Da un ricorso in Cassazione penale per violazione di legge ex art. 325 c.p.p. …..

Da un ricorso in Cassazione penale per violazione di legge ex art. 325 c.p.p. avverso ordinanza di un Tribunale che, richiesto di riesame di sequestro preventivo ex art 321 cpp, rigetta, reputando che il reato presupposto può anche mancare, sia nella fattispecie concreta che in quella astratta…..

Fatto

A.

1. addì ….l’Ufficio Finanziario iniziava una verifica fiscale nei confronti della società …… “al fine di controllare l’adempimento delle disposizioni contemplate dalla normativa tributaria”;
1.1. addì …..il p.m. chiedeva sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p, in indagine per reato di cui agli artt. 81 cpv c.p. 4 d.lvo 10.03.2000 n. 74 per avere in qualità di legale rappresentante e socio accomandatario della società G, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, al fine di evadere le imposte, indicato nelle dichiarazioni annuali per l’anno 2015 elementi attivi di ammontare inferiore al reale per un importo di Irpef parti a……e di iva pari a …… In …..i al giugno 2016;

B.

1.2 il decreto del gip asseriva: “letti gli atti del procedimento; premesso in linea di principio che i requisiti richiesti dall’art. 321 primo comma c.p.p. a fini dell’emissione del decreto di sequestro preventivo sono il fumus commissi delicti e il periculum in mora; considerato che nella fattispecie: sussiste, innanzi tutto, il fumus commissi delicti – da intendersi quale astratta sussumibilità del fatto in una determinata ipotesi criminosa e non come concreta fondatezza dell’accusa – è sufficiente rimandare a quanto risulta dalla comunicazione notizia di reato prot……… redatta dai militari della Guardia d Finanza, Nucleo di Polizia Tributari….. , nonché dai relativi allegati, atti da intendere qui integralmente trascritti siccome costituenti motivazione per relationem del presente provvedimento. In particolare, dalla suddetta informativa, infatti, risulta che in relazione al periodo di imposta in contestazione (anno 2015) l’indagato …..abbia omesso di dichiarare ricavi per € ….., omettendo di versare l’IVA dovuta nella misura di ……..E proprio a seguito della rideterminazione del reddito di cui sopra, l’indagato non ha corrisposto anche la relativa IRPEF per un importo pari a ……… come evidenziato nell’imputazione provvisoria e, ancora, come si legge alle pagg. 3-4 della summenzionata comunicazione notizia di reato. Allo stato degli atti non sono state allegate e fornite giustificazioni circa le diversità reddituali contestate, determinando così la legittimità e correttezza del maggior reddito contestato”;
1.3 ndr: come risulta nelle parti evidenziate in “grassetto” dal ricorrente, l’accusa è formalizzata in delitto di “dichiarazione infedele” ex art 4 sopra citato.

Tanto che:

C.

2. la difesa proponeva riesame deducendo (oltre altro) che:
Il decreto d’altronde è manifestamente infondato (se il fatto fosse stato esposto, preesposto mentalmente dal decidente, il decreto non sarebbe stato emesso).
Invero.
2.1 la ricognizione tributaria si apre a novembre 2015 e si chiude a giugno 2016. La dichiarazione fiscale era inesistente (anche perchè i termini per la presentazione delle dichiarazioni erano lontani).
2.1.1 come ha potuto assumersene la infedeltà? La risposta non la dà il decreto, e nemmeno la c.n.r., che anzi, nel suo mutismo, provoca la domanda;
2.1.2. per ciò come ha potuto dirsi reato (e suo corpo quale mezzo di sua commissione, oltre che prodotto dell’uso del mezzo: art 253 c.p.p.)? (come ha potuto ndr) Ritenersi profitto del reato, suo effetto, in assenza di sua causa?

Peraltro:

3. insussistente la dichiarazione, il reato inerente (anche a livello di fumus, salva la fumisteria): come ha potuto anteciparsi la sanzione (della confisca, tale è ritenuta quella di specie)? Anticiparsi una sanzione requisente il profitto (fiscale), questo mancante, mancando il reato?
Anticiparsi una sanzione, per giunta, nemmeno “diretta” sul patrimonio del profittante, pur persona giuridica, ma diretta su patrimonio altrui, del suo amministratore (vd. l’oggetto del sequestro, nel decreto medesimo)?
Una sanzione per giunta definita “per equivalente” quando a rigore, data la confusione dei profittatori e del profitto, sarebbe stata diretta?
Per giunta, diretta o per equivalente, una sanzione su patrimonio dell’amministratore, senza che neppure per fumus risultasse la dissimulatività, di costui, dalla “persona giuridica” da lui strumentalmente e fittiziamente costituita?

E ancora:

4. insussistente la dichiarazione, come ha potuto constatarsene e affermarsene la infedeltà, alla situazione imponibile?
Come ha potuto misurarsi questa in assenza di, e prima di, quella (non “omessa”)?

E inoltre:

5. non essendo misurabile la situazione imponibile come ha potuto determinarsi il superamento delle soglie in art 4 DLgs 74/2000, e ritenersi, in conseguenza, che il fatto corrispondesse alla norma?
Dunque il decreto è manifestamente infondato, in fatto e in diritto: si chiede che sia revocato.

D.

6. il Tribunale del Riesame riteneva: “priva di fondamento, l’eccezione della difesa che ritiene insussistente il delitto di assenza di dichiarazione, per essersi l’attività investigativa conclusa il 06.06.16, anteriormente alla data di presentazione, poiché viceversa, la predetta attività istruttoria è proseguita ulteriormente, concludendosi in data 08.02.2017. E’ proprio all’esito complessivo delle indagini che si è giunti alla formulazione dell’imputazione provvisoria trascritta nel gravato decreto”;

Diritto

I. Violazione di legge rilevante ex art. 325 cpp, in relazione alla legge penale in art 4 d.l.gs74/2000.

1. la legge in epigrafe incrimina la “dichiarazione infedele”. Questa d’altronde è stata supposta nel decreto di sequestro, nella impugnazione d’esso, é stata supposta in ogni atto del procedimento (vd in Fatto): sorto ed evoluto sulla scorta d’essa (il processo penale, anzitutto quello preliminare, nasce ed evolve da una notizia di reato, il cui contenuto funge da accusa prima della imputazione).
2. il fatto del reato, peraltro, è parso insussistente: nella motivazione del decreto di sequestro, negli atti di indagine di p.g., cui esso per relazione (indebita per le ragioni richiamate nell’atto di sua impugnazione : sub 1.d’esso) ha reputato di poter attingere.
In ogni parte del procedimento.
Nella ordinanza (qui ricorsa), la quale peraltro, a differenza del decreto, neppure menziona il fatto di reato (di dichiarazione infedele: menziona soltanto una “imputazione provvisoria”, che non è fatto ma “imputazione”, la quale peraltro è inconfigurabile come tale, nella fase procedimentale delle indagini preliminari); vi allude sofisticamente, “correggendo” una allegazione difensiva (come se, o dando ad intendere che, la correzione porti al fatto di reato): “priva di fondamento, l’eccezione della difesa che ritiene insussistente il delitto di assenza di dichiarazione, per essersi l’attività investigativa conclusa il 06.06.16, anteriormente alla data di presentazione, poiché viceversa, la predetta attività istruttoria è proseguita ulteriormente, concludendosi in data 08.02.2017. E’ proprio all’esito complessivo delle indagini che si è giunti alla formulazione dell’imputazione provvisoria trascritta nel gravato decreto”;
2.1 fatto di reato, dunque, inesistente anche lì, incontrovertibilmente.
Laddove avrebbe dovuto esistere a legittimazione (liceizzazione), dell’avvio del procedimento, della sua evoluzione in concussione di un bene patrimoniale, in (grave) menomazione della libertà relativa.
2.1.1 Non potendo non esistere secondo la imposizione veniente dalla legge incriminatrice, postulante (anche per la sua efficacia sanzionatoria) l’esistenza del suo oggetto;
3. orbene questa legge è stata applicata ad un caso non concernente il suo oggetto, privo di questo. In violazione della sua volontà, della sua forma.

II. Violazione di legge rilevante ex art 325 c.p.p., in relazione alla legge processuale ex art 125.3 c.p.p. (imponente la motivazione dei decreti e delle ordinanze sotto pena di nullità).

1. come sopra rilevato, l’ordinanza, decidente sul reato sopra indicato, non ne motiva (neppure minimamente) la sussistenza.
Peraltro la sussistenza del reato non era stata motivata, direttamente o indirettamente (per relazione ad atti di p.g.!!!) nemmeno dal decreto;
1.1 il vizio della motivazione era stato impugnato davanti il tribunale. L’ordinanza, da un lato, non annullando né riformando il decreto, ha assimilato quel vizio (che all’interno d’essa esplica i suoi effetti invalidanti); da altro lato, reitera da sé il medesimo vizio, mancando appunto (totalmente) la motivazione della sussistenza della fattispecie concreta postulata dalla fattispecie astratta. Se non, addirittura:

III. Violazione di legge rilevante ex art 325 c.p.p., in relazione alla legge penale in art 4 d.l.gs74/2000; stavolta:

1. (se non addirittura, si diceva) l’ordinanza del tribunale non avesse ritenuto che la fattispecie astratta, la legge incriminatrice della “dichiarazione infedele”, possa non contenere questa. O che essa possa sussumere una fattispecie concreta mancante della “dichiarazione infedele”.
Se lo avesse fatto, avrebbe esercitato potere legislativo!

II bis Ritornando al vizio sub II:

1. l’ordinanza ignora (platealmente) le deduzioni difensive sub C. 3, 4, 5 (qui richiamato).
E se la motivazione della decisione giudiziaria si estrania dalla dialettica delle parti col giudice, dal contraddittorio della collettività processuale, se essa cioè, autistica (e autocratica), non dà conto della decisione alla collettività suddetta e a quella esterna, ovviamente (funzionalmente oltre che formalmente) manca.
1..1 Non dovendo secondo la legge processuale in art 125.3 cit.., che quindi viola.

IIII Conclusioni:

per i motivi indicati si chiede l’annullamento della ordinanza (che non fosse riformata).

Con Maria Carla Sunch
Pietro Diaz

 

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