DA UN ATTO DI APPELLO AVVERSO DECISIONI DI UN GIUDICE PENALE MONOCRATICO

 

 

Ordinanza su una  questione preliminare della validità del sequestro di PG di un  GPS:

1 Il Giudice, rilevato quanto all’eccezione di nullità del sequestro probatorio del rilevatore satellitare per violazione degli artt.356 e 114 disposizioni e attuazioni c.p.p., che la medesima non possa essere accolta non riscontrandosi la presenza del X nel frangente in cui il predetto apparecchio era stato sottoposto al vincolo; considerato che il dato letterale all’art.114 non si presta ad equivoci nella misura in cui subordine l’avviso e la facoltà di farsi assistere da Difensore di Fiducia, senza che sia previsto in quel momento l’obbligo di procedere alla nomina di un difensore alla presenza della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini: evidenziato come sopra accennato che l’apparecchio era stato sottoposto a sequestro successivo a quello in cui la persona offesa l’aveva rinvenuto in prossimità della propria auto e consegnato nell’occasione della proposizione della querela il 22 giugno 2015 alle forze dell’ordine che avevano proceduto ai sensi degli artt.356 e seguenti, in assenza dell’indagato neppure in quel frangente identificato; rilevato che alcuna nullità del decreto di sequestro è pertanto ipotizzabile;

1.Ma non fu eccepita la violazione dell’art 114 disposizioni di attuazione, bensì degli artt. 354, 356, 97 cpp:, essendo mancato, nell’atto, il contradditorio con l’indagato ed il suo difensore di fiducia, o d’ufficio ove esso per qualunque ragione, compresa quella della assenza ex art 114 cit. dell’indagato, non fosse stato nominato. Cioè non potendosi compiere l’atto senza (almeno) realizzare la condizione del contraddittorio (attraverso la nomina or detta), pur se l’avvento del  difensore al compimento dell’atto potesse essere prevenuto dalla urgenza di questo. Fu d’altronde mostrato, a stregua del verbale di p.g, , che il nome del possibile autore dell’apposizione del GPS era stato dato dal querelante prima della consegna dell’apparecchio e del sequestro (per ciò è inesatto il contrario asserto della ordinanza.). La disposizione in discorso fu estratta dal difensore della parte civile e fatta propria dal giudice, in una lettura della stessa asistematica, scissa dalla disposizione in art. 97 cpp, anzi abolitiva d’essa benchè indipendente. Disposizione chiarissima nell’imporre, mancando, per qualunque ragione, il difensore di fiducia, la designazione del difensore d’ufficio (la legge tutela la formazione in contraddittorio dell’atto, anche perché irripetibile – e quindi diretto al fascicolo di qualunque giudizio di merito- prescindendo dalla volontà dell’indagato, eventualmente contraria o inconsultabile per assenza dell’or detto).

Dunque l’ordinanza è errata, per inosservanza della legge processuale; assorbe la nullità dell’atto ex art 356 178.1 c) cpp. Se non fosse da annullare sarebbe da riformare. Con le conseguenze del caso, In proposito, quando fosse ritenuta superata, la questione, dall’ammissione, dall’imputato, della apposizione del GPS, andrebbe considerato che la nullità ha permeato di se gli atti consecutivi e dipendenti rispetto a quello che affettava.

 

Conclusione

1.1 L’atto di sequestro era nullo per le indicate ragioni, si chiede che sia dichiarato, riformata l’ordinanza, con le conseguenze ex art 185.1 cpp

 

sulla inammissibilità, ex art 468 cpp, dei capi di prova non circostanziati. Sul dovere del giudice di dichiararla. sulle conseguenze del suo inadempimento.

1, Se oggetto della prova sono “i fatti che si riferiscono all’imputazione” (artt 187.1 cpp), se “i fatti” sono quelli che identificano gli elementi essenziali del reato e gli elementi accidentali che lo aggravano, non altri (per tutti: art 417 cpp, onde il PM esercita l’azione penale formulando l’imputazione degli elementi che accusano, essenziali ed accidentali del reato), essi non potrebbero che essere, nella loro concreta espressione materiale, circostanze (perché, convertendo la fattispecie astratta in concreta, situandola nella realtà, la circostanziano appunto, distintamente rispetto ai fatti suddetti). Se le parti d’altronde enunciano il loro disegno probatorio, non potrebbero non enunciarne l’oggetto, dato appunto dalle circostanze, degli elementi essenziali e accidentali del fatto, in parola.

Imputazione e fatti che ad essa si riferiscono sono enunciati dalla parte promotrice della azione penale (ed eventualmente collateralmente da quella della azione civile), per istituire l’oggetto del giudizio rispetto al giudice e contro la difesa (dell’imputato o di altre parti: responsabile civile civilmente obbligato per la pena pecuniaria), che con esso imprescindibilmente interagiscono ciascuno secondo il proprio ufficio. L’oggetto del giudizio circostanziato anche quale oggetto della prova, in mancanza dei quali la presunzione di non colpevolezza non sarebbe nemmeno sfiorata e sarebbe immediatamente operante imponendo la definizione del processo ex art 129 cpp.

Quando ciò non avvenisse la prova a carico sarebbe inammissibile (il giudice non potrebbe ammetterla, se non inadempiendo al dovere della pronuncia or detta, oltre che al dovere di proscioglimento ex art 129 cit). Ma se il giudice la ammettesse, poiché non sarebbe possibile esercitare la prova contraria (mediante presentazione in lista fuori udienza o richiesta di ammissione in udienza), il diritto di difendersi (contro)provando, parte del diritto di difesa ex art. 24, 111.4, 495.2 cpp, sarebbe leso, e la sua lesione genererebbe la nullità in art 178.1 c) cpp.

Il discorso codicistico in tema è chiarissimo, il dissenso da esso non potrebbe che essere illegittimo. Lo è per ciò quello della ordinanza, che avrebbe dovuto dichiarare inammissibili le prove, a pena di impossibilità, da un lato, di esercizio, dal giudice, di esercitare l’attività probatoria in art 190 cpp, oltre che di inadempimento dell’obbligo di declaratoria immediata della non colpevolezza dell’imputato ex art 129.2 cpp; da altro, di impedimento alla difesa di esercitare  l’attività controprobatoria in artt 468, 493, 495 cpp (esercizio presidiato dall’art 178.1 c) cpp); oltre che di lesione del suo diritto ad ottenere la pronuncia in art 129 cit. .

Tanto più chiaro, il discorso codicistico, alla luce dell’ulteriore fatto per cui, la capitolazione della prova per circostanze (degli elementi essenziali e accidentali del reato) era impossibile alla stregua della formulazione della imputazione, come sub A si è visto del tutto mancante nelle coordinate spaziotemporali. L’inammissibiltà della prova a carico non circostanziata era amplificata anche dallo stato della imputazione che la generava. Nullità della imputazione e inammissibilità della prova a carico interagivano impartendo vizio tanto potente quanto lesivo della difesa, se non fosse stato dichiarato. Non lo è stato.

1.1 Il giudice rigetta l’eccezione osservando: quanto alla asserita indeterminatezza delle circostanze sulle quali dovrebbero riferire i testi dedotti dalla Parte Civile, rigetta  l’eccezione, essendo state tra l’altro indicate in relazione a ciascun teste le circostanze sulle quali dovrebbero riferire.

  • La motivazione della ordinanza è visibilmente (materialmente) mancante. Se (non) siano state indicate le circostanze, lo dicono le liste dei deducenti!

 

Conclusione.

  • per ciò l’ordinanza è nulla ex art 125.3 cpp. Si chiede che sia dichiarato.

Altrimenti:

1.3 La inammissibilità dell’attività (probatoria) propulsiva della successiva investe questa, da rimuoversi per conseguenza dall’insieme della attività processuali compiutesi. Si chiede che sia dichiarato, riformata la ordinanza.

  • Alternativamente, si chiede che sia dichiarata la nullità di quella attività, per lesione del diritto alla controprova sulle circostanze di prova, ex art 178.1 c) cpp (ciò valga per la attività probatoria accusatoria compiuta con la testimonianza della persona offesa parte civile; non valga per la consulenza S, perchè l’imputato non chiese di controdedurre; né valga per i testimoni annunciati dalla pc, perché rinunciati dalla stessa); non valga per la “testimonianza” L, perché la difesa fu posta in grado di controdedurre (mediante la consulenza Mi).

 

E comunque, non dichiarata inammissibile la testimonianza della p.o., p.c., né annullata (in ipotesi) per quanto detto, allora:

 

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