stesso oggetto. Al riguardo è in primo luogo da rilevare come sia stato provato che tale apparecchio fosse collocato su … autovettura della….i. La donna infatti lo rinvenne sulla pubblica via in prossimità del paraurti posteriore della sua macchina. Sul GPS vi erano tre strisce di nastro biadesivo. Pezzi di nastro biadesivo furono inoltre rinvenuti anche sotto la parte interna targa della stessa autovettura, dove era stato creato un alloggiamento compatibile con le dimensioni dell’apparecchio. Inoltre essendo il GPS uno strumento dì localizzazione è evidente che, per poter corrispondere alla sua funzione, dovesse essere collocato sulla persona della quale si volessero seguire gli spostamenti o su un veicolo in uso alla stessa.
La consulenza tecnica ha poi consentito di accertare che tale GPS funzionava trasmettendo, automaticamente o a seguito dell’invio di un SMS di richiesta a secondo dell’impostazione, le coordinate di localizzazione. E’ stato poi accertato un intenso scambio di SMS tra il GPS e due utenze che sono poi risultate in uso al…..
Vi è dunque ia prova che a collocare il GPS su autovettura delle…. sia stato l’ex marito al fine di controllarne gli spostamenti.

4.3   Ma quando fosse provato, e non lo è, che il gps fu apposto (potrebbe essere stato smarrito, d’altronde, i segni estrinseci della apposizione non furono repertati da PG il giorno (all’atto) del sequestro, bensì, dopo lungo tempo, esibiti ad essa dalla p.o. asserente di averli raccolti sotto la sua vettura in quel giorno) da….:
non sarebbe provato che lo fosse stato un solo giorno prima di quello del suo ritrovamento;  che avesse “pedinato”  la vettura della p.o. prima d’esso (il “traffico” registrato non è minimamente riconducibile, peraltro e per ct pm,  a quella apposizione).
4.4 D’altronde, quella apposizione, non identifica “atti persecutori”:
non solo perché non “pedinò” reiteratamente, per quanto detto, ma anche perché, operante in modo del tutto impercepibile, inavvertibile, dal “pedinato”, non produsse l’evento psicofisico in art 612 bis cp (d’altronde, nemmeno quello di interferenza in luogo di privata dimora,  quale gps appostato all’esterno della  vettura);
4.5 e, non identificando atto persecutorio, non poteva essere impiegato per dedurre altri atti persecutori, come pure reputa potesse fare l’ordinanza; né impiegato, quindi, per costituire fonte di prova (operante indiziariamente)  sui fatti della prima e della seconda querela;
4.5.1 i quali, restano quello che furono, notizia di reato bisognosa di atti di indagine (tutt’altro che “fonte di prova” e, “grave  indizio di colpevolezza”). 

Il fatto che il ….. sia arrivato ad utilizzare uno strumento tecnologico così complesso ed invasivo per poter verificare in ogni momento dove si trovasse l’ex moglie, porta ad escludere che i continui incontri tra t due ex coniugi fossero casuali e dovuti esclusivamente alla vicinanza tra i due studi.
Deve dunque ritenersi che il …. non essendosi rassegnato alla fine della relazione sentimentale con la …., pose nei suoi confronti una continua e molesta attività di pedinamento.
Tale attività di pedinamento fu accompagnata da ulteriori comportamenti molesti quali il continuo invio di email e di lettere ingiuriose, prima alla persona offesa e poi ai suoi genitori, e la pubblicazione di contenuti offensivi su facebóok. Il…. inoltre, in diverse occasioni, lasciò nel tergicristallo dell’autovettura della…..  fotografìe ritraenti la coppia ed altri disegni, con ciò contribuendo a creare nella donna  ansiogena consapevolezza di essere tenuta sotto controllo dall’ex marito.
Il fatto, per come accettato, integra gli estremi del reato di cui agli art. 612 bis c.p.

5. senonché sono inemissibili (giuridicamente) i su esposti enunciati probatori, poiché inesistente qualunque fonte di prova, esistenti solo notizie di reato (oggetto, non soggetto,  di fonti di prova): benché sulla scorta di notizie di reato del tutto incontrollate, tanto meno indagate, di mere denunce querele di chicchessia, UN PM abbia chiesto restrizione della libertà personale; ed un gip la abbia disposta..; 

Le sopraindicate condotte moleste tenute dal….., le quali comportarono una insistente ed inopportuna interferenza nell’altrui sfera di libertà produttiva di una fastidiosa intromissione nella vita privata della persona offesa, cagionarono infatti alla …..un grave stato di ansia e la costrinsero ad alterare le proprie abitudini di vita. La persona offesa fu infatti costretta a modificare i propri percorsi abitali per sfuggire ai controllo del …. e fu persino costretta a modificare la collocazione dei mobili all’interno del suo studio per evitare che l’odierno indagato, dalla pubblica via, potesse accorgersi della sua presenza. Considerato che il … protrasse il proprio comportamento delittuoso in un rilevante arco temporale nonostante la diffida del legale della …. e nonostante l’invito fatto dal Maresciallo ……ad eliminare i contenuti offensivi da facebook, deve ritenersi sussistente un concreto ed attuale pericolo che l’indagato perseveri nella propria condotta persecutoria.

6. si riproduce qui il rilievo, critico, sub 5.  

Per consolidata e condivisìbile giurisprudenza di legittimità “rigetto dell’appello in materia cautelare comporta la condanna al pagamento delle spese processuali” in applicazione del principio generale stabilito in tema di impugnazioni daU’art. 592 c.p.p. (ex plurimis Cass. n. 3233/1996).
11 ricorrente pertanto deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.

7. “appello” cautelare, una “richiesta di riesame”?
7.1 condanna alle spese non per legge ma “per consolidata giurisprudenza”?
7.2 per applicazione del “principio generale in tema di impugnazioni dell’art 592 cpp”? questo sarebbe un “principio generale” e non una disposizione di legge, sulla condanna alle spese nelle impugnazioni  dei procedimenti principali?
E  sarebbe fra questi il procedimento incidentale di specie?
7.2.1 basti leggere detta disposizione, peraltro, in ogni comma, per apprenderne la specificità;  e basti leggere le disposizioni in materia di riesame di ordinanze cautelari, per apprenderne altra differenziale specificità….;
8. per i motivi indicati, si chiede l’annullamento della ordinanza.
(…)

Pdiaz

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